Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/03/2001, n. 4289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4289 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 5 1 Z . / гce A 4 N / R 8 A T 2 B S U . I . B R . G L I L P A 0 4289 / 0 1 E . R A R D . T L B A E A D D T I S E 1 I 3 T N R 1 E 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N S E E I Oggetto T S A E A SEZIONE TRIBUTARIA M Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente R.G.N. 3530/98 Dott. Enrico PAPA · Consigliere Cron. 8129 Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 07/12/00 Dott. Antonio MERONE - Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente SENTENZA 1 sul ricorso proposto da: SI LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAPRAIA 75 SC. I/4, presso lo studio dell'avvocato CALBI NICOLA, che lo difende, giusta mandato a margine;
ricorrente
contro
PRIMO UFF. II DD ROMA MIN FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2000 legis;
controricorrente resistente 2043 -1- avversO la sentenza n. 356/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 28/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3530SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sig.ra UC AS ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza n. 356/34/97 del 28 novembre 1997 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio accoglieva l'appello dell'ufficio e riconosceva la validità della cartella esattoriale con cui l'ufficio recuperava a tassazione, ai fini IRPEF ed ILOR una plusvalenza, relativa all'anno di imposta 1984. La contribuente ha depositato memoria. La amministrazione si è costituita in udienza chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso in cui si deduce difetto di motivazione della sentenza impugnata (richiamando impropriamente l'art. 16 dell'abrogato D.P.R. 636/1972) deve essere rigettato. La sentenza impugnata asserisce, con accertamento in fatto non adeguatamente contestato in questa sede, che “l'Ufficio ha recuperato a tassazione plusvalenze dichiarate dalla contribuente con mod. 740/84” non riportate nel quadro riepilogativo O. Simile situazione giustificava la emissione della cartella esattoriale e quindi il ricorso non può essere accolto. Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M
A I R La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del giudizio. A T 5 6 . E U 8 9 N B N Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 7 dicembre 2000. 1 I - / O I R 4 B / Z T 6 . A 2 L Il R L . T R A . S . P I . I l Relatore B A D G A I E L T R R E Ma cicolaта E D 3 T A I 1 S D A . N E N E S M T I N A E S E DEPOSITATO IN CANCELLERIA CASBA IL CANCELLIERE C1 ONE Oggi 23 MAR 2001 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvalde Ascanio