Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/10/2002, n. 14522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14522 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO REPUBBLICA ITALIANA ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU 145 2 2 /02 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Mag trat Dott. Mario SPADONE G.N. 76 /06 33856 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Cron. - Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. - Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud. 03/07/02 Dott. Carlo - Consigliere CIOFFI Dott Ce ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del suo procuratore dott. IODICE RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CO PI;
- intimato 2002 avversO la sentenza n. 492/99 del Giudice di pace di 1059 COSENZA, depositata il 15/12/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito 1'Avvocato MANZI LUIGI difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per accoglimento del ricorso. ↑ -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 4 febbraio 1999 ER ON conveniva l'ENEL s.p.a. davanti al Giudice di Pace di Cosenza, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che asseriva avere subito per effetto della abusiva installazione di pali per linee elettriche in un fondo di sua proprietà. L'ENEL s.p.a., costituitasi, resisteva alla domanda che veniva accolta dal giudice adito con sentenza in data 15 dicembre 1999. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'ENEL s.p.a., con un unico articolato motivo, illustrato da memoria. Motivi della decisione che aveva proposto domandaL'ENEL s.p.a. deduce, innanzitutto, riconvenzionale di costituzione giudiziale di servitù di elettrodotto (la quale avrebbe comportato la rimessione dell'intera controversia al Tribunale), che non è stata presa in esame. La doglianza è fondata. Il Giudice di pace ha, infatti, violato il disposto dell'art. 36 cod. proc. civ., il quale stabilisce che ove la domanda riconvenzionale ecceda la competenza del giudice adito questi applica l'art. 34 cod. proc. civ. Ciò significa che il Giudice di pace avrebbe dovuto rimettere tutta la causa al Tribunale competente. L'accoglimento della doglianza in esame comporta l'assorbimento delle altre censure mosse dall'ENEL s.p.a. alla sentenza impugnata, la quale va cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Cosenza, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro Giudice di pace di Cosenza. Roma, 3 luglio 2002 Tula Palet Juho Прийми IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIADEPOT OTT. 2002 dies 11 OTT. 2032 Roma IL CANCELLIERE C1 Francesco CataniaFanc