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Sentenza 1 dicembre 2024
Sentenza 1 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/12/2024, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2967/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi proposto da
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da avv. Massimo Carlino;
e
( ), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Massimo Carlino;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 25/06/1994 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Nardò (atto n. 62, parte II, serie A, anno 1994). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (09/08/1995) ormai Persona_1 economicamente autosufficiente, (14/07/2000) e Persona_2
(16/08/2004). Persona_3
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e qui trascritte: R.G.V.G. 2967/2024
1) entrambi i coniugi continueranno a vivere nelle rispettive case di residenza, ovvero, a loro insindacabile scelta, potranno stabilire ove lo riterranno più opportuno il luogo ove risiedere;
2) porsi a carico del padre un assegno mensile nella misura di €
300,00 a titolo di concorso al mantenimento dei due figli per le necessarie spese ordinarie. I figli ed Per_2 Per_3 sono e restano a carico della madre ,
[...] Controparte_1 comunque già nel suo stato di famiglia;
3) la sig.ra che dichiara di avere Controparte_1
l'autosufficienza economica, rinuncia a qualsiasi forma di mantenimento, atteso che ella ha una attività stabile per essere titolare di un negozio di commercio di libri in Nardò;
4) porre a carico di entrambi i coniugi il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli ed Per_2
purché previamente concordate e documentate;
Persona_3
5) i ricorrenti prestano reciprocamente, sin da ora, il proprio assenso a richiedere il rilascio del passaporto.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data
03/07/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'08/10/2024, le parti hanno confermato le condizioni già indicate e precisato che «in ordine alle spese straordinarie riguardanti la prole faranno riferimento alla regolamentazione di cui al protocollo sottoscritto presso il
Tribunale di Lecce in data 21/05/2018».
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come precisate, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
2 R.G.V.G. 2967/2024
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2967/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 03/07/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Copertino (LE), 14/07/1963) e (Nardò (LE), Controparte_1
12/10/1969) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo con la precisazione di cui alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'08/10/21024;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune
[...] per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
Pt_2
3) NULLA per le spese.
Così deciso in Lecce, camera di consiglio del 22/11/2024.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
3
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2967/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi proposto da
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da avv. Massimo Carlino;
e
( ), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Massimo Carlino;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 25/06/1994 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Nardò (atto n. 62, parte II, serie A, anno 1994). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (09/08/1995) ormai Persona_1 economicamente autosufficiente, (14/07/2000) e Persona_2
(16/08/2004). Persona_3
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e qui trascritte: R.G.V.G. 2967/2024
1) entrambi i coniugi continueranno a vivere nelle rispettive case di residenza, ovvero, a loro insindacabile scelta, potranno stabilire ove lo riterranno più opportuno il luogo ove risiedere;
2) porsi a carico del padre un assegno mensile nella misura di €
300,00 a titolo di concorso al mantenimento dei due figli per le necessarie spese ordinarie. I figli ed Per_2 Per_3 sono e restano a carico della madre ,
[...] Controparte_1 comunque già nel suo stato di famiglia;
3) la sig.ra che dichiara di avere Controparte_1
l'autosufficienza economica, rinuncia a qualsiasi forma di mantenimento, atteso che ella ha una attività stabile per essere titolare di un negozio di commercio di libri in Nardò;
4) porre a carico di entrambi i coniugi il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli ed Per_2
purché previamente concordate e documentate;
Persona_3
5) i ricorrenti prestano reciprocamente, sin da ora, il proprio assenso a richiedere il rilascio del passaporto.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data
03/07/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'08/10/2024, le parti hanno confermato le condizioni già indicate e precisato che «in ordine alle spese straordinarie riguardanti la prole faranno riferimento alla regolamentazione di cui al protocollo sottoscritto presso il
Tribunale di Lecce in data 21/05/2018».
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come precisate, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
2 R.G.V.G. 2967/2024
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2967/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 03/07/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Copertino (LE), 14/07/1963) e (Nardò (LE), Controparte_1
12/10/1969) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo con la precisazione di cui alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'08/10/21024;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune
[...] per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
Pt_2
3) NULLA per le spese.
Così deciso in Lecce, camera di consiglio del 22/11/2024.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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