Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 2
La firma apposta dal difensore per l'autenticazione della procura speciale (mandato ad "litem") scritta in margine al ricorso per cassazione può far valere anche come sottoscrizione del ricorso perché consente di riferire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternità del ricorso medesimo.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione (e del controricorso) è sufficiente che la sottoscrizione del difensore esista sull'originale e che di essa vi sia menzione nella copia notificata, non rilevando che la sottoscrizione stessa non sia ripetuta in detta copia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2002, n. 11478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11478 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL Lavorazioni Tessili S.p.A. così trasformata da EL Lavorazioni Tessili s.r.l. con sede in Forlì in persone del legale rappresentante sig. RO RA residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Norscia, come da procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Oslavia n. 30 presso l'avv. Angelo Rosati,
- ricorrente -
contro
EL RI, nato il [...] ad [...], residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Achille Buonfigli, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, e con questo domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Teramo in. data 22 febbraio - 5 marzo 2001, n. 200/20019 n. 769/98 R.G.A.C.C.;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 20 marzo 2002;
udito l'avv. Antonio Norscia per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 1^ luglio 1996 il signor RI NN adiva il Pretore di Teramo, quale giudice del lavoro, esponendo di essere stato dipendente della s.r.l. EL LA tessili presso lo stabilimento sito in Ancarano (TE). con qualifica di operaio di terzo livello del CCNL per i dipendenti delle aziende industriali esercenti attività di lavanderia e simili, dal 27 luglio 1993 all'11 novembre 1995, data del licenziamento. Il ricorrente, nel fare presente che a tale stabilimento erano addetti circa sessanta dipendenti, riferiva di essere stato eletto rappresentante nella RSA CISNAL in data 7 giugno 1994 e confermato nell'incarico in data 11 novembre 1995, attivandosi per ottenere il miglioramento delle condizioni di lavoro, in particolare di quelle relative alla sicurezza dei dipendenti.
Il ricorrente deduceva di essere stato fatto oggetto di una sistematica azione di discriminazione e provocazione da parte dei responsabili del reparto al quale era addetto, fino a che il 3 novembre 1995 era stato richiesto dal capo-reparto di allontanarsi dal tavolo di lavoro con la motivazione che "stava parlando troppo". Il NN precisava di aver obbedito all'ordine limitandosi ad una reazione verbale espressa a bassa voce e di aver ricevuto con nota del 3 novembre 1995 una contestazione d'addebito nella quale si faceva riferimento ad una sua reazione violenta;
erano seguite la giustificazione scritta e, in data 11 novembre 1995, la comunicazione del licenziamento, motivato con la contestazione dell'episodio del 3 novembre 1995, esaminato anche in relazione a precedenti addebiti pure contestati. L'impugnazione del licenziamento era stata effettuata con nota 13 novembre 1995 e reiterata con lettera 14 novembre 1995 a firma dell'avv. Carli e con lettera 21 novembre 1995 a firma dello stesso ricorrente.
Il NN lamentava di aver subito, in dipendenza del recesso datoriale, pesanti e negative conseguenze economiche e di lesione d'immagine precisando di essere rimasto disoccupato. Il ricorrente chiedeva:
"accertare e dichiarare nullo, annullare, comunque ritenere ingiustificato nonché discriminatorio ed ingiurioso il licenziamento intimato dalla MLT nei confronti di GQ con lettera 11.11.1995, e conseguentemente ordinare alla MLT, in persona del suo legale rappresentante pro tempore di reintegrare GQ nel suo posto di lavoro, con la qualifica e le mansioni espletate al momento del licenziamento;
condannare la MLT, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di GQ di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento all'effettiva reintegra. oltre agli interessi e la rivalutazione, monetaria secondo i dati rilevati ed ufficialmente pubblicati dall'ISTAT, sino all'effettivo soddisfo;
condannare altresì la MLT, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente, nella misura che si indica in lire 20.000.000 o quella maggiore o minore benevisa...".
La s.r.l. EL LA tessili si asteneva dal costituirsi in giudizio e veniva dichiarata contumace alla prima udienza del 26 settembre 1996.
Espletate le prove testimoniali, all'udienza, del 25 settembre 1997 il Pretore decideva la causa con il seguente dispositivo:
"accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittimo il licenziamento intimato dalla ditta convenuta con lettera dell'11.11.95;
ordina alla EL LA tessili s.r.l., in persona del legale rappresentante, di reintegrare NN RI nel posto di lavoro;
condanna la EL LA tessili s.r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento - in favore di NN RI - di una indennità commisurata a tutte le retribuzioni globali di fatto dovute dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, salvi gli effetti di cui all'art. 22, comma 36, L. n. 724/94, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal momento del licenziamento sino all'effettiva reintegra;
condanna la società convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in complessive L.
4.894.000 di cui L.
2.945.000 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge".
Avverso la sentenza, notificata il 10 novembre l997, la S.r.l. EL LA tessili proponeva appello con ricorso depositato il 13 maggio 1998.
NN RI si costituiva in giudizio per eccepire preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine di cui all'art. 434 c.p.c., facendo presente di aver regolarmente notificato la sentenza alla controparte in data 10 novembre 1997.
Riguardo all'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo, l'appellato faceva presente non rispondere a verità quanto dedotto nell'atto d'impugnazione - avere cioè ricevuto la notifica LI AT -, risultando dall'avviso di ricevimento che l'atto era stato ritirato da altro, soggetto, "qualificatosi come impiegato della società destinataria".
L'appellato, con riguardo all'eccezione di nullità della procura alle liti sollevata dalla controparte, faceva presente non trattarsi di procura rilasciata su foglio separato, ma da ritenersi apposta in calce al ricorso, giusta quanto poteva evincersi dall'esame del documento originale, nella cui pagina n. 14 non vi, era spazio sufficiente per l'apposizione della firma.
Nel merito il NN contestava la ricostruzione dei fatti esposta nell'atto d'impugnazione.
Nell'opporsi alle richieste istruttorie avanzate dall'appellante, NN RI chiedeva:
1) dichiarare la inammissibilità-improcedibilità dell'atto di appello proposto avverso l'impugnata sentenza per tardività del medesimo;
2) nel merito, rigettare l'atto di appello perché assolutamente infondato in fatto e diritto.
Con sentenza in data 22 febbraio - 5 marzo 2001 il Tribunale di Teramo dichiarava inammissibile l'impugnazione. Osservava il Tribunale che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine di cui all'art. 434, secondo comma, c.p.c., sollevata dall'appellato, era fondata;
che la regolarità e l'idoneità della notifica, andavano verificate in base alla situazione processuale accertata dal primo giudice, senza che potesse procedersi ad alcun riesame sulla ritualità della dichiarazione di contumacia da questo pronunciata;
che l'appello era stato proposto oltre il termine previsto del citato art. 434, secondo comma, c.p.c.;
che la sentenza di primo grado doveva ritenersi ritualmente notificata.
Aggiungeva il Tribunale che l'appellante aveva contestato la regolarità della procura apposta in calce al ricorso di primo grado, ma che l'eccezione era infondata.
Avverso detta sentenza la EL Lavorazioni Tessili S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'intimato ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunziando violazione dell'art. 7 l. 890/1982 in rel. art. 145 c.p.c. e art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente deduce che, trattandosi di notificazione a mezzo posta, le regole da seguire erano quelle di cui all'art. 7 cit.; che la notifica della sentenza era stata eseguita alla l'impiegata LI, che era stata considerata in caricata della ricezione, all'indirizzo della EL, dove avevano sede anche altre società.
Con il secondo motivo, denunziando violazione degli art. 7 l. 890/82 e art. 145 c.p.c.. in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.9 la ricorrente deduce che la notifica a Forlì, sede della società, del ricorso in prime cure ara stato effettuato alla LI, che era dipendente della FALBER S.r.l.
Con il terzo motivo, denunziando violazione dell'art. 2119 c.c. e 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente formula deduzioni in ordine al merito dell'appello, che non è stato esaminato dal Tribunale. Osserva la Corte che in via preliminare il NN eccepisce la nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio di cassazione per violazione dell'art. 125 1^ comma c.p.c. e dell'art. 365 c.p.c., atteso che la copia che gli è stata notificata non è firmata dal difensore della ricorrente.
L'eccezione è infondata. Come risulta dallo stesso contro ricorso in detta copia vi è la trascrizione della procura speciale effettuata in calce al ricorso con la dicitura "f.to Norscia".
E la firma apposta dal difensore per l'autenticazione della procura speciale vale anche per il ricorso perché consente di riferire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale, anche la paternità del ricorso medesimo (Cass. 30 gennaio 1995 n. 1083). Ed ai fini della ammissibilità del ricorso (e del controricorso) è sufficiente che la sottoscrizione del difensore esista sull'originale e che di essa vi sia menzione - come nella specie - nella copia notificata, non rilevando che la sottoscrizione stessa non sia riprodotta in detta copia (Cass. 15 dicembre 1995 n. 12861). Per quanto concerne poi il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la irregolarità della notifica della sentenza di primo grado, il ricorso è infondato, avendo il Tribunale correttamente ritenuto la ritualità di tale notifica e l'inammissibilità dell'appello della società per mancato rispetto del termine di cui all'art. 434, secondo comma, c.p.c. Essendo la società contumace, l'appello andava proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ai sensi dell'art. cit., il che nella specie non è avvenuto.
E la regolarità e l'idoneità, ai fini dell'impugnazione, della notifica vanno verificate in base alla situazione processuale accertata dal primo giudice, e la parte notificante non può che attenersi, per determinarsi nel suo modus procedendi, alla dichiarazione di contumacia, non potendo essa stessa valutare la situazione processuale in maniera eventualmente difforme da come il giudice l'ha valutata (Cass. S.U. 9 luglio 1992 n. 8394 in motiv., richiamata dalla sentenza impugnata). Nella specie il primo giudice all'udienza del 26 settembre 1996, dato atto della ritualità della notifica e constatata la mancata costituzione in giudizio della società, ne ha dichiarato la contumacia. E poiché la sentenza di primo grado è stata notificata alla società appellante in data 10 novembre 1997 presso la sede di Forlì con ricevimento del relativo piego da parte di "P. LI" qualificatasi "impiegata", e l'appello è stato proposto dalla società in data 13 maggio 1998 (oltre il termine previsto dal citato art. 434, secondo comma, c.p.c.), l'impugnazione è inammissibile.
Sulla ritualità della notifica della sentenza di primo grado il Tribunale ha correttamente osservato che la notifica è avvenuta presso la sede legale della società EL ed è stata effettuata a persona qualificatasi per "impiegata", e quindi comunque ad incaricata della parte destinataria, a nulla rilevando quanto dedotto dall'appellante, essere cioè la LI occupata presso altra azienda, la Falber. Il Tribunale ha invero accertato che dalla visura C.C.I.A.A., prodotta dal NN, si evince che la Falber anche nel 1997,aveva sede in Forlì, via Gramadora n. 12/14, ossia nello stesso stabile ed agli stessi numeri civici in cui era ubicata la sede della EL, che non aveva dipendenti presso la sede di Forlì e che aveva come amministratore unico il sig. RO RA, che rivestiva la medesima carica nella Falber. E da tali convergenti elementi il Tribunale ha correttamente dedotto che la notifica della sentenza di primo grado è avvenuta regolarmente mediante consegna a persona abilitata a tale incombente, dovendosi ritenere che in assenza di personale della società EL presso la sede di Forlì l'incarico di ricevere i pieghi postali fosse stato affidato dall'unico amministratore delle due società ad una impiegata formalmente assunta presso la Falber, ed essendo inconferente la produzione documentale dell'appellante (busta paga di LI AT). Il Tribunale ha poi rilevato - anche se ciò non costituisce oggetto specifico di doglianza - che la notifica della sentenza è stata eseguita ad iniziativa del procuratore costituito in primo grado per la parte ricorrente, stante la validità della procura apposta in calce al ricorso in primo grado su foglio materialmente congiunto al ricorso, e rilanciata prima della costituzione in giudizio.
Stanti la ritualità della notifica della sentenza di primo grado e l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine breve di impugnazione, restano assorbiti gli altri motivi di ricorso, con i quali si deducono irritualità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (per notifica del ricorso alla LI, dipendente della Falber) e censure di merito dell'appello (merito non esaminato dal Tribunale). Il ricorso deve essere pertanto rigettato in relazione al primo motivo, ritenuti assorbiti gli altri. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti gli altri, e condanna la società ricorrente a rimborsare al controricorrente NN RI le spese del giudizio, liquidate in euro 11,16, oltre euro millecinquecento per onorari difensivi. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il1 agosto 2002