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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/09/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composto da:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) ing. Michele Fabio Ruffo Giudice esperto,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa iscritta al n. 150/2023 R.G., tra:
con sede legale in Rosolini, Via Parte_1
Prezzolini s.n. (p. iva ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Piccione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Modica, Via Fosso Tantillo n. 14/a (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
ricorrente,
e
presso la Controparte_1
NZ della IO Sicilia (c.f.: ),NZ della P.IVA_2
IO Sicilia, (c.f. ) e P.IVA_2 AR
(c.f. ), tutte rappresentate e
[...] P.IVA_2 difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliate presso
1 gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via V. Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenute,
nato a [...] il [...] (c.f. CP_3
), , nato a [...] il 13 aprile C.F._1 Controparte_4
1984 (c.f. ) e nato a [...] il 19 C.F._2 CP_5 novembre 1959 (c.f. , C.F._3
terzi chiamati in causa, contumaci.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente, con note depositate in pari data, ha concluso come di seguito:
“PIACCIA AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA SICILIA
-Disattesa ogni contraria istanza, eccezione difesa;
-Ritenere e dichiarare la responsabilità della , (C.F. ), in Controparte_6 P.IVA_2 persona dell'On.le Presidente in carica, suo legale rapp.nte p.t., con sede in Palermo, Palazzo Orleans, Piazza Indipendenza, 21, della Controparte_7
in persona dell'On.le Assessore in carica, suo legale rapp.nte p.t., con sede in Via
[...]
Ugo La Malfa, n. 169 -90146 Palermo, e, ora, de Controparte_1
, Via G. Magliocco, 46 –90141 Palermo, in persona del suo legale
[...] rapp.nte in carica, in ordine a tutti i danni patiti dalla Società ricorrente nell'occasione dell'esondazione del Fiume Tellaro del 16 e 17 novembre 2021, quali accertati, descritti e stimati con l'a.t.p. già espletato;
-Conseguentemente dire tenuti e condannare gli Enti resistenti, comunque l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la , in persona del rispettivo legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pronto risarcimento in favore della Società ricorrente di tutti i danni subìti da quest'ultima quali già accertati, detti danni liquidando nella somma di €. 1.317.590,00, o in quell'altra che potrà essere ritenuta dal Giudice, con la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla sorte rivalutata, compresi quelli moratori di legge, dalla data di verificazione
2 dell'evento calamitoso e fino a quella di effettivo soddisfo.
-Spese e compensi del grado e della fase dell'a.t.p. Gradatamente, in via istruttoria, ove il Giudice adito riscontrasse la necessità di integrazione delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo già esperito, altresì si chiede altresì disporsi C.T.U., anche mediante richiamo dei cc.tt.uu. già nominati, al fine di determinare le cause dei danni di cui trattasi e di quantificare i danni patiti dalla Società istante sulla scorta degli accertamenti già eseguiti dai cc.tt.uu. incaricati dell'a.t.p.; nonché, siccome già richiesto con le note depositate il 19 settembre 2023 a confutazione delle eccezioni mosse ex adverso, al finedi accertare il corretto inquadramento del Fiume Tellaro ai sensi e per gli effetti delle disposizioni recate dagli artt. 4, 5, 6, 7 9 del R .D. n. 523/1904”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 gennaio 2023, la Parte_1 evocava in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque pubbliche
[...] per la l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della IO Sicilia, CP_1 la NZ della IO Sicilia e l' CP_2 AR
[...]
La ricorrente, premesso di essere conduttrice di alcuni terreni – meglio identificati in ricorso – ubicati nel territorio del Comune di Noto (SR), c/de Belludia e Passo di Miele, chiedeva il risarcimento dei danni causati dall'esondazione del vicino fiume Tellaro, avvenuta in seguito alle precipitazioni verificatesi tra il 16 ed il 17 novembre 2021 a causa dell'incuria e della pluriennale mancanza di manutenzione dell'alveo e degli argini del corso d'acqua, infestato da vegetazioni spontanee ed ammassi di materiali inerti.
Assumendo la natura demaniale del menzionato corso d'acqua, la ricorrente ne imputava all'amministrazione convenuta l'omessa manutenzione, ordinaria e straordinaria, e la conseguente responsabilità ex art. 2051 o, in subordine, 2043 c.c.
Con comparsa depositata il 19 maggio 2023, si costituivano nel giudizio l' , la NZ della IO Sicilia e l' Controparte_1 [...]
, i quali, eccepito preliminarmente AR il difetto di legittimazione passiva della NZ e dell' , AR
3 chiedevano nel merito il rigetto della domanda – deducendo, sotto vari aspetti, l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti alla morfologia dello stato dei luoghi ed al carattere straordinario degli eventi meteorici di cui trattasi – e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
Acquisito agli atti l'accertamento tecnico preventivo di cui al proc. n. 2086/2021 R.G., integrato il contraddittorio nei confronti dei proprietari dei fondi oggetto di causa e precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_3 [...]
e che, ritualmente citati a comparire mediante CP_4 CP_5 notifica dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio eseguita in data 30 luglio 2024, non si sono costituiti in giudizio.
Sempre in via preliminare, è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all' AR
.
[...]
Questa compete, infatti, in via esclusiva, all' del Distretto Controparte_1
Idrografico della , in forza della Legge Regionale n. 8/2018, che le ha CP_1 attribuito “il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della , in adempimento degli obblighi CP_1 derivanti dalle direttive UE di settore … nonchè le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni”.
Nella specie, gli eventi produttivi del danno si sono verificati nei giorni 16 e 17 novembre 2021, allorché la predetta normativa era già in vigore.
4 Nel merito, la domanda proposta nei confronti dell'Autorità (articolazione della NZ della IO Sicilia) è fondata e va, pertanto, accolta.
I fondi oggetto di causa risultano condotti in affitto da parte della ricorrente giusta contratti stipulati con:
- contratti di affitto del 29 settembre 2016 – avente ad oggetto CP_3
i fondi siti nel territorio del comune di Noto (SR), contrada Belludia, meglio identificati a catasto al foglio di mappa n. 333, p.lle 1, 11, 14, 33, 144, 145 – e del 18 luglio 2019 – avente ad oggetto i fondi siti nel territorio del comune di Noto (SR), contrada Belludia, meglio identificati a catasto al foglio di mappa n. 333, p.lle n. 1, 14, 16, 17, 18, 19, 33, 51, 57 e 145 (per le parti meglio indicate in ricorso);
- , contratto di affitto del 30 giugno 2016 (beni di Controparte_4 [...]
), avente ad oggetto i fondi siti nel territorio del comune di Noto CP_4
(SR), contrada Passo di Miele, meglio identificati a catasto al foglio di mappa n. 305, particelle: 137, 164, 228, 229, 230, 231, 233, 249, 250, 251, 252, 253, 598, 600, 602 (per le parti meglio indicate in ricorso).
Secondo la descrizione fornita dai consulenti in sede di A.T.P., i fondi oggetto di ricorso ricadono tutti in Agro di Noto e sono ubicati sia sulla destra che sulla sinistra idraulica del fiume Tellaro. Si tratta di terreni pianeggianti e sub- pianeggianti, formatisi su sedimenti fluviali, con suoli prevalentemente sabbiosi ed in parte argillosi rientranti, secondo la classificazione della carta dei suoli, nell'associazione dei suoli alluvionali, molto profondi, freschi e di buona fertilità produttiva.
Da un punto di vista agronomico, l'intera Valle del Tellaro si caratterizza per la presenza di diverse colture, quali agrumeto, arboreti, ortive da pieno campo ed in serra. I terreni condotti dalla ricorrente, nella parte interessata dall'alluvione, sono coltivati in tunnels-serre prevalentemente a zucchino della varietà
“Raffaello”, ed in minor misura di quella “Grizzino”.
La circostanza dell'avvenuto straripamento del fiume Tellaro e della conseguente inondazione ha trovato conferma, oltre che in quanto direttamente rilevato dai consulenti in sede di sopralluogo, nell'analisi delle fotografie e delle
5 ortofoto disponibili su piattaforma Google Earth ed in quelle satellitari (Sentinel 2), nonché nelle analisi idrografiche condotte.
Nel corso dei sopralluoghi i fondi sono risultati invasi da limo ed altro materiale vegetale di varia natura trasportato dalle acque esondate dal fiume, le quali hanno in parte asportato e danneggiato, oltre alle colture presenti, i tunnel e le ulteriori coperture ivi installate. (c.t.u. pag. 4 e ss.).
Nel primo dei fondi indicati è poi risultata del tutto divelta un'area di circa 3000 mq. destinata a parcheggio dei mezzi agricoli ed attrezzature diverse, regolarmente recintata, poggiante su un muretto costruito da blocchetti di cemento per un'altezza di circa 50 cm. Nel secondo, le condotte principali interrate di adduzione idrica sono state rimosse per “scalzamento” in più tratti, e sono riaffiorate in superficie con evidenti, disancoraggi ed incurvamenti. Nel terzo, su una superficie stimata di oltre Ha 2.00 i tunnel sono stati completamente sradicati e trascinati dalla corrente d'acqua.
Tenuto conto della conformazione dei fondi e della loro collocazione idrografica all'interno del bacino del fiume Tellaro e del fiume Cava Palombieri, i consulenti hanno analizzato l'evento meteorico occorso il 17 novembre 2021 attraverso simulazioni numeriche di propagazione idraulica bidimensionale, calcolando tempi di corrivazione e ritorno, ed accertando in ultimo le cause dell'allagamento.
In ragione delle superiori analisi, e tenuto conto della condizione dei fondi dei ricorrenti al momento del sopralluogo, gli esperti hanno ricondotto la verificazione dell'evento esondativo alla mancata manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua, non in grado di convogliare le portate di piena conseguenti alle piogge verificatesi il 17 novembre 2021.
Sostengono, più nel dettaglio i consulenti, che “In definitiva, dai risultati ottenuti dalle simulazioni di propagazione idraulica bidimensionale per gli eventi causati dalle precipitazioni del 17 novembre 2021, si può concludere che la mancanza di officiosità idraulica, ovvero la scarsa manutenzione e pulizia degli alvei del , abbia sicuramente avuto un impatto rilevante, sul CP_9 verificarsi dei fenomeni esondativi che hanno interessato le aree su cui insistono le proprietà del ricorrente… in presenza di una perfetta officiosità idraulica degli alvei fluviali, si sarebbero verificati dei fenomeni esondativi molto limitati, caratterizzati da tiranti e velocità
6 delle correnti sensibilmente inferiori rispetto a quelli verificatisi nella realtà, che avrebbero potuto evitare o comunque limitare i danni ad una pulizia dei fondi al termine del passaggio della piena.”.
Gli elementi esposti consentono di affermare la responsabilità per i danni arrecati ai ricorrenti della convenuta - pubblica Controparte_1 amministrazione alla quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ” - ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere CP_1 omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua sopra indicati.
In proposito, va inoltre richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, ricorrente in ipotesi di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Attraverso i dati registrati dalla stazione pluviografica di Santa Rosalia - gestita dall'Autorità di Bacino della IO Sicilia - e da quelle di Modica, Noto e Palazzolo Acreide - appartenenti al Servizio Informatico Agrometeorologico Siciliano (SIAS) - i c.t.u. hanno eseguito lo studio idrologico dell'evento piovoso per cui è causa, analizzando in particolare i dati pluviometrici rilevati dalla rete di rilevamento territoriale disponibili, nei tempi di: 1, 3, 6, 12 e 24 ore.
7 I suindicati valori hanno permesso di desumere che l'evento meteorico per cui è causa si è caratterizzato per tempi di ritorno variabili a seconda della stazione e delle durate di pioggia considerate, tali comunque da poter escludere che gli allagamenti in questione siano da ascrivere a precipitazioni dal carattere eccezionale (cfr. pagina 29 e 45 c.t.u.).
A tal fine, la Corte ritiene doversi fare riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 49/2010 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), fonte normativa di natura primaria, che classifica in termini di “scarsa probabilità” le “alluvioni” o gli altri
“scenari di eventi estremi” verificatisi con un tempo di ritorno superiore ai 200 anni, ed in termini, invece, di “media probabilità”, le alluvioni con tempo di ritorno fra i 100 ed i 200 anni, con la conseguenze che il carattere di eccezionalità, ai presenti fini, può essere attribuito solo ai fenomeni che presentano un tempo di ritorno superiore ai 200 anni.
Nella fattispecie, i c.t.u. hanno evidenziato come la stazione di Palazzolo Acreide del SIAS mostri carattere di “eccezionalità” (riferita, però, dai c.t.u. ad un tempo di ritorno superiore ai 100 anni e non, come invece ritenuto dalla Corte, ai 200 anni) per la sola durata di 3 ore e di “rarità” (fra i 50 ed i 100 anni) per quella di 6 ore, mentre le restanti stazioni non hanno registrato eventi eccezionali ma eventi che possono essere classificati come “ordinari”.
Hanno, inoltre, precisato che l'area di influenza della stazione di Palazzolo Acreide interessa circa il 28% della parte montana del bacino del F. Tellaro ed è ininfluente per il bacino del F. Cava Palombieri, con ciò escludendo, in definitiva, la sussistenza del dedotto caso fortuito.
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini estremamente generici, dall'Autorità di . CP_1
In primo luogo, non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015).
8 Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all' convenuta, una Controparte_1 posizione riconducibile al concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Nessuna responsabilità, ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 523/1904, può configurarsi in capo al “consorzio degli interessati”, non avendo la convenuta provato, né essendo altrimenti emerso, che un determinato consorzio di bonifica sia stato realmente investito, peraltro in via esclusiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, in forza di formale consegna dell'opera ovvero dell'esistenza di una manutenzione di fatto, o anche delle leggi regionali in materia (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018).
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza (quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio 1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
9 L'art. 58 R.D. n. 523/1904 si limita ad esonerare dall'omologazione del Prefetto le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo; l'art. 95 prevede che il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58 è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
Altrettanto generico, in quanto non ancorato a nessun comportamento concreto attribuito ai ricorrenti, risulta il richiamo a forme di concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
Il collegio di consulenti non ha infatti rilevato alcun comportamento colpevole, attribuibile alla ricorrente, idoneo a cagionare o aggravare i danni accertati, riconducendo gli stessi esclusivamente alla mancanza di officiosità idraulica ed alla scarsa manutenzione e pulizia degli alvei del Fiume Tellaro, del tutto generiche ed ipotetiche risultando le deduzioni della sul Controparte_1 punto.
L'individuazione e quantificazione dei danni patiti dalla ricorrente per effetto dell'esondazione è stata compiuta analiticamente dai consulenti e si basa sia su quanto direttamente verificato al momento dei sopralluoghi, che sulle risultanze della consulenza del 13.12.2021 redatta dal c.t.p. , contente le Per_1 immagini fotografiche evidenzianti gli allagamenti conseguenziali allo straripamento del fiume Tellaro, la lacerazione dei manti di copertura, nonché l'abbattimento delle strutture serricole.
Il calcolo dei danni alle colture presenti ed alle strutture è stato effettuato mediante l'utilizzazione delle voci ricavate dal vigente Prezzario Regionale AA e FF secondo la tipologia del danno accertato.
Rinviandosi più nel dettaglio alla relazione in atti (pagg. 40 ss.) – che il Collegio reputa di poter recepire integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censure – si ritiene di poter liquidare le seguenti voci di danno:
10 a) perdita del frutto pendente per €411.264,00; b) oneri straordinari per il ripristino delle normali condizioni colturali (ripulitura dei terreni da vegetazione;
impiego di decespugliatore;
spietramento con mezzi meccanici;
apporto di terra vegetale, trasporto e spandimento;
livellamento superficiale;
ricostituzione struttura portante per serre – tunnel;
sistemazioni strutture danneggiate delle serre – tunnel;
Manto di copertura serre – tunnel con film plastico;
ripristino impianto irriguo;
riequilibrio fertilità con prodotti fosfatici e potassici) per
€848.160; c) recinzione divelta per €3.816,00; d) lucro cessante a seguito di distruzione totale di strutture serricole per
€97.500,00; e) ripristino viabilità aziendale per €5.600,00.
Il risarcimento, in assenza di domanda alcuna da parte dei proprietari/locatori dei terreni ritualmente citati in causa, va riconosciuto in favore della società ricorrente, titolare dell'azienda danneggiata.
Per quanto detto, l'Autorità convenuta va condannata al pagamento, in favore della della somma complessiva di Parte_2
€1.317.590,00.
Trattandosi di debito di valore, su tale importo, devalutato al 17 novembre 2021 e rivalutato anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
*****
L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la , soccombente, va CP_1 condannata alla rifusione, nei confronti del ricorrente, delle spese del procedimento di a.t.p. e del presente giudizio, che si liquidano – tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa – per il procedimento di a.t.p., in complessivi €5.100,00 per compensi (scaglione valore da €1.000.000,00 a €2.000.000,00; €1.800,00 per la fase di studio della controversia, €1.300,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €2.000,00 per la fase istruttoria), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il
11 presente giudizio, in complessivi €19.113,00, di cui €17.400,00 per compensi (scaglione valore da €1.000.000,00 a €2.000.000,00; €4.000,00 per la fase di studio della controversia, €2.200,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€5.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €6.200,00 per la fase decisionale) ed €1.713,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo vanno definitivamente poste interamente a carico della Autorità di Bacino.
La ricorrente va, invece, condannata alla rifusione, nei confronti dell' , delle spese del AR presente giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €17.400,00 per compensi (scaglione valore da €1.000.000,00 a €2.000.000,00; €4.000,00 per la fase di studio della controversia, €2.200,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€5.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €6.200,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
p.q.m
.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la IO Sicilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...] nei confronti della Parte_1 Controparte_1
presso la NZ della IO , in persona del
[...] CP_1 legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- dichiara la contumacia di e CP_3 Controparte_4 CP_5
[...]
- dichiara inammissibile la domanda nei confronti dell'
[...]
; AR
- dichiara l' del Distretto Idrografico della presso Controparte_1 CP_1 la NZ della IO Sicilia responsabile dei danni causati tra il 16
12 ed il 17 novembre 2021 dalla esondazione del fiume Tellaro nei confronti della ricorrente;
- condanna, per l'effetto, l' Controparte_1
presso la NZ della IO Sicilia, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore della a titolo di risarcimento dei suddetti Parte_1 danni, la somma complessiva di €1.317.590,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato al 17 novembre 2021 ed annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna l' presso Controparte_1 CP_1 la NZ della IO Sicilia alla rifusione, nei confronti della ricorrente, delle spese del procedimento di a.t.p. e del presente giudizio, che si liquidano, per il procedimento di a.t.p., in complessivi €5.100,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il presente giudizio, in complessivi €19.113,00, di cui €17.400,00 per compensi ed €1.713,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- condanna la ricorrente alla rifusione, nei confronti dell'
[...]
, delle spese del presente AR giudizio, che si liquidano in complessivi €17.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della Controparte_1 consulenza tecnica liquidate nell'ambito dell'A.T.P. di cui al proc n. 2086/2021;
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
13
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composto da:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) ing. Michele Fabio Ruffo Giudice esperto,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa iscritta al n. 150/2023 R.G., tra:
con sede legale in Rosolini, Via Parte_1
Prezzolini s.n. (p. iva ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Piccione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Modica, Via Fosso Tantillo n. 14/a (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
ricorrente,
e
presso la Controparte_1
NZ della IO Sicilia (c.f.: ),NZ della P.IVA_2
IO Sicilia, (c.f. ) e P.IVA_2 AR
(c.f. ), tutte rappresentate e
[...] P.IVA_2 difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliate presso
1 gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via V. Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenute,
nato a [...] il [...] (c.f. CP_3
), , nato a [...] il 13 aprile C.F._1 Controparte_4
1984 (c.f. ) e nato a [...] il 19 C.F._2 CP_5 novembre 1959 (c.f. , C.F._3
terzi chiamati in causa, contumaci.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente, con note depositate in pari data, ha concluso come di seguito:
“PIACCIA AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA SICILIA
-Disattesa ogni contraria istanza, eccezione difesa;
-Ritenere e dichiarare la responsabilità della , (C.F. ), in Controparte_6 P.IVA_2 persona dell'On.le Presidente in carica, suo legale rapp.nte p.t., con sede in Palermo, Palazzo Orleans, Piazza Indipendenza, 21, della Controparte_7
in persona dell'On.le Assessore in carica, suo legale rapp.nte p.t., con sede in Via
[...]
Ugo La Malfa, n. 169 -90146 Palermo, e, ora, de Controparte_1
, Via G. Magliocco, 46 –90141 Palermo, in persona del suo legale
[...] rapp.nte in carica, in ordine a tutti i danni patiti dalla Società ricorrente nell'occasione dell'esondazione del Fiume Tellaro del 16 e 17 novembre 2021, quali accertati, descritti e stimati con l'a.t.p. già espletato;
-Conseguentemente dire tenuti e condannare gli Enti resistenti, comunque l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la , in persona del rispettivo legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pronto risarcimento in favore della Società ricorrente di tutti i danni subìti da quest'ultima quali già accertati, detti danni liquidando nella somma di €. 1.317.590,00, o in quell'altra che potrà essere ritenuta dal Giudice, con la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla sorte rivalutata, compresi quelli moratori di legge, dalla data di verificazione
2 dell'evento calamitoso e fino a quella di effettivo soddisfo.
-Spese e compensi del grado e della fase dell'a.t.p. Gradatamente, in via istruttoria, ove il Giudice adito riscontrasse la necessità di integrazione delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo già esperito, altresì si chiede altresì disporsi C.T.U., anche mediante richiamo dei cc.tt.uu. già nominati, al fine di determinare le cause dei danni di cui trattasi e di quantificare i danni patiti dalla Società istante sulla scorta degli accertamenti già eseguiti dai cc.tt.uu. incaricati dell'a.t.p.; nonché, siccome già richiesto con le note depositate il 19 settembre 2023 a confutazione delle eccezioni mosse ex adverso, al finedi accertare il corretto inquadramento del Fiume Tellaro ai sensi e per gli effetti delle disposizioni recate dagli artt. 4, 5, 6, 7 9 del R .D. n. 523/1904”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 gennaio 2023, la Parte_1 evocava in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque pubbliche
[...] per la l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della IO Sicilia, CP_1 la NZ della IO Sicilia e l' CP_2 AR
[...]
La ricorrente, premesso di essere conduttrice di alcuni terreni – meglio identificati in ricorso – ubicati nel territorio del Comune di Noto (SR), c/de Belludia e Passo di Miele, chiedeva il risarcimento dei danni causati dall'esondazione del vicino fiume Tellaro, avvenuta in seguito alle precipitazioni verificatesi tra il 16 ed il 17 novembre 2021 a causa dell'incuria e della pluriennale mancanza di manutenzione dell'alveo e degli argini del corso d'acqua, infestato da vegetazioni spontanee ed ammassi di materiali inerti.
Assumendo la natura demaniale del menzionato corso d'acqua, la ricorrente ne imputava all'amministrazione convenuta l'omessa manutenzione, ordinaria e straordinaria, e la conseguente responsabilità ex art. 2051 o, in subordine, 2043 c.c.
Con comparsa depositata il 19 maggio 2023, si costituivano nel giudizio l' , la NZ della IO Sicilia e l' Controparte_1 [...]
, i quali, eccepito preliminarmente AR il difetto di legittimazione passiva della NZ e dell' , AR
3 chiedevano nel merito il rigetto della domanda – deducendo, sotto vari aspetti, l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti alla morfologia dello stato dei luoghi ed al carattere straordinario degli eventi meteorici di cui trattasi – e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
Acquisito agli atti l'accertamento tecnico preventivo di cui al proc. n. 2086/2021 R.G., integrato il contraddittorio nei confronti dei proprietari dei fondi oggetto di causa e precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_3 [...]
e che, ritualmente citati a comparire mediante CP_4 CP_5 notifica dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio eseguita in data 30 luglio 2024, non si sono costituiti in giudizio.
Sempre in via preliminare, è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all' AR
.
[...]
Questa compete, infatti, in via esclusiva, all' del Distretto Controparte_1
Idrografico della , in forza della Legge Regionale n. 8/2018, che le ha CP_1 attribuito “il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della , in adempimento degli obblighi CP_1 derivanti dalle direttive UE di settore … nonchè le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni”.
Nella specie, gli eventi produttivi del danno si sono verificati nei giorni 16 e 17 novembre 2021, allorché la predetta normativa era già in vigore.
4 Nel merito, la domanda proposta nei confronti dell'Autorità (articolazione della NZ della IO Sicilia) è fondata e va, pertanto, accolta.
I fondi oggetto di causa risultano condotti in affitto da parte della ricorrente giusta contratti stipulati con:
- contratti di affitto del 29 settembre 2016 – avente ad oggetto CP_3
i fondi siti nel territorio del comune di Noto (SR), contrada Belludia, meglio identificati a catasto al foglio di mappa n. 333, p.lle 1, 11, 14, 33, 144, 145 – e del 18 luglio 2019 – avente ad oggetto i fondi siti nel territorio del comune di Noto (SR), contrada Belludia, meglio identificati a catasto al foglio di mappa n. 333, p.lle n. 1, 14, 16, 17, 18, 19, 33, 51, 57 e 145 (per le parti meglio indicate in ricorso);
- , contratto di affitto del 30 giugno 2016 (beni di Controparte_4 [...]
), avente ad oggetto i fondi siti nel territorio del comune di Noto CP_4
(SR), contrada Passo di Miele, meglio identificati a catasto al foglio di mappa n. 305, particelle: 137, 164, 228, 229, 230, 231, 233, 249, 250, 251, 252, 253, 598, 600, 602 (per le parti meglio indicate in ricorso).
Secondo la descrizione fornita dai consulenti in sede di A.T.P., i fondi oggetto di ricorso ricadono tutti in Agro di Noto e sono ubicati sia sulla destra che sulla sinistra idraulica del fiume Tellaro. Si tratta di terreni pianeggianti e sub- pianeggianti, formatisi su sedimenti fluviali, con suoli prevalentemente sabbiosi ed in parte argillosi rientranti, secondo la classificazione della carta dei suoli, nell'associazione dei suoli alluvionali, molto profondi, freschi e di buona fertilità produttiva.
Da un punto di vista agronomico, l'intera Valle del Tellaro si caratterizza per la presenza di diverse colture, quali agrumeto, arboreti, ortive da pieno campo ed in serra. I terreni condotti dalla ricorrente, nella parte interessata dall'alluvione, sono coltivati in tunnels-serre prevalentemente a zucchino della varietà
“Raffaello”, ed in minor misura di quella “Grizzino”.
La circostanza dell'avvenuto straripamento del fiume Tellaro e della conseguente inondazione ha trovato conferma, oltre che in quanto direttamente rilevato dai consulenti in sede di sopralluogo, nell'analisi delle fotografie e delle
5 ortofoto disponibili su piattaforma Google Earth ed in quelle satellitari (Sentinel 2), nonché nelle analisi idrografiche condotte.
Nel corso dei sopralluoghi i fondi sono risultati invasi da limo ed altro materiale vegetale di varia natura trasportato dalle acque esondate dal fiume, le quali hanno in parte asportato e danneggiato, oltre alle colture presenti, i tunnel e le ulteriori coperture ivi installate. (c.t.u. pag. 4 e ss.).
Nel primo dei fondi indicati è poi risultata del tutto divelta un'area di circa 3000 mq. destinata a parcheggio dei mezzi agricoli ed attrezzature diverse, regolarmente recintata, poggiante su un muretto costruito da blocchetti di cemento per un'altezza di circa 50 cm. Nel secondo, le condotte principali interrate di adduzione idrica sono state rimosse per “scalzamento” in più tratti, e sono riaffiorate in superficie con evidenti, disancoraggi ed incurvamenti. Nel terzo, su una superficie stimata di oltre Ha 2.00 i tunnel sono stati completamente sradicati e trascinati dalla corrente d'acqua.
Tenuto conto della conformazione dei fondi e della loro collocazione idrografica all'interno del bacino del fiume Tellaro e del fiume Cava Palombieri, i consulenti hanno analizzato l'evento meteorico occorso il 17 novembre 2021 attraverso simulazioni numeriche di propagazione idraulica bidimensionale, calcolando tempi di corrivazione e ritorno, ed accertando in ultimo le cause dell'allagamento.
In ragione delle superiori analisi, e tenuto conto della condizione dei fondi dei ricorrenti al momento del sopralluogo, gli esperti hanno ricondotto la verificazione dell'evento esondativo alla mancata manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua, non in grado di convogliare le portate di piena conseguenti alle piogge verificatesi il 17 novembre 2021.
Sostengono, più nel dettaglio i consulenti, che “In definitiva, dai risultati ottenuti dalle simulazioni di propagazione idraulica bidimensionale per gli eventi causati dalle precipitazioni del 17 novembre 2021, si può concludere che la mancanza di officiosità idraulica, ovvero la scarsa manutenzione e pulizia degli alvei del , abbia sicuramente avuto un impatto rilevante, sul CP_9 verificarsi dei fenomeni esondativi che hanno interessato le aree su cui insistono le proprietà del ricorrente… in presenza di una perfetta officiosità idraulica degli alvei fluviali, si sarebbero verificati dei fenomeni esondativi molto limitati, caratterizzati da tiranti e velocità
6 delle correnti sensibilmente inferiori rispetto a quelli verificatisi nella realtà, che avrebbero potuto evitare o comunque limitare i danni ad una pulizia dei fondi al termine del passaggio della piena.”.
Gli elementi esposti consentono di affermare la responsabilità per i danni arrecati ai ricorrenti della convenuta - pubblica Controparte_1 amministrazione alla quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ” - ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere CP_1 omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua sopra indicati.
In proposito, va inoltre richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, ricorrente in ipotesi di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Attraverso i dati registrati dalla stazione pluviografica di Santa Rosalia - gestita dall'Autorità di Bacino della IO Sicilia - e da quelle di Modica, Noto e Palazzolo Acreide - appartenenti al Servizio Informatico Agrometeorologico Siciliano (SIAS) - i c.t.u. hanno eseguito lo studio idrologico dell'evento piovoso per cui è causa, analizzando in particolare i dati pluviometrici rilevati dalla rete di rilevamento territoriale disponibili, nei tempi di: 1, 3, 6, 12 e 24 ore.
7 I suindicati valori hanno permesso di desumere che l'evento meteorico per cui è causa si è caratterizzato per tempi di ritorno variabili a seconda della stazione e delle durate di pioggia considerate, tali comunque da poter escludere che gli allagamenti in questione siano da ascrivere a precipitazioni dal carattere eccezionale (cfr. pagina 29 e 45 c.t.u.).
A tal fine, la Corte ritiene doversi fare riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 49/2010 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), fonte normativa di natura primaria, che classifica in termini di “scarsa probabilità” le “alluvioni” o gli altri
“scenari di eventi estremi” verificatisi con un tempo di ritorno superiore ai 200 anni, ed in termini, invece, di “media probabilità”, le alluvioni con tempo di ritorno fra i 100 ed i 200 anni, con la conseguenze che il carattere di eccezionalità, ai presenti fini, può essere attribuito solo ai fenomeni che presentano un tempo di ritorno superiore ai 200 anni.
Nella fattispecie, i c.t.u. hanno evidenziato come la stazione di Palazzolo Acreide del SIAS mostri carattere di “eccezionalità” (riferita, però, dai c.t.u. ad un tempo di ritorno superiore ai 100 anni e non, come invece ritenuto dalla Corte, ai 200 anni) per la sola durata di 3 ore e di “rarità” (fra i 50 ed i 100 anni) per quella di 6 ore, mentre le restanti stazioni non hanno registrato eventi eccezionali ma eventi che possono essere classificati come “ordinari”.
Hanno, inoltre, precisato che l'area di influenza della stazione di Palazzolo Acreide interessa circa il 28% della parte montana del bacino del F. Tellaro ed è ininfluente per il bacino del F. Cava Palombieri, con ciò escludendo, in definitiva, la sussistenza del dedotto caso fortuito.
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini estremamente generici, dall'Autorità di . CP_1
In primo luogo, non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015).
8 Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all' convenuta, una Controparte_1 posizione riconducibile al concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Nessuna responsabilità, ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 523/1904, può configurarsi in capo al “consorzio degli interessati”, non avendo la convenuta provato, né essendo altrimenti emerso, che un determinato consorzio di bonifica sia stato realmente investito, peraltro in via esclusiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, in forza di formale consegna dell'opera ovvero dell'esistenza di una manutenzione di fatto, o anche delle leggi regionali in materia (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018).
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza (quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio 1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
9 L'art. 58 R.D. n. 523/1904 si limita ad esonerare dall'omologazione del Prefetto le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo; l'art. 95 prevede che il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58 è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
Altrettanto generico, in quanto non ancorato a nessun comportamento concreto attribuito ai ricorrenti, risulta il richiamo a forme di concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
Il collegio di consulenti non ha infatti rilevato alcun comportamento colpevole, attribuibile alla ricorrente, idoneo a cagionare o aggravare i danni accertati, riconducendo gli stessi esclusivamente alla mancanza di officiosità idraulica ed alla scarsa manutenzione e pulizia degli alvei del Fiume Tellaro, del tutto generiche ed ipotetiche risultando le deduzioni della sul Controparte_1 punto.
L'individuazione e quantificazione dei danni patiti dalla ricorrente per effetto dell'esondazione è stata compiuta analiticamente dai consulenti e si basa sia su quanto direttamente verificato al momento dei sopralluoghi, che sulle risultanze della consulenza del 13.12.2021 redatta dal c.t.p. , contente le Per_1 immagini fotografiche evidenzianti gli allagamenti conseguenziali allo straripamento del fiume Tellaro, la lacerazione dei manti di copertura, nonché l'abbattimento delle strutture serricole.
Il calcolo dei danni alle colture presenti ed alle strutture è stato effettuato mediante l'utilizzazione delle voci ricavate dal vigente Prezzario Regionale AA e FF secondo la tipologia del danno accertato.
Rinviandosi più nel dettaglio alla relazione in atti (pagg. 40 ss.) – che il Collegio reputa di poter recepire integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censure – si ritiene di poter liquidare le seguenti voci di danno:
10 a) perdita del frutto pendente per €411.264,00; b) oneri straordinari per il ripristino delle normali condizioni colturali (ripulitura dei terreni da vegetazione;
impiego di decespugliatore;
spietramento con mezzi meccanici;
apporto di terra vegetale, trasporto e spandimento;
livellamento superficiale;
ricostituzione struttura portante per serre – tunnel;
sistemazioni strutture danneggiate delle serre – tunnel;
Manto di copertura serre – tunnel con film plastico;
ripristino impianto irriguo;
riequilibrio fertilità con prodotti fosfatici e potassici) per
€848.160; c) recinzione divelta per €3.816,00; d) lucro cessante a seguito di distruzione totale di strutture serricole per
€97.500,00; e) ripristino viabilità aziendale per €5.600,00.
Il risarcimento, in assenza di domanda alcuna da parte dei proprietari/locatori dei terreni ritualmente citati in causa, va riconosciuto in favore della società ricorrente, titolare dell'azienda danneggiata.
Per quanto detto, l'Autorità convenuta va condannata al pagamento, in favore della della somma complessiva di Parte_2
€1.317.590,00.
Trattandosi di debito di valore, su tale importo, devalutato al 17 novembre 2021 e rivalutato anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
*****
L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la , soccombente, va CP_1 condannata alla rifusione, nei confronti del ricorrente, delle spese del procedimento di a.t.p. e del presente giudizio, che si liquidano – tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa – per il procedimento di a.t.p., in complessivi €5.100,00 per compensi (scaglione valore da €1.000.000,00 a €2.000.000,00; €1.800,00 per la fase di studio della controversia, €1.300,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €2.000,00 per la fase istruttoria), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il
11 presente giudizio, in complessivi €19.113,00, di cui €17.400,00 per compensi (scaglione valore da €1.000.000,00 a €2.000.000,00; €4.000,00 per la fase di studio della controversia, €2.200,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€5.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €6.200,00 per la fase decisionale) ed €1.713,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo vanno definitivamente poste interamente a carico della Autorità di Bacino.
La ricorrente va, invece, condannata alla rifusione, nei confronti dell' , delle spese del AR presente giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €17.400,00 per compensi (scaglione valore da €1.000.000,00 a €2.000.000,00; €4.000,00 per la fase di studio della controversia, €2.200,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€5.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €6.200,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
p.q.m
.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la IO Sicilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...] nei confronti della Parte_1 Controparte_1
presso la NZ della IO , in persona del
[...] CP_1 legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- dichiara la contumacia di e CP_3 Controparte_4 CP_5
[...]
- dichiara inammissibile la domanda nei confronti dell'
[...]
; AR
- dichiara l' del Distretto Idrografico della presso Controparte_1 CP_1 la NZ della IO Sicilia responsabile dei danni causati tra il 16
12 ed il 17 novembre 2021 dalla esondazione del fiume Tellaro nei confronti della ricorrente;
- condanna, per l'effetto, l' Controparte_1
presso la NZ della IO Sicilia, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore della a titolo di risarcimento dei suddetti Parte_1 danni, la somma complessiva di €1.317.590,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato al 17 novembre 2021 ed annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna l' presso Controparte_1 CP_1 la NZ della IO Sicilia alla rifusione, nei confronti della ricorrente, delle spese del procedimento di a.t.p. e del presente giudizio, che si liquidano, per il procedimento di a.t.p., in complessivi €5.100,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il presente giudizio, in complessivi €19.113,00, di cui €17.400,00 per compensi ed €1.713,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- condanna la ricorrente alla rifusione, nei confronti dell'
[...]
, delle spese del presente AR giudizio, che si liquidano in complessivi €17.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della Controparte_1 consulenza tecnica liquidate nell'ambito dell'A.T.P. di cui al proc n. 2086/2021;
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
13