Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00474/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00520/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 520 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare della -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Baldassare Saetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Prefettura di Agrigento - Questura di Agrigento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
-del decreto del Questore di Agrigento Cat.-OMISSIS-notificato in data 22.01.2024, con il quale è stata disposta la sospensione ex art. 100 TULPS del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande “Adenzia Sicily Industrial”;
- di ogni atto o provvedimento antecedente, consequenziale e connesso;
con riserva di chiedere, in separato giudizio, la condanna della P.A. al risarcimento di tutti i danni per aver dovuto sospendere l'attività di cui in oggetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio, i documenti e la memoria depositati dal Ministero dell'Interno – Prefettura di Agrigento - Questura di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 la dott.ssa SA LI; uditi i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso il sig. -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare della -OMISSIS-, ha chiesto l'annullamento del decreto del Questore di Agrigento, Cat.-OMISSIS-notificato in data 22.01.2024, con il quale è stata disposta la sospensione per giorni dieci, ex art. 100 TULPS, del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sopra citato, sito in Canicattì; si è inoltre riservato di agire in separato giudizio per chiedere il risarcimento dei danni asseritamente subiti.
2. Il decreto è stato emesso in considerazione di “ una violenta rissa (verificatasi il 28 ottobre 2023, alle ore due) tra giovani canicattinesi e dei comuni viciniori, iniziata in via Guerrazzi e conclusasi in Piazza TE ”. Secondo la ricostruzione operata dalla Questura di Agrigento, la rissa è stata filmata da qualcuno dei presenti e il video sarebbe stato pubblicato sui social network.
3. Ciò posto l’amministrazione intimata ha ritenuto di dover intervenire sospendendo l’attività commerciale per cui è causa al fine di “ scongiurare turbative della sicurezza dei cittadini ”.
Nel provvedimento impugnato l’amministrazione rappresenta come la memoria difensiva del ricorrente in sede di avvio del procedimento amministrativo non sia stata ritenuta esaustiva e che “ l’episodio occorso per la sua gravità ha ingenerato un grave allarme sociale nella comunità di Cannicattì a causa della verificata esistenza di una situazione di pericolo in atto per l’ordine e la sicurezza pubblica ”.
4. Nel verbale redatto dal Commissariato di Cannicattì si riportano le dichiarazioni del ricorrente il quale chiarisce di essere intervenuto, insieme alla moglie, nella rissa giunta in Pizza TE per recuperare, rispettivamente, una panca ed una sedia che erano state prelevate dallo spazio esterno del suo locale; versione confermata dalla dichiarazione della moglie.
5. Avverso il decreto impugnato sono dedotti i motivi di:
A) Violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza in quanto si tratterebbe di poteri extra ordinem adottati in assenza dei presupposti per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti.
B) Eccesso di potere per difetto di nesso causale, in quanto i tumulti o disordini potrebbero essere presi in considerazione anche se avvenuti all’esterno dell’esercizio, purché rappresentino la prosecuzione logica e cronologica di fatti iniziati all’interno del locale; circostanza che non risulterebbe avvenuta nel caso di specie.
C) Violazione dell’art. 100 del TULPS ed eccesso di potere, per erronea qualificazione dei locali quali “ abituale ritrovo di persone pregiudicate e pericolose ”, stante l’insufficienza degli episodi riportati a determinare una situazione di “quotidianità” dei comportamenti.
D) Illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto non sarebbe precisata la ragione per cui, nel caso di specie, vi sarebbe un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.
E) Disparità di trattamento in quanto il Questore di Agrigento avrebbe dovuto adottare lo stesso provvedimento di sospensione per tutti gli esercizi di somministrazione di bevande ed alimenti che si trovano nell’area.
F) Difetto di motivazione del provvedimento, in quanto mancante, insufficiente, contraddittoria ed incongrua, violazione dell'art. 100 del T.U.L.P.S., degli artt. 3, 7 e 10 della l. n. 241 del 1990, in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto in debito conto le memorie procedimentali trasmesse dal ricorrente.
6. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata difendendo la correttezza del proprio operato.
7. In vista dell’udienza pubblica di trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato memoria.
8. All’udienza pubblica del 22 dicembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. In via preliminare, va rilevata l’improcedibilità della domanda di annullamento del decreto impugnato che ha esaurito i suoi effetti. Sul punto, infatti, si evidenzia come la sospensione dell’attività dell’esercizio pubblico sia stata disposta in data 16 gennaio 2024, per 10 giorni, ed il provvedimento è stato notificato al ricorrente dal Commissariato di Canicattì in data 22 gennaio 2024.
10. Ciò posto, va comunque scrutinata la legittimità del decreto ai soli fini risarcitori, tenuto conto che il ricorrente si è riservato di agire sul punto con autonomo giudizio.
11. Nel merito il ricorso è fondato relativamente alle censure sub B), D) ed F) nella parte in cui si lamenta l’eccesso di potere sotto il profilo del nesso causale, nonché il difetto di motivazione.
Occorre innanzitutto chiarire la natura della misura disciplinata dall’art. 100, r.d. n. 773 del 1931 e le condizioni necessarie per la sua adozione.
L’art. 100, r.d. n. 773 del 1931 prevede che “ 1. Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. 2. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata ”.
Come ha chiarito dalla giurisprudenza, la misura della sospensione non ha natura sanzionatoria, inscrivendosi nel quadro delle misure di prevenzione (Cons. St., sez. III, 27 settembre 2018, n. 4529), essendo volta ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività.
L’adozione di tale misura risponde, dunque, all'obiettiva esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti ed in generale del pubblico, a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente.
Proprio in ragione di tali argomenti, si deve ritenere che l’ampia formulazione normativa vada interpretata nel senso che il provvedimento di sospensione possa essere legittimamente disposto ogni qualvolta le situazioni che mettono in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini trovino un antecedente causale significativo nell'attività economica oggetto di licenza commerciale e, quindi, non soltanto nel caso di incidenti e disordini realizzatisi materialmente all'interno dei locali utilizzati. Ai fini della legittimità del provvedimento hanno rilevanza, quindi, anche episodi riconducibili a soggetti che non possono essere considerati avventori del locale e ad atti di violenza avvenuti nelle adiacenze dello stesso, riconoscendo pure in tali casi la necessità, in sede di comparazione tra opposti interessi (quello privato alla libera iniziativa economica e quello alla sicurezza pubblica), di sacrificare la sfera privata in nome del superiore interesse pubblico.
È stato più specificatamente evidenziato che la finalità propria della misura di prevenzione in questione è quella di impedire, attraverso la chiusura temporanea dell'esercizio, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. Proprio in quanto misura di prevenzione volta ad impedire l’accadimento di fatti capaci di turbare o anche solo di esporre a pericolo la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico e non di provvedimento repressivo di specifiche violazioni o sanzionatorio di dirette responsabilità del soggetto, il citato art. 100, che ne disciplina i presupposti legittimanti, non richiede necessariamente, ai fini della sospensione della licenza, che siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che vi sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, ma ne consente l’adozione ogniqualvolta, secondo l’apprezzamento discrezionale dell’autorità preposta, l’esercizio, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Giova aggiungere, ulteriormente, che l’adozione del provvedimento ex art. 100 Tulps consegue ad un giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, il quale può essere sindacato solamente sotto il profilo del travisamento di fatto o della manifesta irragionevolezza, ed è sufficientemente motivato con l'indicazione dei presupposti che configurano la situazione di pericolo da prevenire.
Ciò premesso, nel caso di specie, tuttavia, l’amministrazione non ha sufficientemente motivato in merito al nesso causale tra il pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e l'attività economica oggetto di licenza commerciale.
Dall’istruttoria procedimentale è emerso un dato che non risulta smentito dalle parti ossia che la rissa non è iniziata all’interno del locale in questione ma altrove, precisamente in via Guerrazzi, ed è poi giunta fino a Piazza TE, nelle adiacenze del locale di parte ricorrente.
Per quanto la giurisprudenza interpreti in senso ampio la formulazione dell’art. 100 TULPS, ammettendo anche incidenti e disordini realizzatisi materialmente all'esterno dei locali, tuttavia, è necessario che sussita un nesso causale tra il fatto generatore dell’allarme sociale e l’esercizio dell’attività commerciale.
Nel caso di specie, invece, dal verbale del Commissariato di Canicattì non emerge il coinvolgimento di presunti avventori del locale de quo , né che questo sia stato l’occasione per accendere la rissa; non risulta, pertanto, individuato un significativo antecedente causale rinvenibile nell’esercizio dell’attività economica.
Lo stesso coinvolgimento del ricorrente e della di lui moglie è risultato in atti limitato al recupero di oggetti appartenenti al proprio locale che erano stati sottratti ed utilizzati dai giovani rissanti per aggredirsi.
Dal decreto impugnato, pertanto, emerge un difetto di motivazione in quanto non si comprende in che termini l’esercizio dell’attività economica in questione sia stata occasione dell’allarme sociale che ha generato la necessità di un provvedimento sospensivo.
12. Le rimanenti censure, invece, risultano infondate.
In particolare, è infondato il primo motivo del ricorso con il quale parte ricorrente lamenta la carenza dei presupposti per l’applicazione di provvedimenti contingibili ed urgenti.
Il provvedimento impugnato non è un’ordinanza contingibile e urgente extra ordinem , per la quale sono richiesti particolari e stringenti presupposti e condizioni di gravità e urgenza non altrimenti fronteggiabili.
Nel caso di specie, trattasi di un provvedimento a carattere preventivo per cui l’art. 100 del r.d. n. 773 del 1931, conferisce al Questore il potere discrezionale di sospendere la licenza di un esercizio di commercio “ nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini ”.
13. Parimenti infondata è la censura sub C) in quanto l’amministrazione ha chiarito di aver adottato il provvedimento per il grave allarme sociale destato con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica; sul punto, non ha invocato come presupposto l’abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose.
14. Altrettanto infondata è la censura sub E) in quanto il ricorrente si è limitato ad asserire, senza provare, la presunta disparità di trattamento; tant’è che la stessa amministrazione ha precisato che analogo provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione per dieci giorni sarebbe stato adottato nei confronti di altro locale, ubicato nei pressi, anch’esso teatro della medesima rissa.
15. Inoltre, parte ricorrente ha asserito che l’amministrazione avrebbe errato nell’attribuire al risto-pub un indirizzo diverso da quello che emerge dalla visura (Piazza TE invece che via Cattaneo). Tuttavia la doglianza è infondata in quanto si tratta di aree vicine e l’adiacenza geografica tra la rissa e l’attività commerciale è confermata dalla presenza del ricorrente e della di lui moglie nelle vicinanze dei tafferugli tanto da potervi intervenire, sebbene al solo fine di recuperare oggetti appartenenti al proprio locale.
16. Conclusivamente, è accertata l’illegittimità del provvedimento impugnato ai soli fini risarcitori.
17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile la domanda di annullamento;
- accerta l’illegittimità del decreto del Questore di Agrigento Cat.-OMISSIS-notificato in data 22.01.2024, ai soli fini risarcitori;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna PI, Presidente FF
Luca Girardi, Primo Referendario
SA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA LI | Anna PI |
IL SEGRETARIO