Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2003, n. 3295
CASS
Sentenza 6 marzo 2003

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In tema di contratto d'opera ed in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 cod. civ. ed al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacché nella prima ipotesi l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi, mentre nella seconda ipotesi il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere quindi dall'accettazione dell'opera.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2003, n. 3295
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3295
    Data del deposito : 6 marzo 2003

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