Sentenza 16 aprile 1998
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 76 e 101 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare per atti compiuti nella fase delle indagini preliminari, in quanto l'orientamento della Corte costituzionale emerge con evidenza dalle sentenze 12 dicembre 1991, n. 401; 30 dicembre 1991, n.502; 25 marzo 1992, n. 124 e dall'ordinanza 5 febbraio 1996 n. 24, secondo le quali con riferimento al giudice dell'udienza preliminare non può porsi alcuna questione di incompatibilità, giacché tale giudice non compie alcuna valutazione dell'accusa e delle prove ma è chiamato, in quella sede, a decidere sulla legittimità della domanda di giudizio del P.M., ed il concetto di "giudizio" di cui al predetto art. 34 ricomprende solamente il procedimento che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito (vedi Corte cost., n. 401/1991; Corte cost., sent. n. 502 del 1991; Corte cost., sent. n.124/1992; Corte cost., ord. n. 24/1996).
Relativamente al giudice dell'udienza preliminare non può porsi alcuna questione di incompatibilità con riferimento ai provvedimenti dallo stesso assunti anteriormente alla detta udienza, in quanto egli non compie una valutazione contenutistica dell'accusa e delle prove, ma è chiamato a valutare solamente la domanda di giudizio formulata dal P.M., e pertanto è estraneo all'udienza preliminare il concetto stesso di "giudizio", che va riservato solo al procedimento che pervenga ad una decisione di merito (Nella specie il giudice dell'udienza preliminare aveva in precedenza emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell'indagato ed aveva successivamente rigettato l'istanza di revoca di tale provvedimento). (Vedi Corte cost. sent. n. 401/1991; Corte cost., sent. n. 502/1991; Corte cost. sent. n. 124/1992; Corte cost., ord. n. 24/1996).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/1998, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Luigi Sansone Presidente del 16.4.98
1. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
2. " RU OL " N. 1380
3. " FR RI " REGISTRO GENERALE
4. " CO MI " N. 36131/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NA AR
avverso ordinanza della Corte d'Appello di Caltanissetta in data 4.8.1997, con la quale veniva dichiarata inammissibile una ricusazione da lui proposta
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. A. Di Virginio Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
o s s e r v a
AC AR proponeva dichiarazione di ricusazione del g.u.p. del Tribunale di Caltanissetta, chiamato a decidere su una richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti, deducendone l'incompatibilità per avere lo stesso in precedenza emesso, nello stesso procedimento. ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere e rigettato un'istanza di revoca della misura. Con ordinanza in data 4.8.1997 la Corte d'Appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile la ricusazione per manifesta infondatezza dei motivi, osservando che le numerose pronunce con le quali la Corte Costituzionale aveva progressivamente esteso l'ambito originario di applicazione dell'art. 34 c.p.p. si riferivano tutte all'attività del giudizio, e non già ad attività preliminari o propedeutiche al giudizio medesimo;
e che quella del g.u.p. era una decisione meramente processuale, diretta a verificare l'esistenza dei presupposti del rinvio a giudizio, e non una decisione di merito. Ricorre a mezzo del proprio difensore il AC, deducendo inosservanza dell'art. 34 c.p.p. nonché difetto e manifesta illogicità della motivazione. A suo avviso l'ordinanza impugnata interpreterebbe in modo ingiustificatamente restrittivo le pronunce della Corte Costituzionale sull'art. 34 c.p.p., che nulla autorizzerebbe a ritenere riguardanti il solo giudice del dibattimento;
perché anche il g.u.p., così come qualsiasi altro giudice, deve essere posto in condizione di svolgere la propria funzione senza il pregiudizio derivante da una decisione precedente e in posizione di piena obiettività. Ove poi si ritenesse di interpretare l'art. 34 in senso diverso dalla norma incorrerebbe in fondato sospetto di illegittimità costituzionale, per contrasto, con diverse norme della legge fondamentale (artt. 3, 24, 25, 27, 76 e 101); e in tal senso il ricorrente propone espressa eccezione. Le argomentazioni del ricorrente non possono essere condivise. Proprio la Corte Costituzionale, in diverse occasioni (sent. n. 401 e 502 del 1991; sent. n. 124 del 1992; e, anche di recente, ord.
5.2.1996 n. 24), ha affermato che con riferimento all'udienza preliminare non si può porre alcuna questione di incompatibilità, perché essa non implica una valutazione "contenutistica" dell'accusa e delle prove e perché il giudice non è chiamato in quella sede ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa, bensì a valutare soltanto la legittimità della domanda di giudizio formulata dal p.m. L'udienza preliminare sfugge, d'altronde, alla nozione di "giudizio" di cui al secondo comma dell'art. 34 c.p.p., in cui rientra secondo la Corte (sentenza n. 401/91 citata) soltanto il procedimento "che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito", compreso quello che si svolge con rito abbreviato;
e compresi anche, secondo più recenti decisioni, quello finalizzato all'applicazione della pena su richiesta delle parti (sent. 20.5.1996 n. 155) e quello che si instaura a seguito della richiesta di emissione del decreto penale di condanna (sent. 13.11.1997 n. 346), individuandosi in tali casi una pronuncia di merito o aspetti di una pronuncia di merito. per definizione invece assente quando la decisione sia di natura meramente processuale e abbia ad oggetto soltanto il rinvio a giudizio dell'imputato. Del tutto aderente a tali principi risulta la motivazione dell'ordinanza impugnata. che fa propria una interpretazione dell'art. 34 esattamente conforme alla giurisprudenza costituzionale sul punto;
e sfugge pertanto alle censure del ricorrente. La stessa giurisprudenza induce necessariamente a ritenere la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale nel ricorso prospettata, chiaramente desumibile dalle numerose decisioni citate.
Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale come in atti proposta;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, all'udienza, il 16 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 1998