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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/09/2024, n. 34581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34581 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL DO, nato a [...] il giorno 28/2/1980 rappresentato ed assistito dall'avv. Francesco Calabrese - di fiducia avverso l'ordinanza rgn. 919/2023 in data 20/12/2023 del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che con atto datato 24/5/2024 è stata richiesta dalla difesa del ricorrente la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; preso atto che, nonostante la menzionata richiesta di trattazione orale, il difensore dell'indagato non si è presentato;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. AV Penale Sent. Sez. 2 Num. 34581 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 26/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 20 dicembre 2023, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Reggio Calabria ha parzialmente annullato, limitatamente a due capi di imputazione (F e G), l'ordinanza in data 3 ottobre 2023 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della medesima città ed ha confermato nel resto l'ordinanza medesima con la quale era stata applicata nei confronti di DO OL la misura cautelare personale della custodia in carcere. Il OL risulta, allo stato, sottoposto alla misura custodiale per una serie di reati tutti aggravati ex art. 416-bis.1 (capi B, C, D, E, H, I, L, M, N, O, Q e V della rubrica delle imputazioni) riguardanti l'accesso indebito di dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, tentato omicidio, violazioni della legge sulle armi, ricettazione, ed associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, nonché per tre violazioni di violazione della legge sugli stupefacenti (capi Z, AB e AC). 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo: 2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. con specifico riferimento agli artt. 391-ter cod. pen., 73 D.P.R. 309/90, alla legge armi e all'art. 648 cod. pen. Deduce la difesa del ricorrente che l'ordinanza impugnata presenterebbe una carenza motivazionale in relazione a tutti i capi in contestazione al OL (ivi compresi quelli di cui ai capi F e G per i quali il provvedimento genetico è stato annullato per insussistenza dei presupposti formali per l'emissione della misura custodiale) nonché in relazione alle contestazioni della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. In particolare, secondo la difesa del ricorrente, difetterebbero nell'ordinanza impugnata gli apporti valutativi richiesti dalla costante giurisprudenza (richiamata nel ricorso) dato che il Tribunale del riesame, dopo avere passato in rassegna le contestazioni sulle quali si è fondata la richiesta di riesame, si è limitato a richiamare per relationem il contenuto del provvedimento genetico emessa dal G.i.p. Né potrebbe ritenersi in alcun modo idoneo sopperire a tale carezza motivazionale il fatto che l'ordinanza, a proposito della vicenda degli stupefacenti, riporti alcuni passaggi delle intercettazioni al fine di ricostruire il giudizio di gravità indiziaria riferito alla contestazione associativa. 2 2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 stesso codice con specifico riferimento al disposto di cui agli artt. 56-575 cod. pen. Rileva la difesa del ricorrente che il quadro indiziario in relazione a tale contestazione è assolutamente precario in tema di riconducibilità in capo all'odierno ricorrente di un contributo causale alla commissione dell'azione delittuosa, non essendo stata individuata la condotta che il OL avrebbe tenuto e non essendovi la consapevolezza che le armi in contestazione sarebbero state utilizzate per la consumazione dell'azione delittuosa. L'ordinanza impugnata si muoverebbe quindi su di un piano meramente congetturale legato alla circostanza che nell'ambito di un differente procedimento il OL era stato tratto a giudizio e condannato quale dirigente di un sodalizio criminale nel quale EN AN (coindagato in relazione al reato di cui al capo H in quanto ritenuto mandante dell'azione delittuosa) era ritenuto un mero partecipe. Tale modalità di valutazione indiziaria contravverrebbe ai criteri interpretativi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento al mero concetto di gravità indiziaria. 2.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 stesso codice con specifico riferimento all'art. 74 D.P.R. 309/90. Rileva la difesa del ricorrente che l'ordinanza impugnata al fine di sostenere la gravità indiziaria avrebbe acriticamente riconnesso la prova ad una sovrapposizione tra l'associazione finalizzata al narcotraffico ed il sodalizio mafioso ed avrebbe ricondotto la partecipazione allo stesso da parte del OL dal coinvolgimento dell'odierno ricorrente in tre fatti di traffico di droga oltretutto collocabili tra loro in distanti ambiti temporali ed asseritamente consumati in concorso con soggetti diversi. Non vi sarebbe, infatti, una riferibilità in termini teleologici delle condotte di violazione della legge sugli stupefacenti rispetto alle finalità del sodalizio mafioso ciò anche perché non vi è una totale identità tra i soggetti coinvolti nei due sodalizi. Ciò consentirebbe di escludere in relazione al reato di cui al capo V l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre, innanzitutto, rilevare che è inammissibile per carenza di interesse la parte del primo motivo di ricorso nella quale si contesta la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata anche in relazione ai capi F e G della rubrica 3 delle imputazioni atteso che per detti capi non risulta in corso di applicazione la misura cautelare in quanto il provvedimento genetico è stato annullato per insussistenza dei presupposti formali per l'emissione della misura custodiale. 2. Occorre, ancora, rilevare (v. pag. 6 dell'ordinanza impugnata) che l'istanza di riesame è stata proposta in riferimento ai reati di cui ai capi H (concorso nel tentato omicidio di ON TA) e V (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti). Secondo consolidata giurisprudenza «Il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, pertanto il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare» (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Rv. 278314). Tuttavia, nella motivazione della decisione appena citata questa Corte ha precisato che, qualora l'impugnazione sia limitata ad uno solo dei presupposti applicativi della misura, rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste un obbligo motivazionale attenuato, in quanto il Tribunale del riesame, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, potrà limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa ribadendo l'adeguatezza della motivazione. Correttamente risulta aver quindi operato il Tribunale laddove nell'ordinanza impugnata, per i fatti diversi da quelli di cui ai capi H e V, ha fatto integrale rinvio per relationem all'articolato provvedimento cautelare genetico e nessun vizio di motivazione si può ritenere sussistente al riguardo. Per il resto non può che osservarsi che il primo motivo di ricorso, il contenuto del quale è sostanzialmente limitato a critiche generiche al provvedimento impugnato ed a richiami giurisprudenziali, è altresì inammissibile in quanto privo della necessaria specificità. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo al tentativo di omicidio avvenuto ai danni di ON TA, il Tribunale del riesame ha ricostruito il compendio indiziario nei confronti dell'odierno ricorrente alle pagg. da 15 a 17 dell'ordinanza impugnata indicando elementi che, di fatto, neppure l'odierno ricorrente contesta. In particolare, sulla base del contenuto di conversazioni intercettate e delle successive attività di accertamento compute dagli inquirenti è emerso che: a) DO OL, unitamente a FI DO ed a EN ER, si era attivato a far tempo dal 21 aprile 2017 per ricercare un luogo sicuro e nascosto 4 per occultare con urgenza alcuni beni che si trovavano nella loro disponibilità, tra i quali uno scooter ed una pistola;
b) era stato dapprima individuato un fondo sul quale insisteva un fabbricato rustico che anche il OL, a seguito di un sopralluogo, aveva ritenuto idoneo e, successivamente, in attesa del completamento della messa in sicurezza di tale luogo mediante chiusura con una catena ed un lucchetto, ne era stato individuato un altro di natura provvisoria;
c) in data 4 maggio 2017 i beni de quibus erano stati collocati nel nascondiglio predisposto;
d) il 17 maggio 2017 era stata portata a compimento l'azione delittuosa ai danni del TA il quale, mentre si trovava in auto, era stato affiancato da uno scooter con a bordo due persone, una delle quali aveva esploso contro persona offesa sei colpi di pistola, ferendolo gravemente;
e) le indagini che immediatamente ne erano seguite avevano portato gli inquirenti a ritenere che uno degli autori materiali dell'azione poteva identificarsi in EN AN il quale avrebbe agito per vendetta nei confronti del TA in quanto era venuto a conoscenza del fatto che quest'ultimo aveva intrapreso una relazione sentimentale con la propria ex moglie (Laura Ienuso); f) il 18 maggio 2017 (quindi il giorno successivo all'azione delittuosa) il personale di P.G. effettuava una perquisizione presso il terreno che il DO ed il ER avevano procurato al OL e nell'occasione ivi rinveniva uno scooter di marca e colore identici a quello utilizzato dagli aggressori del TA nonché un fucile semiautomatico ed un revolver marca IT & ON cal. 357 magnum con sei bossoli esplosi nel tamburo (numero identico al colpi d'arma da fuoco esplosi il giorno precedente contro il TA); g) l'analisi dei sistemi di videosorveglianza portava ad accertare che il giorno del tentato omicidio lo scooter era partito dalla strada prossima al terreno ove i beni erano stati occultati ed aveva percorso il tragitto necessario al raggiungimento del luogo ove il TA era stato attinto dai colpi di arma da fuoco. Alla luce degli elementi sopra descritti il Tribunale del riesame ha osservato che: a) nell'arco temporale dal 19 febbraio al 7 aprile 2017 il OL aveva intrattenuto contatti telefonici con il AN apparentemente legati alla riparazione di un'antenna collegata a cavi elettrici (il AN è titolare di un'impesa di impianti elettrici); b) vi è una contiguità temporale ed una logica progressione cronologica tra i fatti descritti;
5 c) il OL nel passato ha subito una condanna in primo grado a 18 anni di reclusione in quanto ritenuto «dirigente ed organizzatore dell'articolazione territoriale della 'ndrangheta nota come cosca Libri», cosca alla quale anche il AN è risultato legato con il ruolo di mero partecipe;
d) è da escludersi il fatto che il AN abbia autonomamente preso lo scooter e l'arma e di abbia utilizzati all'insaputa del OL in quanto è del tutto improbabile che un soggetto individuato quale semplice partecipe del medesimo sodalizio criminale potesse porre in essere di sua esclusiva iniziativa un attentato omicidiario senza prima confrontarsi con il proprio dirigente, tanto più che per l'esecuzione egli si era servito di beni che è stato accertato erano nella disponibilità dello stesso OL. Da quanto detto, ne consegue, secondo il Tribunale, la sussistenza di una "prova logica" che porta ad escludere che l'odierno ricorrente non fosse a conoscenza del proposito omicidiario maturato dal AN e che consente di affermare che il OL ha fornito i beni utili a tale scopo nella piena coscienza e volontà del fine per i quali i medesimi sarebbero stati utilizzati». Osserva l'odierno Collegio che la motivazione adottata dai Giudici della cautela in relazione all'avviamento del trattamento cautelare nei confronti del OL in relazione al reato di cui al capo H della rubrica delle imputazioni appare congrua e non presenta una manifesta illogicità. Sul punto è appena in caso di ricordare che il ricorrente contesta una valutazione di merito espressa dal Tribunale e che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della 6 pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza)» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Rileva l'odierno Collegio che a quanto osservato dai giudici del merito appare aggiungersi dalla lettura dei provvedimenti sottoposti all'esame di questa Corte un ulteriore elemento a conforto della tesi secondo la quale il AN non avrebbe potuto appropriarsi dello scooter e dell'arma utilizzati per compiere l'attentato senza l'autorizzazione del OL e nell'inconsapevolezza dello stesso. Detto elemento risiede nel fatto che i beni erano stati occultati dal OL, dal Dotto e dal ER in un luogo chiuso (v. pag. 13 dell'ordinanza) al quale il OL aveva curato l'apposizione di un lucchetto e di una catena (v. intercettazioni) e dopo l'attentato i beni sono ritornati in quel luogo il che rende logicamente credibile che il prelievo dei beni per commettere l'azione sia stato autorizzato da chi aveva la disponibilità del luogo con conseguente concorso materiale e morale nell'azione stessa. Quanto detto rende non fondato il motivo di ricorso esaminato. 4. Con riguardo, poi, al terzo motivo di ricorso nel quale la difesa del ricorrente contesta sia la configurabilità a carico del OL del reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, sia la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo V della rubrica delle imputazioni) ritiene la Corte che anche lo stesso non è fondato. Il Tribunale del riesame ha, infatti, bene evidenziato (v. pagg. da 17 a 21 dell'ordinanza impugnata) gli elementi che portano a ritenere la sussistenza della contestata associazione ex art. 74 D.P.R. 309/1990 nella quale è emerso che il OL, indicato come «storico esponente della cosca Libri» riveste un ruolo di vertice occupandosi dei traffici di stupefacente sia prima che dopo l'inizio della sua detenzione. Il Tribunale, al riguardo, ha adeguatamente tracciato, anche sulla base delle conversazioni intercettate, i rapporti emersi tra l'odierno ricorrente e gli altri sodali, dando correttamente conto che non tutti gli appartenenti alla associazione finalizzata al narcotraffico coincidono con la parallela associazione ex art. 416-bis cod. pen., situazione che, peraltro - osserva questa Corte - non preclude ex sé l'esistenza di interessenze operative tra i due sodalizi criminali. Lo stesso Tribunale ha poi anche evidenziato che: a) l'esistenza di una struttura associativa a lui riconducibile emerge dalle stesse parole intercettate del OL;
b) l'indagato è risultato perfettamente a conoscenza dei compiti affidati ai singoli soggetti coinvolti nelle attività di narcotraffico;
7 c) è stato l'indagato stesso a riconoscere l'esistenza di una "piazza di spaccio" costituita dai suoi sodali;
d) l'indagato è risultato coinvolto anche in delitti fine che per le loro modalità non possono considerarsi fatti autonomi ed occasionali ma espressione di una gestione duratura e sistematica di affari illeciti nell'ambito del commercio di sostanze stupefacenti;
e) sono emersi dalle conversazioni intercettate elementi che consentono di ritenere che si si trovi in presenza di un'organizzazione criminale stabile, caratterizzata da una precisa divisione dei ruoli gerarchicamente distinti e nella quale il OL riveste un ruolo di vertice avendo dato direttive ai sodali su come gestire i proventi dell'attività di narcotraffico ed essendosi attivato per ricercare sul mercato ulteriore stupefacente da rivendere a terzi. Rileva la Corte che gli argomenti di cui sopra, emergenti dall'ordinanza impugnata delineano un attento e logico esame da parte del Tribunale degli elementi che hanno portato i Giudici della cautela a ritenere la sussistenza di una gravità indiziaria nei confronti dell'odierno ricorrente anche in relazione al reato di cui al capo V della rubrica delle imputazioni e che non consentono quindi di rinvenire nell'ordinanza in esame vizi rilevabili in sede di legittimità. 5. Quanto, infine, alla contestata sussistenza anche al capo V della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ha rilevato il Tribunale che la doglianza difensiva è inammissibile per carenza di interesse giacché anche l'eventuale esclusione della stessa non comporterebbe alcun beneficio cautelare né sotto il profilo della durata dei termini di fase e massimi ex art. 303 cod. proc. pen. né in ordine alla sussistenza delle presunzioni poste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (egualmente applicabili dato il titolo di reato ex art. 74 D.P.R. 309/90. L'affermazione del Tribunale sul punto risulta corretta il che rende non fondato anche tale motivo di ricorso. 6. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. 8
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co.
1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26 giugno 2024.
preso atto che con atto datato 24/5/2024 è stata richiesta dalla difesa del ricorrente la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; preso atto che, nonostante la menzionata richiesta di trattazione orale, il difensore dell'indagato non si è presentato;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. AV Penale Sent. Sez. 2 Num. 34581 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 26/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 20 dicembre 2023, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Reggio Calabria ha parzialmente annullato, limitatamente a due capi di imputazione (F e G), l'ordinanza in data 3 ottobre 2023 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della medesima città ed ha confermato nel resto l'ordinanza medesima con la quale era stata applicata nei confronti di DO OL la misura cautelare personale della custodia in carcere. Il OL risulta, allo stato, sottoposto alla misura custodiale per una serie di reati tutti aggravati ex art. 416-bis.1 (capi B, C, D, E, H, I, L, M, N, O, Q e V della rubrica delle imputazioni) riguardanti l'accesso indebito di dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, tentato omicidio, violazioni della legge sulle armi, ricettazione, ed associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, nonché per tre violazioni di violazione della legge sugli stupefacenti (capi Z, AB e AC). 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo: 2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. con specifico riferimento agli artt. 391-ter cod. pen., 73 D.P.R. 309/90, alla legge armi e all'art. 648 cod. pen. Deduce la difesa del ricorrente che l'ordinanza impugnata presenterebbe una carenza motivazionale in relazione a tutti i capi in contestazione al OL (ivi compresi quelli di cui ai capi F e G per i quali il provvedimento genetico è stato annullato per insussistenza dei presupposti formali per l'emissione della misura custodiale) nonché in relazione alle contestazioni della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. In particolare, secondo la difesa del ricorrente, difetterebbero nell'ordinanza impugnata gli apporti valutativi richiesti dalla costante giurisprudenza (richiamata nel ricorso) dato che il Tribunale del riesame, dopo avere passato in rassegna le contestazioni sulle quali si è fondata la richiesta di riesame, si è limitato a richiamare per relationem il contenuto del provvedimento genetico emessa dal G.i.p. Né potrebbe ritenersi in alcun modo idoneo sopperire a tale carezza motivazionale il fatto che l'ordinanza, a proposito della vicenda degli stupefacenti, riporti alcuni passaggi delle intercettazioni al fine di ricostruire il giudizio di gravità indiziaria riferito alla contestazione associativa. 2 2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 stesso codice con specifico riferimento al disposto di cui agli artt. 56-575 cod. pen. Rileva la difesa del ricorrente che il quadro indiziario in relazione a tale contestazione è assolutamente precario in tema di riconducibilità in capo all'odierno ricorrente di un contributo causale alla commissione dell'azione delittuosa, non essendo stata individuata la condotta che il OL avrebbe tenuto e non essendovi la consapevolezza che le armi in contestazione sarebbero state utilizzate per la consumazione dell'azione delittuosa. L'ordinanza impugnata si muoverebbe quindi su di un piano meramente congetturale legato alla circostanza che nell'ambito di un differente procedimento il OL era stato tratto a giudizio e condannato quale dirigente di un sodalizio criminale nel quale EN AN (coindagato in relazione al reato di cui al capo H in quanto ritenuto mandante dell'azione delittuosa) era ritenuto un mero partecipe. Tale modalità di valutazione indiziaria contravverrebbe ai criteri interpretativi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento al mero concetto di gravità indiziaria. 2.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 stesso codice con specifico riferimento all'art. 74 D.P.R. 309/90. Rileva la difesa del ricorrente che l'ordinanza impugnata al fine di sostenere la gravità indiziaria avrebbe acriticamente riconnesso la prova ad una sovrapposizione tra l'associazione finalizzata al narcotraffico ed il sodalizio mafioso ed avrebbe ricondotto la partecipazione allo stesso da parte del OL dal coinvolgimento dell'odierno ricorrente in tre fatti di traffico di droga oltretutto collocabili tra loro in distanti ambiti temporali ed asseritamente consumati in concorso con soggetti diversi. Non vi sarebbe, infatti, una riferibilità in termini teleologici delle condotte di violazione della legge sugli stupefacenti rispetto alle finalità del sodalizio mafioso ciò anche perché non vi è una totale identità tra i soggetti coinvolti nei due sodalizi. Ciò consentirebbe di escludere in relazione al reato di cui al capo V l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre, innanzitutto, rilevare che è inammissibile per carenza di interesse la parte del primo motivo di ricorso nella quale si contesta la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata anche in relazione ai capi F e G della rubrica 3 delle imputazioni atteso che per detti capi non risulta in corso di applicazione la misura cautelare in quanto il provvedimento genetico è stato annullato per insussistenza dei presupposti formali per l'emissione della misura custodiale. 2. Occorre, ancora, rilevare (v. pag. 6 dell'ordinanza impugnata) che l'istanza di riesame è stata proposta in riferimento ai reati di cui ai capi H (concorso nel tentato omicidio di ON TA) e V (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti). Secondo consolidata giurisprudenza «Il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, pertanto il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare» (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Rv. 278314). Tuttavia, nella motivazione della decisione appena citata questa Corte ha precisato che, qualora l'impugnazione sia limitata ad uno solo dei presupposti applicativi della misura, rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste un obbligo motivazionale attenuato, in quanto il Tribunale del riesame, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, potrà limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa ribadendo l'adeguatezza della motivazione. Correttamente risulta aver quindi operato il Tribunale laddove nell'ordinanza impugnata, per i fatti diversi da quelli di cui ai capi H e V, ha fatto integrale rinvio per relationem all'articolato provvedimento cautelare genetico e nessun vizio di motivazione si può ritenere sussistente al riguardo. Per il resto non può che osservarsi che il primo motivo di ricorso, il contenuto del quale è sostanzialmente limitato a critiche generiche al provvedimento impugnato ed a richiami giurisprudenziali, è altresì inammissibile in quanto privo della necessaria specificità. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo al tentativo di omicidio avvenuto ai danni di ON TA, il Tribunale del riesame ha ricostruito il compendio indiziario nei confronti dell'odierno ricorrente alle pagg. da 15 a 17 dell'ordinanza impugnata indicando elementi che, di fatto, neppure l'odierno ricorrente contesta. In particolare, sulla base del contenuto di conversazioni intercettate e delle successive attività di accertamento compute dagli inquirenti è emerso che: a) DO OL, unitamente a FI DO ed a EN ER, si era attivato a far tempo dal 21 aprile 2017 per ricercare un luogo sicuro e nascosto 4 per occultare con urgenza alcuni beni che si trovavano nella loro disponibilità, tra i quali uno scooter ed una pistola;
b) era stato dapprima individuato un fondo sul quale insisteva un fabbricato rustico che anche il OL, a seguito di un sopralluogo, aveva ritenuto idoneo e, successivamente, in attesa del completamento della messa in sicurezza di tale luogo mediante chiusura con una catena ed un lucchetto, ne era stato individuato un altro di natura provvisoria;
c) in data 4 maggio 2017 i beni de quibus erano stati collocati nel nascondiglio predisposto;
d) il 17 maggio 2017 era stata portata a compimento l'azione delittuosa ai danni del TA il quale, mentre si trovava in auto, era stato affiancato da uno scooter con a bordo due persone, una delle quali aveva esploso contro persona offesa sei colpi di pistola, ferendolo gravemente;
e) le indagini che immediatamente ne erano seguite avevano portato gli inquirenti a ritenere che uno degli autori materiali dell'azione poteva identificarsi in EN AN il quale avrebbe agito per vendetta nei confronti del TA in quanto era venuto a conoscenza del fatto che quest'ultimo aveva intrapreso una relazione sentimentale con la propria ex moglie (Laura Ienuso); f) il 18 maggio 2017 (quindi il giorno successivo all'azione delittuosa) il personale di P.G. effettuava una perquisizione presso il terreno che il DO ed il ER avevano procurato al OL e nell'occasione ivi rinveniva uno scooter di marca e colore identici a quello utilizzato dagli aggressori del TA nonché un fucile semiautomatico ed un revolver marca IT & ON cal. 357 magnum con sei bossoli esplosi nel tamburo (numero identico al colpi d'arma da fuoco esplosi il giorno precedente contro il TA); g) l'analisi dei sistemi di videosorveglianza portava ad accertare che il giorno del tentato omicidio lo scooter era partito dalla strada prossima al terreno ove i beni erano stati occultati ed aveva percorso il tragitto necessario al raggiungimento del luogo ove il TA era stato attinto dai colpi di arma da fuoco. Alla luce degli elementi sopra descritti il Tribunale del riesame ha osservato che: a) nell'arco temporale dal 19 febbraio al 7 aprile 2017 il OL aveva intrattenuto contatti telefonici con il AN apparentemente legati alla riparazione di un'antenna collegata a cavi elettrici (il AN è titolare di un'impesa di impianti elettrici); b) vi è una contiguità temporale ed una logica progressione cronologica tra i fatti descritti;
5 c) il OL nel passato ha subito una condanna in primo grado a 18 anni di reclusione in quanto ritenuto «dirigente ed organizzatore dell'articolazione territoriale della 'ndrangheta nota come cosca Libri», cosca alla quale anche il AN è risultato legato con il ruolo di mero partecipe;
d) è da escludersi il fatto che il AN abbia autonomamente preso lo scooter e l'arma e di abbia utilizzati all'insaputa del OL in quanto è del tutto improbabile che un soggetto individuato quale semplice partecipe del medesimo sodalizio criminale potesse porre in essere di sua esclusiva iniziativa un attentato omicidiario senza prima confrontarsi con il proprio dirigente, tanto più che per l'esecuzione egli si era servito di beni che è stato accertato erano nella disponibilità dello stesso OL. Da quanto detto, ne consegue, secondo il Tribunale, la sussistenza di una "prova logica" che porta ad escludere che l'odierno ricorrente non fosse a conoscenza del proposito omicidiario maturato dal AN e che consente di affermare che il OL ha fornito i beni utili a tale scopo nella piena coscienza e volontà del fine per i quali i medesimi sarebbero stati utilizzati». Osserva l'odierno Collegio che la motivazione adottata dai Giudici della cautela in relazione all'avviamento del trattamento cautelare nei confronti del OL in relazione al reato di cui al capo H della rubrica delle imputazioni appare congrua e non presenta una manifesta illogicità. Sul punto è appena in caso di ricordare che il ricorrente contesta una valutazione di merito espressa dal Tribunale e che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della 6 pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza)» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Rileva l'odierno Collegio che a quanto osservato dai giudici del merito appare aggiungersi dalla lettura dei provvedimenti sottoposti all'esame di questa Corte un ulteriore elemento a conforto della tesi secondo la quale il AN non avrebbe potuto appropriarsi dello scooter e dell'arma utilizzati per compiere l'attentato senza l'autorizzazione del OL e nell'inconsapevolezza dello stesso. Detto elemento risiede nel fatto che i beni erano stati occultati dal OL, dal Dotto e dal ER in un luogo chiuso (v. pag. 13 dell'ordinanza) al quale il OL aveva curato l'apposizione di un lucchetto e di una catena (v. intercettazioni) e dopo l'attentato i beni sono ritornati in quel luogo il che rende logicamente credibile che il prelievo dei beni per commettere l'azione sia stato autorizzato da chi aveva la disponibilità del luogo con conseguente concorso materiale e morale nell'azione stessa. Quanto detto rende non fondato il motivo di ricorso esaminato. 4. Con riguardo, poi, al terzo motivo di ricorso nel quale la difesa del ricorrente contesta sia la configurabilità a carico del OL del reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, sia la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo V della rubrica delle imputazioni) ritiene la Corte che anche lo stesso non è fondato. Il Tribunale del riesame ha, infatti, bene evidenziato (v. pagg. da 17 a 21 dell'ordinanza impugnata) gli elementi che portano a ritenere la sussistenza della contestata associazione ex art. 74 D.P.R. 309/1990 nella quale è emerso che il OL, indicato come «storico esponente della cosca Libri» riveste un ruolo di vertice occupandosi dei traffici di stupefacente sia prima che dopo l'inizio della sua detenzione. Il Tribunale, al riguardo, ha adeguatamente tracciato, anche sulla base delle conversazioni intercettate, i rapporti emersi tra l'odierno ricorrente e gli altri sodali, dando correttamente conto che non tutti gli appartenenti alla associazione finalizzata al narcotraffico coincidono con la parallela associazione ex art. 416-bis cod. pen., situazione che, peraltro - osserva questa Corte - non preclude ex sé l'esistenza di interessenze operative tra i due sodalizi criminali. Lo stesso Tribunale ha poi anche evidenziato che: a) l'esistenza di una struttura associativa a lui riconducibile emerge dalle stesse parole intercettate del OL;
b) l'indagato è risultato perfettamente a conoscenza dei compiti affidati ai singoli soggetti coinvolti nelle attività di narcotraffico;
7 c) è stato l'indagato stesso a riconoscere l'esistenza di una "piazza di spaccio" costituita dai suoi sodali;
d) l'indagato è risultato coinvolto anche in delitti fine che per le loro modalità non possono considerarsi fatti autonomi ed occasionali ma espressione di una gestione duratura e sistematica di affari illeciti nell'ambito del commercio di sostanze stupefacenti;
e) sono emersi dalle conversazioni intercettate elementi che consentono di ritenere che si si trovi in presenza di un'organizzazione criminale stabile, caratterizzata da una precisa divisione dei ruoli gerarchicamente distinti e nella quale il OL riveste un ruolo di vertice avendo dato direttive ai sodali su come gestire i proventi dell'attività di narcotraffico ed essendosi attivato per ricercare sul mercato ulteriore stupefacente da rivendere a terzi. Rileva la Corte che gli argomenti di cui sopra, emergenti dall'ordinanza impugnata delineano un attento e logico esame da parte del Tribunale degli elementi che hanno portato i Giudici della cautela a ritenere la sussistenza di una gravità indiziaria nei confronti dell'odierno ricorrente anche in relazione al reato di cui al capo V della rubrica delle imputazioni e che non consentono quindi di rinvenire nell'ordinanza in esame vizi rilevabili in sede di legittimità. 5. Quanto, infine, alla contestata sussistenza anche al capo V della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ha rilevato il Tribunale che la doglianza difensiva è inammissibile per carenza di interesse giacché anche l'eventuale esclusione della stessa non comporterebbe alcun beneficio cautelare né sotto il profilo della durata dei termini di fase e massimi ex art. 303 cod. proc. pen. né in ordine alla sussistenza delle presunzioni poste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (egualmente applicabili dato il titolo di reato ex art. 74 D.P.R. 309/90. L'affermazione del Tribunale sul punto risulta corretta il che rende non fondato anche tale motivo di ricorso. 6. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. 8
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co.
1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26 giugno 2024.