Ordinanza cautelare 9 marzo 2023
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 27/11/2025, n. 21403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21403 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21403/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02077/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2077 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare Prot. n. M_D AB 05933 REG 2022 -OMISSIS-2022-11-23 notificato al ricorrente in data 28.11.2022, con il quale è stato disposto nei suoi confronti all'allora Comune Scelto FCM -OMISSIS- l'esclusione dalla procedura per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, nel Corpo Equipaggi Marittimi (CEMM), per difetto del requisito consistente nell'”aver tenuto condotta incensurabile” di cui al paragrafo 3 – sottoparagrafo a, 11° allinea della circolare M_D GMIL REG 2021 0534869 del 9 dicembre 2021 emanata dalla DGPM di concerto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. (ALL. 1)
- della circolare M_D GMIL REG 2021 0534869 del 9 dicembre 2021 limitatamente al paragrafo 3 – sottoparagrafo a, 11° allinea; (ALL. 2)
- del decreto della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della difesa prot. n. M_D AB05933 REG2022 -OMISSIS-2022-11-30 limitatamente alla parte in cui al punto 8) pagina 19 – categoria “categoria: fucilieri di marina, posti 59” non include tra i vincitori il ricorrente recante “Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per il 2022, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.”. (ALL. 3)
- ove occorra il decreto del Ministro della difesa del 23.04.2015 con il quale sono state disciplinate per relationem le modalità di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226 nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19.04.2005. n. 113; (ALL. 4);
- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 il dott. AU AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione del 15.9.2025 con la quale il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il ricorso;
Ritenuto, alla luce di quanto precede, che al Collegio non resti altro che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che l’esito del ricorso giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN IN, Presidente
AU AN, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU AN | AN IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.