Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 01/12/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02015/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01054/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2025, proposto da
TI CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Mascolo, Mattia Iovine, Giovanni AM, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ravello, non costituito in giudizio;
nei confronti
GI AC, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Carrano, Annabella Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento sull’istanza-diffida del 3 dicembre 2024, volta alla rimozione di un impianto di teleferica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di GI AC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 il dott. IN Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, CA TI (in appresso, C. A.) agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune di Ravello sulla propria istanza-diffida del 3 dicembre 2024, volta alla rimozione dell’impianto di teleferica (o palorcio) che collega, tramite un cavo di acciaio, il fondo in proprietà di AC GI (in appresso, P. G.), denominato “Fiume Reginola”, ubicato nel Comune di Scala, via Fiume, e censito in catasto al foglio 4/B, particelle 1152, 1118, 1119, 61, 1120, 1121, 780, 794 , 770, ed al foglio 11, particelle 763, 765, 768, 769, 777, 778, 819, 1122, 1135, 1138, 1139, alla strada rotabile (via Valle del Dragone) di raccordo della strada SS 163 “Amalfitana” ai Comuni di Ravello e Scala.
2. Alla luce delle allegazioni di causa, la vicenda dedotta nel presente giudizio era, in estrema sintesi la seguente:
- l’impianto de quo, costituito da un cestello scorrevole lungo un duplice cavo in acciaio azionato da un motore elettrico, era stato realizzato dal P. per il trasporto dei prodotti agricoli del proprio fondo e dei materiali occorrenti per la manutenzione dei terrazzamenti e del fabbricato rurale ivi insistenti;
- esso si dipartiva da un supporto metallico installato a monte, nell’anno 1988, dietro consenso del relativo proprietario (De Iuliis Vittorio) su un terrazzamento al di sotto del muro di contenimento della sovrastante via Valle del Dragone, all’interno del fondo ubicato nel Comune di Ravello, località Civita, e censito in catasto al foglio 8, particelle 357, 367, 368, 375, 379, 379, 414, acquistato dai coniugi AM AN e C. A. (in appresso, coniugi A. – C.) in data 7 novembre 2002, fino a raggiungere l’opposto supporto metallico, installato a valle, sul terrazzo di copertura dell’edificio in proprietà di P. G.;
- la fruibilità, da parte del P., del varco di accesso al supporto a monte aveva formato oggetto di contenziosi civilistici di ordine possessorio e petitorio instaurati tra il medesimo P. ed i coniugi A. – C. e conclusisi in senso sempre favorevole al primo (ordinanza del Tribunale di Salerno, sez. II civ., del 14 maggio 2014; sentenza del Tribunale di Salerno, sez. II civ., n. 3828 del 30 luglio 2014; sentenza della Corte d’Appello di Salerno, sez. civ., n. 819 del 6 settembre 2017; sentenza del Tribunale di Salerno, sez. II civ., n. 1814 del 24 maggio 2022; ordinanze del Tribunale di Salerno, sez. II civ., del 19 luglio 2025 e del 24 settembre 2025);
- con ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 3 luglio 2012, il Sindaco del Comune di Ravello aveva ingiunto al P. di rimuovere ad horas il montacarichi in parola;
- tale provvedimento era annullato da questo TAR Campania, Salerno, sez. I, con sentenza n. 1330 dell’8 giugno 2015, in accoglimento della relativa impugnazione, proposta da P. G.;
- tanto, perché «il ricorso al potere di ordinanza extra ordinem … risulta esercitato in carenza dei necessari presupposti, ed innanzitutto della verifica in concreto dei requisiti della indifferibilità e dell’urgenza idonei a legittimare l’alterazione, per ragioni di stretta necessità, dell’ordinario e scandito regime delle competenze amministrative in subiecta materia … non è dubbio, infatti, che l’impianto oggetto di controversia necessiti, per la sua pericolosità (peraltro risalente nel tempo), di un radicale intervento (quale quello puntualmente prefigurato, in astratto, dal consulente designato): ma, anche in considerazione del fatto che l’assenza di pericoli derivanti dall’impianto elettrico avrebbe legittimato, nelle more del necessario ripristino, interventi puramente mauntentivi, l’ingiunzione di demolire ad horas l’intero impianto appare del tutto sproporzionata e, soprattutto, adottata nella impropria qualità di Ufficiale di Governo ed avvalendosi di poteri suscettibili di esercizio solo in presenza di situazioni eccezionali e non prevenibili nelle modalità ordinarie»;
- e tanto, avendo, comunque, acclarato che l’impianto de quo «non era funzionante né ripristinabile con operazioni di manutenzione ordinaria, essendo anche privo di alcuna autorizzazione, a tal fine occorrendo una progettazione ex novo con relative autorizzazioni, verifiche e collaudi di legge»: «In particolare, nel caso di specie, – precisava la pronuncia richiamata – con riferimento alle caratteristiche dell’impianto attualmente riscontrate, avrebbe dovuto essere seguita la procedura prevista dal d.m. 12 dicembre 1935 per i cosiddetti “piccoli impianti montani” che prevede il nulla osta, per l’impianto e l’esercizio della teleferica, da parte dei Sindaci dei Comuni di Ravello e Scala, sentito il parere tecnico dell’Ispettorato compartimentale della Motorizzazione civile (USTIF – Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi). Il progetto avrebbe dovuto ovviamente possedere tutti i requisiti in materia di sicurezza ex d.lgs. n. 626/1994 anche in riferimento all’art. 7 del d.lgs. n.359 del 4 agosto 1999»;
- frattanto, il P., con istanza del 15 novembre 2012, prot. n. 8875 (integrata il 31 ottobre 2013), aveva richiesto al Comune di Ravello la sanatoria del palorcio dallo stesso realizzato;
- successivamente, come evincesi dall’esibita nota comunale del 19 giugno 2014, prot. n. 5805, la suindicata istanza era stata anche rimodulata dall’interessato, in data 16 gennaio 2014 (prot. n. 443), a guisa di «proposta di ripristino dello stato dei luoghi con contestuale realizzazione di un nuovo impianto … di dimensioni ridotte rispetto all’originario»;
- in merito al progetto di regolarizzazione e/o rifacimento dell’impianto di teleferica si era anche avuta una puntuale interlocuzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Sud – USTIF di Napoli e il Comune di Ravello (cfr. note del 30 luglio 2015, prot. n. 2231/RS00/N8, del 5 novembre 2015, prot. n. 3220/RS00/N8, del 24 novembre 2016, prot. n. 3303/SR00/N8, del 4 aprile 2019, prot. n. 0544/SR00/N8, e del 23 gennaio 2020, prot. n. 2628/SR00/N8);
- successivamente, sempre con riferimento al progetto in parola e, segnatamente, ai rilievi formulati dall’USTIF di Napoli con nota del 24 novembre 2016, prot. n. 3303/SR00/N8, il Comune di Ravello, con nota del 17 gennaio 2025, prot. n. 1479, aveva richiesto ulteriori integrazioni, che venivano fornite dal P. con nota del 12 marzo 2025 e trasmesse all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA, ex USTIF) con nota del 2 aprile 2025, prot. n. 6662;
- in ragione del perdurante mantenimento del palorcio controverso, non assistito dai necessari titoli abilitativi, nonché pregiudizievole sia per la sicurezza dei luoghi (considerato il relativo stato di abbandono e deterioramento) sia per i valori paesaggistici ivi tutelati, la C., con l’istanza-diffida del 3 dicembre 2024, ne aveva richiesto la rimozione;
- in riscontro a tale istanza-diffida, il Comune di Ravello, con nota del 30 aprile 2025, prot. n. 10393, aveva rappresentato che la pratica inerente al progetto rassegnato dal P. era stata da quest’ultimo integrata ai fini del rilascio del necessario parere dell’ANSFISA.
3. Nel contestare la pregiudizialità dell’esitazione del progetto de quo rispetto all’invocato ripristino dello stato dei luoghi, la C. richiedeva, col ricorso in epigrafe: - di accertare l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Ravello sulla propria istanza-diffida del 3 dicembre 2024; - di ordinare al medesimo Comune di Ravello di provvedere alla rimozione dell’impianto di teleferica realizzato dal P.; - di nominare un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia amministrativa.
4. Costituitosi in resistenza, il controinteressato P. eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza dell’azione esperita ex adverso.
5. Alla camera di consiglio del 28 ottobre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
6. Venendo ora a scrutinare il ricorso, va disattesa l’eccezione di inammissibilità, ricollegata dal controinteressato alla natura civilistica della pretesa in questa sede avanzata.
Ciò, in quanto quest’ultima non è configurabile a guisa di azione possessoria o negatoria servitutis rispetto all’installazione sul proprio fondo del supporto metallico dell’impianto di teleferica controverso, ma è volta unicamente ad ottenere l’adozione, a cura dell’amministrazione comunale intimata, di misure ripristinatorie in relazione all’abusività dell’impianto medesimo.
Piuttosto, la C. è da reputarsi titolare di un interesse qualificato (in termini di legittimazione e di concretezza) a dolersi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., dell’inerzia amministrativa nella rimozione dell’impianto in parola, suscettibile di menomare il pieno godimento del fondo in sua proprietà.
In questo senso, va ricordato che, per consolidata giurisprudenza, in capo al proprietario confinante, nella cui sfera giuridica incida dannosamente il mancato esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi da parte dell'organo preposto, sussiste detto interesse qualificato ad agire per l’esercizio di tali poteri e, quindi, per la conclusione del procedimento demolitorio (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 4816/2016; sez. VII, n. 4099/2019; n. 6246/2022; Salerno, sez. II, n. 1054/2017).
I principi declinati in subiecta materia da Cons. Stato, ad. plen. n. 22/2021 ben si attagliano, infatti, anche al giudizio sul silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione comunale su un’istanza-diffida volta a promuovere l’esercizio dei poteri repressivi per opere realizzate su un fondo confinante: «- se nel giudizio avverso l’inerzia della pubblica amministrazione ex art. 117 cod. proc. amm., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale – salva la ipotesi in cui non residuino margini di discrezionalità e non sia necessario procedere ad acclaramenti istruttori – afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della amministrazione, quale che ne sia il segno e il contenuto; - se la mancata emanazione di un provvedimento espresso che concluda il procedimento iniziatosi con la istanza del privato, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), frustra in ogni caso il soddisfacimento dell’interesse pretensivo azionato dall’istante, dapprima in sede procedimentale e, in seguito, con la domanda giudiziale; - se, dunque e al fine, la espressa determinazione amministrativa adottata in adempimento dell’obbligo di provvedere – massimamente quella “negativa”, con la quale la amministrazione si determina a non esercitare i provvedimenti repressivi – è impugnabile dal medesimo soggetto “istante”, che ha compulsato la amministrazione determinando con la sua istanza il sorgere dell’obbligo di provvedere; - allora, non può non esservi corrispondenza biunivoca tra la legittimazione ad esperire azione avverso il silenzio inadempimento (e, ancor prima, a compulsare la amministrazione con una istanza che integra un fatto costituivo dell’obbligo di provvedere ex art. 2 l. 241/1990) e la legittimazione ad esperire azione caducatoria avverso la determinazione con la quale si sia provveduto a rigettare quella istanza, arrestando l’iter procedimentale avviato dall’esponente, e motivatamente acclarando la legittimità dell’agere edilizio del vicino; - allora, e analogamente, le condizioni della azione di impugnazione, da parte dell’esponente, della determinazione della amministrazione di “non esercitare” i poteri repressivi – sul presupposto della legittimità edilizia, urbanistica ed eventualmente paesaggistica delle opere che ne occupano – non possono che essere le medesime di quelle che connotano l’actio del “vicino” volta alla caducazione del titolo autorizzatorio delle opere; ché, in entrambe, l’interesse sostanziale e il bene della vita agognato dal “terzo-vicino” è il medesimo. Di qui la piana ed omogenea applicabilità dei principi che governano la legitimatio ad causam e ad processum del terzo alla domanda: - volta all’accertamento del silenzio inadempimento ed alla condanna della amministrazione a provvedere; - preordinata alla caducazione della formale voluntas “negativa”, di non esercizio ovvero di non compiuto (nei sensi desiderati dall’esponente) esercizio della potestà repressiva; - finalizzata alla impugnazione del provvedimento abilitativo edilizio» (TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 151/2022; cfr., in senso adesivo, TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 292/2023).
7. Nel merito, il ricorso si rivela fondato nei sensi e nei limiti indicati in appresso.
8. Innanzitutto, occorre rimarcare che la pendenza di un duplice procedimento abilitativo per la sanatoria ovvero per il rifacimento del palorcio de quo impediva all’ente locale intimato di rimuovere immediatamente quest’ultimo.
Ed invero, la mancata esitazione del progetto di sanatoria e/o rifacimento dell’impianto di teleferica infirmerebbe l’adozione dell’invocata misura demolitoria, ove l'amministrazione comunale non si pronunciasse preventivamente sulla duplice istanza rassegnata dal P., il cui accoglimento ricondurrebbe l’opera alle necessarie condizioni di legittimità ovvero il cui rigetto consentirebbe l'esercizio del potere repressivo. Tanto, in omaggio ai principi di economicità e di coerenza dell'azione amministrativa, che impedisce di previamente sanzionare ciò che potrebbe essere legittimato: la rimozione del palorcio in difetto della previa definizione dell’instaurato procedimento abilitativo vanificherebbe, infatti, a priori l'interesse ad ottenere, ove ne sussistessero le condizioni, la legittimazione dell’opera, precludendo ogni valutazione circa il mantenimento o l'eliminazione di quest’ultima, e determinerebbe l'inconveniente di demolire l’impianto per poi eventualmente consentirne il rifacimento in base ad un nuovo titolo abilitativo.
9. Tanto chiarito, il Comune di Ravello non può, tuttavia, sottrarsi sine die al doveroso esercizio dei propri poteri repressivi, meramente trincerandosi dietro la pendenza dell’instaurato iter abilitativo.
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che, sussistendo, in capo all'amministrazione, il dovere di reprimere gli abusi accertati, è da ritenersi configurabile – come illustrato retro, sub n. 6 – un interesse qualificato del terzo confinante, potenzialmente leso da opere abusive, all'emissione di provvedimenti sanzionatori; con la conseguenza che, su un illecito edilizio denunciato in maniera circostanziata, egli può almeno pretendere una determinazione espressa (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. III, n. 1612/2008; TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 4191/2015; Salerno, sez. I, n. 2019/2015; Napoli, sez. VIII, n. 6404/2018). E’, infatti, evidente che, allorquando l'amministrazione ometta di adottare le doverose misure ripristinatorie dello stato dei luoghi e di difesa del pubblico interesse in relazione ad opere abusive, ovvero le ritardi senza giustificazione, il terzo interessato – e, in particolare, il proprietario limitrofo, portatore, in quanto tale, di un interesse qualificato al mantenimento delle caratteristiche urbanistiche della zona – può fondatamente tutelarsi giurisdizionalmente contro la mancata assunzione di determinazioni repressive e, quindi, contro l'inerzia degli organi comunali.
In sostanza, l'ampia sfera dei poteri di controllo attribuiti in materia urbanistico-edilizia all'amministrazione comunale non esclude che, rispetto ai singoli provvedimenti, i terzi siano portatori di un interesse legittimo e che, pertanto, l'inerzia sulla relativa istanza integri gli estremi del silenzio inadempimento sindacabile in sede giurisdizionale. Fermo restando, cioè, che la funzione di vigilanza territoriale ex art. 27 del d.p.r. n. 380/2001 si esercita attraverso procedimenti avviati ex officio e che, quindi, in presenza di una istanza di parte, deve ritenersi non necessaria una perfetta corrispondenza tra quanto segnalato dal privato interessato e quanto contestato in sede di procedimento sanzionatorio, incombe, comunque, sull’amministrazione il dovere di vagliare i fatti denunciati sotto il profilo della loro esistenza materiale e della qualificazione giuridica della condotta attribuita al responsabile (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 6773/2002).
In tale prospettiva, il duplice iter abilitativo instaurato dal controinteressato non potrà rimanere legittimamente pendente in via indefinita, a discapito, da un lato, delle esigenze di salvaguardia dell’opera, da lui stesso perseguite, e, d’altro lato, delle esigenze di effettività della repressione degli abusi, azionate dalla ricorrente.
10. Di conseguenza, stante il dianzi acclarato profilo di fondatezza, e, quindi, in parziale accoglimento della domanda attorea, il cennato duplice procedimento abilitativo dovrà indeclinabilmente incanalarsi entro rigorosi e certi limiti temporali.
In particolare, sia quanto alla richiesta sanatoria (ove il P. confermi il proprio interesse al relativo conseguimento), sia quanto al progettato rifacimento dell’impianto di teleferica, il Comune di Ravello, per il tramite dell’organo all’uopo preposto, entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente decisione, dovrà richiedere ritualmente, previa trasmissione di tutta la documentazione necessaria, i pareri e nulla osta prescritti, segnatamente in materia paesaggistica e di sicurezza impiantistica, affinché, una volta acquisiti questi ultimi e/o decorsi i termini di legge per la relativa acquisizione tacita (ove configurabile), possa definitivamente pronunciarsi sulle istanze rassegnate dal controinteressato e, quindi, a seconda degli esiti raggiunti, determinarsi in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti della misura demolitoria richiesta dalla C.
L’ordine di provvedere entro il suindicato termine deve, naturalmente, intendersi, rebus sic stantibus, circoscritto al segmento di rituale consultazione delle autorità competenti da parte dell’amministrazione comunale, essendo interdetto a questo adito giudice amministrativo sia, da un lato, di pronunciarsi nei confronti di altre amministrazioni neppure evocate nel presente giudizio ai fini del tempestivo esercizio dei relativi poteri consultivi, sia, d’altro lato, di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (art. 34, comma 2, cod. proc. amm.) propedeuticamente rispetto ai successivi sviluppi procedimentali delle istanze rassegnate dal P.
11. Con riguardo alla proposta domanda di preventiva nomina del Commissario ad acta, il Collegio non ritiene ne sussistano, allo stato, i presupposti, atteso che è condizione all’uopo necessaria il protrarsi dell’inerzia dopo il termine ex art. 117, comma 2, cod. proc. amm., assegnato dall’autorità giurisdizionale a quella amministrativa per provvedere, e considerato, altresì, che non sono ravvisabili, nella specie, particolari ragioni acceleratorie, giustificative dell’invocata anticipazione dell’incombente de quo.
12. Appare, infine, equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie in ricorso in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, per l’effetto ordinando al Comune di Ravello di provvedere in merito all’istanza-diffida del 3 dicembre 2024, attivandosi per la conclusione dei procedimenti abilitativi per la sanatoria e/o per il rifacimento dell’impianto di teleferica esistente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RL RU, Presidente
IN Di PO, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN Di PO | RL RU |
IL SEGRETARIO