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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 5481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5481 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8109/2025
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 8109/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NICOLA ZAMPIERI, Parte_1
TE CE, NI LD, AB AN
ricorrente CONTRO
IL in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, l' in persona Controparte_2 del Direttore in carica, l' in persona del Controparte_3
Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma
1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dagli Avv.ti FRANCESCO SERAFINO e STEFANO ROVELLI, funzionari in servizio presso lo stesso Controparte_3 convenuto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale il Parte_1
ed ha riferito di essere un insegnante Controparte_1 della Scuola Secondaria, con ultima sede di servizio presso la Scuola
Primo Grado – Sec. i Grado Mattei di Vittorio di EL.
Ha aggiunto di essere stata utilizzata dal Controparte_1
in attività di docenza dal 03 ottobre 2022 al 30 giugno 2024,
[...] mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato (v. attestazione stato di servizio doc. 1), come da elenco che segue:
- a.s. 2022/2023, contratto dal 03.10.2022 al 30.06.2023;
- a.s. 2023/2024, contratto dal 22.09.2023 al 30.06.2024;
Ha precisato di non aver fruito delle ferie per tali annualità.
Ha sostenuto di avere dunque, diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti come da elenco che segue:
- 24,33 giorni per l'anno scolastico 2022/23 (22,33 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse);
- 26,25 giorni per l'anno scolastico 2023/24 (23,25 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse).
Ha infatti lamentato che non le è stata corrisposta l'indennità sostitutiva per detti giorni, in cui il riposo non è stato fruito, per un totale di €
3.010,94.
In particolare, ha rilevato che il avrebbe illegittimamente negato CP_1
l'indennità perché avrebbe erroneamente considerato come giorni di ferie goduti tutti quelli in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo tra il primo settembre e il 30 giugno destinato alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento ex art. 29
CCNL che non richiedono la presenza fisica a scuola. Inoltre, pur in assenza di una richiesta espressa a fruire delle ferie residue, i Dirigenti
2 Scolastici non avrebbero invitato la ricorrente a fruirne o, ancor meno,
l'avrebbero informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva, contrariamente ai dettami espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indennità sostitutiva per ferie non godute.
Premesso ciò, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 3.010,94
a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al
22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”.
2. Si è regolarmente costituito in giudizio il Controparte_1
, con le sue articolazioni territoriali, contestando in fatto e in diritto
[...] il ricorso e richiedendone pertanto il rigetto. Il ha innanzitutto CP_1 rilevato quanto segue per gli anni di servizio prestato:
“ANNO SCOLASTICO 2022/2023
CONTRATTO DAL 03/10/2022 AL 30/06/2023
MATURATO 22,33 GI DI RI
3 PERIODI DI ASSENZE FRUITI (all.17):
31/10/2022 RI GI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico)
09/12/2022 RI GI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico)
DAL 23/12/2022 AL 06/01/2023 11 (vacanze natalizie) Parte_2
24/02/2023 RI GI 1 ) Email_1
DAL 06/04/2023 AL 11/04/2023 RI GI 4 (vacanze pasquali)
24/04/2023 RI GI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico)
TOTALE GI DI RI FRUITI: 19
Inoltre, è stata emanata una circolare con cui i docenti venivano invitati
a presentare domanda di ferie entro l'8 giugno 2023 (all.18).
La docente ha usufruito, al termine delle lezioni, di 13 giorni di ferie: 09-
10/06/2023, 15-16-17/06/2023, 19-20-21-22-23-24/06/2023, 26-
27/06/2023, in quanto non impiegato in attività collegiali, come da documentazione allegata relativa agli impegni del mese di giugno (all.19-
20).
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso
d'anno e quelli alla fine delle lezioni la docente ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2023/2024
CONTRATTO DAL 22/09/2023 AL 30/06/2024
MATURATO 23,25 GI DI RI
PERIODI DI ASSENZE FRUITI (all.21):
DAL 23/12/2023 AL 06/01/2024 9 (vacanze natalizie) Parte_2
16/02/2024 1 (carnevale ) Parte_2 CP_4
DAL 28/03/2024 AL 02/04/2024 RI GI 4 (vacanze pasquali)
4 DAL 26/04/2024 AL 30/04/2024 RI GI 3 (sospensione didattica da calendario scolastico)
TOTALE GI DI RI FRUITI 17
Inoltre, è stata emanata una circolare con cui i docenti venivano invitati
a presentare domanda di ferie entro il 14 giugno 2024, indicando espressamente che le stesse “vanno fruite nei periodi di sospensione dell'attività didattica” (all.22).
Il docente ha usufruito, al termine delle lezioni, di 10 giorni di ferie:
11/06/2024, 13-14-15/06/2024, 18-19/06/2024, 21-22/06/2024, 25-
26/06/2024, in quanto non impiegato in attività collegiali, come da documentazione allegata relativa agli impegni del mese di giugno (all.23-
25).
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso
d'anno e quelli alla fine delle lezioni la docente ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.”
A parere dell'Amministrazione convenuta, la ricorrente non avrebbe quindi maturato il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute in quanto non vi sarebbero giorni di ferie residui non fruiti. A tale conclusione si giungerebbe computando nella somma dei giorni di ferie goduti non soltanto i giorni di ferie che sono stati espressamente richiesti dal docente, ma anche i giorni in cui vi è stata la sospensione delle lezioni durante il corso degli anni scolastici, come determinata dai calendari scolastici regionali di riferimento nonché dagli adattamenti operati ai calendari dalle istituzioni scolastiche territoriali in cui la ricorrente ha prestato servizio.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5 Non può in primo luogo trovare accoglimento l'interpretazione adottata dal nella propria memoria per cui i docenti a tempo determinato CP_1 fruirebbero sempre delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, comportando, qualora le ferie non venissero richieste espressamente dall'interessato, l'impossibilità di ottenere il pagamento della relativa indennità.
Sulla questione deve darsi continuità all'orientamento ribadito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, tra cui da ultimo nelle ordinanze n.
11968 del 7.5.2025 e n. 16715 del 17.6.2024, così massimate: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna
- ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”. Dalla motivazione dell'ordinanza n.
6 16715 del 17.6.2024 (“Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.”), si desume altresì che tale principio non riguarda esclusivamente il periodo compreso fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, ma si applica con riferimento a tutti i periodi di sospensione delle lezione verificatisi nel corso dell'anno scolastico, con le eccezioni precisate.
4. Come risulta dalla documentazione prodotta in atti, la ricorrente è stata impegnato nell'attività di docenza in favore dell'Amministrazione convenuta in forza di contratti a tempo determinato con termine al 30 giugno, maturando il numero di giorni di ferie come dedotte in ricorso.
Il conteggio dei giorni di ferie maturati e non fruiti risulta corretto, avendo fatto applicazione della normativa di riferimento di cui al CCNL comparto scuola applicabile al caso di specie. L'importo dell'indennità sostitutiva corrispondente non è stato specificamente contestato.
5. L' Amministrazione convenuta non ha peraltro allegato né provato di avere adeguatamente informato il docente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averlo formalmente invitato a fruirne, inidonee in tal senso essendo le circolari prodotte dal (doc. 18 e 22), che si limitano CP_1
a ricordare ai docenti d presentare la domanda di ferie.
7 6. Neppure può darsi seguito all'interpretazione adottata dall'Amministrazione convenuta secondo cui non vi sarebbe un obbligo di monetizzazione a carico dell'amministrazione scolastica dei giorni di riposo corrispondenti alle festività soppresse di cui alla legge n. 937/1977.
In tale ambito trova applicazione il principio di diritto in virtù del quale, qualora ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, si procede alla monetizzazione dei giorni di riposo una volta cessato il rapporto di lavoro, sia in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 della sopra richiamata legge per le quattro giornate di riposo ivi previste sia in ragione della loro sostanziale assimilabilità alle ferie (v.
Cass. civ. sez. lav., Ord. n. 8926 del 04/04/2024).
7. Segue l'accoglimento del ricorso, con la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento dell'importo richiesto, oltre rivalutazione monetaria o, se superiori, interessi legali, dal dì del dovuto al saldo, trattandosi di ente pubblico non economico al quale si applica l' art. 22 comma 36 della L. 23/12/1994, n. 724, che richiama l'art. 16 comma 6 della l., n. 412 del 1991, a mente del quale ”L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
8. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.8.2022 e con la riduzione di cui all'art. 4 comma 4 trattandosi di questione seriale che nel caso non presenta specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. in
8 ragione della dichiarata anticipazione. Non si ritiene di riconoscere la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55 del 2014 in quanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione, (Cass. civ. Sez. II Ord.,
27/07/2023, n. 22762) “l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni”, presupposti che non ricorrono nel caso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire € 3.010,94 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e, conseguentemente, condanna il Controparte_1
, in persona del in carica, al pagamento della suddetta
[...] CP_5 somma, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma
36 della L. n. 724 del 23/12/1994, dal dì del dovuto al saldo.
Condanna il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.030,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Milano, il 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
9
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 8109/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NICOLA ZAMPIERI, Parte_1
TE CE, NI LD, AB AN
ricorrente CONTRO
IL in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, l' in persona Controparte_2 del Direttore in carica, l' in persona del Controparte_3
Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma
1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dagli Avv.ti FRANCESCO SERAFINO e STEFANO ROVELLI, funzionari in servizio presso lo stesso Controparte_3 convenuto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale il Parte_1
ed ha riferito di essere un insegnante Controparte_1 della Scuola Secondaria, con ultima sede di servizio presso la Scuola
Primo Grado – Sec. i Grado Mattei di Vittorio di EL.
Ha aggiunto di essere stata utilizzata dal Controparte_1
in attività di docenza dal 03 ottobre 2022 al 30 giugno 2024,
[...] mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato (v. attestazione stato di servizio doc. 1), come da elenco che segue:
- a.s. 2022/2023, contratto dal 03.10.2022 al 30.06.2023;
- a.s. 2023/2024, contratto dal 22.09.2023 al 30.06.2024;
Ha precisato di non aver fruito delle ferie per tali annualità.
Ha sostenuto di avere dunque, diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti come da elenco che segue:
- 24,33 giorni per l'anno scolastico 2022/23 (22,33 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse);
- 26,25 giorni per l'anno scolastico 2023/24 (23,25 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse).
Ha infatti lamentato che non le è stata corrisposta l'indennità sostitutiva per detti giorni, in cui il riposo non è stato fruito, per un totale di €
3.010,94.
In particolare, ha rilevato che il avrebbe illegittimamente negato CP_1
l'indennità perché avrebbe erroneamente considerato come giorni di ferie goduti tutti quelli in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo tra il primo settembre e il 30 giugno destinato alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento ex art. 29
CCNL che non richiedono la presenza fisica a scuola. Inoltre, pur in assenza di una richiesta espressa a fruire delle ferie residue, i Dirigenti
2 Scolastici non avrebbero invitato la ricorrente a fruirne o, ancor meno,
l'avrebbero informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva, contrariamente ai dettami espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indennità sostitutiva per ferie non godute.
Premesso ciò, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 3.010,94
a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al
22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”.
2. Si è regolarmente costituito in giudizio il Controparte_1
, con le sue articolazioni territoriali, contestando in fatto e in diritto
[...] il ricorso e richiedendone pertanto il rigetto. Il ha innanzitutto CP_1 rilevato quanto segue per gli anni di servizio prestato:
“ANNO SCOLASTICO 2022/2023
CONTRATTO DAL 03/10/2022 AL 30/06/2023
MATURATO 22,33 GI DI RI
3 PERIODI DI ASSENZE FRUITI (all.17):
31/10/2022 RI GI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico)
09/12/2022 RI GI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico)
DAL 23/12/2022 AL 06/01/2023 11 (vacanze natalizie) Parte_2
24/02/2023 RI GI 1 ) Email_1
DAL 06/04/2023 AL 11/04/2023 RI GI 4 (vacanze pasquali)
24/04/2023 RI GI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico)
TOTALE GI DI RI FRUITI: 19
Inoltre, è stata emanata una circolare con cui i docenti venivano invitati
a presentare domanda di ferie entro l'8 giugno 2023 (all.18).
La docente ha usufruito, al termine delle lezioni, di 13 giorni di ferie: 09-
10/06/2023, 15-16-17/06/2023, 19-20-21-22-23-24/06/2023, 26-
27/06/2023, in quanto non impiegato in attività collegiali, come da documentazione allegata relativa agli impegni del mese di giugno (all.19-
20).
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso
d'anno e quelli alla fine delle lezioni la docente ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2023/2024
CONTRATTO DAL 22/09/2023 AL 30/06/2024
MATURATO 23,25 GI DI RI
PERIODI DI ASSENZE FRUITI (all.21):
DAL 23/12/2023 AL 06/01/2024 9 (vacanze natalizie) Parte_2
16/02/2024 1 (carnevale ) Parte_2 CP_4
DAL 28/03/2024 AL 02/04/2024 RI GI 4 (vacanze pasquali)
4 DAL 26/04/2024 AL 30/04/2024 RI GI 3 (sospensione didattica da calendario scolastico)
TOTALE GI DI RI FRUITI 17
Inoltre, è stata emanata una circolare con cui i docenti venivano invitati
a presentare domanda di ferie entro il 14 giugno 2024, indicando espressamente che le stesse “vanno fruite nei periodi di sospensione dell'attività didattica” (all.22).
Il docente ha usufruito, al termine delle lezioni, di 10 giorni di ferie:
11/06/2024, 13-14-15/06/2024, 18-19/06/2024, 21-22/06/2024, 25-
26/06/2024, in quanto non impiegato in attività collegiali, come da documentazione allegata relativa agli impegni del mese di giugno (all.23-
25).
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso
d'anno e quelli alla fine delle lezioni la docente ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.”
A parere dell'Amministrazione convenuta, la ricorrente non avrebbe quindi maturato il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute in quanto non vi sarebbero giorni di ferie residui non fruiti. A tale conclusione si giungerebbe computando nella somma dei giorni di ferie goduti non soltanto i giorni di ferie che sono stati espressamente richiesti dal docente, ma anche i giorni in cui vi è stata la sospensione delle lezioni durante il corso degli anni scolastici, come determinata dai calendari scolastici regionali di riferimento nonché dagli adattamenti operati ai calendari dalle istituzioni scolastiche territoriali in cui la ricorrente ha prestato servizio.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5 Non può in primo luogo trovare accoglimento l'interpretazione adottata dal nella propria memoria per cui i docenti a tempo determinato CP_1 fruirebbero sempre delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, comportando, qualora le ferie non venissero richieste espressamente dall'interessato, l'impossibilità di ottenere il pagamento della relativa indennità.
Sulla questione deve darsi continuità all'orientamento ribadito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, tra cui da ultimo nelle ordinanze n.
11968 del 7.5.2025 e n. 16715 del 17.6.2024, così massimate: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna
- ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”. Dalla motivazione dell'ordinanza n.
6 16715 del 17.6.2024 (“Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.”), si desume altresì che tale principio non riguarda esclusivamente il periodo compreso fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, ma si applica con riferimento a tutti i periodi di sospensione delle lezione verificatisi nel corso dell'anno scolastico, con le eccezioni precisate.
4. Come risulta dalla documentazione prodotta in atti, la ricorrente è stata impegnato nell'attività di docenza in favore dell'Amministrazione convenuta in forza di contratti a tempo determinato con termine al 30 giugno, maturando il numero di giorni di ferie come dedotte in ricorso.
Il conteggio dei giorni di ferie maturati e non fruiti risulta corretto, avendo fatto applicazione della normativa di riferimento di cui al CCNL comparto scuola applicabile al caso di specie. L'importo dell'indennità sostitutiva corrispondente non è stato specificamente contestato.
5. L' Amministrazione convenuta non ha peraltro allegato né provato di avere adeguatamente informato il docente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averlo formalmente invitato a fruirne, inidonee in tal senso essendo le circolari prodotte dal (doc. 18 e 22), che si limitano CP_1
a ricordare ai docenti d presentare la domanda di ferie.
7 6. Neppure può darsi seguito all'interpretazione adottata dall'Amministrazione convenuta secondo cui non vi sarebbe un obbligo di monetizzazione a carico dell'amministrazione scolastica dei giorni di riposo corrispondenti alle festività soppresse di cui alla legge n. 937/1977.
In tale ambito trova applicazione il principio di diritto in virtù del quale, qualora ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, si procede alla monetizzazione dei giorni di riposo una volta cessato il rapporto di lavoro, sia in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 della sopra richiamata legge per le quattro giornate di riposo ivi previste sia in ragione della loro sostanziale assimilabilità alle ferie (v.
Cass. civ. sez. lav., Ord. n. 8926 del 04/04/2024).
7. Segue l'accoglimento del ricorso, con la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento dell'importo richiesto, oltre rivalutazione monetaria o, se superiori, interessi legali, dal dì del dovuto al saldo, trattandosi di ente pubblico non economico al quale si applica l' art. 22 comma 36 della L. 23/12/1994, n. 724, che richiama l'art. 16 comma 6 della l., n. 412 del 1991, a mente del quale ”L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
8. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.8.2022 e con la riduzione di cui all'art. 4 comma 4 trattandosi di questione seriale che nel caso non presenta specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. in
8 ragione della dichiarata anticipazione. Non si ritiene di riconoscere la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55 del 2014 in quanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione, (Cass. civ. Sez. II Ord.,
27/07/2023, n. 22762) “l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni”, presupposti che non ricorrono nel caso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire € 3.010,94 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e, conseguentemente, condanna il Controparte_1
, in persona del in carica, al pagamento della suddetta
[...] CP_5 somma, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma
36 della L. n. 724 del 23/12/1994, dal dì del dovuto al saldo.
Condanna il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.030,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Milano, il 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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