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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 6.3.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al n. 1740/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
Cod. Fisc. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonella Miranda (C.F. ) e presso C.F._2 quest'ultima elettivamente domiciliata in – 80047 - San Giuseppe Vesuviano alla Via Cotoni N. 9
Ricorrente
E
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva, CP_1 elettivamente domiciliato presso lo stesso in Nola, Via Variante 7/bis;
Resistente
E
, in persona del lrpt, elettivamente domiciliata in Nola Controparte_2 alla via San Massimo n. 445 presso lo studio dell'avvocato Claudio Falcetta
(Cod. Fisc. ), che la rappresenta e difende C.F._3
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 29.3.2022 la parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento N. 07120219016266661000, relativamente alle somme richieste dall' per conto dell' – Sede di Nola e Controparte_3 CP_1
Salerno, a titolo di omesso versamento di contributi previdenziali a diverso titolo presuntivamente dovute, interessi e sanzioni, pari al complessivo importo di
Euro 19.778,25, e precisamente, relativamente ai carichi di ruolo di cui agli avvisi di pagamento:
1- Avviso di addebito N. 37120120003601338000 – Ente Creditore CP_1 sede di Nola - per contributi e somme aggiuntive per omesso CP_4 versamento – anno di riferimento 2010-2011 e spese di notifica 2012,
Euro 4.566,67;
2- 2- Avviso di addebito N. 37120120014414511000 – Ente Creditore CP_1 sede di Nola - per contributi e somme aggiuntive per omesso CP_4
1 versamento – anno di riferimento 2011-2012 e spese di notifica 2012,
Euro 2.363,38;
3- 3- Avviso di addebito N. 37120130001796515000 – Ente Creditore CP_1 sede di Nola - per contributi e somme aggiuntive per omesso CP_4 versamento – anno di riferimento 2012-2011 e spese di notifica 2013,
Euro 407,82;
4- 4- Avviso di addebito N. 37120160018986601000 – Ente Creditore CP_1 sede di Salerno - per contributi e somme aggiuntive per CP_4 omesso versamento – anno di riferimento 2015 e spese di notifica 2016,
Euro 1.135,74;
5- 5- Avviso di addebito N. 37120160020925748000 – Ente Creditore CP_1 sede di Nola- per contributi e somme aggiuntive per omesso CP_4 versamento – anno di riferimento 2009 e spese di notifica 2016, Euro
27,98;
6- 6- Avviso di addebito N. 37120170010575538000 – Ente Creditore CP_1 sede di Salerno - per contributi e somme aggiuntive per CP_4 omesso versamento – anno di riferimento 2016 e spese di notifica 2017,
Euro 4.648,05;
7- 7- Avviso di addebito N. 37120180020460512000– Ente Creditore CP_1 sede di Salerno - per contributi e somme aggiuntive per CP_4 omesso versamento – anno di riferimento 2017-2018 e spese di notifica
2018, Euro 2.242,54;
8- 8- Avviso di addebito N. 37120190007124691000 – Ente Creditore CP_1 sede di Salerno - per contributi somme aggiuntive per CP_5 omesso versamento – anno di riferimento 2018 e spese di notifica 2019,
Euro 2.219,42;
9- 9- Avviso di addebito N. 37120190018855837000 – Ente Creditore CP_1 sede di Salerno - per contributi per Controparte_6 omesso versamento – anno di riferimento 2018 e spese di notifica 2019,
Euro 2.166,65.
Ha censurato la nullità dell'intimazione di pagamento N.
07120219016266661000 per violazione del diritto di difesa;
carenza dei requisiti formali prescritti dalla legge;
mancata allegazione degli atti presupposti;
mancata indicazione dell'Autorità competente a decidere dell'impugnazione e del termine per proporre opposizione;
nonché per omessa notifica degli atti presupposti, con l'ulteriore conseguenza della prescrizione dei crediti contributivi da essi portati.
Ha dunque chiesto nel merito: « - accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità dell'intimazione di pagamento N. 07120219016266661000, in quanto carente dei requisiti ex lege previsti, e per l'effetto dovranno essere dichiarati nulli e/o inefficaci gli atti ad essa presupposti e conseguenti;
- accertare e dichiarare
l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento N.
2 07120219016266661000 e delle sottese iscrizioni a ruolo per omessa notifica degli avvisi di addebito 1) N.37120120003601338000, 2) N.
37120120014414511000, 3) N. 37120130001796515000, 4) N.
37120160018986601000, 5) N. 37120160020925748000, 6) N.
37120170010575538000, 7) N. 37120180020460512000, 8) N.
37120190007124691000, 9) N. 37120190018855837000, con l'adozione di tutti
i provvedimenti necessari e consequenziali;
- accertare e dichiarare la prescrizione delle somme richieste nell'opposta intimazione di pagamento N.
07120219016266661000, ed in particolare degli avvisi di addebito 1)
N.37120120003601338000, 2) N. 37120120014414511000, 3) N.
37120130001796515000, 4) N. 37120160018986601000, 5) N.
37120160020925748000, 6) N. 37120170010575538000, in quanto irrimediabilmente prescritte ex art. 3, comma 9 e 10, della Legge N. 335 dell'8 Agosto 1995; - in via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato dagli avvisi di addebito 1)
N.37120120003601338000, 2) N. 37120120014414511000, 3) N.
37120130001796515000, 4) N. 37120160018986601000, 5) N.
37120160020925748000, ex art. 3, comma 9 e 10, della Legge N. 335 dell'8
Agosto 1995; - Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA, CPA
e spese generali del 15% ex D.M. 55/2014, con attribuzione al sottoscritto procuratore quale antistatario.». CP_ Si è costituito l , eccependo l'inammissibilità della domanda e l'infondatezza nel merito.
Si è costituita, altresì, l , eccependo la carenza della Controparte_2 propria legittimazione passiva e l'interruzione della prescrizione.
Stante la natura documentale del giudizio, la causa è stata rinviata per la discussione.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice provvede con sentenza e motivazione contestuale.
In via preliminare va dichiarato l'interesse ad agire della parte ricorrente, stante la natura dell'intimazione di pagamento, quale atto prodromico all'esecuzione e, in via successiva, di minaccia concreta di procedere all'esecuzione forzata (v.
Cass. n. 6833 del 2021).
Sempre in limine, occorre qualificare la domanda giudiziale, al di là delle formule contenute nell'atto introduttivo.
Ebbene, la parte propone cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 ed ex art. 615 c.p.c., sia una opposizione agli atti ex art. 617 cpc.
Invero, a fronte della notifica di un'intimazione di pagamento ha proposto, innanzitutto, vizi formali attinenti al suddetto procedimento notificatorio, nonché una opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 (non soggetta a termine di
3 decadenza, cfr Cass. n. 13863 del 2021), allegando l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti, facendo valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi.
Atteso che la domanda è volta all'accertamento della prescrizione dei contributi, non vi è dubbio della legittimazione passiva del creditore sostanziale CP_1 correttamente evocato in giudizio (v. sul punto SSUU n. 7514/2022, secondo cui «in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.
n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio»).
Ancora la parte ha proposto una opposizione agli atti ex art. 617 cpc, facendo valere l'omessa notificazione degli atti presupposti come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo -irregolarità della sequenza procedimentale;
il che determina la legittimazione passiva anche dell' , del pari Controparte_2 evocata in giudizio.
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n.
26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un.,
n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario,
l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale
(Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n.
20694/21; n. 40763/21, cit.).».
Ex adverso, è carente di legittimazione passiva la soc. la quale è CP_7 CP_ cessionario dei crediti maturati fino al 31/12/2008, ex art. 13 della legge
448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del dl 30/9/2005 n.203 convertito nella legge 2/12/2005 n. 248 mentre quelli in esame riguardano un periodo successivo.
4 Ciò chiarito, in primis vanno dichiarate tardive le censure direttamente rivolte all'atto di intimazione, integranti una opposizione ex art. 617 cpc, stante il deposito del ricorso giudiziario oltre il temine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione.
Venendo agli atti presupposti, in via preliminare, si osserva con riferimento all'avviso n. 371 2013 00017965 15 000 che i commi dal 222 al 230 della Legge
197/2022 prevedono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2015.
Rientrano nell'annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che risultino non pagati al 1° gennaio 2023.
Ora, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo ciò una condizione dell'azione, si deve rilevare, nel caso di specie, che nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile.
L'intervento legislativo di cui si è detto ha, infatti, sicuramente determinato la cessazione della materia del contendere.
Dipoi, l'avviso di addebito n. 371 2012 00036013 38 000 risulta notificato a mani della ricorrente il 19.9.2012. CP_ Con note successive alla costituzione dell la parte ha disconosciuto
«formalmente ex art 214 c.p.c. la sottoscrizione riportata in calce alla voce
“firma per esteso del ricevente” in quanto non appartenente alla Ricorrente».
Invero, ad attestare la coincidenza del destinatario con il soggetto al quale viene materialmente consegnata la cartella esattoriale o l'avviso di addebito ovvero la legittimazione di quest'ultimo a ricevere l'atto è l'ufficiale postale mediante la redazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata che, avendo natura di atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. (Cassazione n. 11708/2011 secondo cui "La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del
D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione
5 apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui
l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.”).
Deriva dal principio sopra esposto che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver ricevuto l'atto, e in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.
Ebbene, l'opponente non ha proposto querela di falso, con il risultato che la firma apposta sulla ricevuta di ritorno, per effetto della fede privilegiata che assiste l'atto in esame, deve essere a essa attribuita. L'avviso n. 371 2012 00144145 11 000 è stato notificato il 14.1.2013 a mani di
(figlia della ricorrente, come si evince dallo stato di famiglia che Persona_1 lo stessa ha prodotto).
Entrambi gli avvisi sono stati poi oggetto di intimazione di pagamento n.
07120169023892855000, notificata a mezzo pec il 18.3.2016, e successiva istanza di definizione agevolata del 7.3.2017.
Quanto alla prima, l ha prodotto la busta telematica della RdAC in CP_2 formato eml e successivamente l'istante ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'atto perché comunicata mediante un indirizzo pec non iscritto nei Pubblici
Registri.
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche dell'indirizzo del mittente (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass.,
Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 564).
Non v'è dubbio che nel caso in esame alcun vulnus al diritto di difesa del contribuente sia riscontrabile, perché non specificamente eccepito dalla parte, la quale ha avuto modo di far valere diffusamente le proprie ragioni nell'atto introduttivo.
6 Quanto, invece, all'istanza di definizione agevolata prodotta dall' , la CP_2 parte si è limitata a dedurre: «la sottoscrizione riportata in calce alla dichiarazione di adesione agevolata, che si disconosce ex art. 214 c.p.c..».
Evidente l'irritualità di tale disconoscimento, poiché privo dei caratteri della specificità e della determinatezza (Cass. 20 agosto 2014, n. 18042, fra le altre).
Sicché, tenuto conto della notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa in data 17.2.2022, alcuna prescrizione risulta maturata.
La ritualità della notifica degli avvisi rende inoltre tardiva ogni ulteriore doglianza integrante una opposizione all'iscrizione al ruolo e agli atti esecutivi. L'avviso n. 371 2016 00209257 48 000 risulta notificato a mezzo pec il CP_ 22.12.2016, avendo l' provato l'avvenuta consegna (RdAC), mediante deposito della busta telematica (valgano in proposito le considerazioni già svolte in ordine agli indirizzi pec non iscritti nei Pubblici Registri).
Ebbene, anche per quest'ultimo avviso non risulta maturata la prescrizione alla luce della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
Come noto, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di
129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Sicché, aggiungendo 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182, al termine quinquennale decorrente dalla notifica dell'avviso, alla data del 17.2.2022 non era maturata alcuna prescrizione.
Con riferimento all'avviso n. 371 2016 00189866 01 000, si osserva che in atti è presente quale prova della notifica telematica un solo file xml, “ricevuta completa”, ma in assenza della busta telematica.
7 Appare allora opportuno utile sintetizzare brevemente le modalità di funzionamento della pec: una volta che il mittente, dotato di casella PEC, abbia inviato il messaggio, il gestore - verificatane la correttezza formale - restituisce la “ricevuta di accettazione” e genera la “busta di trasporto”, al cui interno si trovano: a) il file “postacert.eml”, che contiene il messaggio originale;
b) il file
“daticert.xml”, che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio). La busta è firmata dal gestore del mittente, onde consentire al quello del destinatario di verificarne l'inalterabilità durante il trasporto;
quest'ultimo, completati i controlli sulla validità, accetta la busta, consegna al gestore del mittente la “ricevuta di presa in carico” e deposita il messaggio nella casella di posta del destinatario.
Se la consegna va a buon fine, da ultimo, invia al gestore del mittente una
“ricevuta di avvenuta consegna”. Quest'ultima può essere di 3 tipi, a seconda della scelta impostata:
1. completa, formata dal file “postacert.eml”, contenente il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati ed il file “daticert.xml”, che riproduce tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio, codice identificativo del messaggio);
2. breve, formata dal file “daticert.xml” e da un estratto del messaggio originale;
3. sintetica, formata dal solo file “daticert.xml” . Il destinatario riceve la busta di trasporto con il file “postacert.eml” contenente il messaggio originale, completo di testo ed eventuali allegati, e il file
“daticert.xml” che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio. Come visto, nel caso in esame è stato prodotto il solo file xml (“ricevuta completa”), il quale, come visto, costituisce prova dell'invio e della consegna del messaggio di posta elettronica, ma non del suo contenuto.
Sicché, non può non ritenersi provata la notifica dell'avviso di addebito de quo, con la conseguenza che lo stesso non può formare oggetto di azione esecutiva da parte del . CP_8
Non può invece essere dichiarata la prescrizione dei crediti, posto che essi erano poi oggetto di intimazione di pagamento n. 07120189038711761000 (con puntuale e specifica descrizione dei crediti), notificata mani della ricorrente l'1.12.2018 (v. relata in fasc. . CP_9
L'avviso n. 371 2017 00105755 38 000 è stato notificato a mani della ricorrente il 19.12.2017; valgano ancora una volta le osservazioni svolte in punto di disconoscimento. Sicché alcuna prescrizione risulta maturata.
L'avviso n. 371 2018 00204605 12 000 risulta notificato per compiuta giacenza CP_ il 24.1.2019. Nel dettaglio l ha prodotto l'avviso di ricevimento con attestazione dell'avvenuta giacenza.
A fronte delle eccezioni di parte ricorrente si osserva che la notifica è stata eseguita non già ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (e della L. n. 890 del 1982), bensì con raccomandata diretta, come consentito dall'art. 30, comma 4 del D.L. n. 78
8 del 2010, conv. con L. n. 122 del 2010. Tale tipo di notifica può essere effettuata dall'Ente spedendo la raccomandata senza ausilio di messi della notificazione e si perfeziona per il mero fatto che l'atto sia consegnato in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dall'art. 26 D.P.R. n.
602 del 1973 e dagli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2011 (recante Approvazione delle condizioni generali del servizio postale), ovvero per decorso del termine di compiuta giacenza ai sensi degli artt. 32 e 37 del citato decreto 9/4/11, il che realizza la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.. In tale situazione, piuttosto, una volta che siano inutilmente decorsi i termini di giacenza fissati dalla legge per il ritiro del piego presso l'ufficio postale, il procedimento notificatorio deve intendersi completato anche nei confronti del destinatario, che non potrà quindi dolersi della sua inerzia per non avere provveduto al ritiro
(Corte app. Ro. n. 1411/20, n. 2255/20).
Tale conclusione trova il proprio avallo anche nella giurisprudenza di legittimità dove si precisa che, "per quanto riguarda la necessità dell'invio della seconda raccomandata informativa, per le cartelle notificate a mezzo posta ordinaria, ex art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 (o, il che è lo stesso, ex art. 30 co. 4 D.L. n.
78 del 2010 cit.), questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982" (cfr. Cass. n.
17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013;
Cass. n. 16949/2014; Cass. 17445/2017; Cass. 2229/2020).
In particolare, “In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cass. Sent. n. 19270/2018).
9 Non risulta, dunque, conferente con il caso in esame la nota pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite n. 10012/21, la quale riguarda la notifica degli atti impositivi presupposti alla cartella esattoriale e degli atti processuali che rientrano nella L. n. 890 del 1982, legge che non trova applicazione con gli avvisi di pagamento, i quali ai sensi dell'art. 30 D.L. n. 78 del 2010 possono essere notificati a mezzo raccomandata con invio di ricevimento.
Ancora una volta, dunque, la ritualità della notifica esclude la prescrizione dei crediti.
Diversamente, quanto all'avviso n. 371 2019 00071246 91 000 manca la prova della notifica, essendo stata depositata una cartolina priva di attestazione di avvenuta giacenza.
Anche in questo caso, dunque, l'avviso non può formare oggetto di azione esecutiva da parte del Concessionario (mentre i crediti, risalenti alle annualità
2018 e 2019, non erano prescritti al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120219016266661000).
Infine, l'avviso n. 371 2019 00188558 37 000 risulta notificato il 24.1.2020 a mani della ricorrente, sicché alcuna censura dell'istante appare accoglibile.
Nei suddetti limiti il ricorso va accolto.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale:
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso n.
371 2013 00017965 15 000;
- Dichiara l'insussistenza del diritto del Concessionario ad agire in via esecutiva sulla base degli avvisi nn. 371 2016 00189866 01 000 e 371
2019 00071246 91 000;
- Rigetta nel resto il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Nola, 6.3.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
10 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 6.3.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al n. 1740/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
Cod. Fisc. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonella Miranda (C.F. ) e presso C.F._2 quest'ultima elettivamente domiciliata in – 80047 - San Giuseppe Vesuviano alla Via Cotoni N. 9
Ricorrente
E
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva, CP_1 elettivamente domiciliato presso lo stesso in Nola, Via Variante 7/bis;
Resistente
E
, in persona del lrpt, elettivamente domiciliata in Nola Controparte_2 alla via San Massimo n. 445 presso lo studio dell'avvocato Claudio Falcetta
(Cod. Fisc. ), che la rappresenta e difende C.F._3
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 29.3.2022 la parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento N. 07120219016266661000, relativamente alle somme richieste dall' per conto dell' – Sede di Nola e Controparte_3 CP_1
Salerno, a titolo di omesso versamento di contributi previdenziali a diverso titolo presuntivamente dovute, interessi e sanzioni, pari al complessivo importo di
Euro 19.778,25, e precisamente, relativamente ai carichi di ruolo di cui agli avvisi di pagamento:
1- Avviso di addebito N. 37120120003601338000 – Ente Creditore CP_1 sede di Nola - per contributi e somme aggiuntive per omesso CP_4 versamento – anno di riferimento 2010-2011 e spese di notifica 2012,
Euro 4.566,67;
2- 2- Avviso di addebito N. 37120120014414511000 – Ente Creditore CP_1 sede di Nola - per contributi e somme aggiuntive per omesso CP_4
1 versamento – anno di riferimento 2011-2012 e spese di notifica 2012,
Euro 2.363,38;
3- 3- Avviso di addebito N. 37120130001796515000 – Ente Creditore CP_1 sede di Nola - per contributi e somme aggiuntive per omesso CP_4 versamento – anno di riferimento 2012-2011 e spese di notifica 2013,
Euro 407,82;
4- 4- Avviso di addebito N. 37120160018986601000 – Ente Creditore CP_1 sede di Salerno - per contributi e somme aggiuntive per CP_4 omesso versamento – anno di riferimento 2015 e spese di notifica 2016,
Euro 1.135,74;
5- 5- Avviso di addebito N. 37120160020925748000 – Ente Creditore CP_1 sede di Nola- per contributi e somme aggiuntive per omesso CP_4 versamento – anno di riferimento 2009 e spese di notifica 2016, Euro
27,98;
6- 6- Avviso di addebito N. 37120170010575538000 – Ente Creditore CP_1 sede di Salerno - per contributi e somme aggiuntive per CP_4 omesso versamento – anno di riferimento 2016 e spese di notifica 2017,
Euro 4.648,05;
7- 7- Avviso di addebito N. 37120180020460512000– Ente Creditore CP_1 sede di Salerno - per contributi e somme aggiuntive per CP_4 omesso versamento – anno di riferimento 2017-2018 e spese di notifica
2018, Euro 2.242,54;
8- 8- Avviso di addebito N. 37120190007124691000 – Ente Creditore CP_1 sede di Salerno - per contributi somme aggiuntive per CP_5 omesso versamento – anno di riferimento 2018 e spese di notifica 2019,
Euro 2.219,42;
9- 9- Avviso di addebito N. 37120190018855837000 – Ente Creditore CP_1 sede di Salerno - per contributi per Controparte_6 omesso versamento – anno di riferimento 2018 e spese di notifica 2019,
Euro 2.166,65.
Ha censurato la nullità dell'intimazione di pagamento N.
07120219016266661000 per violazione del diritto di difesa;
carenza dei requisiti formali prescritti dalla legge;
mancata allegazione degli atti presupposti;
mancata indicazione dell'Autorità competente a decidere dell'impugnazione e del termine per proporre opposizione;
nonché per omessa notifica degli atti presupposti, con l'ulteriore conseguenza della prescrizione dei crediti contributivi da essi portati.
Ha dunque chiesto nel merito: « - accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità dell'intimazione di pagamento N. 07120219016266661000, in quanto carente dei requisiti ex lege previsti, e per l'effetto dovranno essere dichiarati nulli e/o inefficaci gli atti ad essa presupposti e conseguenti;
- accertare e dichiarare
l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento N.
2 07120219016266661000 e delle sottese iscrizioni a ruolo per omessa notifica degli avvisi di addebito 1) N.37120120003601338000, 2) N.
37120120014414511000, 3) N. 37120130001796515000, 4) N.
37120160018986601000, 5) N. 37120160020925748000, 6) N.
37120170010575538000, 7) N. 37120180020460512000, 8) N.
37120190007124691000, 9) N. 37120190018855837000, con l'adozione di tutti
i provvedimenti necessari e consequenziali;
- accertare e dichiarare la prescrizione delle somme richieste nell'opposta intimazione di pagamento N.
07120219016266661000, ed in particolare degli avvisi di addebito 1)
N.37120120003601338000, 2) N. 37120120014414511000, 3) N.
37120130001796515000, 4) N. 37120160018986601000, 5) N.
37120160020925748000, 6) N. 37120170010575538000, in quanto irrimediabilmente prescritte ex art. 3, comma 9 e 10, della Legge N. 335 dell'8 Agosto 1995; - in via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato dagli avvisi di addebito 1)
N.37120120003601338000, 2) N. 37120120014414511000, 3) N.
37120130001796515000, 4) N. 37120160018986601000, 5) N.
37120160020925748000, ex art. 3, comma 9 e 10, della Legge N. 335 dell'8
Agosto 1995; - Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA, CPA
e spese generali del 15% ex D.M. 55/2014, con attribuzione al sottoscritto procuratore quale antistatario.». CP_ Si è costituito l , eccependo l'inammissibilità della domanda e l'infondatezza nel merito.
Si è costituita, altresì, l , eccependo la carenza della Controparte_2 propria legittimazione passiva e l'interruzione della prescrizione.
Stante la natura documentale del giudizio, la causa è stata rinviata per la discussione.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice provvede con sentenza e motivazione contestuale.
In via preliminare va dichiarato l'interesse ad agire della parte ricorrente, stante la natura dell'intimazione di pagamento, quale atto prodromico all'esecuzione e, in via successiva, di minaccia concreta di procedere all'esecuzione forzata (v.
Cass. n. 6833 del 2021).
Sempre in limine, occorre qualificare la domanda giudiziale, al di là delle formule contenute nell'atto introduttivo.
Ebbene, la parte propone cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 ed ex art. 615 c.p.c., sia una opposizione agli atti ex art. 617 cpc.
Invero, a fronte della notifica di un'intimazione di pagamento ha proposto, innanzitutto, vizi formali attinenti al suddetto procedimento notificatorio, nonché una opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 (non soggetta a termine di
3 decadenza, cfr Cass. n. 13863 del 2021), allegando l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti, facendo valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi.
Atteso che la domanda è volta all'accertamento della prescrizione dei contributi, non vi è dubbio della legittimazione passiva del creditore sostanziale CP_1 correttamente evocato in giudizio (v. sul punto SSUU n. 7514/2022, secondo cui «in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.
n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio»).
Ancora la parte ha proposto una opposizione agli atti ex art. 617 cpc, facendo valere l'omessa notificazione degli atti presupposti come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo -irregolarità della sequenza procedimentale;
il che determina la legittimazione passiva anche dell' , del pari Controparte_2 evocata in giudizio.
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n.
26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un.,
n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario,
l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale
(Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n.
20694/21; n. 40763/21, cit.).».
Ex adverso, è carente di legittimazione passiva la soc. la quale è CP_7 CP_ cessionario dei crediti maturati fino al 31/12/2008, ex art. 13 della legge
448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del dl 30/9/2005 n.203 convertito nella legge 2/12/2005 n. 248 mentre quelli in esame riguardano un periodo successivo.
4 Ciò chiarito, in primis vanno dichiarate tardive le censure direttamente rivolte all'atto di intimazione, integranti una opposizione ex art. 617 cpc, stante il deposito del ricorso giudiziario oltre il temine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione.
Venendo agli atti presupposti, in via preliminare, si osserva con riferimento all'avviso n. 371 2013 00017965 15 000 che i commi dal 222 al 230 della Legge
197/2022 prevedono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2015.
Rientrano nell'annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che risultino non pagati al 1° gennaio 2023.
Ora, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo ciò una condizione dell'azione, si deve rilevare, nel caso di specie, che nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile.
L'intervento legislativo di cui si è detto ha, infatti, sicuramente determinato la cessazione della materia del contendere.
Dipoi, l'avviso di addebito n. 371 2012 00036013 38 000 risulta notificato a mani della ricorrente il 19.9.2012. CP_ Con note successive alla costituzione dell la parte ha disconosciuto
«formalmente ex art 214 c.p.c. la sottoscrizione riportata in calce alla voce
“firma per esteso del ricevente” in quanto non appartenente alla Ricorrente».
Invero, ad attestare la coincidenza del destinatario con il soggetto al quale viene materialmente consegnata la cartella esattoriale o l'avviso di addebito ovvero la legittimazione di quest'ultimo a ricevere l'atto è l'ufficiale postale mediante la redazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata che, avendo natura di atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. (Cassazione n. 11708/2011 secondo cui "La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del
D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione
5 apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui
l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.”).
Deriva dal principio sopra esposto che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver ricevuto l'atto, e in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.
Ebbene, l'opponente non ha proposto querela di falso, con il risultato che la firma apposta sulla ricevuta di ritorno, per effetto della fede privilegiata che assiste l'atto in esame, deve essere a essa attribuita. L'avviso n. 371 2012 00144145 11 000 è stato notificato il 14.1.2013 a mani di
(figlia della ricorrente, come si evince dallo stato di famiglia che Persona_1 lo stessa ha prodotto).
Entrambi gli avvisi sono stati poi oggetto di intimazione di pagamento n.
07120169023892855000, notificata a mezzo pec il 18.3.2016, e successiva istanza di definizione agevolata del 7.3.2017.
Quanto alla prima, l ha prodotto la busta telematica della RdAC in CP_2 formato eml e successivamente l'istante ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'atto perché comunicata mediante un indirizzo pec non iscritto nei Pubblici
Registri.
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche dell'indirizzo del mittente (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass.,
Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 564).
Non v'è dubbio che nel caso in esame alcun vulnus al diritto di difesa del contribuente sia riscontrabile, perché non specificamente eccepito dalla parte, la quale ha avuto modo di far valere diffusamente le proprie ragioni nell'atto introduttivo.
6 Quanto, invece, all'istanza di definizione agevolata prodotta dall' , la CP_2 parte si è limitata a dedurre: «la sottoscrizione riportata in calce alla dichiarazione di adesione agevolata, che si disconosce ex art. 214 c.p.c..».
Evidente l'irritualità di tale disconoscimento, poiché privo dei caratteri della specificità e della determinatezza (Cass. 20 agosto 2014, n. 18042, fra le altre).
Sicché, tenuto conto della notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa in data 17.2.2022, alcuna prescrizione risulta maturata.
La ritualità della notifica degli avvisi rende inoltre tardiva ogni ulteriore doglianza integrante una opposizione all'iscrizione al ruolo e agli atti esecutivi. L'avviso n. 371 2016 00209257 48 000 risulta notificato a mezzo pec il CP_ 22.12.2016, avendo l' provato l'avvenuta consegna (RdAC), mediante deposito della busta telematica (valgano in proposito le considerazioni già svolte in ordine agli indirizzi pec non iscritti nei Pubblici Registri).
Ebbene, anche per quest'ultimo avviso non risulta maturata la prescrizione alla luce della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
Come noto, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di
129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Sicché, aggiungendo 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182, al termine quinquennale decorrente dalla notifica dell'avviso, alla data del 17.2.2022 non era maturata alcuna prescrizione.
Con riferimento all'avviso n. 371 2016 00189866 01 000, si osserva che in atti è presente quale prova della notifica telematica un solo file xml, “ricevuta completa”, ma in assenza della busta telematica.
7 Appare allora opportuno utile sintetizzare brevemente le modalità di funzionamento della pec: una volta che il mittente, dotato di casella PEC, abbia inviato il messaggio, il gestore - verificatane la correttezza formale - restituisce la “ricevuta di accettazione” e genera la “busta di trasporto”, al cui interno si trovano: a) il file “postacert.eml”, che contiene il messaggio originale;
b) il file
“daticert.xml”, che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio). La busta è firmata dal gestore del mittente, onde consentire al quello del destinatario di verificarne l'inalterabilità durante il trasporto;
quest'ultimo, completati i controlli sulla validità, accetta la busta, consegna al gestore del mittente la “ricevuta di presa in carico” e deposita il messaggio nella casella di posta del destinatario.
Se la consegna va a buon fine, da ultimo, invia al gestore del mittente una
“ricevuta di avvenuta consegna”. Quest'ultima può essere di 3 tipi, a seconda della scelta impostata:
1. completa, formata dal file “postacert.eml”, contenente il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati ed il file “daticert.xml”, che riproduce tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio, codice identificativo del messaggio);
2. breve, formata dal file “daticert.xml” e da un estratto del messaggio originale;
3. sintetica, formata dal solo file “daticert.xml” . Il destinatario riceve la busta di trasporto con il file “postacert.eml” contenente il messaggio originale, completo di testo ed eventuali allegati, e il file
“daticert.xml” che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio. Come visto, nel caso in esame è stato prodotto il solo file xml (“ricevuta completa”), il quale, come visto, costituisce prova dell'invio e della consegna del messaggio di posta elettronica, ma non del suo contenuto.
Sicché, non può non ritenersi provata la notifica dell'avviso di addebito de quo, con la conseguenza che lo stesso non può formare oggetto di azione esecutiva da parte del . CP_8
Non può invece essere dichiarata la prescrizione dei crediti, posto che essi erano poi oggetto di intimazione di pagamento n. 07120189038711761000 (con puntuale e specifica descrizione dei crediti), notificata mani della ricorrente l'1.12.2018 (v. relata in fasc. . CP_9
L'avviso n. 371 2017 00105755 38 000 è stato notificato a mani della ricorrente il 19.12.2017; valgano ancora una volta le osservazioni svolte in punto di disconoscimento. Sicché alcuna prescrizione risulta maturata.
L'avviso n. 371 2018 00204605 12 000 risulta notificato per compiuta giacenza CP_ il 24.1.2019. Nel dettaglio l ha prodotto l'avviso di ricevimento con attestazione dell'avvenuta giacenza.
A fronte delle eccezioni di parte ricorrente si osserva che la notifica è stata eseguita non già ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (e della L. n. 890 del 1982), bensì con raccomandata diretta, come consentito dall'art. 30, comma 4 del D.L. n. 78
8 del 2010, conv. con L. n. 122 del 2010. Tale tipo di notifica può essere effettuata dall'Ente spedendo la raccomandata senza ausilio di messi della notificazione e si perfeziona per il mero fatto che l'atto sia consegnato in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dall'art. 26 D.P.R. n.
602 del 1973 e dagli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2011 (recante Approvazione delle condizioni generali del servizio postale), ovvero per decorso del termine di compiuta giacenza ai sensi degli artt. 32 e 37 del citato decreto 9/4/11, il che realizza la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.. In tale situazione, piuttosto, una volta che siano inutilmente decorsi i termini di giacenza fissati dalla legge per il ritiro del piego presso l'ufficio postale, il procedimento notificatorio deve intendersi completato anche nei confronti del destinatario, che non potrà quindi dolersi della sua inerzia per non avere provveduto al ritiro
(Corte app. Ro. n. 1411/20, n. 2255/20).
Tale conclusione trova il proprio avallo anche nella giurisprudenza di legittimità dove si precisa che, "per quanto riguarda la necessità dell'invio della seconda raccomandata informativa, per le cartelle notificate a mezzo posta ordinaria, ex art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 (o, il che è lo stesso, ex art. 30 co. 4 D.L. n.
78 del 2010 cit.), questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982" (cfr. Cass. n.
17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013;
Cass. n. 16949/2014; Cass. 17445/2017; Cass. 2229/2020).
In particolare, “In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cass. Sent. n. 19270/2018).
9 Non risulta, dunque, conferente con il caso in esame la nota pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite n. 10012/21, la quale riguarda la notifica degli atti impositivi presupposti alla cartella esattoriale e degli atti processuali che rientrano nella L. n. 890 del 1982, legge che non trova applicazione con gli avvisi di pagamento, i quali ai sensi dell'art. 30 D.L. n. 78 del 2010 possono essere notificati a mezzo raccomandata con invio di ricevimento.
Ancora una volta, dunque, la ritualità della notifica esclude la prescrizione dei crediti.
Diversamente, quanto all'avviso n. 371 2019 00071246 91 000 manca la prova della notifica, essendo stata depositata una cartolina priva di attestazione di avvenuta giacenza.
Anche in questo caso, dunque, l'avviso non può formare oggetto di azione esecutiva da parte del Concessionario (mentre i crediti, risalenti alle annualità
2018 e 2019, non erano prescritti al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120219016266661000).
Infine, l'avviso n. 371 2019 00188558 37 000 risulta notificato il 24.1.2020 a mani della ricorrente, sicché alcuna censura dell'istante appare accoglibile.
Nei suddetti limiti il ricorso va accolto.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale:
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso n.
371 2013 00017965 15 000;
- Dichiara l'insussistenza del diritto del Concessionario ad agire in via esecutiva sulla base degli avvisi nn. 371 2016 00189866 01 000 e 371
2019 00071246 91 000;
- Rigetta nel resto il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Nola, 6.3.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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