CASS
Sentenza 17 luglio 2023
Sentenza 17 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/07/2023, n. 30771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30771 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RA PP nato a [...] il [...] UC OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE)APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.13 D.L. n. 137/2020. /r Penale Sent. Sez. 2 Num. 30771 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 24 febbraio 2022 ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Monza del 24 gennaio 201.9, escludendo la recidiva contestata a IU AG e riducendo nei suoi confronti la pena, confermando per il resto la condanna degli imputati per il delitto di tentata estorsione. 1.2 Le difese dei due imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione avverso detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. 1.3 Con un primo motivo IU AG lamentava la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 266 dello stesso codice, nonché lett. e) per vizio di motivazione sul punto. Sostiene l'imputato che la ritenuta utilizzabilità della registrazione della conversazione telefonica intercorsa tra la persona offesa ed un anonimo interlocutore (apoditticamente individuato in uno degli imputati) sia basata su un presupposto errato, non valutato dalla Corte. Infatti, la telefonata registrata ebbe luogo in epoca successiva alla denuncia, con conseguente necessaria applicazione della disciplina sulle intercettazioni. In difetto, la registrazione o la sua trascrizione sono inutilizzabili. Con un secondo motivo, egualmente basato sulla assunta violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 192 e 266 cod. proc. pen. dello stesso codice, nonché lett. e), AG lamenta l'erronea esecuzione della individuazione fotografica che ha portato alla identificazione dell'imputato come uno degli autori del fatto. Infatti, la preliminare descrizione dell'indagato, richiesta dalla norma (art.213 cod. proc. pen.) non ebbe luogo, con conseguente nullità sancita dall'ultimo comma del medesimo articolo. 1.4 Con un unico motivo RE CC lamentava la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 266 dello stesso codice, nonché lett. e) per vizio di motivazione sul punto. L'imputato innanzi tutto lamenta che la sentenza non fa alcun riferimento al momento acquisitivo né alle modalità della intercettazione della telefonata del 17 gennaio 2014, tema pur sollevato dalla difesa in appello;
inoltre, come già il coimputato AG, anche CC evidenzia che la ritenuta utilizzabilità della registrazione della conversazione telefonica intercorsa tra la persona offesa ed un anonimo interlocutore (apoditticamente individuato in uno degli imputati) sia basata su un presupposto errato, non valutato dalla Corte. Infatti, la telefonata registrata ebbe luogo in epoca successiva alla denuncia, su indicazione degli investigatori, con conseguente necessaria applicazione della disciplina sulle intercettazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo inerent utilizzabilità della registrazione della telefonata intercorsa tra la persona offesa e l'estortore viene trattato in entrambi i ricorsi. Conseguentemente, le due impugnazioni possono essere esaminate unitariamente. Esse sono destinate ad essere dichiarate inammissibili. 1.1 Il tema era già stato sollevato da identici motivi d'appello (il numero 1 in entrambi gli appelli) ai quali la Corte di appello aveva fornito risposta. Ebbene, in relazione a tale aspetto i due ricorsi nemmeno si confrontano con la risposta fornita dalla motivazione della sentenza della Corte d'appello risultando pertanto generici perché non specifici. A pagina 3 della motivazione la Corte meneghina ha infatti correttamente replicato ai dubbi espressi sulla utilizzazione del materiale intercettivo sia ponendone in luce gli aspetti fattuali che affrontando i profili giuridici. Si è così adeguatamente evidenziato che, in relazione al primo aspetto, il teste OS precisò di aver autonomamente proceduto alla registrazione, avendo inteso dai toni della persona che aveva fatto la telefonata iniziale i possibili sviluppi minatori delle successive chiamate. Quanto al regime giuridico cui tale tipo di registrazione è soggetto, la Corte si è correttamente rifatta alla pronuncia delle Sezioni Unite n.36747 del 28 maggio 2003, ribadita anche recentemente da un arresto di questa stessa sezione, la sentenza n. 40148 del 6 luglio 2022 Rv. 283977 — 01. Il principio interpretativo ivi consacrato afferma che «la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe ... non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen.>> difettando «la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del capl:ante>>. Infatti, «con la registrazione, il soggetto interessato non fa altro che memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese dall'altro o dagli altri interlocutori». In conclusione «la spendibilità processuale delle registrazioni clandestine si gioca sulla pertinenza del documento fonico alla rappresentazione di notizie (aventi ad oggetto il contenuto del colloquio) che ben possono essere introdotte nel processo attraverso la testimonianza del partecipe implicato nella registrazione». Per contro, è del tutto irrilevante l'aspetto evidenziato dalla difesa costituito dall'eventuale 'suggerimento' da parte delle forze dell'ordine (peraltro smentito nel caso concreto) così come l'eventuale fornitura degli strumenti tecnici da parte delle stesse (circostanza parimenti smentita dalla persona offesa che ha dichiarato di aver utilizzato un registratore di sua proprietà). Rispetto a tale ineccepibile motivazione, il ricorso non ha formulato alcuna specifica censura, limitandosi a ribadire concetti smentiti dalla Corte di appello e risultando, per questa via, insuperabilmente generico. 2. Anche il secondo motivo del ricorso AG è affetto da genericità. Infatti, è pur vero che nell'espletamento del riconoscimento fotografico dell'imputato AG da parte del UT è stata omessa la preliminare descrizione da parte dell'interpellato delle caratteristiche fisiche del sospetto. Tuttavia, la Corte d'appello ha opportunamente evidenziato, circostanza non menzionata nel ricorso e con la quale il ricorso non si confronta minimamente, che il IR venne riconosciuto dal UT direttamente in dibattimento, in maniera indipendente dal precedente riconoscimento fotografico, così dissipando ogni possibile dubbio sulla identità dell'imputato. 3. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1 marzo 2023 Il Cfonsigliere re' tore Il P sidospte
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.13 D.L. n. 137/2020. /r Penale Sent. Sez. 2 Num. 30771 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 24 febbraio 2022 ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Monza del 24 gennaio 201.9, escludendo la recidiva contestata a IU AG e riducendo nei suoi confronti la pena, confermando per il resto la condanna degli imputati per il delitto di tentata estorsione. 1.2 Le difese dei due imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione avverso detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. 1.3 Con un primo motivo IU AG lamentava la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 266 dello stesso codice, nonché lett. e) per vizio di motivazione sul punto. Sostiene l'imputato che la ritenuta utilizzabilità della registrazione della conversazione telefonica intercorsa tra la persona offesa ed un anonimo interlocutore (apoditticamente individuato in uno degli imputati) sia basata su un presupposto errato, non valutato dalla Corte. Infatti, la telefonata registrata ebbe luogo in epoca successiva alla denuncia, con conseguente necessaria applicazione della disciplina sulle intercettazioni. In difetto, la registrazione o la sua trascrizione sono inutilizzabili. Con un secondo motivo, egualmente basato sulla assunta violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 192 e 266 cod. proc. pen. dello stesso codice, nonché lett. e), AG lamenta l'erronea esecuzione della individuazione fotografica che ha portato alla identificazione dell'imputato come uno degli autori del fatto. Infatti, la preliminare descrizione dell'indagato, richiesta dalla norma (art.213 cod. proc. pen.) non ebbe luogo, con conseguente nullità sancita dall'ultimo comma del medesimo articolo. 1.4 Con un unico motivo RE CC lamentava la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 266 dello stesso codice, nonché lett. e) per vizio di motivazione sul punto. L'imputato innanzi tutto lamenta che la sentenza non fa alcun riferimento al momento acquisitivo né alle modalità della intercettazione della telefonata del 17 gennaio 2014, tema pur sollevato dalla difesa in appello;
inoltre, come già il coimputato AG, anche CC evidenzia che la ritenuta utilizzabilità della registrazione della conversazione telefonica intercorsa tra la persona offesa ed un anonimo interlocutore (apoditticamente individuato in uno degli imputati) sia basata su un presupposto errato, non valutato dalla Corte. Infatti, la telefonata registrata ebbe luogo in epoca successiva alla denuncia, su indicazione degli investigatori, con conseguente necessaria applicazione della disciplina sulle intercettazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo inerent utilizzabilità della registrazione della telefonata intercorsa tra la persona offesa e l'estortore viene trattato in entrambi i ricorsi. Conseguentemente, le due impugnazioni possono essere esaminate unitariamente. Esse sono destinate ad essere dichiarate inammissibili. 1.1 Il tema era già stato sollevato da identici motivi d'appello (il numero 1 in entrambi gli appelli) ai quali la Corte di appello aveva fornito risposta. Ebbene, in relazione a tale aspetto i due ricorsi nemmeno si confrontano con la risposta fornita dalla motivazione della sentenza della Corte d'appello risultando pertanto generici perché non specifici. A pagina 3 della motivazione la Corte meneghina ha infatti correttamente replicato ai dubbi espressi sulla utilizzazione del materiale intercettivo sia ponendone in luce gli aspetti fattuali che affrontando i profili giuridici. Si è così adeguatamente evidenziato che, in relazione al primo aspetto, il teste OS precisò di aver autonomamente proceduto alla registrazione, avendo inteso dai toni della persona che aveva fatto la telefonata iniziale i possibili sviluppi minatori delle successive chiamate. Quanto al regime giuridico cui tale tipo di registrazione è soggetto, la Corte si è correttamente rifatta alla pronuncia delle Sezioni Unite n.36747 del 28 maggio 2003, ribadita anche recentemente da un arresto di questa stessa sezione, la sentenza n. 40148 del 6 luglio 2022 Rv. 283977 — 01. Il principio interpretativo ivi consacrato afferma che «la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe ... non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen.>> difettando «la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del capl:ante>>. Infatti, «con la registrazione, il soggetto interessato non fa altro che memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese dall'altro o dagli altri interlocutori». In conclusione «la spendibilità processuale delle registrazioni clandestine si gioca sulla pertinenza del documento fonico alla rappresentazione di notizie (aventi ad oggetto il contenuto del colloquio) che ben possono essere introdotte nel processo attraverso la testimonianza del partecipe implicato nella registrazione». Per contro, è del tutto irrilevante l'aspetto evidenziato dalla difesa costituito dall'eventuale 'suggerimento' da parte delle forze dell'ordine (peraltro smentito nel caso concreto) così come l'eventuale fornitura degli strumenti tecnici da parte delle stesse (circostanza parimenti smentita dalla persona offesa che ha dichiarato di aver utilizzato un registratore di sua proprietà). Rispetto a tale ineccepibile motivazione, il ricorso non ha formulato alcuna specifica censura, limitandosi a ribadire concetti smentiti dalla Corte di appello e risultando, per questa via, insuperabilmente generico. 2. Anche il secondo motivo del ricorso AG è affetto da genericità. Infatti, è pur vero che nell'espletamento del riconoscimento fotografico dell'imputato AG da parte del UT è stata omessa la preliminare descrizione da parte dell'interpellato delle caratteristiche fisiche del sospetto. Tuttavia, la Corte d'appello ha opportunamente evidenziato, circostanza non menzionata nel ricorso e con la quale il ricorso non si confronta minimamente, che il IR venne riconosciuto dal UT direttamente in dibattimento, in maniera indipendente dal precedente riconoscimento fotografico, così dissipando ogni possibile dubbio sulla identità dell'imputato. 3. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1 marzo 2023 Il Cfonsigliere re' tore Il P sidospte