Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 24/12/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da OL TA Presidente ZAFFINA Innocenza Consigliere ALBERGHINI NI Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32579 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 65578, depositato in data 7 maggio 2020, reso da EL IR (C.F. [...]) nata a [...] il giorno 11 settembre 1955, rappresentata e difesa dall’avv. Guido Barzazi del Foro di Venezia (C.F. [...]– PEC guido.barzazi@venezia.pecavvocati.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Torino n. 186;
ON IA (C.F. [...]), nato a [...] d’AG (BL)
il 23 febbraio 1956, rappresentato e difeso dall’ avvocato Alvise Biscontin
(C.F. [...]) del foro Venezia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466, (PEC:
avvocato.biscontin@pec.it);
HE NU (c.f.:[...]), nata a [...] il 5 ottobre 1960;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Udito, all’udienza pubblica del 10 dicembre 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Mara Agostini, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Sutto, nessuno presente per gli agenti, come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 229 del 5 maggio 2025 il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 65578, depositato in data 7 maggio 2020, reso da IR EL, IA ON e NU HE, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione del budget operativo della U.O. Forestale Padova-Rovigo per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 37 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30878 del registro di Segreteria.
Osservava, in primo luogo, il Magistrato delegato che l’Ente, nel provvedere al deposito presso la Sezione del conto giudiziale in esame, aveva adempiuto alle prescrizioni di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c. e che gli agenti avevano tempestivamente provveduto alla ricompilazione del conto utilizzando i prescritti modelli della Delibera della Giunta Regionale n. 2440 del 2002.
Sulla base dell’istruttoria svolta la gestione non appariva regolare, non avendo i subagenti compilato un autonomo conto giudiziale ed essendo state effettuate spese che, pur rientrando nelle tipologie previste dalla normativa regionale, non potevano essere ricondotte al programma alla realizzazione del quale era finalizzato il budget assegnato.
La valutazione di tali profili di irregolarità, in considerazione dell’assenza di ammanchi, veniva, tuttavia, rimessa al Collegio, precisando che poteva ritenersi superata quella relativa alla mancata compilazione di conti separati per ciascuna gestione e di sub conti da parte degli agenti sostituti, poiché il livello di analiticità delle scritture aveva consentito l’imputazione dei fatti di gestione all’agente che li aveva effettuati.
Per le medesime ragioni, inoltre, pur in assenza del verbale di passaggio delle consegne tra l’agente EL (titolare del budget fino al 31.10.2016) e l’agente ON, i singoli fatti gestori potevano essere imputati all’agente che li aveva posti in essere, senza che si determinasse confusione tra le gestioni.
All’udienza del 10 dicembre 2025, il rappresentante del Pubblico Ministero, nessuno presente per gli altri agenti, concludeva come da verbale.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale n. 65578 reso da IR EL, IA ON e NU HE, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione del budget operativo della U.O. Forestale Padova-Rovigo per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 37 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30878 del registro di Segreteria.
2.Va brevemente premesso che il “budget operativo” è un istituto dell’ordinamento contabile regionale, disciplinato dall’art. 49 della L.R.
n.39/2001, che consente di attribuire, “quando non sia possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione della spesa”, ad un determinato dirigente la titolarità di una parte o dell’intero stanziamento di un capitolo di spesa, utilizzabile per effettuare liquidazioni o pagamenti di spese mediante l’emissione diretta di ordinativi di pagamento o di buoni di prelevamento, da trarsi su un apposito conto reso disponibile presso il tesoriere regionale.
L’art. 9 della legge regionale n. 8/2016 prevede la possibilità di fare ricorso a tale istituto per taluni degli interventi, da eseguirsi in economia, previsti dalla legge regionale n. 52/1978 (Legge forestale regionale: si tratta, in particolare, di quelli previsti dagli artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a) e 22, consistenti in sistemazioni idraulico-forestali e idrogeologiche, interventi di difesa fitosanitaria, di miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo prevalentemente effettuati nei territori montani e/o soggetti a vincolo idrogeologico).
Ciascuna unità operativa periferica (per l’esercizio 2016, erano 5: Est Belluno, Ovest Padova-Rovigo, Ovest Vicenza, Ovest Verona, Est TrevisoVicenza) provvede, quindi, direttamente alla progettazione dei lavori e alla loro realizzazione impiegando materiali, attrezzature e mezzi d'opera, appositamente acquistati o noleggiati, nonché personale appositamente assunto, sotto la direzione del responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto sancito dalle norme vigenti.
Gli interventi, secondo un’ottica programmatoria, si articolano in piani e progetti, predisposti dalle singole unità operative periferiche ed approvati dal Dirigente Regionale del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, e possono anche avere valenza pluriennale (comunque non oltre il triennio della programmazione di bilancio).
La programmazione della relativa spesa, coerentemente con i principi di cui al D.lgs. n. 118/2011, avviene con delibera della Giunta regionale, con la quale viene definito l'ammontare della spesa liquida ed esigibile in grado di concretizzarsi nel corso delle diverse annualità secondo la stimata tempistica di realizzazione dei lavori e di scadenza della spesa.
Con DGR n. 431 del 7/04/2016 sono stati individuati (nei prospetti allegati A, B, C, D, E, uno per ciascuna delle unità operative territoriali) gli interventi da attuarsi nel corso del 2016 (taluni dei quali “con riflessi programmatori nel 2017 e 2018”), per ciascuno dei quali è stata determinata la spesa, liquida ed esigibile, suscettibile di maturazione nel corso dell’esercizio e contestualmente sono stati prenotati i corrispondenti impegni di spesa a valere sulle disponibilità recate dal Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014.
La delibera, inoltre, ha autorizzato l’effettuazione delle spese relative alla esecuzione dei progetti, assegnando nel contempo i relativi stanziamenti di spesa (All. G), specificando che l'utilizzo dei budget operativi poteva essere destinato a sostenere tutte le spese strettamente connesse alla realizzazione dei singoli progetti, ad esclusione di quelle riferite ad acquisizioni strumentali.
3. Il conto in esame ha ad oggetto il budget operativo assegnato all’U.O.
Forestale Ovest (ex U.O. Forestale) di Padova e Rovigo per l’esercizio 2016
(all. B della DGR 431/2016) per l’importo complessivo di euro 2.570.000,00.
La rendicontazione fa riferimento a due ordini di accreditamento, corrispondenti ad una apertura di credito presso l’Istituto Tesoriere in favore dell’agente, il n. 21 del 02/05/2016 per un importo di € 1.937.543,81 e il n. 22 in pari data per un importo di euro 632.456,19.
Tale destinazione è stata impressa con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 84 del 2016 che ha suddiviso l’ammontare del budget
(euro 2.570.000,00) in due distinti ordini di accreditamento, il n. 21 finalizzato all’acquisto di manodopera e il n. 22 destinato alle spese per forniture di beni e servizi per l’esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico forestale, di tutela idrogeologica, di miglioramento boschivo e di difesa fitosanitaria.
Il conto risulta composto da quattro prospetti:
a. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere per l’ordine di accreditamento n. 21 b. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità per l’ordine di accreditamento n. 21;
c. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere per l’ordine di accreditamento n. 22;
d. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità per l’ordine di accreditamento n. 22.
Unitamente a tale rendicontazione risultano depositati, in conformità a quanto previsto dall’art. 139 c.g.c., il DDR n. 183 del 29/04/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, Marco Puiatti, di approvazione e parifica del conto ricompilato; la Relazione dell’Organo di controllo interno del 04/05/2020 – U.O. Controlli e attività ispettive – ai sensi dell’art. 139/2 Codice di giustizia contabile e il DDR n. 202 del 07/05/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo di approvazione definitiva, con il quale è stato, inoltre, disposto il deposito del conto tramite l’applicativo SIRECO presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale competente.
Il conto è sottoscritto dall’ agente contabile IR EL, che era assegnataria titolare del budget fino al 31/10/2016, mentre dal 01/11/2016 è subentrato nella titolarità IA ON (nominato dirigente ad interim della struttura con DGR n. 1727/2016), che in precedenza aveva svolto attività come sostituto (di fatto), al pari di NU HE (di diritto), che hanno parimenti sottoscritto il conto.
Non è in atti il verbale di passaggio delle consegne, previsto dall’art. 181 RD 827/1924, tra l’agente cessante (IR EL) e quello subentrante
(IA ON): nella relazione dell’organo di controllo interno, tuttavia, si legge che “l’avvicendamento nella titolarità del budget operativo, previsto nella DGR n. 2440/2002, in assenza di Verbale di passaggio di gestione a firma congiunta, è avvenuto con attestazione del Dr. ON, per ciascun ordine di accreditamento, della disponibilità residua come risultante dall’applicativo GE “.
Tali attestazioni, redatte successivamente alla chiusura del budget
(rispettivamente per l’ordine di accreditamento n. 21 in data 9/03/2017 e per l’ordine di accreditamento n. 22 in data 6/04/2017), danno atto che, alla data del 31/10/2016, la somma disponibile residua sull’ordine di accreditamento n. 21 ammontava ad euro 881.921,86, mentre sull’ordine di accreditamento n. 22 risultava una disponibilità di euro 322.752,99.
Osserva il Collegio che tale documentazione non può, sotto il profilo contenutistico, ritenersi equivalente e/o sostitutiva del verbale, sottoscritto dagli agenti in contraddittorio e alla presenza di un rappresentante dell’Amministrazione: tuttavia, lo scopo a cui è finalizzata la formalità, e cioè la puntuale separazione e imputazione delle responsabilità tra i diversi agenti succedutisi nel tempo, può ritenersi ugualmente raggiunto in considerazione del livello di analiticità dei documenti di rendicontazione, che consentono di individuare, per ciascuna operazione di gestione, l’agente che l’ha posta in essere (art. 612 R.D. 827/1924, commi 1 e 2: “Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale, e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell’anno in cui sono stati in carica. Ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi rende separatamente il conto per il periodo della propria gestione”).
4. I documenti di rendicontazione depositati appaiono redatti in conformità alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 2440/02 ed ai modelli ivi indicati.
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 21/2016 di euro 1.937.543,81 espone “anticipazioni” per complessivi euro 1.719.975,07, a cui corrispondono pagamenti di pari importo, tutti avvenuti per banca.
Delle 895 operazioni registrate, 646 sono state poste in essere nel periodo di gestione dell’agente principale IR EL, per complessivi euro 1.056.021,95: di queste, 417 sono state effettuate dall’agente principale
(per euro 671.361,87), 162 dal “sostituto” NU HE (per euro 269.739,34) e 67 dal “sostituto” ON (per euro 115.420,74) a riprova che non si è trattato, in questi ultimi due casi, di una gestione “occasionale” e sporadica, ma connotata dal carattere di alternatività con quella dell’agente
“principale”.
Nel periodo di gestione dell’agente ON sono state poste in essere 249 operazioni per complessivi euro 663.453,12, tutte ad opera esclusivamente dell’agente titolare.
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 22/2016 di euro 632.456,19 espone “anticipazioni” per complessivi euro 516.986,74, a cui corrispondono pagamenti di pari importo, tutti avvenuti per banca.
Delle 594 operazioni registrate, 424 sono state poste in essere nel periodo di gestione dell’agente principale IR EL, per complessivi euro 309.703,20: di queste, 236 sono state effettuate dall’agente principale (per euro 193.582,23), 108 dal “sostituto” NU HE (per euro 74.103,47) e 80 dal “sostituto” ON (per euro 42.017,50) a riprova che non si è trattato, anche in questi ultimi due casi, di una gestione
“occasionale” e sporadica, ma connotata dal carattere di alternatività con quella dell’agente “principale”.
Nel periodo di gestione dell’agente ON sono state effettuate 170 operazioni per complessivi euro 207.283,54, tutte ad opera esclusivamente dell’agente titolare.
Non risultano pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio, né operazioni per cassa.
Emerge, come si è visto, che i fatti di gestione sono stati posti in essere da due agenti “principali”, succedutisi nel corso dell’esercizio, oltre che da sostituti, circostanza che avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna delle gestioni, anche al fine dell’esatta individuazione delle relative responsabilità. Tuttavia, tutti gli agenti hanno sottoscritto il conto in ogni sua parte e, come visto, il livello di specificità delle annotazioni contenute nel “conto analitico della gestione”, sostanzialmente equivalente ad un giornale di cassa, inoltre, consente non solo l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che, in concreto, li ha posti in essere, ma anche la verifica dell’ammissibilità della tipologia delle spese sostenute in rapporto alla destinazione impressa con l’ordine di accreditamento.
5. A tale ultimo proposito, deve darsi atto che l’articolazione del conto per sezioni (dedicate ai singoli ordini di accreditamento) ha consentito di verificare, attraverso il conto analitico, la tipologia di spese sostenute, tutte in linea con la specifica destinazione del budget impressa con il citato decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 84 del 2016, seppure in mancanza di specifiche annotazioni che consentano di collegarle al progetto o all’intervento per la realizzazione del quale sono state sostenute (come previsto dall’art. 49 della L.R. 39/2001, che pone precisi limiti al ricorso al budget operativo, “concepito per far fronte ad esigenze di spesa di limitata portata, al fine di non rallentare l’operatività in determinati settori o in particolari situazioni, in cui l’utilizzo della procedura ordinaria di erogazione della spesa potrebbe non garantire i tempi inderogabili di pagamento” e, come tale, “da attivarsi in via eccezionale, da motivarsi adeguatamente”: DGR n. 2440/2002).
Nel conto in esame le spese sostenute (per manodopera o per forniture)
sono, infatti, registrate in ordine cronologico, per mandato di pagamento, senza alcun ulteriore riferimento (o diverso raggruppamento) che ne consenta l’immediato e diretto raccordo con i progetti per i quali la spesa è stata autorizzata ed impegnata con la citata DGR n. 431/2016.
Tuttavia, come emerge dalla relazione dell’organo di controllo interno del 26 giugno 2018, le spese sostenute, oggetto peraltro anche di analitica rendicontazione amministrativa, sono state tutte oggetto di un duplice ordine di controlli di regolarità, contabile ed amministrativa, senza alcun rilievo.
In merito alla spesa per contributi previdenziali riferiti al 2°, 3° e 4°
trimestre 2015, il Collegio ritiene, trattandosi di spesa obbligatoria ed indefettibile, che l’irregolarità rilevata nella relazione di deferimento non sia ostativa all’approvazione del conto. Tale spese, infatti, come evidenziato dal magistrato istruttore - non sarebbero compatibili con la tipologia della gestione in esame, in quanto la durata del budget non può eccedere il termine dell’anno di riferimento (art. 49, comma 3, lett. a della L.R.
39/2001) ed eventuali spese, pure sostenute nel corso della gestione e/o conseguenti ad obbligazioni assunte nel medesimo periodo, che si riferiscano ad obbligazioni esigibili successivamente alla chiusura del budget debbono essere liquidate e pagate con l’ordinaria procedura di spesa. Al riguardo, la DGR n. 2440/02 prevede uno specifico obbligo di rendicontazione degli importi da mantenere a residuo i quali debbono essere distinti in “importi oggetto di riemissione di un nuovo B.O. nel nuovo esercizio per il riutilizzo del residuo” e “importi riferiti ad obbligazioni ancora in essere, da liquidarsi dopo la scadenza del B.O. con procedura ordinaria di spesa”.
6. Ciò posto, il Collegio ritiene, pur con i rilievi esposti, che la gestione possa essere considerata sostanzialmente regolare, atteso il livello di analiticità dei documenti depositati (ed in particolare del “conto analitico della gestione”) il quale ha consentito di avere contezza della gestione anche in relazione all’imputabilità dei singoli fatti di gestione a ciascuno degli agenti operanti; la gestione del budget, inoltre, è avvenuta in sostanziale conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale.
7. Alla luce di quanto suesposto, in assenza di ammanchi, il conto può essere dichiarato regolare e gli agenti possono essere ammessi a discarico.
8. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32579 del registro di segreteria promosso nei confronti degli agenti contabili EL IR, ON IA e HE NU in relazione al conto giudiziale n. 65578, depositato in data 7 maggio 2020, lo dichiara regolare e, per l’effetto, discarica gli agenti.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
NI BE TA TO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il
Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)