Articolo 1 della Legge 5 giugno 1951, n. 514
Versione
26 luglio 1951
Art. 1. Articolo unico.

Ai possessori di apparecchi di accensione (azionati da pietrina focaia od a carta piroforica, da corrente elettrica o da altri mezzi), fabbricati in Italia od importati dall'estero, e' consentito, in via eccezionale, di regolarizzare la detenzione degli apparecchi stessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pagando solo il corrispondente diritto fisso.

Entrata in vigore il 26 luglio 1951