Articolo 10 della Legge 12 giugno 1962, n. 567
Articolo 9Articolo 11
Versione
15 luglio 1962
Art. 10.
Si resumono pagamenti senza titolo e si considerano imputabili al canone di affitto e comunque ripetibili i pagamenti effettuati dall'affittuario oltre il canone contrattuale in occasione della stipulazione e del rinnovo del contratto di affitto.
Entrata in vigore il 15 luglio 1962
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