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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/12/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. RA SS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2550/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RA RO elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. RA
RO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCA Controparte_1 P.IVA_1
UC elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. MANCA UC
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità da cosa in custodia – art. 2051 c.c..
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da udienza di discussione del 6 novembre 2025. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6/7/2024, (d'ora innanzi, per Parte_1 brevità, anche solo “ ”) conveniva in giudizio il Comune di al fine di Parte_1 Controparte_1 sentir accertare la sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro occorso in data 6/7/2023 in allorché l'attrice percorrendo in discesa la scalinata di sanpietrini che unisce viale Controparte_1 dei Martiri al parcheggio Prato Santa Caterina scivolava procurandosi lesioni fisiche e pativa un danno quantificato pari ad euro 37.419,88, di cui chiedeva la condanna al pagamento a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in via di subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Con rivalutazione pagina 1 di 8 ed interessi. Con vittoria di compensi e spese del giudizio.
In fatto ed in diritto, l'attrice esponeva che ad ore 12.35 circa del giorno 6/7/2023, nell'intento di scendere la scalinata di sanpietrini succitata, in prossimità del settimo e dell'ottavo gradino (dal basso), scivolava, inciampava e cadeva rovinosamente a terra a causa di avvallamenti presenti e cattiva manutenzione dei gradini, questi ultimi privi di striscia antiscivolo ed ammalorati, così resi insidiosi in caso di pioggia. Assente pure il corrimano. A seguito dell'evento, ella esponeva di essersi recata presso il vicino pronto soccorso ove gli veniva diagnosticata la frattura della vertebra C10 con obbligo di indossare il busto per 90 giorni. In data 10/1/2024 l'attrice si sottoponeva a visita privata che confermava la diagnosi e stimava le lesioni come segue: inabilità totale per 120 giorni, danno biologico parziale al 75% di 90 giorni, al 50% di 20 giorni ed al 25% di 30 giorni, danno biologico permanente al
10%. Il danno biologico veniva così quantificato pari ad euro 37.419,88 di cui veniva chiesto ristoro.
Con comparsa di risposta depositata in data 23/10/2024, si costituiva in giudizio il Controparte_1 chiedendo di mandare respinta la pretesa risarcitoria;
in via gradata chiedeva di scomputare CP_1 dal quantum qualsivoglia somma eventualmente già erogata da Inps alla danneggiata. Oltre alla vittoria di spese e compensi di causa.
In fatto ed in diritto, il convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria e la ricostruzione in punto di fatto proposta, evidenziando che l'onere della prova circa il fatto costitutivo, nonché il nesso di causa tra l'evento lesivo ed il danno lamentato, restava a carico di parte attrice.
Con riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. dedotta evidenziava che l'attrice aveva comunque già percorso all'andata (per recarsi al lavoro) la medesima scalinata, invocando dunque l'applicazione, in ogni caso, dell'art. 1227 co. 1 c.c., considerato che anche il comportamento umano, distratto ed incauto, poteva ritenersi causa esclusiva del sinistro, con conseguente assoluzione da responsabilità da parte dell'ente custode. Sottolineava che stante l'inerzia del bene costituente insidia (la scalinata), spettava all'attrice provare la sua obiettiva pericolosità e, con riferimento alla responsabilità ex art. 2043 c.c., anche la sua invisibilità e non prevedibilità.
Da ultimo, l'ente comunale contestava la quantificazione dei danni formulata dall'attrice, in ogni caso arbitraria. Evidenziava l'assenza di prova circa le lesioni effettivamente patite. Chiedeva, poi, di accertare se avesse beneficiato di ulteriori somme a titolo di indennizzo per le lesioni patite a seguito del sinistro, da qualificarsi quale sinistro in itinere, da parte dell'Inps, somme in tal caso da scomputare dal dovuto in caso di accoglimento della domanda.
La causa veniva istruita per mezzo di prove testimoniali assunte alla udienza del 13 marzo 2025 e successivamente, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nuova formulazione, alla udienza indicata in epigrafe. pagina 2 di 8 * * *
La domanda di risarcimento del danno di parte attrice è infondata e va respinta. Di seguito le ragioni.
La domanda risarcitoria va correttamente inquadrata ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero responsabilità oggettiva per cose in custodia lamentata verso il convenuto, da Controparte_1 reputarsi sussistente alla sola prova offerta dalla danneggiata attrice che la res è da qualificarsi insidia e che sussiste il nesso causale tra la stessa ed il danno evento (sinistro), salvo il caso fortuito (cfr. Cass.
Civ. Sez. Un., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”).
Tuttavia, qualora la cosa sia inerte o di non intrinseca pericolosità e il danno derivi dalla sua interazione con un comportamento umano, il danneggiato deve provare che la situazione di pericolosità dello stato dei luoghi è obiettiva e tale da rendere comunque inevitabile, o quantomeno probabile, il verificarsi dell'evento (cfr. ex multis, “Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015: “In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato la domanda risarcitoria per danni da caduta da un motociclo, che il conducente pretendeva di porre in rapporto di causalità con l'assenza di illuminazione in un tratto della galleria percorsa, sebbene la possibilità di una temporanea avaria dell'illuminazione risultasse segnalata su apposito cartello collocato all'ingresso della galleria)”; cfr. Tribunale Pordenone Sent.,
18/02/2021: “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio secondo l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”).
Applicando tali principi alla fattispecie concreta, va rilevato che parte attrice non ha adempiuto pagina 3 di 8 all'onere della prova su di sé incombente relativamente alla esistenza di una insidia o pericolosità intrinseca dei luoghi di causa e relativamente al nesso causale tra detta insidia ed il danno evento
(sinistro).
In effetti, sebbene l'attrice alleghi che la caduta fosse dovuta alla presenza di un gradino dissestato sulla scalinata di sanpietrini di cui all'atto introduttivo, tenuto conto delle fotografie allegate agli atti di causa (cfr. docc. 1, 2 e 3 attrice), l'assunto va ritenuto infondato.
Le fotografie dei luoghi di causa prodotte rendono chiara la presenza di un gradino a far parte di una lunga scalinata effettivamente costituita da sanpietrini, gradino caratterizzato da materiale differente e più chiaro (dal sanpietrino) unicamente sull'ultima parte esterna dello stesso, per un'estensione di appena qualche centimetro dal bordo, ciò che di per sé va tuttavia ritenuto non costituente una obiettiva situazione di pericolo per gli utenti della strada, considerato che è assente qualsivoglia rilevante e significativo grado di ammaloramento del gradino e che la sua scivolosità non è risultata provata.
Altresì dalla raffigurazione dei luoghi di causa nel caso concreto va escluso che lo scivolamento e la caduta fossero quantomeno probabili nelle circostanze del caso di specie, atteso che il sinistro è avvenuto in pieno giorno e in una giornata estiva in assenza di condizioni metereologiche avverse: la presenza di pioggia in corrispondenza del sinistro non viene poi mai espressamente allegata in atti, in atto di citazione la parte si limita a riferire che il gradino è pericoloso in caso di pioggia, senza però chiarire se essa fosse presente in detta specifica circostanza temporale. Sul punto, irrilevante è allora la documentazione prodotta relativamente alle condizioni metereologiche in questione (cfr. doc. 10 attrice), atteso che la presenza di pioggia sui gradini od in corrispondenza della specifica giornata, come detto, non viene mai enunciata negli atti, nemmeno nella prima e nella seconda memoria istruttoria, restando così assorbita dai termini di preclusione istruttoria. Sul punto, d'altronde, nemmeno sono stati articolati capitoli di prova orale.
Irrilevanti, inoltre, ai fini della decisione, le dichiarazioni dei testimoni e , Testimone_1 Testimone_2 nella parte in cui hanno dichiarato di essere loro stessi scivolati sulla medesima gradinata cittadina in altra occasione, risalente vuoi all'aprile 2023 vuoi al lontano 2012, trattandosi di fatti diversi da quello oggetto del giudizio e dunque a scrutinio.
Non solo.
Che la caduta sia da ritenersi in collegamento causale con lo stato dei luoghi è assunto altresì da ritenersi infondato, considerato che la dinamica del sinistro non è stata affatto provata in giudizio, né sono stati sentiti testimoni a tal riguardo rilevanti ed utili;
nemmeno sono stati escussi i testimoni che hanno soccorso l'attrice comunque nell'immediatezza del fatto, ciò che avrebbe comunque giovato alla prospettazione in fatto dell'attrice. pagina 4 di 8 Le circostanze di prova orale capitolate non hanno in effetti interessato il fatto storico in questione e la sua dinamica, con l'eccezione del capitolo n. 9 della seconda memoria istruttoria (recte, cap. n. 11 contando che i cap. da n. 1 a n. 3 sono quelli dell'atto introduttivo: ordinanza del 12/11/2024) che però
è stato escluso perché di valenza probatoria sostanzialmente nulla trattandosi di circostanza de relato actoris.
Ma vi è di più.
Non è contestato che quel giorno avesse già percorso la scalinata, al mattino al momento di Parte_1 recarsi al lavoro presso il negozio di abbigliamento SI al centro del paese (cfr. doc. 9 attrice), dovendosi allora ritenere effettivamente dimostrato che ella ben conoscesse i luoghi di causa e nello specifico la scalinata in questione presente all'uscita del parcheggio ove aveva lasciato la macchina qualche ora prima.
Alla luce di tutto quanto precede, accertata la reale consistenza dei luoghi di causa, delle condizioni di tempo e luogo del sinistro ed il fatto che la danneggiata conoscesse, per averla poco prima percorsa, la scalinata in questione, va ritenuto, da un lato, che il sinistro sarebbe stato evitabile per mezzo di un comportamento prudente e cauto durante il percorso e, dall'altro lato, di conseguenza, che il sinistro sia stato causato in via esclusiva dal comportamento dell'attrice, cui è rimproverabile a titolo di concorso di colpa idoneo di per sé ad interrompere qualsivoglia nesso causale tra la cosa in custodia ed il sinistro, integrando così l'esimente del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c..
In effetti, in ossequio a pacifica giurisprudenza sul punto, l'incidenza della condotta del danneggiato va pur sempre apprezzata in relazione alla natura e pericolosità della lamentata insidia, al punto che minore è la pericolosità della res, maggiore è la rilevanza da attribuire al comportamento del danneggiato, dal quale ci si attende una condotta adeguatamente diligente pur di scongiurare il verificarsi di incidenti (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024: “L'art.
2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode”; Cass. Civ., Sez. VI – 3, Ordinanza n. pagina 5 di 8 6554 del 10/03/2021: “In tema di danno da cose in custodia, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”; cfr. altresì, Cass. Civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 2345 del 29/01/2019: “In tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità del proprietario di un immobile per il decesso di un minore precipitato da una terrazza, nonostante fosse emerso che il ragazzo, in compagnia di coetanei, tra i quali anche il figlio del proprietario, si era introdotto nella terrazza dell'abitazione, priva di ringhiere di protezione, nonostante l'apertura della porta di accesso richiedesse una particolare manovra che solo chi ne fosse avvertito poteva conoscere e che, altrimenti, avrebbe certamente impedito l'eccesso ad un estraneo)”).
Ne discende che nel caso di specie la danneggiata, tenuto conto del quadro probatorio di causa, non ha provato gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovverossia la obiettiva pericolosità della res ed il nesso di causa tra questa ed il sinistro: al contrario, considerata la raffigurazione della scalinata offerta in via fotografica in atti (cfr. docc. 1, 2 e 3 attrice), nonché le condizioni di tempo e luogo del sinistro ed il fatto che la danneggiata conoscesse i luoghi di causa, va ritenuto che il sinistro avrebbe potuto agevolmente evitarsi per il tramite dell'adozione di maggior attenzione e prudenza nell'incedere da parte di , all'insegna delle ordinarie regole di Parte_1 cautela che gli sono attribuibili secondo un principio di autoresponsabilità direttamente discendente dall'art. 2 Cost.. (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2024, n.8306: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la ricostruzione dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall'art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei “doveri di solidarietà sociale” pagina 6 di 8 (indicati come “inderogabili”); nonché dell'art. 1227 comma primo c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso”; Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 12895 del 22/06/2016: “Ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”).
In conclusione, la domanda di risarcimento del danno va respinta.
Un'ultima osservazione.
Anche a voler considerare la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. del Controparte_1 altresì allegata in giudizio, data l'assenza di prova circa la dinamica del sinistro, integrante il fatto costitutivo della pretesa, e tenuto conto della non pericolosità dei luoghi, in applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità da fatto illecito, la domanda va comunque respinta, perché la danneggiata attrice non ha ottemperato all'onere della prova circa il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria (la dinamica) ed il nesso causale con il danno evento (il sinistro) che ella allega esserne derivato (cfr. ex multis, Tribunale Messina, Sez. I, Sentenza, 22/02/2018, n. 415:
“Nella responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale che la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c. c., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente pubblico, preposto alla sicurezza dei pedoni, ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone
o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso”).
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte attrice, sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, valore della causa pari alla domanda proposta, importi medi per tutte le fasi del giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 2550/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RESPINGE la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti del Parte_1
pagina 7 di 8 Comune di Controparte_1
2. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Parte_1 [...]
, che si quantificano in euro 7.616,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%; infine, Iva CP_1
e Cassa Professionale.
3. SI IC.
Vicenza, 1° dicembre 2025
Il Giudice
RA SS
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. RA SS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2550/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RA RO elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. RA
RO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCA Controparte_1 P.IVA_1
UC elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. MANCA UC
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità da cosa in custodia – art. 2051 c.c..
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da udienza di discussione del 6 novembre 2025. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6/7/2024, (d'ora innanzi, per Parte_1 brevità, anche solo “ ”) conveniva in giudizio il Comune di al fine di Parte_1 Controparte_1 sentir accertare la sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro occorso in data 6/7/2023 in allorché l'attrice percorrendo in discesa la scalinata di sanpietrini che unisce viale Controparte_1 dei Martiri al parcheggio Prato Santa Caterina scivolava procurandosi lesioni fisiche e pativa un danno quantificato pari ad euro 37.419,88, di cui chiedeva la condanna al pagamento a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in via di subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Con rivalutazione pagina 1 di 8 ed interessi. Con vittoria di compensi e spese del giudizio.
In fatto ed in diritto, l'attrice esponeva che ad ore 12.35 circa del giorno 6/7/2023, nell'intento di scendere la scalinata di sanpietrini succitata, in prossimità del settimo e dell'ottavo gradino (dal basso), scivolava, inciampava e cadeva rovinosamente a terra a causa di avvallamenti presenti e cattiva manutenzione dei gradini, questi ultimi privi di striscia antiscivolo ed ammalorati, così resi insidiosi in caso di pioggia. Assente pure il corrimano. A seguito dell'evento, ella esponeva di essersi recata presso il vicino pronto soccorso ove gli veniva diagnosticata la frattura della vertebra C10 con obbligo di indossare il busto per 90 giorni. In data 10/1/2024 l'attrice si sottoponeva a visita privata che confermava la diagnosi e stimava le lesioni come segue: inabilità totale per 120 giorni, danno biologico parziale al 75% di 90 giorni, al 50% di 20 giorni ed al 25% di 30 giorni, danno biologico permanente al
10%. Il danno biologico veniva così quantificato pari ad euro 37.419,88 di cui veniva chiesto ristoro.
Con comparsa di risposta depositata in data 23/10/2024, si costituiva in giudizio il Controparte_1 chiedendo di mandare respinta la pretesa risarcitoria;
in via gradata chiedeva di scomputare CP_1 dal quantum qualsivoglia somma eventualmente già erogata da Inps alla danneggiata. Oltre alla vittoria di spese e compensi di causa.
In fatto ed in diritto, il convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria e la ricostruzione in punto di fatto proposta, evidenziando che l'onere della prova circa il fatto costitutivo, nonché il nesso di causa tra l'evento lesivo ed il danno lamentato, restava a carico di parte attrice.
Con riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. dedotta evidenziava che l'attrice aveva comunque già percorso all'andata (per recarsi al lavoro) la medesima scalinata, invocando dunque l'applicazione, in ogni caso, dell'art. 1227 co. 1 c.c., considerato che anche il comportamento umano, distratto ed incauto, poteva ritenersi causa esclusiva del sinistro, con conseguente assoluzione da responsabilità da parte dell'ente custode. Sottolineava che stante l'inerzia del bene costituente insidia (la scalinata), spettava all'attrice provare la sua obiettiva pericolosità e, con riferimento alla responsabilità ex art. 2043 c.c., anche la sua invisibilità e non prevedibilità.
Da ultimo, l'ente comunale contestava la quantificazione dei danni formulata dall'attrice, in ogni caso arbitraria. Evidenziava l'assenza di prova circa le lesioni effettivamente patite. Chiedeva, poi, di accertare se avesse beneficiato di ulteriori somme a titolo di indennizzo per le lesioni patite a seguito del sinistro, da qualificarsi quale sinistro in itinere, da parte dell'Inps, somme in tal caso da scomputare dal dovuto in caso di accoglimento della domanda.
La causa veniva istruita per mezzo di prove testimoniali assunte alla udienza del 13 marzo 2025 e successivamente, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nuova formulazione, alla udienza indicata in epigrafe. pagina 2 di 8 * * *
La domanda di risarcimento del danno di parte attrice è infondata e va respinta. Di seguito le ragioni.
La domanda risarcitoria va correttamente inquadrata ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero responsabilità oggettiva per cose in custodia lamentata verso il convenuto, da Controparte_1 reputarsi sussistente alla sola prova offerta dalla danneggiata attrice che la res è da qualificarsi insidia e che sussiste il nesso causale tra la stessa ed il danno evento (sinistro), salvo il caso fortuito (cfr. Cass.
Civ. Sez. Un., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”).
Tuttavia, qualora la cosa sia inerte o di non intrinseca pericolosità e il danno derivi dalla sua interazione con un comportamento umano, il danneggiato deve provare che la situazione di pericolosità dello stato dei luoghi è obiettiva e tale da rendere comunque inevitabile, o quantomeno probabile, il verificarsi dell'evento (cfr. ex multis, “Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015: “In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato la domanda risarcitoria per danni da caduta da un motociclo, che il conducente pretendeva di porre in rapporto di causalità con l'assenza di illuminazione in un tratto della galleria percorsa, sebbene la possibilità di una temporanea avaria dell'illuminazione risultasse segnalata su apposito cartello collocato all'ingresso della galleria)”; cfr. Tribunale Pordenone Sent.,
18/02/2021: “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio secondo l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”).
Applicando tali principi alla fattispecie concreta, va rilevato che parte attrice non ha adempiuto pagina 3 di 8 all'onere della prova su di sé incombente relativamente alla esistenza di una insidia o pericolosità intrinseca dei luoghi di causa e relativamente al nesso causale tra detta insidia ed il danno evento
(sinistro).
In effetti, sebbene l'attrice alleghi che la caduta fosse dovuta alla presenza di un gradino dissestato sulla scalinata di sanpietrini di cui all'atto introduttivo, tenuto conto delle fotografie allegate agli atti di causa (cfr. docc. 1, 2 e 3 attrice), l'assunto va ritenuto infondato.
Le fotografie dei luoghi di causa prodotte rendono chiara la presenza di un gradino a far parte di una lunga scalinata effettivamente costituita da sanpietrini, gradino caratterizzato da materiale differente e più chiaro (dal sanpietrino) unicamente sull'ultima parte esterna dello stesso, per un'estensione di appena qualche centimetro dal bordo, ciò che di per sé va tuttavia ritenuto non costituente una obiettiva situazione di pericolo per gli utenti della strada, considerato che è assente qualsivoglia rilevante e significativo grado di ammaloramento del gradino e che la sua scivolosità non è risultata provata.
Altresì dalla raffigurazione dei luoghi di causa nel caso concreto va escluso che lo scivolamento e la caduta fossero quantomeno probabili nelle circostanze del caso di specie, atteso che il sinistro è avvenuto in pieno giorno e in una giornata estiva in assenza di condizioni metereologiche avverse: la presenza di pioggia in corrispondenza del sinistro non viene poi mai espressamente allegata in atti, in atto di citazione la parte si limita a riferire che il gradino è pericoloso in caso di pioggia, senza però chiarire se essa fosse presente in detta specifica circostanza temporale. Sul punto, irrilevante è allora la documentazione prodotta relativamente alle condizioni metereologiche in questione (cfr. doc. 10 attrice), atteso che la presenza di pioggia sui gradini od in corrispondenza della specifica giornata, come detto, non viene mai enunciata negli atti, nemmeno nella prima e nella seconda memoria istruttoria, restando così assorbita dai termini di preclusione istruttoria. Sul punto, d'altronde, nemmeno sono stati articolati capitoli di prova orale.
Irrilevanti, inoltre, ai fini della decisione, le dichiarazioni dei testimoni e , Testimone_1 Testimone_2 nella parte in cui hanno dichiarato di essere loro stessi scivolati sulla medesima gradinata cittadina in altra occasione, risalente vuoi all'aprile 2023 vuoi al lontano 2012, trattandosi di fatti diversi da quello oggetto del giudizio e dunque a scrutinio.
Non solo.
Che la caduta sia da ritenersi in collegamento causale con lo stato dei luoghi è assunto altresì da ritenersi infondato, considerato che la dinamica del sinistro non è stata affatto provata in giudizio, né sono stati sentiti testimoni a tal riguardo rilevanti ed utili;
nemmeno sono stati escussi i testimoni che hanno soccorso l'attrice comunque nell'immediatezza del fatto, ciò che avrebbe comunque giovato alla prospettazione in fatto dell'attrice. pagina 4 di 8 Le circostanze di prova orale capitolate non hanno in effetti interessato il fatto storico in questione e la sua dinamica, con l'eccezione del capitolo n. 9 della seconda memoria istruttoria (recte, cap. n. 11 contando che i cap. da n. 1 a n. 3 sono quelli dell'atto introduttivo: ordinanza del 12/11/2024) che però
è stato escluso perché di valenza probatoria sostanzialmente nulla trattandosi di circostanza de relato actoris.
Ma vi è di più.
Non è contestato che quel giorno avesse già percorso la scalinata, al mattino al momento di Parte_1 recarsi al lavoro presso il negozio di abbigliamento SI al centro del paese (cfr. doc. 9 attrice), dovendosi allora ritenere effettivamente dimostrato che ella ben conoscesse i luoghi di causa e nello specifico la scalinata in questione presente all'uscita del parcheggio ove aveva lasciato la macchina qualche ora prima.
Alla luce di tutto quanto precede, accertata la reale consistenza dei luoghi di causa, delle condizioni di tempo e luogo del sinistro ed il fatto che la danneggiata conoscesse, per averla poco prima percorsa, la scalinata in questione, va ritenuto, da un lato, che il sinistro sarebbe stato evitabile per mezzo di un comportamento prudente e cauto durante il percorso e, dall'altro lato, di conseguenza, che il sinistro sia stato causato in via esclusiva dal comportamento dell'attrice, cui è rimproverabile a titolo di concorso di colpa idoneo di per sé ad interrompere qualsivoglia nesso causale tra la cosa in custodia ed il sinistro, integrando così l'esimente del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c..
In effetti, in ossequio a pacifica giurisprudenza sul punto, l'incidenza della condotta del danneggiato va pur sempre apprezzata in relazione alla natura e pericolosità della lamentata insidia, al punto che minore è la pericolosità della res, maggiore è la rilevanza da attribuire al comportamento del danneggiato, dal quale ci si attende una condotta adeguatamente diligente pur di scongiurare il verificarsi di incidenti (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024: “L'art.
2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode”; Cass. Civ., Sez. VI – 3, Ordinanza n. pagina 5 di 8 6554 del 10/03/2021: “In tema di danno da cose in custodia, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”; cfr. altresì, Cass. Civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 2345 del 29/01/2019: “In tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità del proprietario di un immobile per il decesso di un minore precipitato da una terrazza, nonostante fosse emerso che il ragazzo, in compagnia di coetanei, tra i quali anche il figlio del proprietario, si era introdotto nella terrazza dell'abitazione, priva di ringhiere di protezione, nonostante l'apertura della porta di accesso richiedesse una particolare manovra che solo chi ne fosse avvertito poteva conoscere e che, altrimenti, avrebbe certamente impedito l'eccesso ad un estraneo)”).
Ne discende che nel caso di specie la danneggiata, tenuto conto del quadro probatorio di causa, non ha provato gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovverossia la obiettiva pericolosità della res ed il nesso di causa tra questa ed il sinistro: al contrario, considerata la raffigurazione della scalinata offerta in via fotografica in atti (cfr. docc. 1, 2 e 3 attrice), nonché le condizioni di tempo e luogo del sinistro ed il fatto che la danneggiata conoscesse i luoghi di causa, va ritenuto che il sinistro avrebbe potuto agevolmente evitarsi per il tramite dell'adozione di maggior attenzione e prudenza nell'incedere da parte di , all'insegna delle ordinarie regole di Parte_1 cautela che gli sono attribuibili secondo un principio di autoresponsabilità direttamente discendente dall'art. 2 Cost.. (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2024, n.8306: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la ricostruzione dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall'art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei “doveri di solidarietà sociale” pagina 6 di 8 (indicati come “inderogabili”); nonché dell'art. 1227 comma primo c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso”; Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 12895 del 22/06/2016: “Ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”).
In conclusione, la domanda di risarcimento del danno va respinta.
Un'ultima osservazione.
Anche a voler considerare la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. del Controparte_1 altresì allegata in giudizio, data l'assenza di prova circa la dinamica del sinistro, integrante il fatto costitutivo della pretesa, e tenuto conto della non pericolosità dei luoghi, in applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità da fatto illecito, la domanda va comunque respinta, perché la danneggiata attrice non ha ottemperato all'onere della prova circa il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria (la dinamica) ed il nesso causale con il danno evento (il sinistro) che ella allega esserne derivato (cfr. ex multis, Tribunale Messina, Sez. I, Sentenza, 22/02/2018, n. 415:
“Nella responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale che la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c. c., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente pubblico, preposto alla sicurezza dei pedoni, ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone
o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso”).
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte attrice, sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, valore della causa pari alla domanda proposta, importi medi per tutte le fasi del giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 2550/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RESPINGE la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti del Parte_1
pagina 7 di 8 Comune di Controparte_1
2. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Parte_1 [...]
, che si quantificano in euro 7.616,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%; infine, Iva CP_1
e Cassa Professionale.
3. SI IC.
Vicenza, 1° dicembre 2025
Il Giudice
RA SS
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