CASS
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. avverso la sentenza n. 726/24 della Corte di appello di Milano del 30/01/2024 nel procedimento nei confronti di TO FR, n. Roma 02/12/1964 e EL LP ID, n. Villa Celiera 20/04/1961 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NA ZA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito per la ricorrente il difensore avv. Chiara Tanzarella in sostituzione dello Penale Sent. Sez. 6 Num. 2692 Anno 2025 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 22/10/2024 avv. Simone Lonati, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota delle spese di rappresentanza sostenute nel grado di giudizio;
sentito per il resistente TO l'avv. Domenico Bonanni, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
sentito per il resistente EL LP l'avv. Nicoletta Parvis, che ha chiesto di rigettare il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato l'assoluzione, pronunciata in primo grado, di FR TO e ID EL LP dall'accusa di induzione indebita a dare e ricevere utilità (art. 319-quater cod. pen.) attuata, il primo nella qualifica di giornalista della RAI Radiotelevisione Italiana e come tale incaricato di pubblico servizio, inducendo il secondo a corrispondergli la somma di 1.000,00 euro in vista della messa in onda di un servizio televisivo sulla testata giornalistica TG2 (consistente nell'intervista dello architetto Sato Oki) nell'ambito degli eventi connessi alla promozione del marchio Officine Panerai, appartenente a società di cui il EL LP era consulente, nell'ambito del Salone del Mobile di Milano. Ribadendo le valutazioni del Tribunale e disattendendo gli appelli proposti tanto dalla pubblica accusa quanto dalla parte civile costituita, RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., la Corte di merito ha escluso la sussistenza di prove sufficienti a dimostrare l'avvenuta instaurazione di un nesso eziologico tra abuso delle funzioni, richiesta di denaro e prospettato beneficio della promozione televisiva delle realtà imprenditoriali di cui il privato EL LP era consulente. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile RAI Radiotelevisione Italiana, che formula due articolati motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. Primo motivo. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 319-quater cod. pen. Nel confermare la decisione del primo giudice la Corte di appello, pur nella estrema sinteticità delle sue argomentazioni, ha insistito, così come il Tribunale, sull'assenza di prova in ordine al compimento, da parte dell'imputato, di uno 2 specifico atto (la proposta) correlato alla realizzazione (l'idea editoriale) o alla trasmissione (la messa in onda) del servizio televisivo di cui in contestazione (intervista all'arch. Sato Oki). In tal modo, però, la Corte territoriale è incorsa nella medesima erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 319-quater cod. pen. in cui era incorso il Tribunale: quella secondo cui la condotta di abuso, che vale a qualificare l'induzione penalmente rilevante, richiederebbe in ogni caso il compimento, da parte dell'agente, di uno specifico atto in rapporto di correlazione con la dazione e con il prospettato beneficio per il privato, così confondendo la tipicità dell'art. 319-quater con quella contigua, ma diversa, dei reati di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. Incorrendo nel medesimo errore di prospettiva giuridica, i giudici dei gradi di merito hanno così finito per valorizzare le medesime circostanze di fatto, incentrate sulla verifica (in concreto esclusa) di un potere di ingerenza esercitato dal giornalista nei confronti dei suoi superiori nella predisposizione del palinsesto della testata giornalistica e non sulla relazione intersoggettiva con il privato, che non appaiono, però, decisive ai fini dell'accertamento dell'abuso induttivo del pubblico agente. Secondo motivo. Assoluta mancanza ovvero mera apparenza della motivazione La Corte di appello ha seguito un percorso argomentativo estremamente semplificato, produttivo di una motivazione del tutto assente o meramente apparente, soffermandosi esclusivamente sul profilo dell'induzione attiva, peraltro liquidato in poche considerazioni, ma trascurando le specifiche censure della difesa di parte civile relative alla parte della decisione di primo grado in cui il Tribunale aveva rilevato l'assenza di prova dell'indebito vantaggio perseguito o conseguito dal soggetto privato. E' mancata, dunque, ad avviso della ricorrente una rinnovata valutazione del fatto alla luce di una prospettiva di osservazione radicalmente diversa e di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie in esame. I giudici di merito hanno, così, finito per sminuire la reale natura dei rapporti tra imputato e soggetto privato, rapporti riconducibili ad una relazione sbilanciata per natura, fisiologicamente non paritaria, dal momento che l'imprenditore (EL LP) era portatore di un legittimo interesse - quello di ottenere, per sé e per la propria clientela, la massima visibilità in un contesto di massima autorevolezza - che il giornalista RAI (TO) per l'attività svolta e il ruolo pubblicistico rivestito, più d'ogni altro avrebbe potuto assicurargli. Da qui una serie nutrita di elementi di prova misconosciuti (tra cui la serialità delle richieste di denaro formulate dall'imputato all'indirizzo di soggetti estranei 3 al processo), semplicemente ignorati o apprezzati sulla base di mere formule di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il Collegio osserva che la ricostruzione della vicenda offerta dalla ricorrente: a) muove da premesse giuridiche corrette;
b) evidenzia un chiaro errore di prospettiva interpretativa da parte dei giudici di merito;
c) non considera, tuttavia, appieno i termini fattuali della fattispecie, quali descritti nella pronuncia impugnata, ai fini del suo corretto inquadramento giuridico. 3. Dalla sentenza della Corte territoriale risulta, infatti, che FR TO, giornalista RAI all'epoca addetto al TG2, nell'informare ID EL LP, legale rappresentante di una società operante nel settore delle pubbliche relazioni, del suo imminente impegno lavorativo presso il Salone del Mobile di Milano, lo informava che essendo stato derubato del bancomat, aveva bisogno della somma di 1.000,00 euro proprio per recarsi a Milano. Risulta, inoltre, che EL LE aveva subito dopo contattato un'amica giornalista, la quale lo aveva avvisato che TO aveva chiesto soldi anche a lei, che non aveva dato seguito alla richiesta, avvertendolo, tuttavia, "del fatto che il comune amico aveva difficoltà economiche" (pag. 2 sent. C. App. Milano). Nessun altro accadimento precedeva la dazione della somma di denaro che effettivamente aveva luogo mediante consegna in contanti all'arrivo in treno di TO a Milano. D'ora in avanti la vicenda si arricchirà di una serie di elementi di contorno (la effettiva o meno copertura mediatica del Salone del Mobile da parte della RAI, il ruolo del TO in tale processo, le modalità in cui la RAI ebbe ad assicurarla, l'interesse del EL LP circa le modalità di tale copertura) il cui vaglio sarà finalizzato a stabilire la sussistenza o meno di un nesso tra richiesta e dazione di denaro con il comportamento successivamente tenuto dai soggetti interessati (TO e EL LE). Tanto premesso, occorre partire dal dato indiscusso che la pubblica accusa ha formulato ab origine una imputazione basata sulla violazione dell'art. 319-quater cod. pen. 4 Sulla scorta di tale incontestato punto di partenza, versa nel giusto la difesa della ricorrente nell'osservare che, nell'intento di assolvere gli imputati, i giudici di merito hanno trattato il caso alla stregua di un episodio di corruzione, determinandosi di conseguenza a vagliare con particolare attenzione l'ipotesi che l'imputato TO potesse effettivamente incidere sul palinsesto del TG2, alla ricerca dell'atto (contrario o meno ai doveri d'ufficio) costituente corrispettivo della (indebita) percezione della somma di denaro. Non era, infatti, questa la corretta prospettiva che avrebbe dovuto guidare i giudici di merito nell'esame della vicenda, quanto piuttosto quella, indicata dalla ricorrente, della verifica della natura dei rapporti intercorsi tra i soggetti della relazione di abuso induttivo. Qualcosa in realtà viene argomentato sul tema, là dove i giudici di appello descrivono EL LP come una star del settore delle pubbliche relazioni e TO come un giornalista privo di effettivi poteri nel decidere quali articoli produrre e mandare in video sulla testata di riferimento (TG2). La sentenza è, però, totalmente silente anche sull'astratta possibilità che nella richiesta di TO fossero individuabili gli estremi dell'abuso induttivo e nella condotta di EL LE quelli della consapevole accettazione di un tornaconto personale. 4. Ebbene tale possibilità deve essere esclusa, proprio alla luce della ricostruzione dei fatti sopra descritta. Nel tracciare la distinzione tra l'ipotesi di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla I. n. 190 del 2012 e la (nuova) figura di illecito di cui all'art. 319-quater cod. pen., che proprio la legge n. 190 aveva introdotto, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione nel suo più alto consesso ha affermato il principio che il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita. Come tale, esso si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater cod. pen. (...), la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, 5 che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera e al., Rv. 258470). Non è dato, perciò, prescindere, al fine di individuare i casi di abuso induttivo, dal rilevare la sussistenza di condotte di persuasione, suggestione, inganno e/o pressione morale, tutte in vario modo condizionanti la libertà di decisione del destinatario che, in esito ad una ponderazione dei fattori, sceglie di sottostare alla richiesta, per quanto ritenuta indebita, per fini di utilità personale. Nessuna di queste situazioni emerge, tuttavia, dalla sentenza impugnata che, vale ribadirlo, qualifica quello tra TO e EL LP come un rapporto di amicizia, tanto da - come anticipato - avere indotto la giornalista Cinzia Malvini, all'uopo interpellata dal EL LP, a definire TO il 'comune amico' alle prese con difficoltà economiche La pronuncia è, pertanto, connotata da un'erronea prospettiva interpretativa e da una parzialmente distonica motivazione che, tuttavia, non hanno avuto influenza decisiva né sulla decisione né sul dispositivo e che, come tali, non possono indurre al suo annullamento (art. 619, comma 1, cod. proc. pen.). 5. Al rigetto dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 22 ottobre 2024 SEZIONE VI PENALE
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NA ZA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito per la ricorrente il difensore avv. Chiara Tanzarella in sostituzione dello Penale Sent. Sez. 6 Num. 2692 Anno 2025 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 22/10/2024 avv. Simone Lonati, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota delle spese di rappresentanza sostenute nel grado di giudizio;
sentito per il resistente TO l'avv. Domenico Bonanni, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
sentito per il resistente EL LP l'avv. Nicoletta Parvis, che ha chiesto di rigettare il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato l'assoluzione, pronunciata in primo grado, di FR TO e ID EL LP dall'accusa di induzione indebita a dare e ricevere utilità (art. 319-quater cod. pen.) attuata, il primo nella qualifica di giornalista della RAI Radiotelevisione Italiana e come tale incaricato di pubblico servizio, inducendo il secondo a corrispondergli la somma di 1.000,00 euro in vista della messa in onda di un servizio televisivo sulla testata giornalistica TG2 (consistente nell'intervista dello architetto Sato Oki) nell'ambito degli eventi connessi alla promozione del marchio Officine Panerai, appartenente a società di cui il EL LP era consulente, nell'ambito del Salone del Mobile di Milano. Ribadendo le valutazioni del Tribunale e disattendendo gli appelli proposti tanto dalla pubblica accusa quanto dalla parte civile costituita, RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., la Corte di merito ha escluso la sussistenza di prove sufficienti a dimostrare l'avvenuta instaurazione di un nesso eziologico tra abuso delle funzioni, richiesta di denaro e prospettato beneficio della promozione televisiva delle realtà imprenditoriali di cui il privato EL LP era consulente. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile RAI Radiotelevisione Italiana, che formula due articolati motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. Primo motivo. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 319-quater cod. pen. Nel confermare la decisione del primo giudice la Corte di appello, pur nella estrema sinteticità delle sue argomentazioni, ha insistito, così come il Tribunale, sull'assenza di prova in ordine al compimento, da parte dell'imputato, di uno 2 specifico atto (la proposta) correlato alla realizzazione (l'idea editoriale) o alla trasmissione (la messa in onda) del servizio televisivo di cui in contestazione (intervista all'arch. Sato Oki). In tal modo, però, la Corte territoriale è incorsa nella medesima erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 319-quater cod. pen. in cui era incorso il Tribunale: quella secondo cui la condotta di abuso, che vale a qualificare l'induzione penalmente rilevante, richiederebbe in ogni caso il compimento, da parte dell'agente, di uno specifico atto in rapporto di correlazione con la dazione e con il prospettato beneficio per il privato, così confondendo la tipicità dell'art. 319-quater con quella contigua, ma diversa, dei reati di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. Incorrendo nel medesimo errore di prospettiva giuridica, i giudici dei gradi di merito hanno così finito per valorizzare le medesime circostanze di fatto, incentrate sulla verifica (in concreto esclusa) di un potere di ingerenza esercitato dal giornalista nei confronti dei suoi superiori nella predisposizione del palinsesto della testata giornalistica e non sulla relazione intersoggettiva con il privato, che non appaiono, però, decisive ai fini dell'accertamento dell'abuso induttivo del pubblico agente. Secondo motivo. Assoluta mancanza ovvero mera apparenza della motivazione La Corte di appello ha seguito un percorso argomentativo estremamente semplificato, produttivo di una motivazione del tutto assente o meramente apparente, soffermandosi esclusivamente sul profilo dell'induzione attiva, peraltro liquidato in poche considerazioni, ma trascurando le specifiche censure della difesa di parte civile relative alla parte della decisione di primo grado in cui il Tribunale aveva rilevato l'assenza di prova dell'indebito vantaggio perseguito o conseguito dal soggetto privato. E' mancata, dunque, ad avviso della ricorrente una rinnovata valutazione del fatto alla luce di una prospettiva di osservazione radicalmente diversa e di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie in esame. I giudici di merito hanno, così, finito per sminuire la reale natura dei rapporti tra imputato e soggetto privato, rapporti riconducibili ad una relazione sbilanciata per natura, fisiologicamente non paritaria, dal momento che l'imprenditore (EL LP) era portatore di un legittimo interesse - quello di ottenere, per sé e per la propria clientela, la massima visibilità in un contesto di massima autorevolezza - che il giornalista RAI (TO) per l'attività svolta e il ruolo pubblicistico rivestito, più d'ogni altro avrebbe potuto assicurargli. Da qui una serie nutrita di elementi di prova misconosciuti (tra cui la serialità delle richieste di denaro formulate dall'imputato all'indirizzo di soggetti estranei 3 al processo), semplicemente ignorati o apprezzati sulla base di mere formule di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il Collegio osserva che la ricostruzione della vicenda offerta dalla ricorrente: a) muove da premesse giuridiche corrette;
b) evidenzia un chiaro errore di prospettiva interpretativa da parte dei giudici di merito;
c) non considera, tuttavia, appieno i termini fattuali della fattispecie, quali descritti nella pronuncia impugnata, ai fini del suo corretto inquadramento giuridico. 3. Dalla sentenza della Corte territoriale risulta, infatti, che FR TO, giornalista RAI all'epoca addetto al TG2, nell'informare ID EL LP, legale rappresentante di una società operante nel settore delle pubbliche relazioni, del suo imminente impegno lavorativo presso il Salone del Mobile di Milano, lo informava che essendo stato derubato del bancomat, aveva bisogno della somma di 1.000,00 euro proprio per recarsi a Milano. Risulta, inoltre, che EL LE aveva subito dopo contattato un'amica giornalista, la quale lo aveva avvisato che TO aveva chiesto soldi anche a lei, che non aveva dato seguito alla richiesta, avvertendolo, tuttavia, "del fatto che il comune amico aveva difficoltà economiche" (pag. 2 sent. C. App. Milano). Nessun altro accadimento precedeva la dazione della somma di denaro che effettivamente aveva luogo mediante consegna in contanti all'arrivo in treno di TO a Milano. D'ora in avanti la vicenda si arricchirà di una serie di elementi di contorno (la effettiva o meno copertura mediatica del Salone del Mobile da parte della RAI, il ruolo del TO in tale processo, le modalità in cui la RAI ebbe ad assicurarla, l'interesse del EL LP circa le modalità di tale copertura) il cui vaglio sarà finalizzato a stabilire la sussistenza o meno di un nesso tra richiesta e dazione di denaro con il comportamento successivamente tenuto dai soggetti interessati (TO e EL LE). Tanto premesso, occorre partire dal dato indiscusso che la pubblica accusa ha formulato ab origine una imputazione basata sulla violazione dell'art. 319-quater cod. pen. 4 Sulla scorta di tale incontestato punto di partenza, versa nel giusto la difesa della ricorrente nell'osservare che, nell'intento di assolvere gli imputati, i giudici di merito hanno trattato il caso alla stregua di un episodio di corruzione, determinandosi di conseguenza a vagliare con particolare attenzione l'ipotesi che l'imputato TO potesse effettivamente incidere sul palinsesto del TG2, alla ricerca dell'atto (contrario o meno ai doveri d'ufficio) costituente corrispettivo della (indebita) percezione della somma di denaro. Non era, infatti, questa la corretta prospettiva che avrebbe dovuto guidare i giudici di merito nell'esame della vicenda, quanto piuttosto quella, indicata dalla ricorrente, della verifica della natura dei rapporti intercorsi tra i soggetti della relazione di abuso induttivo. Qualcosa in realtà viene argomentato sul tema, là dove i giudici di appello descrivono EL LP come una star del settore delle pubbliche relazioni e TO come un giornalista privo di effettivi poteri nel decidere quali articoli produrre e mandare in video sulla testata di riferimento (TG2). La sentenza è, però, totalmente silente anche sull'astratta possibilità che nella richiesta di TO fossero individuabili gli estremi dell'abuso induttivo e nella condotta di EL LE quelli della consapevole accettazione di un tornaconto personale. 4. Ebbene tale possibilità deve essere esclusa, proprio alla luce della ricostruzione dei fatti sopra descritta. Nel tracciare la distinzione tra l'ipotesi di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla I. n. 190 del 2012 e la (nuova) figura di illecito di cui all'art. 319-quater cod. pen., che proprio la legge n. 190 aveva introdotto, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione nel suo più alto consesso ha affermato il principio che il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita. Come tale, esso si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater cod. pen. (...), la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, 5 che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera e al., Rv. 258470). Non è dato, perciò, prescindere, al fine di individuare i casi di abuso induttivo, dal rilevare la sussistenza di condotte di persuasione, suggestione, inganno e/o pressione morale, tutte in vario modo condizionanti la libertà di decisione del destinatario che, in esito ad una ponderazione dei fattori, sceglie di sottostare alla richiesta, per quanto ritenuta indebita, per fini di utilità personale. Nessuna di queste situazioni emerge, tuttavia, dalla sentenza impugnata che, vale ribadirlo, qualifica quello tra TO e EL LP come un rapporto di amicizia, tanto da - come anticipato - avere indotto la giornalista Cinzia Malvini, all'uopo interpellata dal EL LP, a definire TO il 'comune amico' alle prese con difficoltà economiche La pronuncia è, pertanto, connotata da un'erronea prospettiva interpretativa e da una parzialmente distonica motivazione che, tuttavia, non hanno avuto influenza decisiva né sulla decisione né sul dispositivo e che, come tali, non possono indurre al suo annullamento (art. 619, comma 1, cod. proc. pen.). 5. Al rigetto dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 22 ottobre 2024 SEZIONE VI PENALE