Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 19/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI ON
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA
Composta dai signori magistrati:
PI RL FLOREANI Presidente Alessandro BENIGNI Consigliere ON GRASSO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21631 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale contro NR ON, nato a [...] il 30.10.1957 (c.f. [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luigi Cocchi (c.f. CCC LGU 46T19D969E) pec: luigi.cocchi@ordineavvgenova.it e UG Tortorelli (c.f. [...]) pec: augusto.tortorelli@ordineavvgenova.it, con loro elettivamente domiciliato ai predetti indirizzi digitali.
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 27 novembre 2025, il consigliere relatore ON SS, il Pubblico ministero, in persona del V. Procuratore generale dott. Adriano Gribaudo, e Ritenuto in
FATTO
SENT. n. 3/2026 Con citazione depositata il 3 giugno 2025 la Procura Regionale ha convenuto in giudizio ON NR per sentirlo condannare al risarcimento del danno, in favore del Ministero della Giustizia, pari ad euro 818.897,96, ovvero diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione dal giudicato penale e successivi accessori.
Risulta dalla citazione che acquisiti gli atti delle indagini preliminari, la richiesta di rinvio a giudizio del 13.11.2019 e il decreto del G.U.P. del nei termini che seguono: ON NR, avvocato, in qualità di curatore fallimentare della società RE & C s.n.c., avendo per motivo di tale ufficio la disponibilità delle somme di denaro depositate sul c.c. intestato al predetto fallimento, il 31 marzo 2017 si appropriava dell'importo di euro 9.448,98, che utilizzava per il pagamento di proprie imposte personali, e il 4 aprile 2017 si impossessava dell'ulteriore somma di euro 400.000,00, mediante quattro assegni circolari di 100.000 euro ciascuno, aventi egli stesso come beneficiario;
con sentenza assunta ai sensi degli art. 599 bis (rinuncia su motivi di appello)
e 605 c.p.p., la Corte di appello di Genova, in data 12.3.2024-15.3.2024 n. 566, irrevocabile dal 27.4.2024, ha condannato il convenuto per peculato; i fatti hanno avuto diffusione ripetuta da parte di diversi organi di informazione, sia zioni, con contestuale istanza di sequestro conservativo, concesso con decreto presidenziale in data 24.2.2025, ritualmente notificati a ON NR il del 9 aprile 2025, con cui è stata confermata la misura cautelare conservativa, sino alla concorrenza della somma di euro 818.897,96, su conti correnti e sui beni rinvenuti nelle cassette di sicurezza, per un valore complessivo stimato in euro 22.131,15;
e irrilevanti (inclusa la circostanza di avere restituito le somme/assegni oggetto di appropriazione al fine di ottenere una condanna più mite) ha confermato la conto del quale il convenuto a munus di curatore fallimentare; in ordine alla quantificazione del pregiudizio, la Procura, trattandosi ha ritenuto della legge 6 novembre 2012, n.190, e dunque il criterio c.d. del duplum, richiamando, sotto il profilo soggettivo, il ruolo rivestito dal convenuto, sotto quello oggettivo, il genere di comportamenti serbati ed il rilievo penalistico dei bito della comunità.
Con memoria depositata il 5 novembre 2025 si è costituito il convenuto, che: deduce come la sentenza di condanna di prime cure sia stata parzialmente riformata dal giudice di appello che ha ritenuto gli estremi per la concessione, oltre che delle circostan duto, prima del giudizio, alle restituzioni e per essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose del reato. Egli avrebbe infatti fatto rientrare le somme nella disponibilità della P.A.
in una contestuale immediatezza e comunque ben due anni prima che partissero alla procedura fallimentare addirittura il giorno dopo la sua uscita;
di euro 9.448,98 decorsi appena tre mesi; deduce che la tenuità del fatto risulpienamente utilizzabili anche a favore del convenuto, da cui risulterebbe che la pubblicazione non è andata oltre la diffusione della notizia in ambito locale e per un solo giorno, con il res apprese. Invoca quindi il principio giurisprudenziale della elisione del danno
-Romagna, n.
3142/2002); deduce che la disposizione normativa posta dalla Procura a fondamento della quantificazione del danno prevede espressamente la possibilità che sono i parametri tradizionalmente adottati in materia; deduce che il dolo del delitto di peculato è un dolo generico, laddove nel caso di specie il dolo rasenterebbe la assoluta superficialità ed ingenuità e di questo avrebbe tenuto conto il giudice penale nel comminare, la pena di anni uno e mesi otto, con concessione della sospensione condizionale e della non menzione. Conclude per la condanna, previo esercizio del potere equitativo, nel minino di giustizia.
Alla pubblica udienza odierna il Pubblico ministero e la parte privata hanno ribadito le rispettive posizioni e concluso come da verbale. Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1 fondata nei termini che seguono.
1.1.
mente riconosciuto in giurisprudenza in base alla clausola generale sulla redolo o colpa grave e derivanti dalla violazione degli obblighi di servizio (art. 83 r.d. n. 2440/1923; art. 18 d.P.R. n.
3/1957; art. 1 legge n. 20/1994). In questo contesto, la relativa domanda risarcitoria da parte del PM poteva essere proposta senza che venisse preventiva-
. 30-ter, del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009 . 1, lettera c),
numero 1), del decreto-legge n. 103/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 141/2009, il legislatore è intervenuto Tale disposizione stabiliva che tizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le marzo 2001, n. 97». edeva che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei pubblici dipendenti per i delitti contro la pubblica amministrazione (previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale) venisse comunicata al competente procurator cedimento di responsabilità per danno erariale. Per effetto di siffatto intervento legislativo, nella giurisprudenza della Corte si è consolidato il principio per cui finitiva del pubblico dipendente per reati propri contro la PA (Sez. riun., n.
8/2015/QM). Su questo assetto normativo ha inciso, in un primo momento, la c.d. legge anticorruzione e, successivamente, il codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. n. 174 del 2016. A norma de 62, della legge n. 190 del 2012, nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. Il codice di giustizia contabile c. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 ed ha lasciato invariato il secondo periodo, è stata abrogata dal . 1, lettera g),
al codice di giustizia contabile, e sostituita . , a norma del quale la sentenza irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale. Nella stessa prospettiva codice di procedura penale (d.lgs. n. 271/1989) a norma del quale il PM ordinario, quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, Come rilevato anche dal giudice delle leggi, è allora da ritenere che il catalogo dei reati che costituiscono il presupposto sogine ha subito una rilevante modificazione, con la sostituzione dei reati propri commessi dai pubblici funzionari, di cui agli articoli da 314 a 335 cod. pen.,
con «i delitti commessi ai danni» delle pubbliche amministrazioni (Corte cost.,
n. 123/2023). , nella giurisprudenza della Corte si registrano differenti opzioni ricostruttive circa i presupposti sostanziali e processuali del . In ordine al titolo del reato, le posizioni giurisprudenziali oscillano tra due poli opposti, ora richiedendosi la condanna definitiva per un reato contro la pubblica amministrazione, ora ritenendo sufficiente anche quella per un reato comune, purché in danno della stessa amministrazione. Tale questione, comunque, nel caso di specie non ha particolare rilievo, atteso che vengono in evidenza reati di peculato che tipicamente, per un verso, sono contro la pubblica amministrazione e, per un altro verso, si risolvono in danno della stessa amministrazione (ex multis, Cass. pen., VI, 39546/2024).
1.2. La Procura ha azionato il danno de quo in quanto patito dal Minidi curatore fallimentare ricoperto, sarebbe stato in rapporto di servizio.
di siffatto rapporto rispetto a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e tuttavia investiti di una pubblica funzione, regolamentata da norme funzionali al perseguimento di giudiziaria (Sez. Liguria, n. 15/2024). Nella stessa prospettiva si è posta la giurisprudenza di questa Corte con specifico riferimento al curatore fallimentare (Sez. Umbria, n.
32/2023; Sez. Lombardia, n. 24/2012).
amministrazione pubblica, la risarcibilità costituisce un principio del tutto consolidato nella giurisprudenza sia di questa Corte (SS.RR., n. 10/2003/QM) che della Corte di cassazione
(Sez. un., n.5568/97; Id., n. 744/99) univoche nel ravvisare tale fattispecie nel blica della P.A., in conseguenza e quale effetto della condotta delittuosa serbata dai propri agenti. Le condotte delittuose sono di per sé idonee, in particolar le spese necessarie al ripristino uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento comportamento illecito e si fonda su una serie di indicatori ragionevoli, di natura oggettiva -inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione
- di natura soggettiva
-legati al ruolo rivestito dal pubblica amministrazione- di natura sociale -legati alla negativa impressione suscitata clamor fori e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media (di recente Sez. Liguria, n. 73/2023).
1.3. Per la quantificazione del danno la Procura ha ritenuto di fare appello al criterio c.d. del duplum di cui all /2012, valorizzando, sotto il profilo soggettivo, il ruolo rivestito dal convenuto, sotto quello oggettivo, il genere di comportamenti serbati ed il rilievo penalistico dei bito della comunità. In base a questi criteri, il petitum della domanda, collegato i valori oggetto di appropriazione, è stato determinato in euro 818.897,96. La difesa, nel concludere per la condanna, ha comunque contestato la quantificazione attorea, soffermandosi tenuità lla vicenda, anche sulla scorta del riconoscimento da parte del giudice penale di attenuanti strutturate su tale presupposto. Nella stessa prospettiva, ha messo in rilievo tituzione delle somme apprese e la limitata rilevanza mediatica dei fatti in questione, con la pubblicazione a mezzo stampa solo in ambito locale e per un solo giorno, peraltro dei valori di cui il convenuto si era impossessato.
Ai fini della decisione di merito, il Collegio osserva che è incontroverso il giudicato di condanna del convenuto per reati di peculato. Parimenti pacifici sono il clamor fori parte del convenuto delle somme apprese. In ordine al quantum del risarcimento, l 1-sexies, inserito dall'art. 1, c. 62, della legge n. 190/2012, stabilisce che «l'entità del danno all'immagine si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente». Si tratta della codificazione normativa di un criterio già utilizzato nella giurisprudenza della Corte, suscettibile di essere superato, sia in difetto che in eccesso, nel contesto di una valutazione concreta scevra da sterili ed inerziali automatismi (cfr. Sez. Piemonte, n. 272/2019; Sez. Lazio, n. 325/2017; Sez. Veneto, n. 101/2017). Ebbene, nel caso di specie occorre considerare i concreti e specifici elementi caratterizzanti, come risultanti dagli atti. Invero, il convenuto ha restituito le somme di pertinenza del fallimento di cui si era impossessato. Quanto alla somma di euro quattrocento mila, derivante da quattro assegni da 100 mila euro ciascuno, la sua restituzione è avvenuta il giorno successivo al prelevamento; effettivamente utilizzato dal convenuto per finalità egoistiche, è stato riversato a favore della procedura dopo pochi mesi . Pertanto, ritiene il Collegio equo fissare il quantum del pregiudizio reputazionale arrecato alla PA ancorandolo alle utilità effettivamente acquisite, seppur provvisoriamente, al patrimonio del citato. Sulla scorta di questo dato, il danno de quo viene determinato equitativamente in euro 25.000,00, somma già rivalutata.
2. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, accerta la responsabilità amministrativa di ON NR e , in favore del Ministero della Giustizia, per euro 25.000,00 (venticinquemila/00),
somma già rivalutata.
Dichiara la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, nei limiti della condanna.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate con nota a margine della presente sentenza.
Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
ON SS PI RL RE
Depositato in Segreteria il 19 gennaio 2026 Il Direttore della Segreteria EN AS f.to digitalmente f.to digitalmente f.to digitalmente Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 654,29 (euro Seicentocinquantaquattro/29). Genova, 19 gennaio 2026 Il Direttore della Segreteria EN AS f.to digitalmente