Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 6209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6209 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 18631/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 14.09.2023, promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 11.09.2023 da
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, partita IVA con sede legale in Napoli alla via P.IVA_1
Piedigrotta n. 36, elettivamente domiciliata Napoli, via Vittoria Colonna n. 9, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Gava, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
Avv. , nato a [...] il [...], NELLA QUALITÀ DI CP_1
COMMISSARIO AD ACTA DELL'AZIENDA Controparte_2
disciolto Ente Turistico Regionale in virtù della legge regionale n. 18/2014 e D.G.R.C.
[...]
n. 683/2019, n. 438/2022 e n. 493/2023, elettivamente domiciliato Napoli, via Francesco
Petrarca n. 129, presso lo studio dell'Avv. Loredana Milone, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Aniello Mele, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO nonché
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: revoca contributo pubblico in denaro
Conclusioni per l'attrice: a) disapplicare e/o annullare la deliberazione del commissario liquidatore dell n. 06 del Controparte_3
16/04/2019, avente ad oggetto la revoca integrale del contributo erogato per l'annualità del
2013 in relazione alla Manifestazione “ – Anno 2013 e contestuale Controparte_4 annullamento della Determina del Coordinatore dell Controparte_3
di Napoli n. 7 del 10 febbraio 2015, nonché di tutti gli eventuali atti presupposti,
[...] connessi e comunque consequenziali. b) condannare i convenuti, o chi di ragione, al pagamento delle spese, compensi e rimborso forfettario spese generali 15% del giudizio, con attribuzione all'Avv. Gabriele Gava, antistatario.
1
per l'effetto, condannare
[...]
Parte attrice al pagamento delle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. I fatti alla base della presente controversia sono di seguito elencati.
Con determina n. 7 del 10.02.2015, il Commissario liquidatore dell
[...]
dott. liquidò all Controparte_3 Controparte_5 Parte_1
(di seguito, per comodità, il contributo di
[...] Parte_1 Parte_1
€ 25.000,00 (cfr. doc. 1 attrice), che le era stato assegnato dalla Giunta regionale della
Campania con atto deliberativo n. 585 del 17.12.2013 e successivo decreto dirigenziale n. 6 del 04.08.2014. La sovvenzione, destinata a contribuire alle spese di organizzazione della manifestazione “ anno 2013, era stata assegnata all'attrice in forza di Controparte_4 quanto previsto dalla legge regionale della Campania n. 24 del 29/03/1984 (cfr. doc. 6 convenuto) e del relativo regolamento di attuazione (doc. 7 convenuto).
Con deliberazione n. 6 del 16/04/2019, il commissario liquidatore dell
[...] dispose la revoca del contributo, in quanto l'Associazione Controparte_3 non aveva osservato gli obblighi e le prescrizioni cui la menzionata normativa regionale subordinava l'erogazione del finanziamento. In particolare, all'esito della nuova istruttoria fu riscontrata la violazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, punti 1 e 2, del regolamento regionale recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari in attuazione della legge regionale n. 24/1984. Secondo quanto riportato nella delibera in esame, all'esito dell'ulteriore istruttoria condotta dall era emerso “il mancato Controparte_3 raggiungimento della percentuale di rendicontazione pari almeno al 60% del preventivo presentato, da giustificare tramite le spese regolarizzate agli effetti fiscali sostenute per l'iniziativa, giacché a fronte di un costo preventivato per l'iniziativa pari a € 125.000,00 è stato rendicontato l'importo di € 30.735,70” (cfr. doc. 2 attrice).
Con la delibera di revoca, il Commissario chiese la restituzione dell'importo liquidato, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
§ 2. L ha impugnato la delibera di revoca dinanzi al T.A.R. Parte_1 [...] che, con sentenza n. 3631 del 15/06/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso per CP_6 difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (doc. 3 attrice).
L'attrice ha quindi riassunto la controversia dinanzi a questo Tribunale, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
A supporto delle sue richieste, l ha dedotto che: - la revoca era illegittima, in Parte_1 quanto disposta, in violazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, “a distanza di 2 anni, 8 mesi e 6 giorni” dalla determina n. 7 del 10 febbraio 2015, con cui le era stato liquidato li contributo;
- la controparte aveva esercitato il potere di autotutela ben oltre i 18 mesi previsti dalla norma;
- la delibera n. 06 del 16/04/2019 andava “annullata per violazione del
2 principio del termine ragionevole scolpito all'art. 21 – nonies della L. n. 241 del 1990”.
Il commissario si è difeso sostenendo che: - la norma invocata da controparte non era applicabile, in quanto non si era “al cospetto di un annullamento di ufficio ai sensi della disposizione richiamata da Parte attrice ma, piuttosto, di un provvedimento di revoca di aiuti di stato illecitamente e indebitamente percepiti dal beneficiario in mala fede”; - in casi di questo tipo non era “nemmeno invocabile da parte del percettore di indebite contribuzioni pubbliche la tutela del legittimo affidamento”; - secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, il nuovo termine di 18 mesi, introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. d), della legge 7 agosto 2015,
n. 124 non era applicabile agli atti di annullamento in autotutela aventi ad oggetto provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione;
- posto che la revoca riguardava un atto di erogazione risalente al febbraio 2015, non poteva operare il termine di 18 mesi introdotto a partire dal 07/08/2015; - la ragionevolezza del termine, inoltre, andava rapportata al momento della scoperta dei fatti posti alla base dell'atto di ritiro;
- le ispezioni e i controlli disposti dal Commissario liquidatore regionale erano partiti nel 2019, mentre l'atto di revoca, adottato anche a valle di un articolato contraddittorio con l , era stato emesso nell'aprile 2019, “così confermandosi senza dubbio alcuno la Parte_1 piena ragionevolezza delle tempistiche impiegate per l'adozione delle revoche in parola”. Ciò replicato, ha concluso per il rigetto della domanda.
§ 3. L'unica questione da affrontare nella presente controversia riguarda l'applicabilità dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 all'atto con cui la P.A. provvede alla revoca di un contributo di denaro pubblico già erogato, a causa di un inadempimento da parte del beneficiario alla disciplina che regola la fase esecutiva del rapporto.
In particolare, all'epoca dell'adozione del provvedimento di revoca, la norma invocata dall'attrice era formulata nel modo seguente:
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
3 dicembre 2000, n. 445.
La revoca oggetto di causa è stata disposta, perché, in sede di rendicontazione delle spese affrontate per l'esecuzione dell'iniziativa culturale finanziata, è emerso il mancato rispetto di quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge regionale n. 24 del 1984
(regolamento adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 248 del
18/04/2003; cfr. doc. 7 convenuto).
Già il fatto che la revoca attenga alla fase paritetica del rapporto e sia conseguenza di un inadempimento nella rendicontazione della spesa depone per la non applicabilità dell'art. 21- novies della legge n. 241 del 1990, norma che disciplina l'attività autoritativa della P.A. e quindi i provvedimenti emessi nell'esercizio di potestà di natura pubblicistica nell'ambito di un rapporto caratterizzato dal binomio potere – interesse legittimo. Invece, l'atto di ritiro del finanziamento, adottato in conseguenza degli inadempimenti del beneficiario successivi all'assegnazione del contributo, si innesta in un rapporto, di natura complessa, in cui le reciproche posizioni delle parti sono riconducibili al binomio credito – debito. Del resto, quando la revoca del finanziamento pubblico si fonda sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi a cui la concessione del contributo è subordinata, la controversia relativa alla legittimità della revoca spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, perché, in tal caso, “il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale” (cfr. Cass., sez. un., n.
1946 del 18/01/2024). È dunque la natura stessa dell'atto di revoca a sottrarlo alla disciplina dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990: non si tratta di un atto autoritativo espressione di discrezionalità amministrativa, ma di un atto ricognitivo del venir meno di un presupposto necessario al consolidamento della sovvenzione, situazione da cui nasce il diritto di ripetizione dell'indebito oggettivo da parte della P.A..
A tale conclusione è giunto anche il Consiglio di Stato, secondo cui “ai fini del recupero da parte della P.A. di contributi erogati assenza del presupposto, non è necessaria l'indicazione nel provvedimento della motivazione specifica sulle eventuali ragioni d'interesse pubblico concreto e attuale o di comparazione con quello del debitore, in quanto la ripetizione dell'indebito non costituisce una funzione d'autotutela ex artt. 21-quinquies o 21-nonies della l. n. 241 del 1990, ma doveroso esercizio di un potere vincolato” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n.5183 del
11/06/2024, ma vedi anche Cons. Stato sez. VI, n. 9115 del 20/10/2023 e i numerosi precedenti ivi richiamati). Sempre secondo il giudice amministrativo, il suddetto potere è
«correlato unicamente alla ricorrenza dei presupposti normativi richiesti per elidere ex tunc il beneficio assentito sine titulo. In tal caso, la "revoca" (recte, l'obbligo tutt'altro che discrezionale di ripetizione dell'indebito) si fonda sul dato oggettivo della violazione della normativa di regolazione del settore senza che ne rilevi lo stato soggettivo del beneficiario.
Emerge quindi preminente l'esigenza per la P.A. di ripetere erogazioni indebite di pubblico denaro senza che vi occorra una motivazione specifica sulle eventuali ragioni d'interesse
4 pubblico concreto e attuale o di comparazione con quello del debitore, anche quando questi sia in buona fede, dato, questo, che assume rilievo al più nel quomodo del recupero, non certo nell'an» (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 9115 del 20/10/2023).
Peraltro, la buona fede deve essere esclusa, quando, come nel caso in esame, il beneficiario non abbia colpevolmente adempiuto agli obblighi di rendicontazione, che sono previsti al precipuo scopo di verificare se l'iniziativa finanziata sia stata eseguita nei termini descritti nel progetto presentato all'atto della richiesta del finanziamento.
Una volta esclusa l'applicabilità dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, non resta che rigettare la domanda, atteso che l'attrice non ha tempestivamente allegato altre ragioni di illegittimità del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n.
55 del 10.03.2014, del valore della controversia e dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta dall Parte_1
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite del convenuto costituito, liquidate in
€ 3.940,00 per compenso del difensore (di cui € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA
e CPA come per legge.
Napoli, 19.06.2025 Il Giudice
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