Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/10/2002, n. 14794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14794 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
LIRE 1500 C.C.66848 CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA 040583 INNOME DEL PORDITALIAN A CORTE SUPREMA di CASSAZIONE 0405834 SEZIONE QUINTA CIVILE OGGETTO: Dichiarazione integrativa di condono Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PRESIDENTE R.G.N. 20033/1999 Dott. Enrico PAPA Dott. Salvatore DI PALMA CONSIGLIERE CONSIGLIERE Rel. Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Cron. 34570 Dott. Vittorio RAGONESI Dott. Francesco TIRELLI CONSIGLIERE Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 17.4.2002 SENTENZA sul ricorso proposto dalla AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA dello STATO, legalmente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege
- RICORRENTE -
CONTRO
EO OC
- INTIMATO -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.207/38/98 pubblicata il 17.11.1998. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE "1563 N. 66848 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.4.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il difensore della ricorrente. Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Monza, EO CR impugnava il ruolo, di cui alla cartella di pagamento emessa nel febbraio del 1989, che aveva tratto origine dalla liquidazione effettuata in seguito alla dichiarazione integrativa presentata dal contribuente (a norma dell'art. 16 del decreto legge n.429 del 1982, convertito nella legge n.516 del 1982) sulla base degli avvisi di accertamento ai fini dell'IRPEF, relativi agli anni di imposta 1977, 1978 e 1979, notificatigli nell'ottobre del 1982. Deduceva il ricorrente che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.175 del 1986, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del citato art. 16 nella parte in cui consentiva all'Amministrazione Finanziaria di notificare avvisi di accertamento ai contribuenti nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della normativa di agevolazione sopra richiamata ed il termine ultimo di presentazione delle dichiarazioni integrative, aveva reso illegittimi tutti gli avvisi di accertamento compresi in quel periodo, onde erano da stimare nulle altresi le dichiarazioni integrative presentate sulla base di quegli stessi avvisi, dovendo ritenersi che la nullità dell'atto impositivo avesse travolto tutta la successiva attività, ivi compresa quella del contribuente volta alla definizione agevolata del rapporto. La Commissione adita accoglieva il ricorso, ritenendo l'illegittimità 2 dell'iscrizione a ruolo di cui all'impugnata cartella esattoriale, siccome derivante da una dichiarazione integrativa basata su un accertamento del pari illegittimo in forza della già citata pronuncia della Corte Costituzionale n.175 del 1986. Avverso la decisione, proponeva appello l'Ufficio, sottolineando la distinzione logica e giuridica tra l'accertamento (sicuramente nullo per effetto della pronuncia anzidetta) e la successiva dichiarazione integrativa, da reputarsi, invece, pienamente valida ed efficace. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza del 17.11.1998, confermava la decisione di primo grado, assumendo di non condividere la pretesa, per superare il dettato costituzionale, della ininfluenza di quest'ultimo sull'avviso di accertamento siccome esaustivo dell'autonomo, relativo rapporto ormai definitivo, laddove il riconoscimento alla fase liquidatoria, per effetto dell'intervenuta dichiarazione integrativa, di una 1. propria autonomia contrastava con l'unitarietà e, quindi, con l'inscindibilità dell'intero rapporto tributario, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di liquidare la dichiarazione di condono secondo i parametri della definizione automatica e ben potendo interpretarsi in tal senso la volontà espressa dal contribuente con la sua domanda. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo un solo motivo di gravame cui non resiste lo CR. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 19 e 32 del decreto legge n.429/1982, 3 convertito nella legge n.516/1982, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, c.p.c., assumendo: a) che i giudici tributari, erroneamente, non hanno considerato come la presente controversia sfugga dall'ambito applicativo della sentenza della Corte Costituzionale n.175 del 1986, non essendovi alcuna esigenza di tutela del contribuente allorché quest'ultimo abbia presentato la dichiarazione integrativa entro il termine all'uopo previsto;
b) che l'insussistenza di ogni rapporto essenziale, sul piano giuridico formale, tra l'avviso di accertamento e la dichiarazione integrativa non consente di affermare la nullità della seconda per il solo fatto che la notifica del primo sia intervenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme di agevolazione e la data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa medesima;
c) che quest'ultima, ancorché sia stata occasionalmente presentata a seguito di avviso di accertamento illegittimo per i motivi suddetti ed ancorché sia stata redatta dal contribuente proprio in funzione del maggior reddito imponibile necessario per conseguire l'estinzione della controversia (calcolato sulla base di quello che era stato accertato illegittimamente), prescinde del tutto dall'avviso di accertamento eventualmente intervenuto nel periodo che la Corte Costituzionale ha considerato vietato;
d) che ben sarebbe stato possibile per il contribuente, nel redigere la dichiarazione integrativa e nel manifestare la volontà di definire la controversia, ignorare l'avviso di accertamento che egli avesse ritenuto illegittimo e prescindere dalle risultanze ivi indicate, proponendo la dichiarazione integrativa non ai sensi dell'art. 16 richiamato in epigrafe, ma ai 4 sensi del successivo art. 19, laddove, se il contribuente stesso non ha ritenuto di discostarsi dagli avvisi di accertamento (che, peraltro, avrebbe potuto impugnare e che, in mancanza, sono divenuti definitivi) avendo invece ritenuto di seguire e fare propri i dati ivi indicati, ciò, da un lato, sta ad esprimere una volontà del medesimo conforme alle risultanze degli atti impositivi e, dall'altro, implica che il rapporto si è definito con la presentazione della dichiarazione integrativa, comunque non ritrattabile e modificabile;
e) che, quindi, l'illegittimità degli avvisi di accertamento non validi non può avere influito sulla dichiarazione integrativa presentata in funzione di quelli, così da travolgerne la validità. Il motivo è fondato. In tema di condono fiscale, infatti, il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, come nella specie, dopo l'entrata in vigore del decreto legge 10 luglio 1982, n.429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n.516 e che, senza provvedere a tempestiva impugnazione dello stesso, abbia prodotto dichiarazione integrativa per la definizione agevolata della pendenza tributaria sulla base dell'avviso di accertamento medesimo, non può più invocare la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legge e relativa legge di conversione sopra indicati impugnando la successiva iscrizione a ruolo dell'imposta dovuta in forza della stessa dichiarazione integrativa, altrimenti incidendo siffatta declaratoria di incostituzionalità su un rapporto di imposta ormai esaurito (Cass. 22 aprile 1997, n.3485). In effetti, la già menzionata sentenza della Corte Costituzionale n.175 del 1986, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art.3 della Costituzione, del suddetto art. 16 là dove consente la notifica di 5 accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché fino alla data (14 luglio 1982) di entrata in vigore del decreto legge n.429 del 1982, non determina automaticamente, insieme all'annullamento della norma dichiarata incostituzionale, anche quello di tutti gli avvisi di accertamento notificati successivamente alla data sopra riferita, bensì soltanto l'invalidità degli stessi nei rapporti tributari (originati dal condono del 1982) e nei relativi giudizi ancora "pendenti" nel giorno successivo alla data della pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità, vale a dire quelli in cui il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento in data posteriore al 14 luglio 1982, abbia presentato dichiarazione integrativa ai sensi del già citato art. 16 e, ciononostante, abbia tempestivamente impugnato l'avviso stesso per il motivo di illegittimità della legge di condono poi riconosciuto fondato dalla Corte Costituzionale, altrimenti operando, in ragione sia dell'ambito di efficacia proprio della declaratoria di illegittimità costituzionale (che ha per oggetto norme di legge o di atti con forza di legge, non già provvedimenti o atti amministrativi), sia della natura irrevocabile della dichiarazione integrativa (ex art.32, primo comma, del decreto legge n.429 del 1982), l'incontestabilità del rapporto tributario di condono, da considerarsi "definito" sulla base del congiunto effetto di “definitività" dell'accertamento conseguente alla sua mancata impugnazione e di “irrevocabilità" della dichiarazione anzidetta, senza che possa predicarsi, relativamente a questa manifestazione di volontà “definitiva” (salve le ipotesi previste dalla legge di condono), una sorta di invalidità sopravvenuta alla pronuncia di incostituzionalità, vuoi perché la dichiarazione di illegittimità costituzionale non attiene alle norme regolatrici della 6 dichiarazione integrativa, vuoi perché non è neppure ipotizzabile un vizio della dichiarazione determinatosi successivamente alla formazione dell'atto (Cass.2 giugno 2000, n.7339). In altri termini, l'efficacia retroattiva della suddetta pronuncia della Corte Costituzionale è invocabile solo se sia aperto o possa essere aperto dibattito giudiziale rivolto a denunciare l'illegittimità dell'atto impositivo, laddove la definitività di quest'atto, per mancanza di impugnazione o per pregressa conclusione del relativo giudizio in senso sfavorevole al contribuente, preclude invece ogni possibilità di far valere la nullità del titolo costitutivo del debito di imposta, tenendosi conto del fatto che il sopraggiungere dell'intervento della Corte Costituzionale, nella fase dell'adempimento dell'obbligazione ovvero in pendenza di controversia ad esso adempimento esclusivamente inerente (quale quella che investa la liquidazione effettuata dall'ufficio sulla domanda di definizione agevolata), non travolge l'atto medesimo, ma ne evidenzia vizi che potevano e dovevano essere dedotti con tale impugnazione, allegandosi l'illegittimità costituzionale della norma sulla cui base era stato effettuato l'accertamento (Cass. 28 novembre 2000, 15275). Pertanto, in accoglimento del ricorso, l'impugnata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, laddove, sussistendo le condizioni previste dall'art.384, primo comma, ultima parte, c.p.c. per decidere la causa nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Il difforme orientamento costantemente seguito dai giudici dei precedenti gradi giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo 7 accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensando tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2002. CASSATION IL PRESIDENTE ماسونه DEPOSITATO IN CANCELLERIA L'ESTENSOREENSO Oggi 18 OIT 2002 CA EL C1 Приовов Сою Arnaldo NO IL CANCEL C1 Arnaldo Casano