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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3491 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12069/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e riservata per la decisione all'udienza del 29/09/2025
TRA
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. PERRICCI ROSANNA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
MINISTERO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Conver- Controparte_1
sano in data 07/10/2017, unione dalla quale è nato un figlio,
[...]
oggi dodicenne, e che questo Tribunale con sentenza n. Per_1
1033/2021, passata in cosa giudicata, ha dichiarato la separazione dei coniugi, regolando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di averla con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e il figlio.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'epoca di detto provvedimento, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra ci- tato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e la prole, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
or- dini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il pas- saggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune com- petente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ul- tima non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua con- tumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il
2 coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconcilia- zione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti re- putati opportuni nell'interesse della prole e la causa, non necessi- tando d'istruttoria, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui,
3 in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“LE RESTANTI QUESTIONI” – Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, dev'essere confermato il contenuto dei provvedi- menti temporanei ed urgenti adottati ex articolo 473 bis.22 c.p.c., con i quali sono stati reiterate le statuizioni adottate in sede di se- parazione, non essendo emersi, né sono stati allegati, nuovi ele- menti sui quali fondare una diversa decisione sul punto.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi
4 di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 15/11/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_3
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Conversano in data 07/10/2017 tra
[...]
, nato in [...] in data [...], e Parte_1
, nata in MOLA DI BARI in [...] Controparte_1
13/02/1991, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Conversano al n. 31, parte II, serie A, anno
2017;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA i provvedimenti assunti ex articolo 473 bis.22
5 c.p.c. con ordinanza in data 29.9.2025;
5. NA il resistente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida in € 1.730,00 per com- pensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
6
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12069/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e riservata per la decisione all'udienza del 29/09/2025
TRA
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. PERRICCI ROSANNA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
MINISTERO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Conver- Controparte_1
sano in data 07/10/2017, unione dalla quale è nato un figlio,
[...]
oggi dodicenne, e che questo Tribunale con sentenza n. Per_1
1033/2021, passata in cosa giudicata, ha dichiarato la separazione dei coniugi, regolando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di averla con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e il figlio.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'epoca di detto provvedimento, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra ci- tato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e la prole, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
or- dini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il pas- saggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune com- petente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ul- tima non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua con- tumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il
2 coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconcilia- zione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti re- putati opportuni nell'interesse della prole e la causa, non necessi- tando d'istruttoria, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui,
3 in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“LE RESTANTI QUESTIONI” – Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, dev'essere confermato il contenuto dei provvedi- menti temporanei ed urgenti adottati ex articolo 473 bis.22 c.p.c., con i quali sono stati reiterate le statuizioni adottate in sede di se- parazione, non essendo emersi, né sono stati allegati, nuovi ele- menti sui quali fondare una diversa decisione sul punto.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi
4 di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 15/11/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_3
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Conversano in data 07/10/2017 tra
[...]
, nato in [...] in data [...], e Parte_1
, nata in MOLA DI BARI in [...] Controparte_1
13/02/1991, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Conversano al n. 31, parte II, serie A, anno
2017;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA i provvedimenti assunti ex articolo 473 bis.22
5 c.p.c. con ordinanza in data 29.9.2025;
5. NA il resistente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida in € 1.730,00 per com- pensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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