Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/2003, n. 14758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14758 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE RIB BBLICA ITALIANA ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 ME DEL POPOLO ITALIANO modifiche al sistema LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 147 5 8 /03 SEZIONE PR. A C II Composta dagli Ill.mi Sigg.r Magis rat Dott. Giovanni OLLA - Presidente R.G. N. 72/00 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere 23846 Cron. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Rep. Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 26/03/03 - Rel. Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: LP AT, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIUSEPPE LOIACONO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
REGIONE PUGLIA UFFICIO REGIONALE CONTENZIOSO;
- intimato avverso la sentenza n. 861/99 del Tribunale di BARI, depositata il 12/07/99; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 773 udienza del 26/03/2003 dal Consigliere Dott. Vittorio -1- RAGONESI;
udito il P.M. Generale Dott. per il rigetto in persona del Sostituto Procuratore Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso del ricorso;
-2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 26.02.98, VO TA, amministratore unico del Supermercato T.A. snc proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione emessa dall'Ufficio Regionale del Contenzioso della regione Puglia e notificata il 10.02.1998, con la quale gli si ingiungeva di pagare la somma di £ 750.000 oltre £ 15.000 per spese postali e notifica, per aver violato l'art. 12 D.P.R.967/72 in relazione all'art. 17 L. 283/62, perché in qualità d'amministratore unico del suddetto esercizio permetteva l'esposizione nel banco vendita di carni ovine, suine, bovine e carni avicole senza i prescritti divisori. L'istante rilevata una difformità nella contestazione dell'addebito tra il verbale n. 33/10 del 05.03.93 e l'ordinanza ingiunzione, eccepiva preliminarmente la mancanza di legittimazione dell'autorità che aveva emesso l'atto impugnato. Il Pretore di Bari rigettava l'opposizione. Ricorre per cassazione il VO sulla base di tre motivi. La regione Puglia non si è costituita in giudizio. Motivi della decisione Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la società ricorrente deduce, sotto diversi profili, l'incompetenza della regione Puglia ad irrogare la sanzione amministrativa per essere invece competente in materia il sindaco del luogo in cui è stata commessa l'infrazione. Con il terzo motivo lamenta la M mancanza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione poiché la fattispecie normativa sanziona solo la vendita della carne senza divisori e non già l'esposizione. I primi due motivi, costituendo diverse argomentazioni di una medesima censura, possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi vanno dichiarati inammissibili. Risulta infatti dall'atto di opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione che il ricorrente aveva dedotto nel giudizio di merito che la competenza ad irrogare la sanzione spettasse all'Ufficio periferico del Ministero dell' Industria invece che all'ufficio regionale mentre in alcun modo veniva prospettata la competenza del comune. Tale prospettazione dunque, introdotta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità, si appalesa come del tutto nuova e deve pertanto, ritenersi non proponibile. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile. Con tale motivo infatti il ricorrente tende a far valere sotto il profilo della insufficiente motivazione una diversa valutazione delle circostanze di fatto oggetto di accertamento da parte del giudice. La sentenza impugnata ha infatti con adeguata motivazione rilevato che il verbale di contestazione dell'infrazione aveva rilevato che le carni erano poste in vendita su un unico banco di vendita senza divisori e che tale circostanza faceva prova fino a querela di falso in quanto attestata a seguito di percezione diretta da parte del pubblico ufficiale per cui non poteva che confermarsi l'avvenuta violazione dell'art 12 del dpr 976/72. La censura del ricorrente fa rilevare che il verbale di contestazione recava la dizione “esponeva nel banco di vendita frigo senza i prescritti divisori” sostenendo che la fattispecie costituita dall'esposizione sarebbe diversa da quella della vendita. Tale censura tende in realtà a sostituire alla interpretazione del dato probatorio acquisito al processo fornita dal giudice, che ha correttamente dedotto che l'esposizione su un banco di vendita equivalesse non a mera esposizione bensì ad una attività di vendita, una diversa interpretazione secondo cui l'esposizione su un banco di vendita dovrebbe considerarsi mera esposizione e non attività di vendita. Tale tipo di censura siccome afferente al merito della valutazione fornita dal Pretore deve ritenersi inammissibile. Parimenti deve dirsi per quanto concerne l'ulteriore profilo di doglianza secondo cui l'esposizione sul medesimo banco senza i prescritti divisori è ipotesi diversa rispetto a quella prevista dalla legge che impone la vendita su banchi diversi. Anche in tale ipotesi si tende a censurare sotto il profilo del merito una valutazione correttamente espressa e adeguatamente motivata dal giudice di prime cure che ha, in modo del tutto logico, ritenuto che la suddivisione di un unico banco in più scomparti separati da divisori possa ritenersi equivalente ad una pluralità di banchi in ragione della ratio della norma che è quella di impedire che carni di animali di specie diverse vengano confuse in un'unica esposizione per la vendita senza che l'acquirente possa averne adeguata consapevolezza. A ciò deve aggiungersi che l'argomentazione dedotta dal ricorrente sarebbe in ogni caso priva di ogni rilevanza proponendo comunque una tesi priva di conseguenze favorevoli. Essendo pacifico, infatti, che la carne era comunque esposta su un unico banco, anche a non ritenere possibile la separazione dei vari tipi con divisori, vi sarebbe comunque violazione della norma che impone che la carne delle diverse specie sia tenuta su banchi differenti. Quanto poi all'ulteriore profilo dedotto secondo cui il pretore non avrebbe tenuto conto dell'applicabilità dell'art. 23 penultimo comma del DPR 967/72 circa l'assoluta mancanza di una prova sufficiente per un giudizio di responsabilità tale censura, oltre ad avvalorare implicitamente una diversa valutazione dei fatti, è priva di ogni fondamento poiché avendo il giudice di merito valutato e motivato la sussistenza dell' infrazione, ha in tal modo implicitamente escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo in questione. Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile. Non essendosi costituita in giudizio la regione Puglia non si procede a liquidazione delle spese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Roma 26.3.03 Il Cons.est. CANCELLIERE Andrea Blanart from th CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sazione Civile Depositato in Cancelieria m. 3/01 2003 IL CANCELLIERE