Articolo 1 della Legge 14 febbraio 1987, n. 45
Articolo 2
Versione
27 febbraio 1987
Art. 1. 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1176 , e dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330 , e' aggiunto il seguente:
"Le obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni".
NOTE

Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell' art. 3 della legge n. 1176/1964 , riguardante l'attivita' e la disciplina dell'EFIM, come risultante a seguito dell'aggiunta apportata dalla legge qui pubblicata:
"Art. 3. - L'E.F.I.M. e' autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalita' approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Alle obbligazioni stesse puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro per il tesoro, su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Le obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.
Le obbligazioni sono soggette al bollo di L. 20 per ciascun titolo e per i titoli multipli di L. 10 per ciascuna delle unita' rappresentate dal titolo. Sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo presenti o futuri, a favore dell'erario e degli enti locali".
L'imposta di bollo prevista dal quarto comma dell'articolo sopra trascritto non e' piu' dovuta ai sensi dell'art. 7 della tabella, allegato B, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 , recante "Disciplina della imposta di bollo", come modificato dall' art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 .
- Si trascrive il testo dell' art. 7 della legge n. 1330/1961 , riguardante l'attivita' e la disciplina dell'EAGC, come risultante a seguito dell'aggiunta apportata dalla legge qui pubblicata:
"Art. 7. - L'Ente autonomo di gestione per il cinema e' autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalita' approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Alle obbligazioni stesse puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro per il tesoro, su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Le obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.
Le obbligazioni sono soggette al bollo di L. 0,10 per ogni titolo.
Sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo presenti o futuri a favore dell'erario e degli enti locali".
L'imposta di bollo prevista dal quarto comma dell'articolo sopra trascritto non e' piu' dovuta ai sensi dell'art. 7 della tabella, allegato B, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 , recante "Disciplina della imposta di bollo", come modificato dall' art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 .
Entrata in vigore il 27 febbraio 1987