Art. 1. Articolo unico.
Ai possessori di apparecchi di accensione (azionati da pietrina focaia od a carta piroforica, da corrente elettrica o da altri mezzi), fabbricati in Italia od importati dall'estero, e' consentito, in via eccezionale, di regolarizzare la detenzione degli apparecchi stessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pagando solo il corrispondente diritto fisso.
Ai possessori di apparecchi di accensione (azionati da pietrina focaia od a carta piroforica, da corrente elettrica o da altri mezzi), fabbricati in Italia od importati dall'estero, e' consentito, in via eccezionale, di regolarizzare la detenzione degli apparecchi stessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pagando solo il corrispondente diritto fisso.