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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11847 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8662/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 8662/25 R.G. avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente tra
(C.F. ), nella qualità di mandataria di Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. Benedetto Gargani e dall'avv. Guido Gargani;
- OPPONENTE -
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 P.IVA_3 difeso dagli avv. Fabio Pagano;
- OPPOSTA -
Conclusioni: come da comparse conclusionali in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di Parte_1 mandataria di proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2 1281/2025 emesso dal Tribunale di NA e depositato in data 12/3/2025 con il quale le veniva intimato di consegnare, in favore della parte ricorrente, i seguenti documenti: “…. copia dei contratti relativi ai rapporti nn. 246008646701 e 246008646702, nonché copia dei relativi elenchi movimenti contabili, dalla data di accensione a quella di chiusura”, oltre al pagamento delle spese di procedura.
A fondamento del ricorso monitorio, oggetto della richiamata pronuncia, riferiva di CP_1 aver appreso di essere stata segnalata presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia, dalla società
subentrata nei crediti di TE NP in data 22/11/2019, in relazione ad un Parte_2 credito derivante da rischi a revoca, per un utilizzato pari ad euro 65.026,00 (All. 1), riferito all'utilizzo del finanziamento concesso sui rapporti nn. 246008646701 e 246008646702; con missiva inviata via pec in data 24/10/2024, la società contestava tale segnalazione, sostenendo l'inesistenza del credito in quanto i rapporti bancari con TE NP erano stati definiti a seguito di transazione;
nella medesima missiva la richiedeva, altresì, la consegna, ex art. CP_1
119 TUB, di copia della seguente documentazione: - Copia dei contratti originari dei rapporti
246008646701 e 246008646702; - Copia dei relativi estratti conto, dalla data di accensione a quella di chiusura. - Copia di atti di interruzione della prescrizione del relativo credito. Che il suddetto tentativo di ottenere copia della richiamata documentazione è risultato vano, poiché la non provvedeva all'invio della stessa e, nel dare riscontro alla missiva, evidenziava che Pt_1 detto adempimento di consegna dovesse essere rivolto alla cedente originaria titolare del credito.
Nello spiegare opposizione avverso il menzionato provvedimento monitorio,
[...]
deduceva di non essere in possesso della documentazione richiesta in via Parte_1 monitoria in quanto mera cessionaria del credito vantato originariamente da TE San Paolo.
In difetto di istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Ebbene, l'opposizione risulta infondata e non merita accoglimento.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione per essere stata la stessa notificata entro il termine di giorni quaranta (14/4/2025) dalla notifica del ricorso e del decreto monitorio
(13/3/2025), nonché della sua procedibilità stante la successiva iscrizione della causa a ruolo nel termine di giorni 10 (14/4/2025).
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo, come da verbale in atti.
Orbene, passando al merito, in via assolutamente preliminare, va osservato che ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D.lgs. n. 385/1993 (TUB), il cliente – o l'avente causa – ha diritto a ottenere dalla banca copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, diritto che permane anche a rapporto estinto. Si tratta di un diritto soggettivo pieno e autonomo, riconosciuto per garantire trasparenza, tutela dell'affidamento e piena conoscibilità delle condizioni applicate nel rapporto bancario, senza che la legge imponga formalità particolari o condizioni sospensive per il suo esercizio. Né la norma, né la giurisprudenza impongono al richiedente l'utilizzo di moduli prestabiliti dall'istituto, né subordinano la consegna alla previa sottoscrizione di impegni di pagamento o alla compilazione di moduli interni, la cui eventuale previsione unilaterale da parte della banca non può mai costituire causa giustificativa dell'inadempimento.
La condotta della banca, nel caso in esame, risulta essere non collaborativa e contraria anche ai principi di correttezza e buona fede.
Ne consegue che l'iniziativa giudiziale assunta dalla parte opposta risulta legittima efondata nel merito.
Invero, la mediante istanza monitoria, chiedeva la consegna della documentazione CP_1 afferente i rapporti nn. 246008646701 e 246008646702, nonché copia dei relativi elenchi movimenti contabili, dalla data di accensione a quella di chiusura.
Nell'esaminare la documentazione depositata in atti dall'opponente con particolare riferimento a quella identificata come Allegato 10), si evince che pur trattandosi di documentazione afferente i rapporti bancari tra la parte opposta e l'istituto NP ed il NC di NA (questo poi confluito integralmente nel primo), non risulta satisfattiva della richiesta formulata in via monitoria.
In ordine all'obbligo di consegna gravante sul cessionario del credito, giova evidenziare che l'art. 1262 c.c. in tema di cessione del credito è assolutamente chiaro nel riferire che il cedente ha
“l'obbligo” di trasferire al cessionario, unitamente al diritto di credito, la documentazione probatoria a supporto.
Trattandosi di obbligo previsto per legge, la tesi più volte ribadita in sede stragiudiziale e nella presente sede processuale dalla di non essere in possesso della documentazione richiesta da Pt_1 per mancata consegna da parte dell'originario titolare del credito, non può giustificare CP_1
l'inadempimento dell'obbligo di consegna sancito dall'art. 119 TUB, tenuto conto, altresì, del fatto che la ha anche provveduto alla segnalazione della in Centrale Rischi. Pt_2 CP_1
L'opponente neppure ha fornito prova dell'esistenza di una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione a consegnare i documenti richiesti dalla esemplificativamente, come CP_1
l'aver dato corso ad una denuncia di smarrimento dei suddetti documenti presso le autorità competenti.
Sul punto, è diffusamente condiviso l'orientamento secondo il quale in caso di giudizio per la condanna della banca alla consegna di documenti ex art. 119 TUB, la denuncia di smarrimento, che
è pur sempre un atto di parte, è causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione solo nel caso in cui sia antecedente al giudizio (e, quindi, immediatamente successiva all'istanza 119 stragiudiziale), sia specifica e circostanziata (con specifica indicazione del luogo dove si trovavano i documenti, ad es. un archivio della banca e con indicazione della qualifica di chi sporge la denuncia).
La denuncia, inoltre, sicuramente nel caso di giudizio di merito ma anche cautelare, deve essere accompagnata, altresì, dalla richiesta di prove testimoniali da parte della banca con la finalità di provare l'attività di ricerca dei documenti svolta dai dipendenti della Banca: sul punto, ex multis,
Tribunale NA Nord sez. II, 14/02/2023, n.622.
Va evidenziato, poi, che l'art. 119 comma 4 del t.u.b. attribuisce al cliente, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Tale norma va interpretata alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375
c.c.) e della diligenza che è richiesta al professionista (art. 1176 c.c.) e, pertanto, la banca non potrà sottrarsi a tale obbligo adducendo di aver smarrito la documentazione di cui viene richiesta copia e giustificando tale omissione con denunce di smarrimento: infatti la mera presentazione delle denunce non determina, di per sé, un esonero di responsabilità della banca, che si potrebbe liberare dalla responsabilità solo provando che lo smarrimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile.
Se poi vi è stata una cessione del credito, allora la banca cessionaria non potrà limitarsi a sporgere denuncia di smarrimento, ma dovrà provare documentalmente di aver richiesto più volte e sollecitato la cedente per ottenere la documentazione bancaria oggetto di istanza 119.
La cessionaria, per effetto dell'atto di cessione, succede a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in titolarità della società cedente, cosicché tutte le domande finalizzate all'accertamento del credito rinveniente da contratti bancari stipulati dal debitore ceduto, devono avere quale destinatario il titolare del credito all'attualità ovverosia la società cessionaria, la quale ha l'obbligo altresì, di sostituirsi alla cedente nella custodia, conservazione e gestione di tutta la documentazione connessa al credito acquisito.
Se manca tutto questo (denuncia antecedente al giudizio, specifica e circostanziata, richiesta prova testimoniale, solleciti alla cedente…) allora il comportamento della banca è di assoluta negligenza e non può ritenersi che il diritto alla consegna sia estinto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
In definitiva, dalla disamina dei documenti versati in atti dalla opponente, è emerso che: - il contratto del rapporto n. 246008646701 non è stato consegnato, come da espressa ammissione dell'opponente (pag. 3 atto di citazione in opposizione); - il contratto del rapporto n. 246008646702 non è stato consegnato in quanto, come da espressa ammissione, non è in possesso della filiale
- i movimenti contabili relativi ai due rapporti non sono stati consegnati, ancorchè si Pt_1 affermi da parte dell'interessato di essere stati depositati nel fascicolo dell'opposizione; - gli elenchi movimenti depositati come all. 13 e 14 non risultano essere integrali, ma relativi esclusivamente a movimenti recenti.
Pertanto, l'opposizione si conferma infondata in fatto ed in diritto con la conseguenza che il DI n.
1281/2025 andrà integralmente confermato.
Le spese processuali del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo a norma del DM
147/2022, considerando il valore della lite e l'attività processuale svolta, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il D.I. 1281/2025 emesso dal Tribunale di NA;
2) condanna altresì parte opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.905,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Fabio Pagano, dichiaratosi antistatario.
NA, 15/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 8662/25 R.G. avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente tra
(C.F. ), nella qualità di mandataria di Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. Benedetto Gargani e dall'avv. Guido Gargani;
- OPPONENTE -
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 P.IVA_3 difeso dagli avv. Fabio Pagano;
- OPPOSTA -
Conclusioni: come da comparse conclusionali in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di Parte_1 mandataria di proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2 1281/2025 emesso dal Tribunale di NA e depositato in data 12/3/2025 con il quale le veniva intimato di consegnare, in favore della parte ricorrente, i seguenti documenti: “…. copia dei contratti relativi ai rapporti nn. 246008646701 e 246008646702, nonché copia dei relativi elenchi movimenti contabili, dalla data di accensione a quella di chiusura”, oltre al pagamento delle spese di procedura.
A fondamento del ricorso monitorio, oggetto della richiamata pronuncia, riferiva di CP_1 aver appreso di essere stata segnalata presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia, dalla società
subentrata nei crediti di TE NP in data 22/11/2019, in relazione ad un Parte_2 credito derivante da rischi a revoca, per un utilizzato pari ad euro 65.026,00 (All. 1), riferito all'utilizzo del finanziamento concesso sui rapporti nn. 246008646701 e 246008646702; con missiva inviata via pec in data 24/10/2024, la società contestava tale segnalazione, sostenendo l'inesistenza del credito in quanto i rapporti bancari con TE NP erano stati definiti a seguito di transazione;
nella medesima missiva la richiedeva, altresì, la consegna, ex art. CP_1
119 TUB, di copia della seguente documentazione: - Copia dei contratti originari dei rapporti
246008646701 e 246008646702; - Copia dei relativi estratti conto, dalla data di accensione a quella di chiusura. - Copia di atti di interruzione della prescrizione del relativo credito. Che il suddetto tentativo di ottenere copia della richiamata documentazione è risultato vano, poiché la non provvedeva all'invio della stessa e, nel dare riscontro alla missiva, evidenziava che Pt_1 detto adempimento di consegna dovesse essere rivolto alla cedente originaria titolare del credito.
Nello spiegare opposizione avverso il menzionato provvedimento monitorio,
[...]
deduceva di non essere in possesso della documentazione richiesta in via Parte_1 monitoria in quanto mera cessionaria del credito vantato originariamente da TE San Paolo.
In difetto di istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Ebbene, l'opposizione risulta infondata e non merita accoglimento.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione per essere stata la stessa notificata entro il termine di giorni quaranta (14/4/2025) dalla notifica del ricorso e del decreto monitorio
(13/3/2025), nonché della sua procedibilità stante la successiva iscrizione della causa a ruolo nel termine di giorni 10 (14/4/2025).
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo, come da verbale in atti.
Orbene, passando al merito, in via assolutamente preliminare, va osservato che ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D.lgs. n. 385/1993 (TUB), il cliente – o l'avente causa – ha diritto a ottenere dalla banca copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, diritto che permane anche a rapporto estinto. Si tratta di un diritto soggettivo pieno e autonomo, riconosciuto per garantire trasparenza, tutela dell'affidamento e piena conoscibilità delle condizioni applicate nel rapporto bancario, senza che la legge imponga formalità particolari o condizioni sospensive per il suo esercizio. Né la norma, né la giurisprudenza impongono al richiedente l'utilizzo di moduli prestabiliti dall'istituto, né subordinano la consegna alla previa sottoscrizione di impegni di pagamento o alla compilazione di moduli interni, la cui eventuale previsione unilaterale da parte della banca non può mai costituire causa giustificativa dell'inadempimento.
La condotta della banca, nel caso in esame, risulta essere non collaborativa e contraria anche ai principi di correttezza e buona fede.
Ne consegue che l'iniziativa giudiziale assunta dalla parte opposta risulta legittima efondata nel merito.
Invero, la mediante istanza monitoria, chiedeva la consegna della documentazione CP_1 afferente i rapporti nn. 246008646701 e 246008646702, nonché copia dei relativi elenchi movimenti contabili, dalla data di accensione a quella di chiusura.
Nell'esaminare la documentazione depositata in atti dall'opponente con particolare riferimento a quella identificata come Allegato 10), si evince che pur trattandosi di documentazione afferente i rapporti bancari tra la parte opposta e l'istituto NP ed il NC di NA (questo poi confluito integralmente nel primo), non risulta satisfattiva della richiesta formulata in via monitoria.
In ordine all'obbligo di consegna gravante sul cessionario del credito, giova evidenziare che l'art. 1262 c.c. in tema di cessione del credito è assolutamente chiaro nel riferire che il cedente ha
“l'obbligo” di trasferire al cessionario, unitamente al diritto di credito, la documentazione probatoria a supporto.
Trattandosi di obbligo previsto per legge, la tesi più volte ribadita in sede stragiudiziale e nella presente sede processuale dalla di non essere in possesso della documentazione richiesta da Pt_1 per mancata consegna da parte dell'originario titolare del credito, non può giustificare CP_1
l'inadempimento dell'obbligo di consegna sancito dall'art. 119 TUB, tenuto conto, altresì, del fatto che la ha anche provveduto alla segnalazione della in Centrale Rischi. Pt_2 CP_1
L'opponente neppure ha fornito prova dell'esistenza di una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione a consegnare i documenti richiesti dalla esemplificativamente, come CP_1
l'aver dato corso ad una denuncia di smarrimento dei suddetti documenti presso le autorità competenti.
Sul punto, è diffusamente condiviso l'orientamento secondo il quale in caso di giudizio per la condanna della banca alla consegna di documenti ex art. 119 TUB, la denuncia di smarrimento, che
è pur sempre un atto di parte, è causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione solo nel caso in cui sia antecedente al giudizio (e, quindi, immediatamente successiva all'istanza 119 stragiudiziale), sia specifica e circostanziata (con specifica indicazione del luogo dove si trovavano i documenti, ad es. un archivio della banca e con indicazione della qualifica di chi sporge la denuncia).
La denuncia, inoltre, sicuramente nel caso di giudizio di merito ma anche cautelare, deve essere accompagnata, altresì, dalla richiesta di prove testimoniali da parte della banca con la finalità di provare l'attività di ricerca dei documenti svolta dai dipendenti della Banca: sul punto, ex multis,
Tribunale NA Nord sez. II, 14/02/2023, n.622.
Va evidenziato, poi, che l'art. 119 comma 4 del t.u.b. attribuisce al cliente, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Tale norma va interpretata alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375
c.c.) e della diligenza che è richiesta al professionista (art. 1176 c.c.) e, pertanto, la banca non potrà sottrarsi a tale obbligo adducendo di aver smarrito la documentazione di cui viene richiesta copia e giustificando tale omissione con denunce di smarrimento: infatti la mera presentazione delle denunce non determina, di per sé, un esonero di responsabilità della banca, che si potrebbe liberare dalla responsabilità solo provando che lo smarrimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile.
Se poi vi è stata una cessione del credito, allora la banca cessionaria non potrà limitarsi a sporgere denuncia di smarrimento, ma dovrà provare documentalmente di aver richiesto più volte e sollecitato la cedente per ottenere la documentazione bancaria oggetto di istanza 119.
La cessionaria, per effetto dell'atto di cessione, succede a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in titolarità della società cedente, cosicché tutte le domande finalizzate all'accertamento del credito rinveniente da contratti bancari stipulati dal debitore ceduto, devono avere quale destinatario il titolare del credito all'attualità ovverosia la società cessionaria, la quale ha l'obbligo altresì, di sostituirsi alla cedente nella custodia, conservazione e gestione di tutta la documentazione connessa al credito acquisito.
Se manca tutto questo (denuncia antecedente al giudizio, specifica e circostanziata, richiesta prova testimoniale, solleciti alla cedente…) allora il comportamento della banca è di assoluta negligenza e non può ritenersi che il diritto alla consegna sia estinto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
In definitiva, dalla disamina dei documenti versati in atti dalla opponente, è emerso che: - il contratto del rapporto n. 246008646701 non è stato consegnato, come da espressa ammissione dell'opponente (pag. 3 atto di citazione in opposizione); - il contratto del rapporto n. 246008646702 non è stato consegnato in quanto, come da espressa ammissione, non è in possesso della filiale
- i movimenti contabili relativi ai due rapporti non sono stati consegnati, ancorchè si Pt_1 affermi da parte dell'interessato di essere stati depositati nel fascicolo dell'opposizione; - gli elenchi movimenti depositati come all. 13 e 14 non risultano essere integrali, ma relativi esclusivamente a movimenti recenti.
Pertanto, l'opposizione si conferma infondata in fatto ed in diritto con la conseguenza che il DI n.
1281/2025 andrà integralmente confermato.
Le spese processuali del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo a norma del DM
147/2022, considerando il valore della lite e l'attività processuale svolta, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il D.I. 1281/2025 emesso dal Tribunale di NA;
2) condanna altresì parte opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.905,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Fabio Pagano, dichiaratosi antistatario.
NA, 15/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello