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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Pia Di Stefano Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1598/2022
a seguito di trattazione orale in udienza pubblica del giorno 4.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA CONTESTUALE tra rappresentato e difeso dalle avvocate Francesca Massi e Parte_1
Sara Quaranta
- Appellante -
e
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Morelli
- Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri sez. lavoro n.
1810 del 2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso in riassunzione (a seguito di declaratoria di incompetenza
1 territoriale da parte del Tribunale di Roma) il sig. ha adito il Parte_1
Tribunale di Velletri, sez. lavoro, al fine di vedersi annullare i provvedimenti dell' ivi analiticamente indicati – nonché non dovute le somme negli CP_1 stessi riportate - con i quali l' aveva chiesto la restituzione degli CP_1 importi erogati a titolo di indennità di mobilità ordinaria e di relativa integrazione del F.T.A. dal 21.10.2012 al 31.5.2014 (per il complessivo importo di € 196.389,44), nonché a titolo di CIG e relativa integrazione del
F.T.A. dal 14.10.2008 al 13.10.2012 (per il complessivo importo di e
471.019,08), per non avere il medesimo comunicato il nuovo impiego presso altro stato estero, ex art. 8, comma 5, della L. 160/88.
2.Sì è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto, in sintesi, il CP_1 ricorrente aveva prestato attività lavorativa quale pilota per una compagnia estera (la QATAR AIRWAYS) durante il periodo in cui aveva beneficiato delle prestazioni previdenziali, ragione per cui non aveva diritto alle suddette prestazioni a sostegno del reddito.
3.Il Tribunale, in seguito a valutazione della prova documentale prodotta dalle parti nonché acquisita in corso di causa ex artt. 210 e 211 c.p.c., ha rigettato il ricorso. In particolare, il giudice veliterno ha respinto l'eccezione di legittimazione passiva dell' sollevata dal quanto alle CP_1 Pt_1 prestazioni erogate dal F.T.A. e fondato il suo rigetto sulla valutazione della copiosa documentazione in atti - in particolare l'accertamento svolto dal
Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Verona e i documenti acquisiti dalla AR Airways – comprovante l'assunzione del ricorrente a tempo indeterminato presso tale compagnia aerea.
4.Il sig. a interposto appello censurando la sentenza di prime cure sulla Pt_1 base di quattro motivi di gravame:
a) Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato l'autonoma soggettività del Fondo Speciale per il Trasporto Aereo - oggi Fondo per il
Trasporto Aereo – con conseguente difetto di legittimazione dell' CP_1
a pretendere il rimborso delle somme erogate dal Fondo;
b) Erroneità della sentenza in relazione all'omesso rilievo della mancata
2 notifica del verbale di accertamento della Guardia di Finanza e della genericità ed indeterminatezza, anche per difetto di motivazione, dei provvedimenti dell' aventi ad oggetto la restituzione delle somme CP_1 per cui è causa;
c) Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato che le somme pretese dall' erano state espresse al lordo e non al netto delle CP_1 ritenute fiscali e previdenziali;
d) Ingiustizia della sentenza per erronea valutazione del materiale istruttorio e per violazione dei criteri di riparto degli oneri probatori, con particolare riferimento al verbale di accertamento compiuto dal Nucleo di
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Verona;
in particolare l'appellante contesta l'operato del giudice veliterno rispetto all'interpretazione della documentazione prodotta dall' ed CP_1 acquisita ex artt. 210 e 211 c.p.c., in quanto mai depositata in originale e prodotta per fotocopie;
evidenzia di aver contestato la sottoscrizione del contratto di lavoro depositato in primo grado dall' nonché CP_1 tutti i documenti prodotti successivamente, anche in quanto non tradotti in lingua italiana e non legalizzati;
lamenta, altresì, che non trovi applicazione l'obbligo di preventiva comunicazione previsto all'art. 8, quinto comma, L. n. 160/1988, in quanto lo stesso con la CP_1 circolare n. 73 del 2008 (in atti) ha previsto nei confronti dei piloti di aeromobili che l'eventuale attività lavorativa intrapresa per la salvaguardia del proprio brevetto di volo, benché retribuita dalla società presso la quale viene effettivamente svolta, “non darà luogo a decadenza dalla prestazione ma dovrà essere considerata come periodo neutro ai fini dell'interruzione della prestazione”, precisando inoltre che in questo particolare caso “anche l'eventuale mancanza della preventiva comunicazione non darà luogo a decadenza delle prestazioni”.
L'appellante ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle originarie domande.
5.Si è costituito l' chiedendo il rigetto del gravame e l'integrale CP_1
3 conferma della sentenza del Tribunale.
6.All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
***************
7.L'appello merita accoglimento nei soli limiti che seguono.
8.Infondato è il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante censura la sentenza di primo grado, laddove ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' appellato quanto alle prestazioni erogate CP_1 dal Fondo Trasporto Aereo.
Corretto, invero, è quanto statuito dal giudice di prime cure al riguardo.
Si premette, sul punto, che il Fondo Speciale per il trasporto Aereo è stato istituito dall'art. 1 ter del D.L. n. 249 del 2004, convertito in L. n. 291 del
2004, che ha previsto l'istituzione, presso l' , di un fondo speciale per il CP_1 sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.
Tale fondo è stato poi regolamentato dal decreto interministeriale n. 95269 del 2016, in attuazione dell'art. 40, comma 9, del D. Lgs. n. 148 del 2015, assumendo la denominazione di Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto, “Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell . Il Fondo acquisisce tutto il patrimonio, assume i diritti CP_1
e gli obblighi e subentra in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, facenti capo al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione
e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo”.
La circostanza che il Fondo sia privo di personalità giuridica, costituendo una gestione dell' , legittima pienamente l'istituto a richiedere la CP_1 restituzione delle somme indebitamente erogate dal Fondo, non rilevando in alcun modo l'eventuale soggettività giuridica in capo allo stesso;
a conferma di ciò le domande di accesso ai trattamenti a carico del Fondo
4 vanno presentate all' , che provvedere altresì all'istruzione delle CP_1 istanze, secondo quanto previsto Regolamento del Fondo (punto F – v. doc.
17 del fascicolo di primo grado dell' ). CP_1
9.Anche il secondo motivo di doglianza deve essere, poi, rigettato.
Premesso che nel ricorso di primo grado l'odierno appellante non aveva lamentato l'omessa comunicazione del Verbale della Guardia di Finanza –
Nucleo Polizia Tributaria di Verona del 17.11.2014 - rileva il Collegio come gli atti con cui l' procede all'accertamento, alla liquidazione e CP_1 all'adempimento della prestazione pensionistica o con cui comunica di aver erogato prestazioni indebite hanno natura meramente ricognitiva di diritti che sorgono (o non sorgono) esclusivamente in ragione del verificarsi dei fatti costitutivi previsti dalla legge e, come tali, non costituiscono provvedimenti amministrativi rispetto ai quali possa predicarsi un obbligo di motivazione ex L. n. 241/90 (V. Cass. n. 2804/2003).
Né, nel caso di specie, si ravvisa alcuna violazione da parte dell' del CP_1 principio del clare loqui (quale obbligo di chiarezza espressiva) tenuto conto che nelle comunicazioni del 20.11.2014 (avente ad oggetto la richiesta di restituzione di quanto erogato a titolo di mobilità, anche da parte del F.T.A.) e del 29.1.2015 (avente ad oggetto la richiesta di restituzione di quanto erogato a titolo di CIG, anche da parte del – CP_2 poi rettificata con missiva del 20.2.2015) l' aveva ben indicate le CP_1 ragioni dell'indebito per cui è causa (omessa comunicazione del nuovo impiego, ex art. 8, comma 5, della L. n. 160 del 1988, rioccupazione del lavoratore, senza preventiva comunicazione alla competente sede – v. CP_1 documenti in atti).
Si richiama, sul punto, quanto affermato dal giudice di legittimità in tema di indebito previdenziale, quale quello oggetto di causa: “…. il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, CP_1
5 ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione
o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (Cass. sent. n. 198 del 2011).
Correttamente il primo giudice ha, quindi, ritenuto adeguatamente motivati i provvedimenti restitutori emessi dall' nei confronti del GI, CP_1 costituendone prova il pieno esercizio del diritto di difesa svolto dallo stesso, sia in sede amministrativa che giudiziaria.
10.Nè può censurarsi la sentenza impugnata in ordine alla operata valutazione del materiale istruttorio od alla ripartizione degli oneri probatori.
Costituisce, invero, principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello in base al quale, in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata (“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto
a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” - Cass. sent.
n. 2739 del 2016; Cass. n. 1228 del 2011, n. 198 del 2011).
E, nel caso di specie, l'odierno appellante non ha chiesto in alcun modo di provare di trovarsi nelle condizioni di non occupazione nel periodo di interesse – quale requisito per il godimento della cassa integrazione
6 guadagni così come dell'indennità di mobilità - laddove dal complesso della documentazione in atti – prodotta dall' in sede di costituzione in CP_1 giudizio e successivamente acquisita dal Tribunale ai sensi degli artt. 210 e
211 cpc – emerge inequivocabilmente che lo stesso ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della QATAR AIRWAIS in qualità di pilota nel periodo di interesse.
La vicenda, in particolare, trae origine dal verbale redatto dalla Guardia di
Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Verona prot. 0402723 del 17.11.2014
- in cui veniva accertato (nell'ambito delle attività di indagine nel settore della spesa pubblica) che il aveva indebitamente percepito la Pt_1 [...]
e l'indennità di Mobilità, in quanto era emerso che lo Parte_2 stesso, in data 1.3.2009, era stato assunto all'estero con contratto a tempo indeterminato dalla compagnia aerea AR Airways, percependo fino al
31.12.2013 emolumenti pari ad un controvalore di € 499.311,00 (come risultante dalla documentazione fornita al Nucleo di Polizia Tributaria dalla compagnia aerea).
Tale verbale è stato versato in atti dall' che ha, altresì, prodotto CP_1
l'accertamento ispettivo dell'Istituto del 19.8.2014, il contratto di lavoro del e documentazione della AR Airways relativa alle retribuzioni Pt_1 corrisposte al trasferite sul conto bancario dello stesso in AR, con Pt_1
l'identificazione del numero di staff del dipendente (28584) e della qualifica
(Captain A 320); a seguito di ordinanza istruttoria del Tribunale di Velletri la
AR Airways ha, poi, trasmesso il contratto di lavoro del con la Pt_1 firma ivi apposta dallo stesso, ed una serie numerosa di documenti relativi al suddetto rapporto di lavoro, quali – tra l'altro - i turni di volo effettuati da una richiesta di apertura di un conto bancario, in cui il si Pt_1 Pt_1 qualifica Capt A 320 e indica quale data di adesione il 1.3.2009 (indicando altresì il numero di staff 28584), alcune BANK LETTER REQUEST, finalizzate al noleggio di veicoli (in cui pure il si qualifica Capt A 320 e indica Pt_1 quale data di adesione il 1.3.2009), un modulo di richiesta rimborso spese relativo ad indennità di pasto, nonché numerosi questionari ed altra documentazione relativa sempre al rapporto di lavoro, documentazione
7 tutta sottoscritta dallo stesso Pt_1
Ciò posto ritiene la Corte che – a prescindere dalle doglianze di carattere formale formulate dall'appellante (essere i suddetti documenti prodotti in copia, essere gli stessi redatti in lingua inglese e non legalizzati, trasmissione dei documenti via mail da soggetti dei quali non era provata la legittimazione alla rappresentanza della AR Airways, avvenuto disconoscimento della firma apposta al contratto di lavoro del 1.3.2009) – i contenuti della suddetta copiosa documentazione ben costituiscono delle presunzione gravi, precise e concordanti dai cui dedurre la sussistenza del rapporto di lavoro tra il la AR Airways, ai sensi dell'art. 2729 c.c. Pt_1
E, invero, l'appellante si limita sul punto a generiche contestazioni negatorie dei fatti risultanti dai suddetti documenti, senza specificamente contestare i dettagliati riscontri emergenti dalla documentazione acquisita in giudizio.
In particolare, quanto al contratto di lavoro del 1.3.2009 prodotto dall' CP_1 in data 27.4.2021 (e trasmesso via mail dal Legal Advisor della AR
Airways in copia), lo stesso reca la firma ivi apposta dal signor del Pt_1 tutto coerente, per come evidenziato dall'Istituto nei propri scritti, alla firma apposta nel mandato a margine del ricorso introduttivo (nonché alle firme risultanti apposte alla documentazione in atti); in ordine a tale firma, che l'appellante ribadisce di aver disconosciuto, deve evidenziarsi che l'operato disconoscimento è stato del tutto generico, tenuto conto che il dopo Pt_1 aver inizialmente disconosciuto la firma, ha poi precisato che “la firma in questione potrebbe essere la mia, in quanto somigliante, ma confermo di non averla apposta in calce al contratto dell'1.3.2009, per cui ribadisco il disconoscimento” (v. verbale di udienza del 27.4.2021).
Né, a fronte delle risultanze di tale cospicua documentazione il – che Pt_1 nel ricorso introduttivo ha dedotto di non aver ripreso l'attività lavorativa per conto della società estera AR Airways né dal 2009 né dal 2012 – ha chiesto di provare la veridicità di tale circostanza (o ulteriori evenienze incompatibili con l'assunto dell' , quale il proprio stato di CP_1 disoccupazione nel periodo di interesse), non articolando alcun capitolo di
8 prova al riguardo e non richiedendo alcuna prova testimoniale sul punto.
Corretta, quindi, è stata la valutazione del materiale probatorio in atti effettuata dal primo giudice, che ha ritenuto provata l'assunzione del GI alle dipendenze della AR Airways.
Neanche, poi, può ritenersi che non trovi applicazione, nel caso di specie,
l'obbligo di preventiva comunicazione previsto all'art. 8, quinto comma della
L. n. 160/1988 (ai sensi del quale “Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto
a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'
[...]
dello svolgimento della predetta Controparte_3 attività”), per come dedotto dal che ha invocato quanto disposto Pt_1 dalla circolare n. 73 del 2008 e la deroga ivi prevista nei confronti dei CP_1 piloti di aeromobili per l'eventuale attività lavorativa intrapresa per la salvaguardia del proprio brevetto di volo.
Ciò in quanto, ai sensi della predetta circolare, la mancanza della comunicazione relativa allo svolgimento di altra attività lavorativa non comporta la decadenza delle prestazioni di CIG e mobilità solo nei limiti delle attività svolte ai fini del mantenimento del brevetto e della abilitazione al volo (3 atterraggi e 3 decolli entro gli ultimi tre mesi e 40 ore di volo annue - v. doc. 4 del fascicolo di primo grado dell' , circostanze CP_1 neanche dedotte dal . Pt_1
Non avendo, in conclusione, il comunicato lo svolgimento di altra Pt_1 attività lavorativa, correttamente l'istituto ha richiesto la restituzione di quanto erogato allo stesso a titolo di CIG e di indennità di mobilità, in considerazione della incompatibilità tra le suddette prestazioni e lo svolgimento di qualsivoglia attività di lavoro, subordinata od autonoma
(“L'erogazione della integrazione guadagni così come dell'indennità di mobilità sono incompatibili con lo svolgimento di attività lavorativa, subordinata o autonoma, suscettibile di redditività, mentre è irrilevante che la medesima attività non sia prevalente o non sia retribuita, dovendosi in tal senso interpretare la normativa vigente e in particolare il disposto di cui all'art. 8 del D.L. 21 marzo 1988 n. 86, convertito in legge n. 160 del 1988,
9 normativa richiamata, ai fini dell'indennità di mobilità, dall'art. 7 della legge
n. 223/91” - Cass. sent. n. 15890 del 2004).
Anche il quarto motivo di gravame deve essere, quindi, respinto.
11.Fondata, invece, è la doglianza formulata con il terzo motivo di appello, con il quale il lamenta non avere il primo giudice rilevato che le somme Pt_1 pretese dall' fossero state espresse al lordo e non al netto delle CP_1 ritenute fiscali e previdenziali.
Al riguardo l' , nel costituirsi in primo grado, ha precisato che l'Ente CP_1 provvede al recupero degli indebiti al lordo, e non al netto, delle somme corrisposte, essendo la ripetizione al lordo l'ordinaria forma di recupero (v. comparsa di primo grado dell' ). CP_1
Sul punto evidenzia, invece, il Collegio che il giudice di legittimità ha chiarito che l'ente previdenziale, in caso di ripetizione di quanto corrisposto in più al lavoratore, ha diritto di pretendere la restituzione di quanto il lavoratore ha effettivamente percepito, e non può pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrati nella sfera patrimoniale del dipendente
(“In caso di riforma della sentenza di condanna dell'ente previdenziale al pagamento di somme in favore del lavoratore, il predetto ente ha diritto di ripetere quanto il lavoratore medesimo abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” – Cass. ord. n. 2691 del 2024).
Ciò in conformità con quanto affermato dalla Suprema Corte in molte altre precedenti pronunce:
“In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al
10 rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo” (Sent. n. 19735 del 2018).
“Nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” (Sent. n. 1464 del 2012).
In applicazione dei suddetti principi di diritto l'odierno appellante è, quindi, tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ed effettivamente percepito a titolo di CIG e di indennità di mobilità, nell'importo al netto delle relative ritenute fiscali e previdenziali.
E' applicabile, altresì, alla fattispecie in esame l'art. 150 del D.L. n. 34 del
2020, convertito in L. n. 77 del 2020, richiamato dall' nella comparsa CP_1 di costituzione nel presente grado di giudizio (rubricato Modalita' di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto), che ha inserito il comma 2 bis all'art. 10 del Testo unico delle imposte sui redditi (ai sensi del quale “Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”), tenuto conto che tale disposizione trova applicazione, per come previsto dal comma 3 del medesimo articolo, alle somme restituite dal 1 gennaio 2020 (quale quella in oggetto, non essendo neanche stata allegata la circostanza relativa alla avvenuta restituzione degli importi per cui è causa), e non agli indebiti accertati e quantificati dopo l'entrata in vigore della norma, per come ritenuto dall' . CP_1
12.In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'appellante tenuto alla restituzione delle
11 somme di cui ai provvedimenti impugnati, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.
13.Le spese di lite del doppio grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, debbono essere compensate nella misura di quattro quinti (4/5), mentre la restante parte segue le regole della soccombenza.
P.Q.M.
-In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'appellante tenuto alla restituzione delle somme di cui ai provvedimenti impugnati al netto delle relative ritenute fiscali e previdenziali;
-Compensa nella misura di quattro quinti (4/5) le spese di lite del doppio grado e condanna l' alla rifusione della restante parte, spese che CP_1 vengono liquidate per l'intero in € 15.000,00 quanto alle spese del primo grado ed in € 7.500,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%.
Roma 04/03/2025
La Consigliera est. La Presidente Maria Vittoria Valente Maria Pia Di Stefano
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