Rigetto
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/04/2025, n. 3252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3252 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03252/2025REG.PROV.COLL.
N. 10108/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10108 del 2023, proposto dal Comune di Chiaravalle, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Tiberi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Fallimento della Società Sviluppo Ancona Nord s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Provincia di Ancona, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Domizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, Strada di Passo Varano 19/A;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 596 del 27 settembre 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Fallimento della Società Sviluppo Ancona Nord s.r.l. in liquidazione e della Provincia di Ancona;
Viste le memorie del 20 dicembre 2024 e dell’8 gennaio 2025 della Provincia di Ancona;
Viste le memorie del 23 dicembre 2024 e dell’8 gennaio 2025 del Comune di Chiaravalle;
Viste le memorie del 23 dicembre 2024 e dell’8 gennaio 2025 del Fallimento della Società Sviluppo Ancona Nord s.r.l..
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato la decisione dell’appello proposto dal Comune di Chiaravalle nei confronti della sentenza del T.a.r. per le Marche n. 596 del 27 settembre 2023, che ha accolto il ricorso riassunto ai sensi dell’art. 105 c.p.a. dal fallimento della Società Sviluppo Ancona Nord s.r.l. (d’ora in avanti, per brevità, “il fallimento”).
2. Il giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento, anche ai fini risarcitori ex art. 34 comma 3 c.p.a.:
A) dell’atto comunale prot. 20335 del 4 ottobre 2013 di conferma della legittimità dei permessi di costruire rilasciati, nella parte in cui contiene l’affermazione secondo cui l’attuale conformazione dei lotti, delle strade e dei fabbricati progettati non esclude la possibilità che si possano verificare le condizioni per le quali il Consiglio di Stato ha ritenuto un simile insediamento qualificabile come grande struttura di vendita (GSV) soggetta agli artt. 10, lett. g), 15 e16 della legge regionale n. 27/2009 e nella parte in cui contiene la prescrizione che all’atto della richiesta delle licenze commerciali sarebbe seguita la procedura di cui agli artt. 15 e 16 sopra citati;
B) degli atti comunali prot. nn. 17361, 17363, 17364 e 17367 del 27 agosto 2013, di comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dei quattro permessi di costruire degli altrettanti edifici destinati a media struttura di vendita (MSV).
3. Si riassumono i fatti rilevanti per la decisione.
3.1. La Società Sviluppo Ancona Nord s.r.l. era proprietaria dell’area sita nel comune di Chiaravalle, oggetto di un piano di lottizzazione convenzionato approvato con delibera di C.C. n. 57/2002, cui faceva seguito convenzione di lottizzazione del 1 dicembre 2003.
3.2. Il 15 gennaio 2004 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 1/2004, autorizzante la realizzazione di opere di urbanizzazione.
3.3. In data 11 giugno 2012 il fondo di proprietà dell’appellata veniva promesso in vendita alla società Alba s.r.l., che congiuntamente alla proprietaria, presentava una variante al piano di lottizzazione, consistente in diversa distribuzione di lotti, strade e standard urbanistici.
3.4. Il Comune ha rilasciato una serie di permessi di costruire, in forza dei quali, previa comunicazione, la società provvedeva ad avviare i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione.
3.5. Con la deliberazione di Commissario Straordinario n. 77/2013, veniva adottata la proposta di variante, trasmessa alla Provincia per il parere di competenza.
3.6. In data 27 agosto 2013 il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento di sospensione dei permessi di costruire che aveva precedentemente rilasciato.
3.7. Con il provvedimento n. 20325/2013, il Comune ha disposto la sospensione del procedimento di approvazione della variante al piano di lottizzazione, in attesa dell’espletamento della procedura di screening di V.a.s..
3.8. Tale provvedimento è stato impugnato con ricorso innanzi al T.a.r. per le Marche, respinto con la sentenza n. 963/2014, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7598/2022.
3.9. Con il provvedimento n. 20335/2013, il Comune, confermata la legittimità dei permessi di costruire relativi alla realizzazione degli edifici commerciali, invitava l’istante ad attivare la procedura di cui all’art. 16 legge regione Marche n. 27/2009, in quanto, in esito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4048/2013 su un caso ritenuto analogo alla vicenda in esame, la conformazione dei lotti, strade e fabbricati avrebbe potuto integrare le condizioni per considerare l’insediamento non quale media ma quale “ grande struttura di vendita ”.
4. Avverso tale provvedimento e avverso le comunicazioni di avvio del procedimento la Società Sviluppo Ancona ha proposto ricorso innanzi al T.a.r..
4.1. Con la sentenza n. 964/2013 il T.a.r. ha respinto il ricorso.
4.2. Proposto appello avverso questa sentenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7599/2022, ha accolto l’impugnazione e ha rinviato la causa al T.a.r. ai sensi dell’art. 105 c.p.a..
4.3. Con la compravendita datata 26 ottobre 2022, il Fallimento Società Sviluppo Ancona Nord s.r.l. in liquidazione ha ceduto le aree oggetto del ricorso ad altra società.
4.4. Con l’atto depositato il 29 novembre 2022, il Fallimento della Società Sviluppo Ancona Nord S.r.l. in liquidazione, ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale ex art. 105 c.p.a., ribadendo le censure proprie del ricorso introduttivo.
4.5. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Chiaravalle e la Provincia di Ancona.
5. Con la sentenza n. 596/2023, impugnata nel presente giudizio, il T.a.r. ha respinto le eccezioni pregiudiziali proposte dal Comune e ha accolto il ricorso nei sensi precisati in motivazione, dichiarando fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo espressamente i rimanenti motivi di ricorso e “ fatti comunque salvi gli ulteriori provvedimento dell’Amministrazione ”.
6. Il Comune ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, notificando il relativo ricorso il 19 dicembre 2023 e depositandolo il 28 dicembre 2023, formulando quattro motivi e riproponendo nel quinto motivo le “ eccezioni formulate in primo grado e non esaminate dal T.a.r. Marche ”.
6.1. Si sono costituiti in giudizio il fallimento e la Provincia di Ancona.
6.1.1. Con la memoria di costituzione del 16 febbraio 2024 il fallimento ha riproposto ai sensi dell’art. 101 c.p.a. “ gli argomenti e le censure promosse in primo grado e non esaminate dal TAR ”.
6.1.2. Con la memoria del 7 marzo 2024, la Provincia di Ancona ha eccepito, in rito, il suo difetto di legittimazione passiva rispetto al presente processo e, nel merito, per mero tuziorismo, “ semmai reclamati in corso di causa , [di] riconoscere la legittimità degli atti provinciali .”.
6.2. Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi.
7. All’udienza del 30 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via pregiudiziale, va esaminata ed accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla Provincia di Ancona, in quanto nessun atto di questa amministrazione risulta essere stato impugnato nel presente giudizio né alcuna domanda risulta formulata nei suoi confronti da parte del Comune appellante.
9. Può successivamente procedersi all’esame dei motivi di appello, principiando dall’esame congiunto del primo e del quarto motivo di appello, strettamente logicamente connessi.
10. Con il primo motivo di appello, il Comune impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto d’interesse e, in particolare, censura l’interpretazione dell’affermazione contenuta nell’atto del Comune di Chiaravalle del 4 ottobre 2013 prot. n. 20335 con cui “ si invita il soggetto interessato all’ottenimento delle licenze commerciali ad attivare la procedura di cui all’art. 16 della legge regionale n. 27/2009 ”.
Si deduce che tale affermazione, censurata con il ricorso di primo grado proposto dalla società costituirebbe, per l’appunto, un “ mero invito ”, privo di un’autonoma lesività e cogenza per la società. Relativamente all’instaurando procedimento per il rilascio del titolo abilitativo per gestire l’attività commerciale, la società avrebbe potuto “ liberamente scegliere se chiederlo per medie o grandi strutture di vendita. L’eventuale diniego di autorizzazione per medie strutture di vendita, emesso a seguito di completa istruttoria da parte del Comune, avrebbe potuto essere impugnato dalla Sviluppo Ancona Nord s.r.l., ove ritenuto lesivo .”.
Con un’ulteriore seconda censura, si impugna il capo della sentenza che ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto d’interesse, relativamente all’impugnazione degli atti comunali prot. nn. 17361, 17363, 17364 e 17367 del 27 agosto 2013, di comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dei quattro permessi di costruire degli altrettanti edifici destinati a media struttura di vendita, ribadendosene la natura di meri atto endo-procedimentali, come già dedotto in primo grado. Si opina, altrimenti, qualora si ritenga ammissibile la loro impugnazione, l’irricevibilità in parte qua del ricorso, dovendosi procedere all’impugnazione nel termine di legge decorrente dalla loro comunicazione.
Con il quarto motivo di appello, il Comune impugna il capo della sentenza che ha accolto le censure formulate con il primo motivo di ricorso, annullando il provvedimento, in parte qua e salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, in ragione dell’accertata sussistenza del vizio di eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà e difetto di motivazione dell’atto impugnato. Segnatamente, il Comune espone gli elementi in base ai quali ha ritenuto che l’intervento edilizio progettato potesse essere qualificato, commercialmente, quale grande struttura di vendita, invitando, perciò, la parte a domandare l’autorizzazione commerciale valutando anche questa circostanza. Viene evidenziato, in proposito, che gli elementi veicolati in giudizio attraverso gli scritti difensivi del processo, sarebbe in realtà chiaramente evincibili dagli atti del procedimento, sicché non sussisterebbe alcuna inammissibile motivazione postuma come affermato dal T.a.r., bensì si verterebbe in un’ipotesi di motivazione “sostanziale” del provvedimento ricavabile dagli atti del procedimento (e si richiama Cons. Stato, sez. III, 13 luglio 2022 n. 5959).
Si deduce, infine, che, qualora si volesse qualificare l’atto impugnato come provvedimento, esso avrebbe natura vincolata, per cui l’amministrazione, ai sensi dell’art. 21 octies, della legge n. 241/1990, ben potrebbe anche fornire in giudizio la dimostrazione dell’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo dell’atto, che non avrebbe dovuto, perciò, essere annullato.
10.1. La prima censura del primo motivo di appello e il quarto motivo di appello sono infondati.
10.2. Relativamente alla prima delle due censure enucleabili dal primo motivo di appello e a quella contenuta nel quarto motivo, il Collegio ritiene che il percorso argomentativo seguito dal T.a.r. per dichiarare la sussistenza dell’eccesso di potere per perplessità risulti logicamente argomentato e corretto in diritto, malgrado le doglianze del Comune appellante.
10.3. In linea generale, la circostanza che risulta dirimente per accertare e dichiarare la sussistenza del vizio di eccesso di potere per “perplessità” del provvedimento impugnato è la disamina del suo contenuto dispositivo, che va esaminato sia “in sé e per sé” sia raffrontandolo con le motivazioni che costituiscono la giustificazione e il supporto logico-giuridico della parte precettiva.
Può affermarsi in ragione di questa duplice disamina, che, quando l’effetto giuridico prodotto dall’atto non risulta perspicuo nella sua portata prescrittiva e/o nella tipologia di effetti giuridici che è finalizzato a produrre, e instilli, perciò, il dubbio sulla sua effettiva natura (di provvedimento o di mera comunicazione), portata giuridica (di comando o di comunicazione di cortesia) e, dunque, vincolatività, deve ritenersi sussistente il vizio prospettato.
La possibilità astratta dell’anfibologia su questi aspetti e cioè che “l’invito” rivolto dall’amministrazione possa consistere tanto in una formula di cortesia priva di vincolatività e lesività giuridica (e di conseguenza non impugnabile) quanto in un comando impartito dall’amministrazione (e di conseguenza, se ritenuto pregiudizievole, sia onere impugnarlo) configura il vizio di eccesso di potere per perplessità dell’atto e fa sorgere, conseguentemente, l’interesse a ricorrere dinanzi al Giudice amministrativo.
10.4. Ai fini della migliore comprensione della decisione, risulta necessario riportare integralmente il contenuto controverso del suddetto provvedimento da cui si ingenera il dubbio:
“ Vista la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 4048/2013 depositata il 2/08/2013 in merito alla legittimità di un insediamento commerciale nel comune di Sant’Elpidio a Mare dalla quale emerge che, nel caso in questione, l’organo supremo ha stabilito che l’insediamento costituito da quattro edifici attorno ad una piazza con alcuni elementi comuni (percorsi coperti, impianti tecnologici, gestione) deve essere considerato a tutti gli effetti centro commerciale grande struttura di vendita con tutte le ricadute in termini sia urbanistici che per le licenze di commercio e nel rispetto della normativa regionale vigente;
Considerato che l’attuale conformazione dei lotti, delle strade e dei fabbricati progettati non esclude la possibilità che si possano verificare le condizioni per le quali il Consiglio di Stato ha ritenuto che un simile insediamento debba essere considerato grande struttura di vendita e quindi soggetto alle disposizioni dell’art. 10 comma 1 lett. g) e art. 15 e 16 della legge regionale n. 27/2009;
Considerato che il rilascio dell’autorizzazione commerciale sarà oggetto di procedimento autonomo nel rispetto della normativa specifica di settore;
Ritenuto che, fermo restando la regolarità urbanistica ed edilizia dei permessi di costruire rilasciati e citati in oggetto, all’atto della richiesta delle licenze commerciali debba essere seguita la procedura di cui all’art. 15 e 16 della legge regionale n. 27/2009;
[…]
Si invita il soggetto interessato all’ottenimento delle licenze commerciali ad attivare la procedura di cui all’art. 16 della legge regionale n. 27/2009 ”.
10.4.1. Nel caso di specie, la formulazione linguistica adoperata dall’amministrazione nel dispositivo dell’atto si esprime con il modo indicativo impersonale (“ si invita … ad attivare la procedura di cui all’art. 16 …”) e non è connotata da un carattere ottativo o da altri elementi che ne suggeriscano un’interpretazione in termini di mero suggerimento, bensì potrebbe indurre a ritenere chi riceve l’atto che la locuzione consista in una richiesta formulata in termini meno perentori, rispetto, ad es., all’uso del verbo al modo imperativo, ma pur sempre cogenti.
10.4.2. Inoltre, la circostanza che la motivazione del provvedimento muova da premesse basate su di un precedente del Consiglio di Stato (2 agosto 2013 n. 4048) relativo alla qualificazione di un insediamento commerciale composto da più edifici, sostanzialmente ritenuto quale struttura unitaria e “ centro commerciale grande struttura di vendita ” in ragione di “ alcuni elementi comuni (percorsi coperti, impianti tecnologici, gestione) ” e “ con tutte le ricadute in termini sia urbanistici che per le licenze di commercio ”, consente a chi riceve il provvedimento e all’interprete (chiamato a valutarne la portata) di “intravedere”, senza esserne certo, la volontà dell’amministrazione di qualificare, a sua volta, anche gli edifici realizzati dalla società come edifici configuranti un’unica struttura di vendita, in continuità con i principi espressi dal richiamato precedente giurisprudenziale.
10.4.3. Parimenti, la circostanza che nella motivazione del provvedimento si afferma che “ l’attuale conformazione dei lotti, delle strade e dei fabbricati progettati non esclude la possibilità che si possano verificare le condizioni per le quali il Consiglio di Stato ha ritenuto che un simile insediamento debba essere considerato grande struttura di vendita e quindi soggetto alle disposizioni dell’art. 10 comma 1 lett. g) e art. 15 e 16 della legge regionale n. 27/2009 ”, accresce tale convinzione e induce, ragionevolmente, la perplessità che il Comune si sia convinto di questa qualificazione.
10.4.4. Infine, è eloquente l’uso della formula “ all’atto della richiesta delle licenze commerciali debba essere seguita ” che mette in discussione l’affermazione dell’appellante che la locuzione contenuta nel dispositivo concreti un invito e non configuri, invece, un vero e proprio comando.
10.5. In definitiva, dunque, l’uso della locuzione “ si invita ” pur potendo, in astratto, essere ricondotta nell’ambito del mero suggerimento e della formula di cortesia, ben potrebbe, in concreto, nel caso di specie, essere letta sia come comando impartito dall’ente locale alla società destinataria sia come mero suggerimento circa il prosieguo della vicenda procedimentale.
11. Quanto alla seconda censura del primo motivo di appello, il Collegio ne dichiara l’inammissibilità, trattandosi di censura formulata in violazione dell’art. 101 c.p.a., perché non sottopone a critica la motivazione del T.a.r., secondo cui l’impugnazione di questi atti endoprocedimentali risulterebbe ammissibile perché avvenuta unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento (Cons. giust. amm. Sicilia, 21 febbraio 2024, n. 116; Cons. Stato, sez. IV, 16 dicembre 2021 n. 2698).
12. Con il secondo motivo di appello, il Comune impugna il capo della sentenza che ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere, formulata nei confronti del fallimento della società e motivata in ragione della circostanza che il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato in data 24 novembre 2022, ossia successivamente alla stipulazione della compravendita del 26 ottobre 2022 di “ tutte le aree oggetto del ricorso n.r.g. 983/2013 ad altra società ”, anche avuto riguardo al contenuto dell’atto di vendita che prevede che: “ La Curatrice Fallimentare Montesi Avv. Claudia: a) omissis; b) dichiara che la presente vendita, avente natura coattiva, non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; l’esistenza di vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, ivi compresi ad esempio quelli urbanistici e/o catastali, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni ”.
Si evidenzia, criticamente, che non potrebbe ritenersi neppure sussistente “ il diritto dell’alienante a chiedere il risarcimento dell’eventuale danno subito prima del trasferimento della proprietà come erroneamente ritenuto nella sentenza gravata ”, perché la parte avrebbe formulato “ una mera e generica dichiarazione di avervi interesse (N.D.R. al ricorso) anche ai fini risarcitori , contenuta esclusivamente, prima delle conclusioni, nell’atto di riassunzione ex art. 105 C.P.A. del 24.11.2022 ”, da dichiararsi “ tardiva e comunque inidonea a configurare un interesse a ricorrere perché non vi è alcuna indicazione della causa petendi e dell’oggetto del risarcimento e, in particolare, di eventuali danni subiti e/o subendi e a quale titolo sono stati richiesti ”.
12.1. Il secondo motivo di appello è infondato.
12.2. Va premesso che nella memoria di costituzione nel presente giudizio la società appellata ha evidenziato di aver incardinato il giudizio innanzi al T.a.r. dichiarando espressamente la permanenza di un interesse risarcitorio allo scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a.. Analoga manifestazione di volontà processuale è stata espressa nella memoria conclusiva depositata innanzi al T.a.r. per le Marche.
12.3. A mente dei principi affermati dall’Adunanza plenaria con la pronuncia del 13 luglio 2022 n. 8, una simile dichiarazione, ritualmente espressa dalla parte, risulta sufficiente “ a che sia accertata l’illegittimità dell’atto impugnato in vista della futura azione risarcitoria ” (§. 8).
12.4. Quanto poi alla legittimazione attiva a farla valere, va richiamato il principio di diritto secondo cui: “ Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso. Trattasi di un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario ” (Cass. civ., Sez. Unite, 16 febbraio 2016 n. 2951).
Il Collegio condivide il su richiamato principio di diritto e lo ritiene pertinente al caso di specie e pertanto dichiara in parte qua l’infondatezza della doglianza articolata dall’appellante.
12.4. Relativamente alla clausola dell’atto di compravendita, citata dall’appellante per escludere l’interesse risarcitorio, essa riguarda, in realtà, una pattuizione intercorrente fra le parti del contratto di compravendita e riguardante i rapporti fra di loro. Diversamente, l’interesse azionato ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. nel giudizio innanzi al T.a.r. e nel presente giudizio riguarda l’eventuale futura domanda risarcitoria che la parte appellata potrebbe voler esperire nei confronti dell’amministrazione. L’interesse alla proposizione della domanda risarcitoria non è incisa, pertanto, dalla richiamata pattuizione.
13. Con il terzo motivo di appello, il Comune impugna il capo della sentenza che ha respinto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, ribadendosi che un’eventuale sentenza di accoglimento non produrrebbe un risultato utile per il Fallimento della Società Sviluppo Ancona Nord s.r.l. in liquidazione.
Si argomenta, in merito alla fondatezza dell’eccezione, che il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 7598 del 31 agosto 2022, confermando la sentenza del T.a.r. per le Marche n. 963/2014, ha definitivamente ritenuto la legittimità del provvedimento con il quale il Comune di Chiaravalle aveva sospeso il procedimento di approvazione definitiva della variante al Piano di lottizzazione della Zona “PTU2” in attesa che venisse espletata la procedura di screening di v.a.s..
L’appellante evidenzia che parte ricorrente non avrebbe mai attivato la procedura di screening di v.a.s., né potrebbe farlo ora, “ stante la cessione di tutte le aree oggetto del presente giudizio, appare evidente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ” e, inoltre, non avrebbe neppure mai richiesto le licenze per la realizzazione delle strutture commerciali.
Ne conseguirebbe che l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe in ogni caso alcuna utilità, neppure risarcitoria (mancandone in ogni caso i relativi presupposti).
13.1. Il terzo motivo di appello è infondato.
13.2. Ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., per come interpretato dalla richiamata sentenza dell’Adunanza plenaria, “ sussiste l’interesse risarcitorio ”. Infatti, in ragione dell’interpretazione della norma da parte dell’Alto Consesso nomofilattico, al Collegio decidente non è dato sindacare la fondatezza di una futura domanda risarcitoria che la parte intendesse proporre in forza dell’avvenuta declaratoria di illegittimità dei provvedimenti originariamente impugnati.
13.3. Poiché gli atti di cui è stata accertata la legittimità con la sentenza n. 7598/2022 sono diversi da quelli impugnati nel presente giudizio e poiché la futura ed eventuale domanda risarcitoria non riguarderebbe, in tesi, tali diversi provvedimenti, bensì i provvedimenti oggetto del presente processo, al Collegio non è dato ricavare alcun elemento che possa portare ad una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse rispetto alla domanda di accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati nel presente giudizio e finalizzata alla proposizione di future azioni risarcitorie. Infatti, “ la dichiarazione è condizione necessaria ma nello stesso tempo sufficiente perché sorga l’obbligo per il giudice di accertare l’eventuale illegittimità dell’atto impugnato. Non occorre a questo scopo né che siano esposti i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno che questa sia in concreto proposta .” (§. 15) e al giudice a quo è preclusa ogni prognosi sul futuro giudizio risarcitorio, in quanto “… deve pertanto escludersi che il giudice «possa comunque pronunciarsi su una questione ‘assorbente’ e dunque su ogni profilo costitutivo della fattispecie risarcitoria» […].” (§. 22).
14. In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l’appello va respinto.
15. Nel tenore delle questioni controverse, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 10108/2023 lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO