Art. 7.
Quando in favore di cooperative, Banche popolari, Casse di risparmio ed altri Istituti di credito siano state fatte cessioni, regolarmente riconosciute dall'Amministrazione, sulle somme dovute all'Amministrazione stessa ad una cooperativa o Consorzio di cooperativa di produzione e lavoro per un appalto di opere pubbliche, nessun sequestro o pignoramento e' ammesso sul prezzo di appalto fino alla concorrenza dell'ammontare della cessione, ne' puo' produrre sospensioni nel corso dei pagamenti.
Quando in favore di cooperative, Banche popolari, Casse di risparmio ed altri Istituti di credito siano state fatte cessioni, regolarmente riconosciute dall'Amministrazione, sulle somme dovute all'Amministrazione stessa ad una cooperativa o Consorzio di cooperativa di produzione e lavoro per un appalto di opere pubbliche, nessun sequestro o pignoramento e' ammesso sul prezzo di appalto fino alla concorrenza dell'ammontare della cessione, ne' puo' produrre sospensioni nel corso dei pagamenti.