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Sentenza 29 dicembre 2023
Sentenza 29 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/12/2023, n. 51650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51650 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da D'MB SS n. a Bari il 25/12/1981 avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 4/10/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del P.G., Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca e per l'inammissibilità nel resto;
uditi i difensori che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari, in riforma della decisione del locale Tribunale in data 2/3/2021, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione dei delitti di frode informatica ascritta ai capi A e C della rubrica, confermando le statuizioni relative alla confisca del profitto dei reati, in via diretta o per equivalente, fino alla concorrenza di euro 271.676,72 per il capo A) ed euro 213.351,56 per i! capo C). k ,f) vt-Th 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 51650 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 02/11/2023 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Giuseppe Giulitto, deducendo: 2.1 il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione dell'ingiusto profitto in relazione ai capi A) e C). Il difensore lamenta che la Corte di merito, senza adeguatamente valutare le doglianze difensive sul punto, si è limitata a recepire il calcolo forfettario elaborato dalla Agenzia delle Entrate circa l'ammontare del prelievo erariale unico evaso (P.R.E.U.), sostenendo che incombe sull'imputato l'onere di fornire elementi circostanziati al fine di consentire la rideterminazione della base imponibile e del contributo evaso. La Corte territoriale ha trascurato i principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui in sede penale non possono applicarsi le presunzioni e i criteri propri dell'accertamento tributario, competendo alla pubblica accusa l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del reato. In ogni caso in sede di gravame la difesa aveva fornito elementi utili alla quantificazione dell'imposta, indicando i giorni di chiusura dell'attività commerciale e gli incidenti tecnici che avevano impedito il funzionamento dei dispositivi di gioco. Il ricorrente segnala, inoltre, la necessità di computo, ai fini dell'accertamento dell'imposta evasa, dei costi di gestione dell'esercizio; 2.2 la violazione degli artt. 322 ter, 640 quater e 578bis cod.proc.pen. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto di poter disporre a norma dell'art. 322ter cod.pen. la confisca per equivalente del profitto dei reati in contrasto con i principi affermati da Sez. Unite Lucci. Inoltre, risulta erroneamente applicato l'art. 578bis cod.pen., norma insuscettibile di applicazione retroattiva, come chiarito dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite del 29/9/2022, che ha escluso l'operatività della disposizione in caso di confisca per equivalente relativa a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore e precisamente, per i reati ricompresi nella previsione dell'art. 322ter cod.pen., anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 3/2019. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fornito congrua risposta ai rilievi difensivi in punto di determinazione del profitto dei reati, costituito dall'ammontare del c.d. PREU- prelievo erariale unico- evaso attraverso la comunicazione all'Amministrazione dei Monopoli di un numero di giocate inferiore a quello effettivo. I giudici d'appello hanno ripercorso le modalità attraverso le quali l'Amministrazione finanziaria ha ricostruito in via induttiva la base imponibile e calcolato l'imposta evasa, condividendo le conclusioni attinte ed evidenziando che al riguardo la difesa si è limitata ad una generica critica metodologica senza fornire elementi suscettibili di incidere sul computo effettuato. 2 (-9 1.1 Questa Corte con orientamento costante ritiene che il giudice penale non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, ma può, con adeguata motivazione, apprezzare gli elementi induttivi ivi valorizzati, per trarne elementi probatori idonei a sorreggere il suo convincimento (Sez. 3, n. 24225 del 14/03/2023, Rv. 284693 - 01; n. 28710 del 19/04/2017, Rv. 270476- 01). Quanto ai costi incidenti sulla determinazione dell'imposta evasa, la giurisprudenza ha chiarito che il giudice deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez. 3 , n. 8700 del 16/01/2019, Rv. 275856-01; Sez. 5, n. 40412 del 13/6/2019, Rv. 277120- 01;Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023, Rv. 284554-01). La Corte di merito ha escluso la produzione da parte della difesa di specifici elementi fattuali suscettibili di revocare in dubbio la correttezza del computo effettuato dall'amministrazione finanziaria, valutazione insindacabile in questa sede in difetto di puntuali e decisive deduzioni in proposito. 2. La questione relativa alla confisca per equivalente ex art. 322ter cod.pen. è preclusa in quanto non devoluta in sede d'appello. Con il secondo motivo l'appellante chiedeva la revoca della confisca, censurando le modalità di determinazione dell'imposta evasa senza alcun cenno alle problematiche conseguenti alle sorti della confisca per equivalente nell'ipotesi di prescrizione, pure invocata nel primo motivo di gravame e nonostante la vigenza dell'art. 578 bis cod.proc.pen., introdotto dall'art. 6, comma 4, D.Igs 1 marzo 2018 n. 21. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, 2 Novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid nte
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del P.G., Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca e per l'inammissibilità nel resto;
uditi i difensori che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari, in riforma della decisione del locale Tribunale in data 2/3/2021, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione dei delitti di frode informatica ascritta ai capi A e C della rubrica, confermando le statuizioni relative alla confisca del profitto dei reati, in via diretta o per equivalente, fino alla concorrenza di euro 271.676,72 per il capo A) ed euro 213.351,56 per i! capo C). k ,f) vt-Th 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 51650 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 02/11/2023 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Giuseppe Giulitto, deducendo: 2.1 il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione dell'ingiusto profitto in relazione ai capi A) e C). Il difensore lamenta che la Corte di merito, senza adeguatamente valutare le doglianze difensive sul punto, si è limitata a recepire il calcolo forfettario elaborato dalla Agenzia delle Entrate circa l'ammontare del prelievo erariale unico evaso (P.R.E.U.), sostenendo che incombe sull'imputato l'onere di fornire elementi circostanziati al fine di consentire la rideterminazione della base imponibile e del contributo evaso. La Corte territoriale ha trascurato i principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui in sede penale non possono applicarsi le presunzioni e i criteri propri dell'accertamento tributario, competendo alla pubblica accusa l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del reato. In ogni caso in sede di gravame la difesa aveva fornito elementi utili alla quantificazione dell'imposta, indicando i giorni di chiusura dell'attività commerciale e gli incidenti tecnici che avevano impedito il funzionamento dei dispositivi di gioco. Il ricorrente segnala, inoltre, la necessità di computo, ai fini dell'accertamento dell'imposta evasa, dei costi di gestione dell'esercizio; 2.2 la violazione degli artt. 322 ter, 640 quater e 578bis cod.proc.pen. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto di poter disporre a norma dell'art. 322ter cod.pen. la confisca per equivalente del profitto dei reati in contrasto con i principi affermati da Sez. Unite Lucci. Inoltre, risulta erroneamente applicato l'art. 578bis cod.pen., norma insuscettibile di applicazione retroattiva, come chiarito dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite del 29/9/2022, che ha escluso l'operatività della disposizione in caso di confisca per equivalente relativa a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore e precisamente, per i reati ricompresi nella previsione dell'art. 322ter cod.pen., anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 3/2019. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fornito congrua risposta ai rilievi difensivi in punto di determinazione del profitto dei reati, costituito dall'ammontare del c.d. PREU- prelievo erariale unico- evaso attraverso la comunicazione all'Amministrazione dei Monopoli di un numero di giocate inferiore a quello effettivo. I giudici d'appello hanno ripercorso le modalità attraverso le quali l'Amministrazione finanziaria ha ricostruito in via induttiva la base imponibile e calcolato l'imposta evasa, condividendo le conclusioni attinte ed evidenziando che al riguardo la difesa si è limitata ad una generica critica metodologica senza fornire elementi suscettibili di incidere sul computo effettuato. 2 (-9 1.1 Questa Corte con orientamento costante ritiene che il giudice penale non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, ma può, con adeguata motivazione, apprezzare gli elementi induttivi ivi valorizzati, per trarne elementi probatori idonei a sorreggere il suo convincimento (Sez. 3, n. 24225 del 14/03/2023, Rv. 284693 - 01; n. 28710 del 19/04/2017, Rv. 270476- 01). Quanto ai costi incidenti sulla determinazione dell'imposta evasa, la giurisprudenza ha chiarito che il giudice deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez. 3 , n. 8700 del 16/01/2019, Rv. 275856-01; Sez. 5, n. 40412 del 13/6/2019, Rv. 277120- 01;Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023, Rv. 284554-01). La Corte di merito ha escluso la produzione da parte della difesa di specifici elementi fattuali suscettibili di revocare in dubbio la correttezza del computo effettuato dall'amministrazione finanziaria, valutazione insindacabile in questa sede in difetto di puntuali e decisive deduzioni in proposito. 2. La questione relativa alla confisca per equivalente ex art. 322ter cod.pen. è preclusa in quanto non devoluta in sede d'appello. Con il secondo motivo l'appellante chiedeva la revoca della confisca, censurando le modalità di determinazione dell'imposta evasa senza alcun cenno alle problematiche conseguenti alle sorti della confisca per equivalente nell'ipotesi di prescrizione, pure invocata nel primo motivo di gravame e nonostante la vigenza dell'art. 578 bis cod.proc.pen., introdotto dall'art. 6, comma 4, D.Igs 1 marzo 2018 n. 21. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, 2 Novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid nte