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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.11.2024 da
1) Parte_1
nata a: Milano il 14.08.1970 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Marco Melideo presso il quale ha eletto domicilio telematico alla pec
Email_1
e
2) Controparte_1
nato a [...], il [...] cittadino: CP_2
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Marco Melideo presso il quale ha eletto domicilio telematico alla pec
Email_1
i quali in data 15 Febbraio 1998 hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n.0115, Registro 01, Parte II, Serie A, anno 1998, in regime di separazione dei beni.
pagina 1 di 3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 Novembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
b) La casa coniugale sita in Milano, Via Pier Luigi da Palestrina n.3, di proprietà di
[...]
resterà nella piena ed esclusiva disponibilità della medesima Signora con Parte_1 Parte_1
tutti gli arredi e corredi che la compongono. Le spese condominiali ordinarie e straordinarie e le utenze relative all'unità immobiliare saranno integralmente a carico di Parte_1
c) Il Signor si impegna, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di omologa Controparte_1 della presente separazione personale, a lasciare l'abitazione familiare e ad asportare tutti i propri effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà trasferendosi nell'appartamento sito in Milano,
Piazza Andrea Fusina n.2 di cui il medesimo Signor è comproprietario insieme alla propria CP_1
madre ed ai fratelli;
d) I rapporti e la frequentazione con i figli maggiorenni – i quali, oltre ad essere economicamente indipendenti, non trascorrono più le vacanze insieme ai genitori – saranno regolati in piena autonomia secondo le reciproche disponibilità ed esigenze di genitori e figli, senza necessità di previsione di alcun tipo di dovere e/o limitazione.
e) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, a
qualsivoglia tipo di mantenimento reciproco;
f) L'autovettura Smart targata, EP528TB intestata a rimarrà di proprietà e nella Parte_1
disponibilità della stessa;
g) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 2 di 3 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Milano il 15 Febbraio Controparte_1
1998
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, l'8 gennaio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.11.2024 da
1) Parte_1
nata a: Milano il 14.08.1970 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Marco Melideo presso il quale ha eletto domicilio telematico alla pec
Email_1
e
2) Controparte_1
nato a [...], il [...] cittadino: CP_2
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Marco Melideo presso il quale ha eletto domicilio telematico alla pec
Email_1
i quali in data 15 Febbraio 1998 hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n.0115, Registro 01, Parte II, Serie A, anno 1998, in regime di separazione dei beni.
pagina 1 di 3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 Novembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
b) La casa coniugale sita in Milano, Via Pier Luigi da Palestrina n.3, di proprietà di
[...]
resterà nella piena ed esclusiva disponibilità della medesima Signora con Parte_1 Parte_1
tutti gli arredi e corredi che la compongono. Le spese condominiali ordinarie e straordinarie e le utenze relative all'unità immobiliare saranno integralmente a carico di Parte_1
c) Il Signor si impegna, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di omologa Controparte_1 della presente separazione personale, a lasciare l'abitazione familiare e ad asportare tutti i propri effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà trasferendosi nell'appartamento sito in Milano,
Piazza Andrea Fusina n.2 di cui il medesimo Signor è comproprietario insieme alla propria CP_1
madre ed ai fratelli;
d) I rapporti e la frequentazione con i figli maggiorenni – i quali, oltre ad essere economicamente indipendenti, non trascorrono più le vacanze insieme ai genitori – saranno regolati in piena autonomia secondo le reciproche disponibilità ed esigenze di genitori e figli, senza necessità di previsione di alcun tipo di dovere e/o limitazione.
e) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, a
qualsivoglia tipo di mantenimento reciproco;
f) L'autovettura Smart targata, EP528TB intestata a rimarrà di proprietà e nella Parte_1
disponibilità della stessa;
g) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 2 di 3 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Milano il 15 Febbraio Controparte_1
1998
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, l'8 gennaio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3