Articolo 9 della Legge 27 febbraio 1958, n. 130
Articolo 8Articolo 10
Versione
28 marzo 1958
Art. 9.
Le disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, valgono anche nei confronti delle altre categorie di profughi previste dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , che siano disoccupati.
Le assunzioni, operate dalle imprese private, a norma del precedente comma, saranno computate a copertura della percentuale stabilita dall'art. 2.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvedera', per i profughi di cui al comma primo del presente articolo, agli adempimenti inerenti alla compilazione ed all'aggiornamento degli elenchi, nonche' alle modalita' di iscrizione nei medesimi.
Entrata in vigore il 28 marzo 1958