Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2004, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
YD AT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, eLettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO GE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 211, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAPECCI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO PIZZUTELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 584/00 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 21/07/00 R.G.N. 994/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/03 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso, per cessazione della materia del contendere, estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 16 gennaio 1997 il Pretore di Frosinone accolse la domanda con cui EN FI aveva chiesto la dichiarazione d'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla YD AT S.p.a. presso cui egli lavorava come capo ufficio responsabile dell'Ispettorato Sinistri.
Con sentenza del 21 luglio 2000 il Tribunale di Frosinone respinse l'appello proposto dalla Società avverso la decisione pretorile. Con ricorso del 16 gennaio 2001 la YD AT S.p.a. propose ricorso per la cassazione della predetta sentenza.
Con atto giudiziale intervenuto all'udienza del 12 marzo 2003 innanzi al Tribunale di Frosinone, l'indicata Società nella persona del procuratore speciale Dott. Alessandro Cassella assistito dal Prof. Avv. Renato Scognamiglio ha dichiarato di rinunciare al predetto ricorso per Cassazione;
ed il sig. EN FI assistito dall'avv. Vincenzo Pizzutelli ha dichiaralo di accettare la predetta rinuncia.
Conseguenza di questa conciliazione è l'inammissibilità del ricorso per Cassazione.
Ciò deve essere dichiarato. Con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004