TRIB
Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/08/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1113/2024 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
TA EL (RM), via Aurelia, n. 155/B, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella
Delaurenti, C.F. , del foro di Torino, e dall'avv. Pierpaolo Piolatto, C.F. C.F._2
, del foro di Ivrea, ed elettivamente domiciliato in Torino, via Monginevro, C.F._3
n. 86, presso lo studio dei sopra indicati avvocati, giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTORE - OPPONENTE
Contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Aquilanti, 71, C.F. , rappresentata e difesa dell'Avv. Alessandra Colabucci C.F._4
C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma al Corso C.F._5
Trieste, 87 giusta mandato in atti
- CONVENUTA – OPPOSTA -
e
, con Sede legale in Roma, Via Ciro il Controparte_2
Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Bruno Enzo Pontecorvo (C.F. PEC: C.F._6
t), in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Email_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024, e Persona_1 con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29 presso l'Ufficio legale dell'Istituto TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- CONVENUTO - TERZO PIGNORATO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI:
Per l'opponente:
Accertata e dichiarata la non debenza della somma di € 7.204,38 – richiesta dalla sig.ra con Controparte_1
l'atto di precetto notificato al sig. in data 27/01/2023 per i motivi tutti esposti in Parte_1 narrativa, accogliere l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avanzata dal debitore opponente e, per l'effetto, dichiarare inesistente il diritto della sig.ra ad agire in via esecutiva per il credito di cui all'atto di precetto Controparte_1 notificato al sig. in data 27/01/2023. Parte_1
Conseguentemente, condannare la sig.ra alla ripetizione, in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
di tutte le somme percepite nell'ambito dell'esecuzione R.G.E 274/2023 da parte del terzo pignorato
[...]
( , sulla scorta dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., resa in data 27/03/2024. CP_2
Per l'opposta
1) Accertare e dichiarare che ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in forza del precetto de Controparte_1 quo per l'importo di €. 5.054,38 e per l'effetto rigettare la proposta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto
2) condannare l'opponente al pagamento delle spese competenze ed onorari di lite.
Per il terzo pignorato
Voglia l'Ill.mo Giudice adito decidere in conformità a legge, tenendo comunque l' indenne dalle spese di lite. CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra , in data 27/01/2023, notificava al sig. un atto di Controparte_1 Parte_1 precetto, in virtù della sentenza n. 6831, emessa dal Tribunale di Roma in data 06/12/2014, nell'ambito del giudizio per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra le parti. In detto atto, si intimava il pagamento della somma di € 7.204,38, a titolo di contributo per le spese straordinarie (extrascolastiche, mediche e sportive), effettuate in favore del figlio, . Persona_2
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Successivamente, in data 17/02/2023 e 06/03/2023, la sig.ra notificava all'opponente CP_1 atto di pignoramento presso terzi, con il quale sottoponeva ad esecuzione gli emolumenti pensionistici dovuti dall' al sig. in virtù della pensione di anzianità CP_2 Pt_1 da quest'ultima percepita mensilmente.
In data 08/03/2023, il suddetto pignoramento veniva iscritto a ruolo davanti a questo Tribunale
e, in data 15/03/2023, la sig.ra notificava all'opponente l'avviso di iscrizione a ruolo ex CP_1 art. 543, co. 5, c.p.c., con il quale lo informava della pendenza della procedura espropriativa in parola, per la quale era prevista udienza ex art. 547 c.p.c. per il giorno 28/09/2023.
In data 25/09/2023, il sig. formulava opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c., mediante la Pt_1 quale contestava il diritto della sig.ra a procedere ad esecuzione forzata e chiedeva la CP_1 sospensione dell'esecuzione, sia inaudita altera parte, sia in conseguenza del contraddittorio.
All'udienza del 28/09/2023, la G.E. non disponeva la sospensione e concedeva al sig. Pt_1 termine fino al 31/10/2023, per la notificazione alla controparte del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione d'udienza, rinviando la trattazione dell'opposizione e del pignoramento all'udienza del 21/03/2024.
A tale udienza il G.e. tratteneva a riserva la decisione e con ordinanza comunicata e depositata nel fascicolo telematico, in data 27/03/2024, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione ritenendo insussistenti i motivi di grave pregiudizio ed osservando come le doglianze del debitore opponente fossero attinenti al merito, assegnava le somme pignorate alla creditrice procedente e indicava in quarantacinque giorni il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Il sig. introduceva il giudizio di merito, contestava che le spese straordinarie di cui si Pt_1 chiedeva il pagamento fossero state concertate tra le parti e contestava una per una le voci di spesa.
Si costituiva in giudizio la signora chiedendo il rigetto della opposizione. CP_1
All'esito del deposito delle note sostitutive dell'udienza del 16 luglio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
In linea generale, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. 24 febbraio 2021 n. 5059) dalla quale non vi è ragione di discostarsi: “In tema di separazione personale, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con
l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore,
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori”
Esaminando le spese sostenute e poste a base del credito indicato in precetto si può osservare che una parte di tali spese corrispondono senza dubbio all'interesse del minore essendo finalizzate per un verso ad affrontare situazioni patologiche (spese per l'acquisto di occhiali da vista, visita tricologica;
visita allergologica;
visita nutrizionista;
visita neurologica) e, per altro verso, a realizzare una corretta socializzazione nell'ambiente scolastico frequentato, (spese per viaggi- studio), un sostegno scolastico alle materie scientifiche e letterarie e ad un corretto sviluppo psico-fisico nella fase adolescenziale (spese per abbigliamento-tecnico sportivo).
Peraltro l'ammontare complessivo della spesa di circa 1.500 euro all'anno non è tale da essere difficilmente sostenibile per il padre.
Quanto alla spesa per il corso pilota droni si tratta di una spesa concordata e non contestata, alla quale l'opponente sostiene di aver contribuito senza, tuttavia, dimostrare tale circostanza.
Ciò premesso può accogliersi l'opposizione unicamente con riguardo alla somma di euro 800 versata dall'opponente per il sostegno allo studio nell'anno 2022 (periodo corrispondente a quello del “sostegno” scolastico) e per la quota del 19% delle spese mediche di cui la parte opposta aveva diritto al rimborso in sede di dichiarazione dei redditi (spesa complessiva per tali voci euro
1.751 – 19% = 1.418,31; euro 1418,31/2 = 709,16 a fronte di euro 875,50 richiesti).
Pertanto rispetto alla somma richiesta l'opposizione doveva essere accolta per la somma complessiva di euro 966,34 e, tuttavia, poiché la parte opposta in sede di conclusioni ha indicato in euro 5.054,38 deve dichiararsi che aveva diritto ad agire esecutivamente nei Controparte_1 confronti di per tale somma. Parte_1
L'accoglimento della opposizione ma in misura molto parziale comporta la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara che aveva diritto ad agire Controparte_1 esecutivamente nei confronti di per la somma di euro 5.054,38; Parte_1
- dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia 6 agosto 2025
Il Giudice
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Francesco Vigorito
5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1113/2024 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
TA EL (RM), via Aurelia, n. 155/B, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella
Delaurenti, C.F. , del foro di Torino, e dall'avv. Pierpaolo Piolatto, C.F. C.F._2
, del foro di Ivrea, ed elettivamente domiciliato in Torino, via Monginevro, C.F._3
n. 86, presso lo studio dei sopra indicati avvocati, giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTORE - OPPONENTE
Contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Aquilanti, 71, C.F. , rappresentata e difesa dell'Avv. Alessandra Colabucci C.F._4
C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma al Corso C.F._5
Trieste, 87 giusta mandato in atti
- CONVENUTA – OPPOSTA -
e
, con Sede legale in Roma, Via Ciro il Controparte_2
Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Bruno Enzo Pontecorvo (C.F. PEC: C.F._6
t), in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Email_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024, e Persona_1 con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29 presso l'Ufficio legale dell'Istituto TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- CONVENUTO - TERZO PIGNORATO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI:
Per l'opponente:
Accertata e dichiarata la non debenza della somma di € 7.204,38 – richiesta dalla sig.ra con Controparte_1
l'atto di precetto notificato al sig. in data 27/01/2023 per i motivi tutti esposti in Parte_1 narrativa, accogliere l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avanzata dal debitore opponente e, per l'effetto, dichiarare inesistente il diritto della sig.ra ad agire in via esecutiva per il credito di cui all'atto di precetto Controparte_1 notificato al sig. in data 27/01/2023. Parte_1
Conseguentemente, condannare la sig.ra alla ripetizione, in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
di tutte le somme percepite nell'ambito dell'esecuzione R.G.E 274/2023 da parte del terzo pignorato
[...]
( , sulla scorta dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., resa in data 27/03/2024. CP_2
Per l'opposta
1) Accertare e dichiarare che ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in forza del precetto de Controparte_1 quo per l'importo di €. 5.054,38 e per l'effetto rigettare la proposta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto
2) condannare l'opponente al pagamento delle spese competenze ed onorari di lite.
Per il terzo pignorato
Voglia l'Ill.mo Giudice adito decidere in conformità a legge, tenendo comunque l' indenne dalle spese di lite. CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra , in data 27/01/2023, notificava al sig. un atto di Controparte_1 Parte_1 precetto, in virtù della sentenza n. 6831, emessa dal Tribunale di Roma in data 06/12/2014, nell'ambito del giudizio per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra le parti. In detto atto, si intimava il pagamento della somma di € 7.204,38, a titolo di contributo per le spese straordinarie (extrascolastiche, mediche e sportive), effettuate in favore del figlio, . Persona_2
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Successivamente, in data 17/02/2023 e 06/03/2023, la sig.ra notificava all'opponente CP_1 atto di pignoramento presso terzi, con il quale sottoponeva ad esecuzione gli emolumenti pensionistici dovuti dall' al sig. in virtù della pensione di anzianità CP_2 Pt_1 da quest'ultima percepita mensilmente.
In data 08/03/2023, il suddetto pignoramento veniva iscritto a ruolo davanti a questo Tribunale
e, in data 15/03/2023, la sig.ra notificava all'opponente l'avviso di iscrizione a ruolo ex CP_1 art. 543, co. 5, c.p.c., con il quale lo informava della pendenza della procedura espropriativa in parola, per la quale era prevista udienza ex art. 547 c.p.c. per il giorno 28/09/2023.
In data 25/09/2023, il sig. formulava opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c., mediante la Pt_1 quale contestava il diritto della sig.ra a procedere ad esecuzione forzata e chiedeva la CP_1 sospensione dell'esecuzione, sia inaudita altera parte, sia in conseguenza del contraddittorio.
All'udienza del 28/09/2023, la G.E. non disponeva la sospensione e concedeva al sig. Pt_1 termine fino al 31/10/2023, per la notificazione alla controparte del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione d'udienza, rinviando la trattazione dell'opposizione e del pignoramento all'udienza del 21/03/2024.
A tale udienza il G.e. tratteneva a riserva la decisione e con ordinanza comunicata e depositata nel fascicolo telematico, in data 27/03/2024, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione ritenendo insussistenti i motivi di grave pregiudizio ed osservando come le doglianze del debitore opponente fossero attinenti al merito, assegnava le somme pignorate alla creditrice procedente e indicava in quarantacinque giorni il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Il sig. introduceva il giudizio di merito, contestava che le spese straordinarie di cui si Pt_1 chiedeva il pagamento fossero state concertate tra le parti e contestava una per una le voci di spesa.
Si costituiva in giudizio la signora chiedendo il rigetto della opposizione. CP_1
All'esito del deposito delle note sostitutive dell'udienza del 16 luglio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
In linea generale, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. 24 febbraio 2021 n. 5059) dalla quale non vi è ragione di discostarsi: “In tema di separazione personale, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con
l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore,
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori”
Esaminando le spese sostenute e poste a base del credito indicato in precetto si può osservare che una parte di tali spese corrispondono senza dubbio all'interesse del minore essendo finalizzate per un verso ad affrontare situazioni patologiche (spese per l'acquisto di occhiali da vista, visita tricologica;
visita allergologica;
visita nutrizionista;
visita neurologica) e, per altro verso, a realizzare una corretta socializzazione nell'ambiente scolastico frequentato, (spese per viaggi- studio), un sostegno scolastico alle materie scientifiche e letterarie e ad un corretto sviluppo psico-fisico nella fase adolescenziale (spese per abbigliamento-tecnico sportivo).
Peraltro l'ammontare complessivo della spesa di circa 1.500 euro all'anno non è tale da essere difficilmente sostenibile per il padre.
Quanto alla spesa per il corso pilota droni si tratta di una spesa concordata e non contestata, alla quale l'opponente sostiene di aver contribuito senza, tuttavia, dimostrare tale circostanza.
Ciò premesso può accogliersi l'opposizione unicamente con riguardo alla somma di euro 800 versata dall'opponente per il sostegno allo studio nell'anno 2022 (periodo corrispondente a quello del “sostegno” scolastico) e per la quota del 19% delle spese mediche di cui la parte opposta aveva diritto al rimborso in sede di dichiarazione dei redditi (spesa complessiva per tali voci euro
1.751 – 19% = 1.418,31; euro 1418,31/2 = 709,16 a fronte di euro 875,50 richiesti).
Pertanto rispetto alla somma richiesta l'opposizione doveva essere accolta per la somma complessiva di euro 966,34 e, tuttavia, poiché la parte opposta in sede di conclusioni ha indicato in euro 5.054,38 deve dichiararsi che aveva diritto ad agire esecutivamente nei Controparte_1 confronti di per tale somma. Parte_1
L'accoglimento della opposizione ma in misura molto parziale comporta la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara che aveva diritto ad agire Controparte_1 esecutivamente nei confronti di per la somma di euro 5.054,38; Parte_1
- dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia 6 agosto 2025
Il Giudice
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Francesco Vigorito
5 di 5