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Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2023, n. 16816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16816 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GL ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16816 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Brescia, a seguito del decreto di sospensione cautelativa dell'affidamento in prova al servizio sociale reso il 18 maggio 2022 dal Magistrato di sorveglianza di Brescia, revocava la suddetta misura alternativa nei confronti AL GL, in quanto a carico di quest'ultimo risultava pendente un procedimento per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 416, comma 1, 640-bis, 374-bis, 495 cod. pen. e di cui agli artt. 12, comma 5 e 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998. La decisione si basava sulla nota del 20 aprile 2022, con la quale la Questura di Brescia aveva segnalato la creazione, da parte del GL, di un sodalizio finalizzato alla commissione di reati di falso, indebita percezione di prestazioni erogate dall'INPS e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
in particolare, il programma delittuoso prevedeva la creazione di imprese fittizie, attraverso cui si formalizzavano molteplici rapporti di lavoro inesistenti e per le quali l'odierno ricorrente agiva in qualità di amministratore di fatto. Sul punto, si valorizzava anche il provvedimento con cui Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato il decreto di sequestro del P.M. di Brescia datato 10 marzo 2022, evidenziando le anomalie in ordine alle imprese riferibili agli indagati. Peraltro, il GL era stato ammesso alla misura dell'affidamento in prova senza la prescrizione di svolgere attività lavorativa, stante la sua invalidità all'80%, sicché, in ogni caso, avrebbe dovuto ottenere l'autorizzazione del Magistrato di sorveglianza per poter svolgere un'attività d'impresa. Alla luce di tali elementi, il Tribunale revocava l'affidamento in prova con decorrenza ex tunc, apprezzando la gravità delle condotte poste in essere durante la fruizione di una misura alternativa connotata da prescrizioni di ampio respiro, nonché il brevissimo lasso temporale intercorso fra la concessione dell'affidamento (21 novembre 2020) e i fatti delittuosi contestati (risalenti al maggio del 2021). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con due distinti motivi, violazione dell'art. 47, comma 11, legge n. 354 del 1975 e difetto di motivazione in ordine alla decisione revocatoria dell'affidamento in prova, nonché in relazione alla decorrenza ex tunc della revoca stessa. 2.1. Con il primo motivo, si duole il ricorrente che il Tribunale abbia fondato la decisione revocatoria sulla sola informativa della Questura di Brescia del 20 aprile 2022, omettendo di accertare le specifiche condotte oggetto di contestazione provvisoria e di valutare il complessivo andamento della misura alternativa. Inoltre, i giudici avrebbero inspiegabilmente valorizzato il decreto di sequestro emesso dal P.M. di Brescia il 10 marzo 2022, senza dar conto del fatto che, in realtà, il primo decreto di 2 6, sequestro emesso il 15 dicembre 2021 dal P M. di Brescia a carico del GL era stato annullato. Infine, non essendosi verificata alcuna violazione delle prescrizioni imposte, il Tribunale, anziché valorizzare il solo dato formale dell'iscrizione del condannato nel registro delle notizie di reato, avrebbe dovuto spiegare con argomentazioni logiche ed esaurienti il motivo per cui una semplice contestazione provvisoria sarebbe stata sufficiente ad inficiare l'intero percorso di affidamento in prova intrapreso dal ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, si censura la mancata motivazione in ordine alla decorrenza ex tunc della revoca della misura alternativa;
per giustificare tale decisione e dimostrare che l'affidamento in prova fosse sin dall'inizio inidoneo a conseguire la finalità rieducativa, il Tribunale avrebbe dovuto, quanto meno indicare in modo preciso le date delle condotte contestate ed acquisire informazioni in ordine al periodo in cui il GL avrebbe commesso i reati a lui provvisoriamente contestati. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 1.1. Il primo motivo è aspecifico, perché dedotto in modo generico, meramente confutativo ed elusivo del confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, solidamente ancorata alla gravità e pluralità delle imputazioni elevate nei confronti del condannato, per fatti collocati temporalmente a pochi mesi di distanza dall'inizio dell'esecuzione della misura alternativa: il giudice a quo ha, dunque, fornito adeguata motivazione circa le ragioni per le quali le violazioni riscontrate costituissero, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv. 275239). Del resto, la contestazione di un fatto delittuoso sopravvenuto può integrare i presupposti della revoca di una misura alternativa, non essendo necessario al riguardo che per esso sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, e ben potendo, quindi, l'accertamento dell'effettiva consistenza del fatto contestato essere condotto in via incidentale ai fini del giudizio di revoca (Sez. 1, n. 5628 del 20/1/2009, Samperi, Rv. 242447). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata si è posta pienamente in linea con l'insegnamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora il comportamento del condannato sia stato così negativo - come nel caso di specie - da rivelare l'inesistenza sin dall'inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione, legittimamente - alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987 - il 3 Tribunale di sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto "ex tunc" e, conseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente inflitta (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178: fattispecie relativa a revoca con effetto "ex tunc" in considerazione, tra l'altro, della contiguità dell'inizio della condotta trasgressiva rispetto alla sottoscrizione delle prescrizioni connesse alla misura alternativa nonché della pluralità ed entità delle trasgressioni). 2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, dal che consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16816 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Brescia, a seguito del decreto di sospensione cautelativa dell'affidamento in prova al servizio sociale reso il 18 maggio 2022 dal Magistrato di sorveglianza di Brescia, revocava la suddetta misura alternativa nei confronti AL GL, in quanto a carico di quest'ultimo risultava pendente un procedimento per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 416, comma 1, 640-bis, 374-bis, 495 cod. pen. e di cui agli artt. 12, comma 5 e 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998. La decisione si basava sulla nota del 20 aprile 2022, con la quale la Questura di Brescia aveva segnalato la creazione, da parte del GL, di un sodalizio finalizzato alla commissione di reati di falso, indebita percezione di prestazioni erogate dall'INPS e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
in particolare, il programma delittuoso prevedeva la creazione di imprese fittizie, attraverso cui si formalizzavano molteplici rapporti di lavoro inesistenti e per le quali l'odierno ricorrente agiva in qualità di amministratore di fatto. Sul punto, si valorizzava anche il provvedimento con cui Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato il decreto di sequestro del P.M. di Brescia datato 10 marzo 2022, evidenziando le anomalie in ordine alle imprese riferibili agli indagati. Peraltro, il GL era stato ammesso alla misura dell'affidamento in prova senza la prescrizione di svolgere attività lavorativa, stante la sua invalidità all'80%, sicché, in ogni caso, avrebbe dovuto ottenere l'autorizzazione del Magistrato di sorveglianza per poter svolgere un'attività d'impresa. Alla luce di tali elementi, il Tribunale revocava l'affidamento in prova con decorrenza ex tunc, apprezzando la gravità delle condotte poste in essere durante la fruizione di una misura alternativa connotata da prescrizioni di ampio respiro, nonché il brevissimo lasso temporale intercorso fra la concessione dell'affidamento (21 novembre 2020) e i fatti delittuosi contestati (risalenti al maggio del 2021). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con due distinti motivi, violazione dell'art. 47, comma 11, legge n. 354 del 1975 e difetto di motivazione in ordine alla decisione revocatoria dell'affidamento in prova, nonché in relazione alla decorrenza ex tunc della revoca stessa. 2.1. Con il primo motivo, si duole il ricorrente che il Tribunale abbia fondato la decisione revocatoria sulla sola informativa della Questura di Brescia del 20 aprile 2022, omettendo di accertare le specifiche condotte oggetto di contestazione provvisoria e di valutare il complessivo andamento della misura alternativa. Inoltre, i giudici avrebbero inspiegabilmente valorizzato il decreto di sequestro emesso dal P.M. di Brescia il 10 marzo 2022, senza dar conto del fatto che, in realtà, il primo decreto di 2 6, sequestro emesso il 15 dicembre 2021 dal P M. di Brescia a carico del GL era stato annullato. Infine, non essendosi verificata alcuna violazione delle prescrizioni imposte, il Tribunale, anziché valorizzare il solo dato formale dell'iscrizione del condannato nel registro delle notizie di reato, avrebbe dovuto spiegare con argomentazioni logiche ed esaurienti il motivo per cui una semplice contestazione provvisoria sarebbe stata sufficiente ad inficiare l'intero percorso di affidamento in prova intrapreso dal ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, si censura la mancata motivazione in ordine alla decorrenza ex tunc della revoca della misura alternativa;
per giustificare tale decisione e dimostrare che l'affidamento in prova fosse sin dall'inizio inidoneo a conseguire la finalità rieducativa, il Tribunale avrebbe dovuto, quanto meno indicare in modo preciso le date delle condotte contestate ed acquisire informazioni in ordine al periodo in cui il GL avrebbe commesso i reati a lui provvisoriamente contestati. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 1.1. Il primo motivo è aspecifico, perché dedotto in modo generico, meramente confutativo ed elusivo del confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, solidamente ancorata alla gravità e pluralità delle imputazioni elevate nei confronti del condannato, per fatti collocati temporalmente a pochi mesi di distanza dall'inizio dell'esecuzione della misura alternativa: il giudice a quo ha, dunque, fornito adeguata motivazione circa le ragioni per le quali le violazioni riscontrate costituissero, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv. 275239). Del resto, la contestazione di un fatto delittuoso sopravvenuto può integrare i presupposti della revoca di una misura alternativa, non essendo necessario al riguardo che per esso sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, e ben potendo, quindi, l'accertamento dell'effettiva consistenza del fatto contestato essere condotto in via incidentale ai fini del giudizio di revoca (Sez. 1, n. 5628 del 20/1/2009, Samperi, Rv. 242447). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata si è posta pienamente in linea con l'insegnamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora il comportamento del condannato sia stato così negativo - come nel caso di specie - da rivelare l'inesistenza sin dall'inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione, legittimamente - alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987 - il 3 Tribunale di sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto "ex tunc" e, conseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente inflitta (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178: fattispecie relativa a revoca con effetto "ex tunc" in considerazione, tra l'altro, della contiguità dell'inizio della condotta trasgressiva rispetto alla sottoscrizione delle prescrizioni connesse alla misura alternativa nonché della pluralità ed entità delle trasgressioni). 2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, dal che consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente