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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art.li 337 bis e ss. c.c., iscritto al n. 1612 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro de Belvis, dall'Avv. Marzia Ricciardiello e dall'Avv. Luca Riccucci, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato difeso dall'avv. Celestino Gnazi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 4 luglio 2024 i Sig.ri ed Parte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare Controparte_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio (03.12.2020) Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" stabilendo la casa familiare in Cerveteri e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse primario del figlio.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 06.09.24 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, lette quindi le note del 29.10.2024 con cui il procuratore di parte ricorrente ha richiesto un breve rinvio per concordare con la controparte diverse condizioni di frequentazione del padre con il figlio minore, ha rinviato la causa per il deposito di eventuali note congiunte o per la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. sottoscritte dalle parti.
All'udienza cartolare del 03.01.2025, le parti precisavano le conclusioni in via congiunta depositando le condizioni dell'accordo raggiunto e ne richiedevano l'accoglimento.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte dalle parti possano essere recepite in quanto conformi agli interessi del figlio Per_1
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 Controparte_1 per l'effetto dispone:
2 1) Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le Persona_2 decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
2) Le parti concordano che la sig.ra nella sua qualità di genitore Parte_1 collocatario, avrà l'onere di tenere informato il sig. di tutte le Controparte_1 questioni attinenti il figlio – ivi inclusi, a titolo esemplificativo, gli incontri con gli insegnanti, le visite mediche e le attività sportive praticate dal minore – che dovranno essere comunicati con congruo anticipo, salvo le urgenze del caso.
3) Il figlio minore risiederà in via prevalente presso la madre sig.ra Parte_1 mentre l'altro genitore potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo secondo il seguente schema:
- DURANTE IL PERIODO ORDINARIO
A fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita scuola (o dalle ore 15:00 per l'ipotesi di chiusura dell'istituto scolastico) sino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola (o presso la madre entro le ore 8:30 per l'ipotesi di chiusura dell'istituto scolastico); Infrasettimanalmente: nella settimana in cui il figlio trascorrerà il week-end con il padre, il martedì dall'uscita scuola (o dalle ore 15:00 per l'ipotesi di chiusura dell'istituto scolastico) al giorno seguente, con pernotto presso il padre e riaccompagno l'indomani a scuola (o presso la madre entro le ore 8:30, per l'ipotesi di chiusura dell'istituto scolastico); nella settimana in cui il figlio trascorrerà il week-end con la madre, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola (o dalle ore 15:00 per l'ipotesi di chiusura dell'istituto scolastico) al giorno seguente, con pernotto presso il padre e riaccompagno l'indomani a scuola (o presso la madre entro le ore 8:30, per l'ipotesi di chiusura dell'istituto scolastico).a week end alternati il sabato alle ore 13:00 con pernotto riportando il bambino presso l'abitazione materna la domenica alle ore 20:00;
- PER IL PERIORDO STRAORDINARIO (FESTE E PERIODI FESTIVI)
Ferie estive agosto
3 Due settimane anche non consecutive da concordare, di volta 3 in volta, entro il 30 aprile di ogni anno. In assenza di accordo, il minore trascorrerà le prime due settimane di agosto con un genitore e le seconde due con l'altro, ad anni alterni.
Ferie estive luglio
In considerazione del fatto che il minore non andrà a scuola, i genitori, entro la fine dell'anno scolastico, si impegnano a concordare delle modalità di visita alternative rispetto al calendario ordinario, nonché a concordare tempi e modalità per la frequentazione, da parte del minore, di un centro estivo. Si precisa in ogni caso che, ferma la validità del calendario ordinario, in ipotesi in cui il genitore non affidatario manifestasse la propria disponibilità a tenere il minore, questo potrà trascorrere l'intera giornata con lui, in alternativa, pertanto, al centro estivo.
Periodo natalizio
Ad anni alterni, dall'uscita di scuola del primo giorno di vacanza sino al 29 dicembre ore 11:00, ovvero dalle ore 11:00 del 29 dicembre e sino all'accompagno a scuola in occasione del primo giorno di rientro;
fermo quanto sopra, il 24 dicembre (dalle ore 10:00 sino alle ore 10:00 del giorno seguente) ed il 25 dicembre (dalle ore 10:00 sino alle ore 10:00 del giorno seguente) saranno in ogni caso trascorsi dal minore alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, indipendentemente dal periodo festivo di spettanza.
Periodo pasquale
Ad anni alterni, la domenica di Pasqua dalle ore 10:00 e sino alle ore 10:00 del giorno seguente, ovvero il Lunedì 4 dell'Angelo, dalle ore 10:00 e sino al giorno seguente, con riaccompagno a scuola.
I ponti e le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza.
Compleanno del minore
I genitori si impegneranno a trascorrere il compleanno di tutti Per_1 insieme;
in caso di disaccordo, il figlio trascorrerà detta ricorrenza con uno soltanto dei genitori ad anni alterni e tale giornata sarà considerata alla stregua di un ordinario giorno di spettanza, trovando in questo caso applicazione quanto stabilito per la calendarizzazione ordinaria.
4) La casa familiare sita in Cerveteri (RM) alla Via Graziosi n. 10 è assegnata alla sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario, con quanto in essa Parte_1
4 contenuto – ivi inclusi i beni indicati nella premessa del ricorso congiunto depositato dalle parti di proprietà del sig. che la predetta si Controparte_1 impegna ad usare in maniera diligente –, la quale continuerà ad abitarvi esclusivamente con il minore. Si dà atto che l'altro genitore se ne è già allontanato asportando i propri effetti personali.
5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma pari Controparte_1 Parte_1 ad Euro 600,00 a mezzo bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 5 di ogni mese per il contributo al mantenimento del figlio a decorrere Persona_2 del mese di agosto 2024; spetterà, inoltre, alla madre la totalità degli assegni familiari;
le parti precisano che in considerazione, tra l'altro, dell'elevato importo dell'assegno, dell'attribuzione degli assegni familiari per intero, dell'uso da parte della madre collocataria 5 dell'immobile integralmente ristrutturato ed arredato dal proprietario sig. nonché, per i tempi di permanenza del Controparte_1 minore presso il padre e, comunque, per patto espresso, concordano che l'importo di Euro 600,00 mensili non sarà soggetto a rivalutazione e/o aggiornamenti
ISTAT.
6) Le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno o a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% per ciascuno. Le parti precisano che le dette spese straordinarie saranno individuate secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Civitavecchia del
15.01.15 ed ogni richiesta di rimborso, in ogni caso, dovrà essere assistita da idoneo giustificativo.
7) Il genitore collocatario, sin da ora, si impegna a non richiedere modifiche delle condizioni economiche, salvo intervengano accadimenti particolarmente rilevanti ed allo stato assolutamente imprevedibili;
si concorda che la eventuale scelta della sig.ra di lasciare l'abitazione coniugale non potrà essere fatta Parte_1 valere come motivo di modifica delle condizioni economiche stabilite con il presente atto;
parimenti non potrà essere fatto valere come motivo di modifica delle condizioni economiche stabilite nel presente atto l'aumento dell'età del figlio minore;
quanto sopra è espressamente concordato in virtù delle motivazioni di cui al punto 7 del ricorso congiunto depositato a luglio 2024 e, comunque, per patto espresso.
5 8) I genitori prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quello del figlio minore.
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 16 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art.li 337 bis e ss. c.c., iscritto al n. 1612 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro de Belvis, dall'Avv. Marzia Ricciardiello e dall'Avv. Luca Riccucci, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato difeso dall'avv. Celestino Gnazi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 4 luglio 2024 i Sig.ri ed Parte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare Controparte_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio (03.12.2020) Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" stabilendo la casa familiare in Cerveteri e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse primario del figlio.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 06.09.24 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, lette quindi le note del 29.10.2024 con cui il procuratore di parte ricorrente ha richiesto un breve rinvio per concordare con la controparte diverse condizioni di frequentazione del padre con il figlio minore, ha rinviato la causa per il deposito di eventuali note congiunte o per la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. sottoscritte dalle parti.
All'udienza cartolare del 03.01.2025, le parti precisavano le conclusioni in via congiunta depositando le condizioni dell'accordo raggiunto e ne richiedevano l'accoglimento.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte dalle parti possano essere recepite in quanto conformi agli interessi del figlio Per_1
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 Controparte_1 per l'effetto dispone:
2 1) Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le Persona_2 decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
2) Le parti concordano che la sig.ra nella sua qualità di genitore Parte_1 collocatario, avrà l'onere di tenere informato il sig. di tutte le Controparte_1 questioni attinenti il figlio – ivi inclusi, a titolo esemplificativo, gli incontri con gli insegnanti, le visite mediche e le attività sportive praticate dal minore – che dovranno essere comunicati con congruo anticipo, salvo le urgenze del caso.
3) Il figlio minore risiederà in via prevalente presso la madre sig.ra Parte_1 mentre l'altro genitore potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo secondo il seguente schema:
- DURANTE IL PERIODO ORDINARIO
A fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita scuola (o dalle ore 15:00 per l'ipotesi di chiusura dell'istituto scolastico) sino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola (o presso la madre entro le ore 8:30 per l'ipotesi di chiusura dell'istituto scolastico); Infrasettimanalmente: nella settimana in cui il figlio trascorrerà il week-end con il padre, il martedì dall'uscita scuola (o dalle ore 15:00 per l'ipotesi di chiusura dell'istituto scolastico) al giorno seguente, con pernotto presso il padre e riaccompagno l'indomani a scuola (o presso la madre entro le ore 8:30, per l'ipotesi di chiusura dell'istituto scolastico); nella settimana in cui il figlio trascorrerà il week-end con la madre, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola (o dalle ore 15:00 per l'ipotesi di chiusura dell'istituto scolastico) al giorno seguente, con pernotto presso il padre e riaccompagno l'indomani a scuola (o presso la madre entro le ore 8:30, per l'ipotesi di chiusura dell'istituto scolastico).a week end alternati il sabato alle ore 13:00 con pernotto riportando il bambino presso l'abitazione materna la domenica alle ore 20:00;
- PER IL PERIORDO STRAORDINARIO (FESTE E PERIODI FESTIVI)
Ferie estive agosto
3 Due settimane anche non consecutive da concordare, di volta 3 in volta, entro il 30 aprile di ogni anno. In assenza di accordo, il minore trascorrerà le prime due settimane di agosto con un genitore e le seconde due con l'altro, ad anni alterni.
Ferie estive luglio
In considerazione del fatto che il minore non andrà a scuola, i genitori, entro la fine dell'anno scolastico, si impegnano a concordare delle modalità di visita alternative rispetto al calendario ordinario, nonché a concordare tempi e modalità per la frequentazione, da parte del minore, di un centro estivo. Si precisa in ogni caso che, ferma la validità del calendario ordinario, in ipotesi in cui il genitore non affidatario manifestasse la propria disponibilità a tenere il minore, questo potrà trascorrere l'intera giornata con lui, in alternativa, pertanto, al centro estivo.
Periodo natalizio
Ad anni alterni, dall'uscita di scuola del primo giorno di vacanza sino al 29 dicembre ore 11:00, ovvero dalle ore 11:00 del 29 dicembre e sino all'accompagno a scuola in occasione del primo giorno di rientro;
fermo quanto sopra, il 24 dicembre (dalle ore 10:00 sino alle ore 10:00 del giorno seguente) ed il 25 dicembre (dalle ore 10:00 sino alle ore 10:00 del giorno seguente) saranno in ogni caso trascorsi dal minore alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, indipendentemente dal periodo festivo di spettanza.
Periodo pasquale
Ad anni alterni, la domenica di Pasqua dalle ore 10:00 e sino alle ore 10:00 del giorno seguente, ovvero il Lunedì 4 dell'Angelo, dalle ore 10:00 e sino al giorno seguente, con riaccompagno a scuola.
I ponti e le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza.
Compleanno del minore
I genitori si impegneranno a trascorrere il compleanno di tutti Per_1 insieme;
in caso di disaccordo, il figlio trascorrerà detta ricorrenza con uno soltanto dei genitori ad anni alterni e tale giornata sarà considerata alla stregua di un ordinario giorno di spettanza, trovando in questo caso applicazione quanto stabilito per la calendarizzazione ordinaria.
4) La casa familiare sita in Cerveteri (RM) alla Via Graziosi n. 10 è assegnata alla sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario, con quanto in essa Parte_1
4 contenuto – ivi inclusi i beni indicati nella premessa del ricorso congiunto depositato dalle parti di proprietà del sig. che la predetta si Controparte_1 impegna ad usare in maniera diligente –, la quale continuerà ad abitarvi esclusivamente con il minore. Si dà atto che l'altro genitore se ne è già allontanato asportando i propri effetti personali.
5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma pari Controparte_1 Parte_1 ad Euro 600,00 a mezzo bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 5 di ogni mese per il contributo al mantenimento del figlio a decorrere Persona_2 del mese di agosto 2024; spetterà, inoltre, alla madre la totalità degli assegni familiari;
le parti precisano che in considerazione, tra l'altro, dell'elevato importo dell'assegno, dell'attribuzione degli assegni familiari per intero, dell'uso da parte della madre collocataria 5 dell'immobile integralmente ristrutturato ed arredato dal proprietario sig. nonché, per i tempi di permanenza del Controparte_1 minore presso il padre e, comunque, per patto espresso, concordano che l'importo di Euro 600,00 mensili non sarà soggetto a rivalutazione e/o aggiornamenti
ISTAT.
6) Le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno o a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% per ciascuno. Le parti precisano che le dette spese straordinarie saranno individuate secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Civitavecchia del
15.01.15 ed ogni richiesta di rimborso, in ogni caso, dovrà essere assistita da idoneo giustificativo.
7) Il genitore collocatario, sin da ora, si impegna a non richiedere modifiche delle condizioni economiche, salvo intervengano accadimenti particolarmente rilevanti ed allo stato assolutamente imprevedibili;
si concorda che la eventuale scelta della sig.ra di lasciare l'abitazione coniugale non potrà essere fatta Parte_1 valere come motivo di modifica delle condizioni economiche stabilite con il presente atto;
parimenti non potrà essere fatto valere come motivo di modifica delle condizioni economiche stabilite nel presente atto l'aumento dell'età del figlio minore;
quanto sopra è espressamente concordato in virtù delle motivazioni di cui al punto 7 del ricorso congiunto depositato a luglio 2024 e, comunque, per patto espresso.
5 8) I genitori prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quello del figlio minore.
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 16 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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