Decreto cautelare 7 marzo 2022
Ordinanza cautelare 25 marzo 2022
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00141/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fortunata Mercedes Cammera, Tommaso Caserta e Olga Emanuela Pazzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Torino, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
- del provvedimento emesso dalla Questura di Torino decreto nr. -OMISSIS- in data -OMISSIS- e notificato in data 22/12/2021 per effetto del quale è stata disposta nei confronti dell’Assistente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS- l’immediata sospensione “ dal diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi dell’art. 4 – ter comma 3 decreto – legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2020, n.76 […] ” e, altresì, della “ nota cat. Mass. Prot. nr.-OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale l’Ufficio Sanitario Provinciale, dopo aver valutato le motivazioni e la documentazione medica prodotta dal dipendente, non riscontra motivi di esenzione di quest’ultimo dall’obbligo vaccinale ” nota non allegata al decreto di sospensione, mai conosciuta dal ricorrente;
- dell’invito del 15/12/2021 a produrre documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione;
- del decreto legge 26/11/2021 n. 172, recante Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;
- del decreto legge 1/04/2021 n. 44 recante “ Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2 di giustizia e concorsi pubblici ”;
- della legge 28 maggio 2021 n. 76;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Torino;
Visto l’atto di “ rinuncia al ricorso ” depositato in data 14 gennaio 2026, con il quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. RO IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificato in data 22 dicembre 2021, con cui è stata disposta l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi dell’art. 4-ter comma 3 del decreto legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76.
Rilevato che, con “ atto di rinuncia al ricorso ” depositato in data 14 gennaio 2026, i difensori del ricorrente hanno rappresentato il venir meno dell’interesse del loro assistito alla coltivazione del presente giudizio, chiedendo che il ricorso venga dichiarato improcedibile con compensazione delle spese del giudizio.
Ritenuto, in ragione della citata memoria, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate in ragione del concreto svolgimento della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OS PE, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
RO IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO IA | OS PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.