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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 5370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5370 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario
dott.ssa ME AC, nella causa iscritta al n. 3852/2025 R.G.L. promossa
ᎠᎪ
Parte_1 nato a [...] il [...], residente a [...], in via Damiano Lo
,rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Luca per Greco 16, Codice Fiscale_1
mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Ciro il CP_1
Grande n.21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
All'esito dell'udienza del 17.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
- Condanna l' CP_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di €.6.634,7 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' CP_1 alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi €.1865,00
oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.3.2025 l'odierno istante premettendo:
subentrata nell'appalto con di essere stato dipendente della Controparte_2
l'azienda Policlinico Giaccone, dal 22/10/2012 al 15/2/2018;
- che a seguito del decreto ingiuntivo ottenuto per il TFR maturato durante il rapporto di lavoro pari ad € 3.136,65 - sottoscriveva un verbale di conciliazione sindacale, con la cooperativa
CP_2 che si impegnava a corrispondere il saldo netto in 10 rate mensili, di cui due rate, pari € 814,71, lordi restavano impagate;
- che nel corso del giudizio rg. 2567/2020, sospeso per effetto dell'apertura della LCA a carico della cooperativa, era stato accertato, a mezzo di CTU, un ulteriore TFR allo stesso dovuto di
€ 5.820,00 lordi;
-che a seguito di tempestiva istanza di ammissione al passivo della LCA, il suo credito per
TFR veniva interamente ammesso al passivo fallimentare, sia per la risultante dalla CTU (€
5.820,00) che per le due rate residue del verbale di conciliazione (€ 814,71), quindi per un totale di € 6.634,71;
- di avere presentato domanda al Fondo di garanzia per ottenere il TFR maturato, che l'Istituto
rigettava con la seguente motivazione "il TFR è accantonato al Fondo di tesoreria"
- di avere pertanto inoltrato domanda al Fondo Di Tesoreria che ne richiedeva l'attivazione da parte del liquidatore, il quale la trasmetteva in data 12.11.2024.
che, ciò nonostante, il TFR non veniva corrisposto dall' CP_3;
-Conveniva in giudizio l' CP_1 al fine di sentire dichiarare il proprio diritto alla corresponsione a carico del Fondo di Garanzia e/o del Fondo di tesoreria del trattamento di fine rapporto pari ad € 6.634,71, con condanna dell' CP_3 al pagamento della prestazione, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione il 15/2/2018 al soddisfo.
Si costituiva in giudizio l'CP_1 contestando la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto,
atteso che, alla luce dell'articolata vicenda processuale ed amministrativa, il ricorrente negligentemente non aveva fornito la documentazione completa di tutti dati necessari al riconoscimento della prestazione. La causa, in assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 17.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c è stata decisa.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Occorre brevemente premettere il quadro normativo di riferimento
L'art. 2 della L. n. 292/82 ha istituito presso l' CP_1 il "Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile,
spettante ai lavoratori o ai loro aventi diritto".
L'art. 1 comma 755 della L. n. 296/2006 istitutivo del Fondo di Tesoreria dispone “con effetto dal 1 gennaio 2007, è istituito il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., le cui modalità di funzionamento rispondono ai principi della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato,
CP dall' Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo". Nell'ambito dell'art. 1, comma 756, è disposto: "la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro".
Così, mentre il Fondo di garanzia, intervenendo nel caso di insolvenza della società, costituisce un mezzo di tutela del lavoratore che non abbia ricevuto il TFR dal datore di lavoro, ratio del
Fondo di tesoreria è l'erogazione del TFR limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati, non facendo, la norma suddetta, alcun riferimento ad eventuali casi di insolvenza del datore di lavoro. Ma, come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, recenti pronunzie della giurisprudenza di legittimità e di merito ( Corte di Appello di Palermo n. 553 del 24.6.2021)
sembrano confermare la possibilità e il dovere per il Fondo di tesoreria di farsi carico dell'obbligo di pagamento del TFR al di là del principio di “ripartizione” ed anche quando non vi sia stato alcun versamento da parte del datore di lavoro poi dichiarato fallito, in virtù del principio di automaticità delle prestazioni, spesso richiamato dallo stesso Ente CP_4
Invero con circolare n. 70 del 3.4.2007, al paragrafo 7.1 1' CP_3 specifica che “Tenuto conto che al Fondo di Tesoreria affluiscono i contributi e che lo stesso eroga le somme ai lavoratori che ne acquisiscono il diritto, secondo il principio della ripartizione, il Fondo è configurabile come una gestione di natura previdenziale. Pertanto, le prestazioni erogate sono soggette al generale principio di automaticità di cui all'art. 2116 del Codice Civile e nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi nell'ambito del vigente periodo prescrizionale".
Il messaggio CP_1 n. 17020 del 19.10.2012, ancora afferma che: "Va precisato che, in applicazione del principio generale di automaticità di cui all'articolo 2116 c.c., il Fondo
interviene anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia omesso, in tutto o in parte il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria".
Principio ribadito dal messaggio CP_1 n. 413/2020: "Come già precisato con la richiamata circolare n. 70/2017, le prestazioni erogate dal CP_5 sono soggette al generale principio di automaticità di cui all'articolo 2116 del codice civile e, pertanto, nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi nell'ambito del vigente periodo prescrizionale".
"Sul tema appare necessario poi considerare che, seppure dal tenore letterale delle norme istitutive dei due fondi, sembrerebbe evincersi la competenza del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi al fondo di tesoreria, deve comunque ritenersi che i rapporti e le diverse attribuzioni tra i due fondi siano inopponibili al diritto a percepire il TFR del lavoratore, non potendo tale diritto rimanere pregiudicato dall'incertezza nell'individuazione del Fondo competente (cfr.
Trib. Monza sentenza n. 232 del 03.05.2018). E, a ben vedere, se così non fosse, il lavoratore dipendente da un'azienda con 50 dipendenti o più, in caso di insolvenza della parte datoriale vedrebbe pregiudicato il proprio diritto al TFR, con un'evidente - del tutto illegittima
-
disparità di trattamento rispetto al lavoratore dipendente da un datore di lavoro con 49
dipendenti o meno, in evidente spregio della direttiva 80/987/CEE del 20.10.1980."
Ciò posto, avuto riguardo al merito della controversia, va disattesa l'eccezione di carenza documentale sollevata dall' CP_3, sia per la sua valenza di mera allegazione, peraltro contestata dall'istante, che per la emergenza agli atti di tutta la documentazione necessaria al riconoscimento della prestazione, invero dalla stessa memoria di costituzione si desume che l'CP_1 fosse già a conoscenza dei dati necessari per l'intervento del Fondo (ammissione allo stato passivo del credito di € 6.634,71,(€ 5.820,00+ € 814,71) a titolo di TFR, stato passivo e modello compilato e trasmesso dal liquidatore)
A fronte di tali risultanze, l' CP_1 non ha dedotto alcuna concreta ragione ostativa alla corresponsione al ricorrente delle somme richieste.
Rilevato dunque che, nel caso di specie il ricorrente ha presentato domanda al Fondo di garanzia che al Fondo di tesoreria di pagamento del TFR in suo diritto, depositando in atti la documentazione necessaria e sufficiente, il ricorso merita accoglimento, dovendo condannarsi l'CP_1 nella duplice funzione di gestore dei Fondi, al pagamento della prestazione oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 10.12.2025
il Giudice Onorario
ME AC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario
dott.ssa ME AC, nella causa iscritta al n. 3852/2025 R.G.L. promossa
ᎠᎪ
Parte_1 nato a [...] il [...], residente a [...], in via Damiano Lo
,rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Luca per Greco 16, Codice Fiscale_1
mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Ciro il CP_1
Grande n.21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
All'esito dell'udienza del 17.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
- Condanna l' CP_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di €.6.634,7 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' CP_1 alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi €.1865,00
oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.3.2025 l'odierno istante premettendo:
subentrata nell'appalto con di essere stato dipendente della Controparte_2
l'azienda Policlinico Giaccone, dal 22/10/2012 al 15/2/2018;
- che a seguito del decreto ingiuntivo ottenuto per il TFR maturato durante il rapporto di lavoro pari ad € 3.136,65 - sottoscriveva un verbale di conciliazione sindacale, con la cooperativa
CP_2 che si impegnava a corrispondere il saldo netto in 10 rate mensili, di cui due rate, pari € 814,71, lordi restavano impagate;
- che nel corso del giudizio rg. 2567/2020, sospeso per effetto dell'apertura della LCA a carico della cooperativa, era stato accertato, a mezzo di CTU, un ulteriore TFR allo stesso dovuto di
€ 5.820,00 lordi;
-che a seguito di tempestiva istanza di ammissione al passivo della LCA, il suo credito per
TFR veniva interamente ammesso al passivo fallimentare, sia per la risultante dalla CTU (€
5.820,00) che per le due rate residue del verbale di conciliazione (€ 814,71), quindi per un totale di € 6.634,71;
- di avere presentato domanda al Fondo di garanzia per ottenere il TFR maturato, che l'Istituto
rigettava con la seguente motivazione "il TFR è accantonato al Fondo di tesoreria"
- di avere pertanto inoltrato domanda al Fondo Di Tesoreria che ne richiedeva l'attivazione da parte del liquidatore, il quale la trasmetteva in data 12.11.2024.
che, ciò nonostante, il TFR non veniva corrisposto dall' CP_3;
-Conveniva in giudizio l' CP_1 al fine di sentire dichiarare il proprio diritto alla corresponsione a carico del Fondo di Garanzia e/o del Fondo di tesoreria del trattamento di fine rapporto pari ad € 6.634,71, con condanna dell' CP_3 al pagamento della prestazione, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione il 15/2/2018 al soddisfo.
Si costituiva in giudizio l'CP_1 contestando la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto,
atteso che, alla luce dell'articolata vicenda processuale ed amministrativa, il ricorrente negligentemente non aveva fornito la documentazione completa di tutti dati necessari al riconoscimento della prestazione. La causa, in assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 17.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c è stata decisa.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Occorre brevemente premettere il quadro normativo di riferimento
L'art. 2 della L. n. 292/82 ha istituito presso l' CP_1 il "Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile,
spettante ai lavoratori o ai loro aventi diritto".
L'art. 1 comma 755 della L. n. 296/2006 istitutivo del Fondo di Tesoreria dispone “con effetto dal 1 gennaio 2007, è istituito il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., le cui modalità di funzionamento rispondono ai principi della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato,
CP dall' Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo". Nell'ambito dell'art. 1, comma 756, è disposto: "la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro".
Così, mentre il Fondo di garanzia, intervenendo nel caso di insolvenza della società, costituisce un mezzo di tutela del lavoratore che non abbia ricevuto il TFR dal datore di lavoro, ratio del
Fondo di tesoreria è l'erogazione del TFR limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati, non facendo, la norma suddetta, alcun riferimento ad eventuali casi di insolvenza del datore di lavoro. Ma, come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, recenti pronunzie della giurisprudenza di legittimità e di merito ( Corte di Appello di Palermo n. 553 del 24.6.2021)
sembrano confermare la possibilità e il dovere per il Fondo di tesoreria di farsi carico dell'obbligo di pagamento del TFR al di là del principio di “ripartizione” ed anche quando non vi sia stato alcun versamento da parte del datore di lavoro poi dichiarato fallito, in virtù del principio di automaticità delle prestazioni, spesso richiamato dallo stesso Ente CP_4
Invero con circolare n. 70 del 3.4.2007, al paragrafo 7.1 1' CP_3 specifica che “Tenuto conto che al Fondo di Tesoreria affluiscono i contributi e che lo stesso eroga le somme ai lavoratori che ne acquisiscono il diritto, secondo il principio della ripartizione, il Fondo è configurabile come una gestione di natura previdenziale. Pertanto, le prestazioni erogate sono soggette al generale principio di automaticità di cui all'art. 2116 del Codice Civile e nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi nell'ambito del vigente periodo prescrizionale".
Il messaggio CP_1 n. 17020 del 19.10.2012, ancora afferma che: "Va precisato che, in applicazione del principio generale di automaticità di cui all'articolo 2116 c.c., il Fondo
interviene anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia omesso, in tutto o in parte il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria".
Principio ribadito dal messaggio CP_1 n. 413/2020: "Come già precisato con la richiamata circolare n. 70/2017, le prestazioni erogate dal CP_5 sono soggette al generale principio di automaticità di cui all'articolo 2116 del codice civile e, pertanto, nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi nell'ambito del vigente periodo prescrizionale".
"Sul tema appare necessario poi considerare che, seppure dal tenore letterale delle norme istitutive dei due fondi, sembrerebbe evincersi la competenza del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi al fondo di tesoreria, deve comunque ritenersi che i rapporti e le diverse attribuzioni tra i due fondi siano inopponibili al diritto a percepire il TFR del lavoratore, non potendo tale diritto rimanere pregiudicato dall'incertezza nell'individuazione del Fondo competente (cfr.
Trib. Monza sentenza n. 232 del 03.05.2018). E, a ben vedere, se così non fosse, il lavoratore dipendente da un'azienda con 50 dipendenti o più, in caso di insolvenza della parte datoriale vedrebbe pregiudicato il proprio diritto al TFR, con un'evidente - del tutto illegittima
-
disparità di trattamento rispetto al lavoratore dipendente da un datore di lavoro con 49
dipendenti o meno, in evidente spregio della direttiva 80/987/CEE del 20.10.1980."
Ciò posto, avuto riguardo al merito della controversia, va disattesa l'eccezione di carenza documentale sollevata dall' CP_3, sia per la sua valenza di mera allegazione, peraltro contestata dall'istante, che per la emergenza agli atti di tutta la documentazione necessaria al riconoscimento della prestazione, invero dalla stessa memoria di costituzione si desume che l'CP_1 fosse già a conoscenza dei dati necessari per l'intervento del Fondo (ammissione allo stato passivo del credito di € 6.634,71,(€ 5.820,00+ € 814,71) a titolo di TFR, stato passivo e modello compilato e trasmesso dal liquidatore)
A fronte di tali risultanze, l' CP_1 non ha dedotto alcuna concreta ragione ostativa alla corresponsione al ricorrente delle somme richieste.
Rilevato dunque che, nel caso di specie il ricorrente ha presentato domanda al Fondo di garanzia che al Fondo di tesoreria di pagamento del TFR in suo diritto, depositando in atti la documentazione necessaria e sufficiente, il ricorso merita accoglimento, dovendo condannarsi l'CP_1 nella duplice funzione di gestore dei Fondi, al pagamento della prestazione oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 10.12.2025
il Giudice Onorario
ME AC