TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1032 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Mariarosaria Leonetti e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e art. 3 co. 3 L. 104/92
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e l'accertamento delle condizioni di cui alla L. 104/92 art. 3 co. 3; stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione e ha riconosciuto lo status di persona con disabilità lieve (art. 3 co. 1 l. 104/92).
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono generiche.
1 La ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato nella fase di ATP abbia sottovalutato il quadro clinico del ricorrente e abbia raggiunto conclusioni non condivisibili. Il ricorrente, però, non adduce alcun elemento idoneo a far dubitare dell'iter logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, né indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare. In altri termini, le doglianze di parte ricorrente sono rivolte esclusivamente al risultato raggiunto dal consulente, non al metodo logico dallo stesso applicato. La valutazione dell'ausiliario può essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del CTU non può essere messo in dubbio né per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anziché a parametri oggettivi) né per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
Nel caso di specie, peraltro, è anche dalla stessa documentazione medica invocata dalla parte ricorrente che si desume la correttezza delle conclusioni raggiunte dal CTU:
- Il dott. ha ritenuto che “non è dato sapere la risposta individuale Persona_1 della citotossicità della chemioterapia possa comportare in futuro, in quanto proprio perché “individuale” può variare da soggetto a soggetto”. Tale conclusione è un elemento che depone per l'insussistenza del requisito sanitario, dal momento che la valutazione dev'essere operata avendo riguardo allo stato di fatto attuale, non a quello ipotetico eventualmente di futura verificazione.
- La d.ssa ha confermato che il ricorrente NON presenta una Pt_2 impossibilità di deambulazione, dal momento che i passaggi posturali sono possibili (ancorché limitati), al pari della deambulazione (che è sì difficoltosa, ma non impossibile, come richiesto dalla L. 18/80). Va poi evidenziato che il CTU, all'esito della visita e sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso ricorrente, ha ritenuto che quest'ultimo sia “autonomo nell'alimentazione, nell'igiene personale, nell'abbigliamento, nell'uso dei servizi igienici, nei passaggi posturali … [lo stesso è] In grado di salire/scendere le scale. Usa[re] il telefono. Si sposta autonomamente dal domicilio. Assume da solo i farmaci. Gestisce il denaro … [è in grado di] effettuare piccoli acquisti, di preparare i pasti semplici ed effettuare lavori domestici leggeri”; in sostanza, la sola attività che, stando alle dichiarazioni rese dallo stesso odierno ricorrente, presenta qualche difficoltà è l'espletamento di “bagno/doccia”.
2 Si deve quindi ritenere che i motivi dedotti a sostegno del presente ricorso siano generici, in quanto il CTU, nell'operare il proprio apprezzamento, ha tenuto conto di ogni circostanza rilevante. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art. 445-bis cpc. comma 6°.
Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dal ricorrente ai sensi del citato D.L. 269 del 2003 ai fini della irripetibilità delle spese di lite).
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Spese di lite irripetibili;
Trapani, 11/02/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Mariarosaria Leonetti e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e art. 3 co. 3 L. 104/92
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e l'accertamento delle condizioni di cui alla L. 104/92 art. 3 co. 3; stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione e ha riconosciuto lo status di persona con disabilità lieve (art. 3 co. 1 l. 104/92).
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono generiche.
1 La ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato nella fase di ATP abbia sottovalutato il quadro clinico del ricorrente e abbia raggiunto conclusioni non condivisibili. Il ricorrente, però, non adduce alcun elemento idoneo a far dubitare dell'iter logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, né indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare. In altri termini, le doglianze di parte ricorrente sono rivolte esclusivamente al risultato raggiunto dal consulente, non al metodo logico dallo stesso applicato. La valutazione dell'ausiliario può essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del CTU non può essere messo in dubbio né per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anziché a parametri oggettivi) né per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
Nel caso di specie, peraltro, è anche dalla stessa documentazione medica invocata dalla parte ricorrente che si desume la correttezza delle conclusioni raggiunte dal CTU:
- Il dott. ha ritenuto che “non è dato sapere la risposta individuale Persona_1 della citotossicità della chemioterapia possa comportare in futuro, in quanto proprio perché “individuale” può variare da soggetto a soggetto”. Tale conclusione è un elemento che depone per l'insussistenza del requisito sanitario, dal momento che la valutazione dev'essere operata avendo riguardo allo stato di fatto attuale, non a quello ipotetico eventualmente di futura verificazione.
- La d.ssa ha confermato che il ricorrente NON presenta una Pt_2 impossibilità di deambulazione, dal momento che i passaggi posturali sono possibili (ancorché limitati), al pari della deambulazione (che è sì difficoltosa, ma non impossibile, come richiesto dalla L. 18/80). Va poi evidenziato che il CTU, all'esito della visita e sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso ricorrente, ha ritenuto che quest'ultimo sia “autonomo nell'alimentazione, nell'igiene personale, nell'abbigliamento, nell'uso dei servizi igienici, nei passaggi posturali … [lo stesso è] In grado di salire/scendere le scale. Usa[re] il telefono. Si sposta autonomamente dal domicilio. Assume da solo i farmaci. Gestisce il denaro … [è in grado di] effettuare piccoli acquisti, di preparare i pasti semplici ed effettuare lavori domestici leggeri”; in sostanza, la sola attività che, stando alle dichiarazioni rese dallo stesso odierno ricorrente, presenta qualche difficoltà è l'espletamento di “bagno/doccia”.
2 Si deve quindi ritenere che i motivi dedotti a sostegno del presente ricorso siano generici, in quanto il CTU, nell'operare il proprio apprezzamento, ha tenuto conto di ogni circostanza rilevante. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art. 445-bis cpc. comma 6°.
Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dal ricorrente ai sensi del citato D.L. 269 del 2003 ai fini della irripetibilità delle spese di lite).
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Spese di lite irripetibili;
Trapani, 11/02/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
3