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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8663/2023
TRIBUNALE BO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 22/10/2025 ad ore 9.30 innanzi alla dott.ssa Anna Rita Ippolito, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Migliore e per parte opposta l'avv. Domenico Santarcangelo in sostituzione dell'avv. Bognanni. E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1 L'avv. Migliore dichiara di precisare le conclusioni come da memoria n.1 ex art.171 ter cpc. L'avv. Santarcangelo si riporta al contenuto degli atti già depositati, rileva che controparte ha eccepito il mancato esperimento della mediazione per poi non aderire come da verbale depositato. Dichiara comunque di precisare le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice dopo breve discussione orale e previo ritiro in Camera di Consiglio per deliberare pronuncia e da lettura della seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da considerarsi parte integrante del presente verbale che viene chiuso alle ore 17.30.
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 8663/2023 RG. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIORE EDOARDO con domicilio eletto Parte_1 in VIA DE' FOGLIANI 12 41124 MODENA contro rappresentato e difeso dall'avv. BOGNANNI SIMONA con domicilio eletto Controparte_1 in C/O SANTARCANGELO DOMENICO PIAZZA SAN FRANCESCO 13 BO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la società proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 5433/2023 con il quale le veniva ingiunto di pagare a favore della la somma di euro 9.998,45 oltre interesse e spese del monitorio come ivi liquidate. Controparte_1
Eccepiva che il decreto era stato emesso sulla scorta delle sole fatture allegate in seno al ricorso per decreto ingiuntivo, senza che venisse specificato quali prestazioni l'opposta avrebbe reso in favore dell'opponente e a quali prezzi unitari e/o concordati, nonché accettati.
Concludeva chiedendo:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare: non concedersi provvisoria esecutorietà al decreto opposto in quanto lo stesso carente di prova in ordine alla veridicità del credito azionato per come in parte narrativa argomentato;
in via principale e nel merito: annullarsi, revocarsi e / o comunque dichiararsi improduttivo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo qui opposto ed impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;
in via subordinata: nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda come dispiegata in via principale, rideterminarsi in minus il quantum eventualmente dovuto dall'attrice opponente alla convenuta opposta per quanto quest'ultima sarà in grado di dimostrare di aver perfettamente e correttamente adempiuto;
pagina 2 di 4 in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Si costituiva la società opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
Accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo
Nel merito in via principale
Rigettare la svolta opposizione ed eventuali domande riconvenzionali, confer mando, per l'effetto, l'impugnato decreto ingiuntivo
Nel merito in via gradata
Accertare e dichiarare che creditrice nei confronti di in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale Via Delle Arti Minori, P.IVA_1 Snc - Funo - 40050 - Argelato, BO per la somma di € 10.232,45, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di € 9.998,45 dal 20.03.2023 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto emettere sen tenza di condanna al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito delle espletande trattazione/istruttoria.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, entro i limiti ed i termini di legge.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende.”
Dopo il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, la causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale offerta dalle parti.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Non è contestato che parte opponente abbia apposto la propria sottoscrizione su tutte le offerte predisposte ed inoltrate dalla , accettando dunque anche le condizioni economiche ivi CP_1 indicate.
Ciò che non risulta provato è l'esecuzione da parte della delle forniture e servizi connessi CP_1 a tali offerte, di cui alle fatture azionate con il monitorio.
Dalla documentazione in atti e con riferimento, in particolare, all' “Offerta economica relativa alla fornitura del sistema informatico LOGISTICA” – per un importo di euro 10.100,00 oltre IVA per le licenze software ed euro 1.600,00 oltre IVA per la logistica - emerge che tale offerta fosse sottoposta a condizione sospensiva.
Infatti, si legge a pag.8 dell'offerta “N.b: il presente ordine è da considerarsi confermato dopo il sopralluogo che verrà effettuato da ns. tecnico venerdì 8/07/2016 mediante mail di approvazione”.
Sul punto la difesa di parte opposta non ha allegato né l'eventuale mail di approvazione dell'incontro, né ha prodotto l'eventuale rapporto e/o verbale del sopralluogo, né infine ha chiesto l'ammissione di prove testimoniali confermative del sopralluogo e dunque volte a provare l'avveramento della condizione sospensiva indicata.
Anche con riferimento alla “Proposta tecnico-economica per la cessione in licenza d'uso del prodotto software gestionale ERP denominato Gamma Enterprise” - per un importo di euro 7.000,00 oltre IVA, per la licenza d'uso del software relativo alla fornitura dell'hardware venduto, ed euro 2.800,00 oltre pagina 3 di 4 IVA quale canone annuo di manutenzione - parte opposta non ha dimostrato che sia stata svolta la
“dettagliata analisi iniziale di tutti i processi aziendali che dovranno essere supportati”, né che siano state svolte le attività di consulenza tecnica, applicativa, formativa, programmazione e installazione per mettere in condizione gli utenti di utilizzare a pieno regime lo strumento informativo.
Infatti, non risulta provata la consegna del , né risultano allegati rapporti di intervento Parte_2 e/o verbali comprovanti lo svolgimento delle attività sopra indicate, né, infine, è stata chiesta l'ammissione di prove testimoniali confermative delle forniture e servizi indicati.
Anche con riferimento alle ulteriori offerte collegate alle precedenti non vi è prova alcuna che parte opposta abbia svolto l'attività ivi indicata.
Pertanto, richiamando la descrizione delle fatture azionate con il monitorio, le voci elencate risultano totalmente generiche e non provate nella loro effettività.
Parte opposta non ha pertanto dimostrato di avere fornito e svolto i servizi per cui ha chiesto il pagamento in via monitoria: il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente esperita (ai minimi la fase istruttoria, non essendo stata esperita alcuna istruttoria, e ai minimi per quella decisoria non avendo visto il deposito di conclusionali e repliche) e dei parametri vigenti al momento della conclusione dell'attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 5433/2023 del Tribunale di Bologna;
CONDANNA l'opposta l rimborso in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio che liquida in euro 3.387,00 per compensi ed euro 145,50 per spese, oltre al 15% spese generali, cpa e iva di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Bologna, lì 22/10/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 4 di 4
TRIBUNALE BO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 22/10/2025 ad ore 9.30 innanzi alla dott.ssa Anna Rita Ippolito, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Migliore e per parte opposta l'avv. Domenico Santarcangelo in sostituzione dell'avv. Bognanni. E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1 L'avv. Migliore dichiara di precisare le conclusioni come da memoria n.1 ex art.171 ter cpc. L'avv. Santarcangelo si riporta al contenuto degli atti già depositati, rileva che controparte ha eccepito il mancato esperimento della mediazione per poi non aderire come da verbale depositato. Dichiara comunque di precisare le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice dopo breve discussione orale e previo ritiro in Camera di Consiglio per deliberare pronuncia e da lettura della seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da considerarsi parte integrante del presente verbale che viene chiuso alle ore 17.30.
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 8663/2023 RG. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIORE EDOARDO con domicilio eletto Parte_1 in VIA DE' FOGLIANI 12 41124 MODENA contro rappresentato e difeso dall'avv. BOGNANNI SIMONA con domicilio eletto Controparte_1 in C/O SANTARCANGELO DOMENICO PIAZZA SAN FRANCESCO 13 BO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la società proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 5433/2023 con il quale le veniva ingiunto di pagare a favore della la somma di euro 9.998,45 oltre interesse e spese del monitorio come ivi liquidate. Controparte_1
Eccepiva che il decreto era stato emesso sulla scorta delle sole fatture allegate in seno al ricorso per decreto ingiuntivo, senza che venisse specificato quali prestazioni l'opposta avrebbe reso in favore dell'opponente e a quali prezzi unitari e/o concordati, nonché accettati.
Concludeva chiedendo:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare: non concedersi provvisoria esecutorietà al decreto opposto in quanto lo stesso carente di prova in ordine alla veridicità del credito azionato per come in parte narrativa argomentato;
in via principale e nel merito: annullarsi, revocarsi e / o comunque dichiararsi improduttivo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo qui opposto ed impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;
in via subordinata: nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda come dispiegata in via principale, rideterminarsi in minus il quantum eventualmente dovuto dall'attrice opponente alla convenuta opposta per quanto quest'ultima sarà in grado di dimostrare di aver perfettamente e correttamente adempiuto;
pagina 2 di 4 in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Si costituiva la società opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
Accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo
Nel merito in via principale
Rigettare la svolta opposizione ed eventuali domande riconvenzionali, confer mando, per l'effetto, l'impugnato decreto ingiuntivo
Nel merito in via gradata
Accertare e dichiarare che creditrice nei confronti di in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale Via Delle Arti Minori, P.IVA_1 Snc - Funo - 40050 - Argelato, BO per la somma di € 10.232,45, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di € 9.998,45 dal 20.03.2023 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto emettere sen tenza di condanna al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito delle espletande trattazione/istruttoria.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, entro i limiti ed i termini di legge.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende.”
Dopo il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, la causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale offerta dalle parti.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Non è contestato che parte opponente abbia apposto la propria sottoscrizione su tutte le offerte predisposte ed inoltrate dalla , accettando dunque anche le condizioni economiche ivi CP_1 indicate.
Ciò che non risulta provato è l'esecuzione da parte della delle forniture e servizi connessi CP_1 a tali offerte, di cui alle fatture azionate con il monitorio.
Dalla documentazione in atti e con riferimento, in particolare, all' “Offerta economica relativa alla fornitura del sistema informatico LOGISTICA” – per un importo di euro 10.100,00 oltre IVA per le licenze software ed euro 1.600,00 oltre IVA per la logistica - emerge che tale offerta fosse sottoposta a condizione sospensiva.
Infatti, si legge a pag.8 dell'offerta “N.b: il presente ordine è da considerarsi confermato dopo il sopralluogo che verrà effettuato da ns. tecnico venerdì 8/07/2016 mediante mail di approvazione”.
Sul punto la difesa di parte opposta non ha allegato né l'eventuale mail di approvazione dell'incontro, né ha prodotto l'eventuale rapporto e/o verbale del sopralluogo, né infine ha chiesto l'ammissione di prove testimoniali confermative del sopralluogo e dunque volte a provare l'avveramento della condizione sospensiva indicata.
Anche con riferimento alla “Proposta tecnico-economica per la cessione in licenza d'uso del prodotto software gestionale ERP denominato Gamma Enterprise” - per un importo di euro 7.000,00 oltre IVA, per la licenza d'uso del software relativo alla fornitura dell'hardware venduto, ed euro 2.800,00 oltre pagina 3 di 4 IVA quale canone annuo di manutenzione - parte opposta non ha dimostrato che sia stata svolta la
“dettagliata analisi iniziale di tutti i processi aziendali che dovranno essere supportati”, né che siano state svolte le attività di consulenza tecnica, applicativa, formativa, programmazione e installazione per mettere in condizione gli utenti di utilizzare a pieno regime lo strumento informativo.
Infatti, non risulta provata la consegna del , né risultano allegati rapporti di intervento Parte_2 e/o verbali comprovanti lo svolgimento delle attività sopra indicate, né, infine, è stata chiesta l'ammissione di prove testimoniali confermative delle forniture e servizi indicati.
Anche con riferimento alle ulteriori offerte collegate alle precedenti non vi è prova alcuna che parte opposta abbia svolto l'attività ivi indicata.
Pertanto, richiamando la descrizione delle fatture azionate con il monitorio, le voci elencate risultano totalmente generiche e non provate nella loro effettività.
Parte opposta non ha pertanto dimostrato di avere fornito e svolto i servizi per cui ha chiesto il pagamento in via monitoria: il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente esperita (ai minimi la fase istruttoria, non essendo stata esperita alcuna istruttoria, e ai minimi per quella decisoria non avendo visto il deposito di conclusionali e repliche) e dei parametri vigenti al momento della conclusione dell'attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 5433/2023 del Tribunale di Bologna;
CONDANNA l'opposta l rimborso in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio che liquida in euro 3.387,00 per compensi ed euro 145,50 per spese, oltre al 15% spese generali, cpa e iva di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Bologna, lì 22/10/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
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