Sentenza 14 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di falso nummario, il numero, ancorché rilevante, di banconote, non è sufficiente ad integrare da solo la prova del previo concerto, anche mediato, dell'agente con colui che ha eseguito la falsificazione, costitutivo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 453 cod. pen., ma è necessaria la presenza di più indizi sintomatici del concerto e, quindi, ad esempio, oltre al numero delle banconote, la frequenza e ripetitività delle forniture. (In motivazione la S.C. ha precisato che ai fini dell'integrazione dell'ipotesi più lieve di cui all'art. 455 cod. pen. - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - non si richiede, invece, l'intesa fra il falsificatore e lo spenditore, essendo sufficiente la scienza della falsità al momento dell'acquisto).
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Ricorso per cassazione Con la sentenza n. 23015/23, la Quinta sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di un atto l'onere di indicare specificamente i documenti sui quali l'eccezione si fonda e altresì di allegarli, qualora essi non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale l'imputato aveva eccepito, senza tuttavia documentarlo, che le intercettazioni telefoniche erano state disposte in un procedimento diverso e per un reato non connesso a quello per il quale aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2015, n. 12192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12192 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2015 |
Testo completo
12 192/ 15 b REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/01/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 78/2015 PIETRO DUBOLINO Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Consigliere - Dott. Rel. Consigliere - N. 15261/2014 REGISTRO GENERALE Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - Dott. GABRIELE POSITANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA BR ED N. IL 31/01/1968 avverso la sentenza n. 18096/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 22/11/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. O. DE AUGUSTINIS che ha concluso per l' nommittable del wscorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 22-11-2013 la Corte d'Appello di Napoli confermava l'affermazione di responsabilità di BR AL RA per il reato di cui all'art. 453 cod. pen. (banconote contraffatte da 20 e 50 euro per il valore nominale di 7950 euro), di cui a sentenza Gip Tribunale Santa Maria Capua Vetere in data 6-2-2013. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore in base ad unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in punto qualificazione giuridica del fatto e ritenuta accuratezza del falso.
3. La corte napoletana non avrebbe motivato la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 453 in luogo di quella di cui all'art. 455 cod. pen., la prima non dimostrabile attraverso il solo numero delle banconote detenute (165 esemplari) in assenza di riscontri oggettivi del concerto con il falsificatore.
4. Sotto il secondo profilo, si lamenta che la grossolanità sia stata esclusa solo perché era stata disposta perizia per accertare il falso, atto a discrezione dell'organo procedente.
5. Il 31-12-2014 UC ha depositato motivi aggiunti a firma personale con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stato desunto il previo concerto dal solo numero delle banconote. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al profilo della qualificazione giuridica del fatto essendo per il resto da rigettare.
2. La questione del vizio di motivazione sulla grossolanità del falso va disattesa essendo inesatto che la corte territoriale l'abbia esclusa solo perché era stata disposta perizia sulle banconote.
3. La sentenza ha infatti aggiunto, ad escludere quel carattere della falsificazione idoneo a privare la condotta di rilevanza penale, ulteriori argomenti in fatto esenti da vizi di manifesta illogicità, e cioè che le banconote erano idonee a trarre in inganno la fede pubblica per il buon effetto cromatico d'insieme e la discreta imitazione degli elementi di sicurezza, essendo quindi il falso non percepibile da persone dotate di comune discernimento e avvedutezza.
4. La questione della qualificazione giuridica del fatto è invece fondata in quanto la corte territoriale ha indicato come unico indizio del concerto del UC con il falsificatore, atto a giustificare la relativa imputazione, il numero, peraltro effettivamente assai rilevante, delle banconote.
5. Tale elemento, tuttavia, è insufficiente, da solo, a configurare il reato di cui all'art. 453 cod. pen. -che esige appunto il previo concerto, anche mediato, con colui che ha 2 eseguito la falsificazione (Cass. 14819/2009)-, in luogo di quello di cui all'art. 455 cod. pen. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) -per l'integrazione del quale non si richiede l'intesa fra il falsificatore e lo spenditore, ancorché realizzata attraverso l'opera di uno o più mediatori, essendo sufficiente la scienza della falsità al momento dell'acquisto-, poiché, per condivisibile orientamento giurisprudenziale di questa corte, ad integrare il primo sono necessari più indizi sintomatici del concerto, quali, ad esempio, oltre al numero delle banconote, la frequenza e ripetitività delle forniture (Cass. 26189/2010 e le pronunce in essa richiamate), mentre gli elementi valorizzati in sentenza -identità del numero di serie di molte banconote e modalità della loro detenzione (conservate senza spenderle)- non sono decisivi perché compatibili anche con l'assenza di concerto con il falsificatore.
6. La sentenza merita pertanto annullamento sul punto con rinvio al giudice a quo (altra sezione) che, se possibile, evidenzierà, alla stregua delle osservazioni di cui sopra, ulteriori elementi a sostegno del concerto del UC con il falsificatore, e, in caso contrario, qualificherà il fatto secondo la meno grave previsione di cui all'art. 455 cod. pen..
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Così deciso il 14-1-2015 Il componente est. Presiden Lefebrer DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 23 MAR 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ащих 3