Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
In tema di contratto d'opera ed in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 cod. civ. ed al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacché nella prima ipotesi l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi, mentre nella seconda ipotesi il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere quindi dall'accettazione dell'opera.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2003, n. 3295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3295 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRO Vincenzo - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO GRASSIA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL IL, TT AL IA, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 62, presso lo studio dell'avvocato OTTAVIO ROMEO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 7794/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 24/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato GRASSIA GIANFRANCO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento;
udito l'Avvocato ROMEO OTTAVIO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ER ER, titolare della Ditta Daz, proponeva impugnazione dinanzi al Tribunale di Roma avverso la sentenza del Pretore di Roma del 19.12.1994 con al quale era stata dichiarata la risoluzione del contratto stipulato tra il ER da un lato e LI TI e IZ TA TI dall'altro avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di un portoncino blindato nell'abitazione degli appellati sito in Roma, via Belon 41, ed era stata pronunciata la condanna del ER alla restituzione della somma di lire 1.350.000 in favore degli TI.
L'appellante in particolare sosteneva che l'opera commissionata era stata consegnata entro la fine di luglio 1987 ed era stata accettata senza reclami dagli appellati, cosicché ai sensi dell'art. 2226 c.c. l'accettazione espressa dall'opera aveva liberato il prestatore da responsabilità per vizi o difformità.
Si costituivano in giudizio gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello.
Il Tribunale adito con sentenza del 24.4.1998 rigettava l'appello. Il Giudice di appello, premesso che dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado era emerso che uno dei difetti più evidenti del portoncino oggetto del contratto era costituito dal posizionamento delle guide a forma ci foro circolare nell'anta piccola, riteneva che i committenti avevano rilevato e tempestivamente denunciato tali inconvenienti, così da ottenere alcuni interventi da parte del ER finalizzati alla loro eliminazione;
non poteva invece ritenersi che i committenti avessero instaurato il giudizio senza previamente denunciare alcun vizio, avuto riguardo ai rimaneggiamenti dei fori difettosi e soprattutto alla fornitura della contropiastra da parte del ER;
a tale ultimo proposito la Corte territoriale riteneva non convincente la tesi dell'appellante, secondo cui si sarebbe trattato di una autonoma fornitura a titolo di cortesia, avuto riguardo alle osservazioni del consulente tecnico d'ufficio ed al fatto che si trattava di un'opera per la quale non era stato pattuito un corrispettivo;
infine riteneva fondata la domanda di risoluzione contrattuale perché erano emersi vizi del portoncino tali da renderlo inidoneo al suo uso naturale.
Per la cassazione di tale sentenza il ER ha proposto un ricorso articolato in due motivi illustrato successivamente da una memoria;
LI TI e IZ TA TI hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ER, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2226 c.c. in relazione agli articoli 1665 e 1668 c.c., lamenta che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto tempestiva la denuncia dei vizi relativi al portoncino blindato fornito ed installato dall'esponente; in proposito rileva che, data la gravita del vizio riscontrato, consistente nella mancata chiusura del portoncino, è difficile ritenere che i committenti non ne avessero immediatamente apprezzato la sussistenza;
inoltre la circostanza che essi dopo diverso tempo dalla esecuzione dell'opera (provvedono} al pagamento del corrispettivo, costituiva la prova della avvenuta accettazione dell'opera stessa senza riserve;
comunque le controparti avrebbero dovuto denunciare gli eventuali vizi occulti riscontrati nel termine di decadenza di otto giorni a decorrere dalla suddetta accettazione. La censura è infondata.
Il giudice di appello con motivazione adeguata e priva di vizi logici, comunque neppure denunciati con il motivo in esame, ha ritenuto tempestiva la denuncia dei vizi da parte dei committenti ai sensi dell'art. 2226 c.c. alla luce sia dei rimaneggiamenti dei fori difettosi riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio sia della fornitura e posa in opera di una contropiastra (finalizzata alla eliminazione degli inconvenienti rilevati) da parte del ER senza pretendere alcun corrispettivo;
invero tali elementi evidenziavano secondo il giudice di appello diversi interventi del ER tendenti ad eliminare i vizi rilevati dai committenti, il cui accertamento aveva comportato necessariamente un uso del portoncino prolungato per un certo periodo di tempo. Orbene in presenza di tale argomentato convincimento in fatto da parte del giudice di merito, il ricorrente si limita a denunciare violazione e falsa applicazione dell'art. 2226 c.c. in base al quale, secondo la sua prospettazione, il termine di otto giorni per la denuncia dei vizi decorrerebbe dalla accettazione dell'opera, avvenuta nella fattispecie con il pagamento del prezzo. In proposito deve anzitutto rilevarsi l'erroneità dell'assunto in diritto del ricorrente, atteso che ai sensi dell'art. 2226 c.c. occorre distinguere i vizi dell'opera noti al committente o facilmente riconoscibili dai vizi occulti: nella prima ipotesi invero l'accettazione dell'opera senza riserve, libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per i suddetti vizi, mentre nella seconda ipotesi il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere quindi dalla accettazione dell'opera.
Inoltre nella fattispecie sulla base della ricostruzione della vicenda operata dal giudice di merito, e dunque con riferimento ai diversi interventi effettuati dal ER successivamente alla consegna dell'opera, si deve ritenere che al momento del versamento del corrispettivo gli TI avevano già denunciato i vizi riscontrati cosicché il suddetto pagamento non può essere qualificato come accettazione senza riserve dell'opera stessa. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo omessa ed insufficiente motivazione, censura l'affermazione del giudice di appello in odine alla sussistenza dei requisiti di legge per pronunciare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti per l'inidoneità del portoncino al suo uso naturale, per avere trascurato di considerare che il consulente tecnico d'ufficio aveva posto in risalto che il difetto riscontato, consistente in una non perfetta chiusura, non era così macroscopico da giustificare la suddetta risoluzione.
La censura è infondata.
Il Tribunale di Roma, all'esito di quanto evidenziato nella relazione del consulente tecnico d'ufficio in ordine agli inconvenienti riscontrati riguardo al portoncino fornito ed installato dal ER, ed in particolare alla "non stretta serratura della porta quando questa è chiusa", ha concluso che il portoncino medesimo era inidoneo al suo naturale uso, sulla base di un apprezzamento di fatto congruamente motivato e privo di vizi logici, essendo del tutto ragionevole ritenere che l'imperfetta chiusura del portoncino blindato aveva pregiudicato inevitabilmente quelle finalità di sicurezza per la propria abitazione che ì committenti intendevano perseguire, cosicché l'opera era del tutto inadatta alla sua destinazione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 60,00 per spese e di euro 600,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003