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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 473/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: RAMPULLA RITA, Presidente
SS SE, Relatore
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3449/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023 010 SC 000000885 0 002 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6861/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 agisce nei confronti nei confronti dell'Agenzia delle entrate per l'annullamento dell'avviso di liquidazione per imposta di registro n.2023 010 SC 000000885 0 002 relativo alla tassazione di una sentenza civile, notificato il 24/2/2025.
Il ricorrente eccepisce la non debenza del tributo in relazione all'intervenuta conciliazione tra le parti in causa non soggetta a tassazione.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto del ricorso, precisando che il presupposto impositivo consiste a norma di legge nella esistenza di una sentenza civile ancorchè parziale e che dunque il tributo è dovuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Deve evidenziarrsi che l'esistenza di una sentenza civile, anche parziale costituisce di per sè presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta di registro ai sensi dell'art.37TUR, in quanto la conciliazione è intervenuta successivamente e con riferimento ad una sentenza e con rinuncia agli effetti di quest'ultima, come risulta dal verbale allegato da parte ricorrente.
Quindi, sulla base degli atti processuali, l'ufficio ha correttamente applicato l'imposta alla sentenza presupposta e non alla conciliazione.
Spese come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione ottava, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente che liquida in Euro 1.000,00 oltre oneri e accessori come per legge.
Così deciso in Messina, lì 20/11/2025
Il relatore Il Presidente
Dott. Rita Rampulla Dott. Giuseppe Grasso
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: RAMPULLA RITA, Presidente
SS SE, Relatore
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3449/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023 010 SC 000000885 0 002 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6861/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 agisce nei confronti nei confronti dell'Agenzia delle entrate per l'annullamento dell'avviso di liquidazione per imposta di registro n.2023 010 SC 000000885 0 002 relativo alla tassazione di una sentenza civile, notificato il 24/2/2025.
Il ricorrente eccepisce la non debenza del tributo in relazione all'intervenuta conciliazione tra le parti in causa non soggetta a tassazione.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto del ricorso, precisando che il presupposto impositivo consiste a norma di legge nella esistenza di una sentenza civile ancorchè parziale e che dunque il tributo è dovuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Deve evidenziarrsi che l'esistenza di una sentenza civile, anche parziale costituisce di per sè presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta di registro ai sensi dell'art.37TUR, in quanto la conciliazione è intervenuta successivamente e con riferimento ad una sentenza e con rinuncia agli effetti di quest'ultima, come risulta dal verbale allegato da parte ricorrente.
Quindi, sulla base degli atti processuali, l'ufficio ha correttamente applicato l'imposta alla sentenza presupposta e non alla conciliazione.
Spese come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione ottava, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente che liquida in Euro 1.000,00 oltre oneri e accessori come per legge.
Così deciso in Messina, lì 20/11/2025
Il relatore Il Presidente
Dott. Rita Rampulla Dott. Giuseppe Grasso