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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/01/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 12946/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio R.G. 12946/2022
Tra
e n.q. di eredi della sig.ra Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 rapp.ti e difesi dall'avv. Lilia Malandrino
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., CP_3
Resistente contumace
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.10.2022 deduceva: Controparte_2
- di essere stata riconosciuta invalida civile totale al 100% con necessità di assistenza continua da parte di terzi, sin dal 03.10.2017, condizione riconfermata anche in sede di revisione nel 2020;
- di aver diritto all'incremento al “cd. milione” a decorrere dal luglio del 2020, ma che tale adeguamento non era mai avvenuto;
- di aver presentato in data 11/12/2020 domanda di ricostituzione all' ; CP_3
- che, pur sussistendo tutti i requisiti di legge, non aveva alcun adeguamento;
1 - di aver presentato in data 17/03/2022 nuova domanda di ricostituzione reddituale rigettata dall' con la seguente motivazione:” il suo stato di bisogno, avendo CP_3
rinunciato all'assegno di mantenimento da parte del del suo ex coniuge è precostituito e pertanto non può esserle riconosciuta la maggiorazione sociale richiesta”;
- di aver presentato ricorso al comitato Provinciale . CP_3
Deduceva di essere in possesso dei requisiti di legge e chiedeva pertanto di accertare e dichiarare il suo diritto al cd. incremento al milione ai sensi della sentenza della Corte
Costituzionale. 152/2020 e successivi interventi legislativi di attuazione e per l'effetto CP_ condannare l' al pagamento delle somme alla stessa spettanti a titolo di maggiorazione per il “cd incremento al milione” a decorrere dall' Agosto 2020, oltre ratei maturandi fino all'effettivo soddisfo;
vinte le spese di lite, con distrazione.
A seguito del decesso della ricorrente, si costituivano in giudizio gli eredi della sig.ra
Controparte_2
L' , sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva, e pertanto ne viene CP_3
dichiarata la contumacia.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto brevemente in fatto, giova osservare in termini generali che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di prestazioni pensionistiche, il riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 38 della legge n. 448 del 2001 presuppone che il reddito individuale del pensionato non superi il limite previsto nonché, ove tale requisito sia sussistente, che neppure il cumulo di esso con il reddito del coniuge superi l'importo complessivo della cifra rappresentata dal cumulo del reddito individuale con l'ammontare annuo dell'assegno sociale, giacché anche in difetto di uno solo di tali requisiti l'incremento non spetta;
ciò è conforme alla lettera della norma, che tra i limiti di reddito pone la disgiunzione "né" con ruolo additivo, ed è coerente, altresì, con lo scopo del beneficio, diretto a garantire a "soggetti disagiati" un reddito mensile pari ad euro 516,46 (cosiddetto "incremento al milione") (cfr. Cass. n. 4585 del 22/03/2012).
Quanto alle condizioni di assegnazione di tale incremento, l'art. 38 della legge n. 448 del
2001, dispone che: “L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né
2 redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a
6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b),
l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente”.
Come si evince dalla normativa citata, dunque, è richiesto uno specifico e determinato requisito reddituale in capo all'istante per il riconoscimento della ricostituzione reddituale per la maggiorazione della pensione ex art. 38 L. 448/01.
Ciò posto, osserva il Tribunale che nel caso di specie la domanda è stata rigettata dall' per assenza dello stato di bisogno ex art. 3, comma 6, della l. 335/95, in quanto CP_3 vi era stata rinuncia all'assegno di mantenimento da parte della ricorrente al momento della separazione dal coniuge.
Orbene, quanto al requisito reddituale occorrente, rileva lo scrivente che parte ricorrente ha dato prova documentale, mediante certificazione dell'Agenzia delle Entrate relativa ai redditi dal 2005 al 2022, che per detti anni non ha percepito redditi. (cfr, certificato depositato in data 11.12.2023).
A fronte della predetta documentazione, la circostanza che la ricorrente abbia rinunciato all'assegno di mantenimento al momento della separazione dal coniuge non incide sul suo diritto ad ottenere la maggiorazione sociale.
La legge difatti nulla dispone riguardo allo status di “coniuge separato”, e pertanto va escluso alla luce dell'esame dell'intera vicenda processuale che, ai fini del riconoscimento della prestazione dedotta in ricorso, “possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione” (v. sentenza Corte di Appello di
Napoli n. 3160/2021).
Ed invero, come osservato dalla citata giurisprudenza, secondo la disciplina normativa regolante la materia conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo del richiedente, quale risultante dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito.
Ad ulteriore sostegno di tale interpretazione, si osserva che la legge - per garantire il diritto ex art. 38 Cost. al cd. minimo vitale - ha istituito un sistema di accertamento
3 basato, in modo esclusivo, sul controllo del reddito effettivamente posseduto, e non meramente potenziale.
Pertanto, va escluso che, nel caso de quo, possa rilevare un reddito potenziale della parte, mai attribuito e mai percepito dal soggetto che richiede la maggiorazione sociale (si veda, in termini, la citata sentenza della Corte di Appello di Napoli per cui“…La legge, infatti, non richiede che il coniuge si rivolga ai familiari prima di rivolgersi all' né l' CP_3 CP_3 potrebbe sindacare la scelta di rinunciare all'assegno in sede di separazione o l'importo di un tale assegno”).
Quanto invece alla annualità 2022, osserva il giudicante che dal certificato dell'Agenzia delle Entrate depositato dalla parte risulta che la sig.ra ha percepito Controparte_2 redditi esenti per un importo di € 10.449,10.
Va precisato al riguardo che ai fini della concessione dell'incremento al milione, al pari della maggiorazione prevista dalla legge 388/2000, bisogna prendere in considerazione i redditi di qualsiasi natura (anche quelli esenti da Irpef) con l'esclusione del reddito della casa di abitazione di cui è proprietario il pensionato o il coniuge, le pensioni di guerra,
l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo, i trattamenti di famiglia (cfr:
Circolare Inps 17/2002).
Ciò comporta che l'incremento al milione viene riconosciuto in misura piena solo ai titolari di pensione/assegno sociale/pensione sociale/prestazioni di invalidità civile che non posseggano altri redditi al di fuori delle predette prestazioni.
Va quindi riconosciuto il diritto della ricorrente alla ricostruzione reddituale per maggiorazione sociale dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa dell'11.12.2020 e per tutto l'anno 2021, con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, oltre accessori come per legge. CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- accerta il diritto della sig.ra a percepire la maggiorazione di Controparte_2 cui all'art. 38 L. n. 448/2001 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (11.12.2020) e per tutta la annualità 2021, e per l'effetto
4 condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere il CP_3
relativo importo oltre ad interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 oltre CP_3
spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Aversa, 12.2.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio R.G. 12946/2022
Tra
e n.q. di eredi della sig.ra Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 rapp.ti e difesi dall'avv. Lilia Malandrino
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., CP_3
Resistente contumace
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.10.2022 deduceva: Controparte_2
- di essere stata riconosciuta invalida civile totale al 100% con necessità di assistenza continua da parte di terzi, sin dal 03.10.2017, condizione riconfermata anche in sede di revisione nel 2020;
- di aver diritto all'incremento al “cd. milione” a decorrere dal luglio del 2020, ma che tale adeguamento non era mai avvenuto;
- di aver presentato in data 11/12/2020 domanda di ricostituzione all' ; CP_3
- che, pur sussistendo tutti i requisiti di legge, non aveva alcun adeguamento;
1 - di aver presentato in data 17/03/2022 nuova domanda di ricostituzione reddituale rigettata dall' con la seguente motivazione:” il suo stato di bisogno, avendo CP_3
rinunciato all'assegno di mantenimento da parte del del suo ex coniuge è precostituito e pertanto non può esserle riconosciuta la maggiorazione sociale richiesta”;
- di aver presentato ricorso al comitato Provinciale . CP_3
Deduceva di essere in possesso dei requisiti di legge e chiedeva pertanto di accertare e dichiarare il suo diritto al cd. incremento al milione ai sensi della sentenza della Corte
Costituzionale. 152/2020 e successivi interventi legislativi di attuazione e per l'effetto CP_ condannare l' al pagamento delle somme alla stessa spettanti a titolo di maggiorazione per il “cd incremento al milione” a decorrere dall' Agosto 2020, oltre ratei maturandi fino all'effettivo soddisfo;
vinte le spese di lite, con distrazione.
A seguito del decesso della ricorrente, si costituivano in giudizio gli eredi della sig.ra
Controparte_2
L' , sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva, e pertanto ne viene CP_3
dichiarata la contumacia.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto brevemente in fatto, giova osservare in termini generali che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di prestazioni pensionistiche, il riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 38 della legge n. 448 del 2001 presuppone che il reddito individuale del pensionato non superi il limite previsto nonché, ove tale requisito sia sussistente, che neppure il cumulo di esso con il reddito del coniuge superi l'importo complessivo della cifra rappresentata dal cumulo del reddito individuale con l'ammontare annuo dell'assegno sociale, giacché anche in difetto di uno solo di tali requisiti l'incremento non spetta;
ciò è conforme alla lettera della norma, che tra i limiti di reddito pone la disgiunzione "né" con ruolo additivo, ed è coerente, altresì, con lo scopo del beneficio, diretto a garantire a "soggetti disagiati" un reddito mensile pari ad euro 516,46 (cosiddetto "incremento al milione") (cfr. Cass. n. 4585 del 22/03/2012).
Quanto alle condizioni di assegnazione di tale incremento, l'art. 38 della legge n. 448 del
2001, dispone che: “L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né
2 redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a
6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b),
l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente”.
Come si evince dalla normativa citata, dunque, è richiesto uno specifico e determinato requisito reddituale in capo all'istante per il riconoscimento della ricostituzione reddituale per la maggiorazione della pensione ex art. 38 L. 448/01.
Ciò posto, osserva il Tribunale che nel caso di specie la domanda è stata rigettata dall' per assenza dello stato di bisogno ex art. 3, comma 6, della l. 335/95, in quanto CP_3 vi era stata rinuncia all'assegno di mantenimento da parte della ricorrente al momento della separazione dal coniuge.
Orbene, quanto al requisito reddituale occorrente, rileva lo scrivente che parte ricorrente ha dato prova documentale, mediante certificazione dell'Agenzia delle Entrate relativa ai redditi dal 2005 al 2022, che per detti anni non ha percepito redditi. (cfr, certificato depositato in data 11.12.2023).
A fronte della predetta documentazione, la circostanza che la ricorrente abbia rinunciato all'assegno di mantenimento al momento della separazione dal coniuge non incide sul suo diritto ad ottenere la maggiorazione sociale.
La legge difatti nulla dispone riguardo allo status di “coniuge separato”, e pertanto va escluso alla luce dell'esame dell'intera vicenda processuale che, ai fini del riconoscimento della prestazione dedotta in ricorso, “possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione” (v. sentenza Corte di Appello di
Napoli n. 3160/2021).
Ed invero, come osservato dalla citata giurisprudenza, secondo la disciplina normativa regolante la materia conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo del richiedente, quale risultante dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito.
Ad ulteriore sostegno di tale interpretazione, si osserva che la legge - per garantire il diritto ex art. 38 Cost. al cd. minimo vitale - ha istituito un sistema di accertamento
3 basato, in modo esclusivo, sul controllo del reddito effettivamente posseduto, e non meramente potenziale.
Pertanto, va escluso che, nel caso de quo, possa rilevare un reddito potenziale della parte, mai attribuito e mai percepito dal soggetto che richiede la maggiorazione sociale (si veda, in termini, la citata sentenza della Corte di Appello di Napoli per cui“…La legge, infatti, non richiede che il coniuge si rivolga ai familiari prima di rivolgersi all' né l' CP_3 CP_3 potrebbe sindacare la scelta di rinunciare all'assegno in sede di separazione o l'importo di un tale assegno”).
Quanto invece alla annualità 2022, osserva il giudicante che dal certificato dell'Agenzia delle Entrate depositato dalla parte risulta che la sig.ra ha percepito Controparte_2 redditi esenti per un importo di € 10.449,10.
Va precisato al riguardo che ai fini della concessione dell'incremento al milione, al pari della maggiorazione prevista dalla legge 388/2000, bisogna prendere in considerazione i redditi di qualsiasi natura (anche quelli esenti da Irpef) con l'esclusione del reddito della casa di abitazione di cui è proprietario il pensionato o il coniuge, le pensioni di guerra,
l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo, i trattamenti di famiglia (cfr:
Circolare Inps 17/2002).
Ciò comporta che l'incremento al milione viene riconosciuto in misura piena solo ai titolari di pensione/assegno sociale/pensione sociale/prestazioni di invalidità civile che non posseggano altri redditi al di fuori delle predette prestazioni.
Va quindi riconosciuto il diritto della ricorrente alla ricostruzione reddituale per maggiorazione sociale dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa dell'11.12.2020 e per tutto l'anno 2021, con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, oltre accessori come per legge. CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- accerta il diritto della sig.ra a percepire la maggiorazione di Controparte_2 cui all'art. 38 L. n. 448/2001 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (11.12.2020) e per tutta la annualità 2021, e per l'effetto
4 condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere il CP_3
relativo importo oltre ad interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 oltre CP_3
spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Aversa, 12.2.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
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