Art. 61.
I numeri 1) e 6) dell'articolo 123 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
"1) al richiedente, e inoltre a colui in favore del quale si esegue l'iscrizione, se la domanda non sia stata presentata da lui o da un suo rappresentante";
"6) nel caso di intavolazione di diritti di proprieta', di variazioni dei corpi tavolari o di modifiche catastali, anche agli uffici del catasto".
I numeri 1) e 6) dell'articolo 123 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
"1) al richiedente, e inoltre a colui in favore del quale si esegue l'iscrizione, se la domanda non sia stata presentata da lui o da un suo rappresentante";
"6) nel caso di intavolazione di diritti di proprieta', di variazioni dei corpi tavolari o di modifiche catastali, anche agli uffici del catasto".