Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2002, n. 10866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10866 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
1 0 8 6 6 /02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.2653/00 + 6052/00 -Cron. 28472 Dott. Erminio Ravagnani Presidente "1 Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. 11 Antonio Lamorgese -Ud. 20.5.2002 " Florindo Minichiello " -Oggetto: " "} LA Evangelista ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n° 2653/00 proposto da EG NO, difeso dagli avv.ti Gaspare Salerno e Gior- gio Allocca e presso gli stessi elett.te dom.to in Roma, via Nicotera n. 29, come da procura speciale a margine del ri- corso ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Valerio Mercanti e Giovanna Biondi con i quali è 2209 17 presso elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. l'Avvocatura centrale dell'Istituto controricorrente e sul ricorso n° 6052/00 proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Valerio Mercanti e Giovanna Biondi con i quali è elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto ricorrente incidentale
contro
EG NO intimato per l'annullamento della sentenza non definitiva n° 6222/98 in data 7 ottobre 1997/31 marzo 1998 e della sentenza defi- nitiva del Tribunale di Roma n 7356/99 in data 20 ottobre 1998/23 aprile 1999 (R.G. 37401/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 maggio 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. AT TA per delega dell'avv. Valerio Mercanti;
2 udito il P.M. in persona dott. Giovanni Giacalone, del ricorso principale e del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'accoglimento il rigetto del ricorso incidentale. 3 Svolgimento del processo I l Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n. 6222/98, depositata in cancelleria il 31 marzo 1998, parzial- mente riformando le statuizioni rese dal locale Pretore, ha condannato l'INPS (appellante) al pagamento, in favore di De- secondo NO NO, dell'importo della rivalutazione, indici ISTAT, delle somme già corrisposte ex art. 19 della legge n. 843 del 1978, con decorrenza dal 121° giorno succes- sivo alla data di entrata in vigore del d.l. 30 dicembre 1985, n. 787, convertito in legge 28 febbraio 1986 n. 45, si- no alla data del pagamento della sorte capitale, oltre acces- sori da determinarsi nel prosieguo del giudizio. Con successiva sentenza definitiva n. 7356/99, deposi- tata in cancelleria il 23 aprile 1999, lo stesso Tribunale quantificava in £ 201.643 l'importo suddetto. ilAl parziale accoglimento dell'appello dell'Istituto (premesso che le quote pensionistiche, spettanti Tribunale dal 1° gennaio 1979 in poi, erano state liquidate dall'INPS nel gennaio 1987) perveniva sul rilievo che, giusta la sen- tenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, la rivalu- tazione del credito del pensionato non poteva avere luogo se non con decorrenza dal 121° giorno dall'entrata in vigore della norma interpretativa dettata dall'art. 4 del decreto- legge citato, poiché, ad onta dell'efficacia retroattiva del- la medesima, solo la sua sopravvenienza aveva determinato, insieme all'inutile decorso del detto spatium deliberandi, le condizioni legali di responsabilità dell'ente debitore. DE NO ricorre per cassazione avversO entrambe le sentenze con unico motivo illustrato anche da memoria. L'INPS resiste con controricorso e propone ricorso incidenta- le affidato ad un unico motivo. Motivi della decisione Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi, trattan- dosi di impugnazioni avverso le medesime sentenze (art. 335 c.p.c.). L'unico, complesso motivo del ricorso principale è in- teso a riproporre l'assunto difensivo della spettanza della rivalutazione dei ratei arretrati della prestazione de qua con decorrenza fin dalla data di maturazione di ciascuno di essi, attesa l'irrilevanza della posteriorità, rispetto a ta- le data, dell'entrata in vigore della norma di interpretazio- ne autentica implicante l'erogazione della somma capitale, al lume del principio espresso dalla giurisprudenza costituzio- nale in materia, secondo cui l'obbligazione dell'ente assicu- rativo di corrispondere, sulle prestazioni pecuniarie erogate in ritardo, l'importo della rivalutazione e degli interessi calcolati sulle somme rivalutate non presuppone 1'imputabilità del ritardo all'ente medesimo. Il ricorso è fondato. La Corte osserva che, con giurisprudenza ormai consoli- (cfr. le sentenze 20 luglio 1996, n. 6525; 18 ottobre data 5 1996, n. 9085; 7 ottobre 1997, n. 9732; 2 marzo 1998, n. 2280; 22 giugno 1998, n. 6192; 17 ottobre 1998, n. 10314; 14 agosto 1999, n. 8669; 19 novembre 2001 n. 14483), ha espresso il principio per cui la rivalutazione e gli interessi ex art. 429 e 442 cod. proc. civ. (così come inciso da Corte Cost. n. 156 del 1991) sono dovuti anche nel caso in cui il diritto alla prestazione previdenziale derivi da legge di in- terpretazione autentica entrata in vigore in data successiva a quella in cui il diritto deve intendersi maturato, dato che la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali è indipendente dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore;
tali accessori, inoltre, maturano dalla data di scadenza delle singole rate, non avendo ragione di operare il termine di centoventi giorni di cui all'art. 7 legge n. 533 del 1973 se manca un provvedimento di reiezione della domanda dell'interessato a norma dell'art. 47 D. P. R. n. 639 del 1970 e non sia necessaria la proposizione di una do- manda a seguito della norma di interpretazione autentica>>. Si tratta, inoltre, di un principio affermato con spe- cifico riferimento a crediti maturati da dipendenti dell'INPS in quiescenza in forza dell'art. 9 bis d. 1. 30 dicembre 1985 n. 787, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986 n. 45, che ha escluso la riferibilità a determinati trattamenti pensionistici integrativi quelli di cui sia prevista la riduzione automatica a seguito dell'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, del- 6 le quote fisse di cui al comma terzo dell'art. 10 legge n. della disposizione dell'art. 19, comma primo,160 del 1975 legge n. 843 del 1978, diretta ad escludere la corresponsione più di una volta, a favore di titolari di più pensioni, dei trattamenti collegati con le variazioni del costo della vita. Le difese dell'Istituto resistente non propongono ra- gioni nuove o diverse rispetto a quelle già confutate nelle precedenti occasioni, sicché la Corte ritiene di doversi uni- formare a quel principio, ribadendo, in particolare le preci- sazioni rese con l'ultima delle citate sentenze, con riguardo alla vicenda normativa rilevante nella specie. E' stato allora sottolineato che il risalente e unifor- orientamento secondo il quale rivalutazione e interessi me sono dovuti, a norma dell'art. 429, comma 3°, cod. proc. civ., anche dal debitore al quale non sia imputabile il ri- tardo nel pagamento, ha trovato solo sporadiche occasioni di dissenso (Cass. 26 gennaio 1995, n. 907; 19 maggio 1995, n. 5525; 15 dicembre 1997, n. 12673), le quali, apparentemente confortate da talune considerazioni contenute nella motiva- zione della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991 (in tema di crediti previdenziali), sono state, tutta- via, decisamente rifiutate, da un lato, dalle Sezioni unite composizione del contrasto di giurisprudenza della Corte a concernente specificamente la rilevanza della colpa debitoria nell'adempimento di crediti previdenziali (sentenze 30 luglio 1993 n. 8478 e n. 8481), nonché nell'impianto argomentativo 7 della sentenza 26 giugno 1996, n. 5895, in tema di regime giuridico dei crediti previdenziali, ed, infine, ancora nella sentenza 13 febbraio 1997, n. 1322; e dall'altro lato dalla stessa giurisprudenza costituzionale (sentenza 15 marzo 1994 in particolare, sentenza 2 giugno 1994 n. 207, nella n. 85 e, quale si la afferma che, tra le peculiarità caratterizzanti disciplina dettata dall'art. 429, vi è quella della "irrile- dell'imputabilità del ritardo a colpa del debitore", vanza "il che vale a collocare l'inadempimento fuori dall'alveo della responsabilità contrattuale"). Inoltre, si è considerato che, per maturazione del cre- dito deve intendersi la nascita nel patrimonio del creditore del diritto all'adempimento, poiché solo da tale momento si configura giuridicamente il ritardo idoneo a cagionare il pregiudizio che deve essere riparato con l'attribuzione degli caso in accessori;
e se ne è tratta la conseguenza che, nel cui il diritto a conseguire un incremento patrimoniale sia attribuito con effetti retroattivi (o, più esattamente, con decorrenza retroattiva), la maturazione del credito non una può, evidentemente, essere riferita ad un momento anteriore rispetto alla perfezione della fattispecie attributiva del diritto stesso: è il caso, frequente, delle norme retroatti- ve, preordinate ad attribuire diritti di credito ex tunc;
previsioni simili sono altresì molto diffuse nei contratti collettivi;
nell'ipotesi rientra naturalmente anche il dirit- to di credito sottoposto a termine (l'obbligazione esiste, ma 8 non se ne può ottenere l'adempimento prima della scadenza), nonché quella del diritto condizionato, poiché la retroatti- vità della condizione non produce l'effetto di attribuire ex tunc il diritto di pretendere l'adempimento, che sorge sol- tanto con il suo avveramento che segna il completamento della fattispecie. Le ipotesi descritte vanno nettamente differenziate dalla c.d. retroattività degli effetti delle sentenze della Corte costituzionale e delle leggi di interpretazione auten- tica, che determinano la regula iuris alla quale tutti sono obbligati ad attenersi in relazione a dati normativi preesi- stenti. La differenza è particolarmente percepibile con riguar- do alla decorrenza della prescrizione estintiva ai sensi del- l'art. 2935 cod. civ.: nelle ipotesi ascritte alla prima ca- tegoria, non vi è dubbio che la prescrizione non decorra pri- ma dell'entrata in vigore della norma retroattiva, della sti- pulazione ed efficacia di un contratto, della scadenza di un termine o dell'avveramento della condizione;
nel secondo ca- SO, invece, l'ostacolo rappresentato dalla vigenza di una norma contrastante con la Costituzione, O dal significato plausibile di una norma (in seguito smentito dall'interpreta- zione autentica), non è giuridico ma semplicemente di fatto, sicché non impedisce il decorso del termine di prescrizione (giurisprudenza pacifica per le sentenze della Corte costitu- zionale, ma a maggior ragione lo stesso principio deve esten- 9 dersi alla legge interpretativa che, per sua natura, non esclude che l'interpretazione imposta potesse essere adottata anche prima della sua entrata in vigore). Si è, poi, messo in luce che l'art. 19, comma primo, della 1. 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo originario, sta- bilisce che la perequazione automatica si applica una sola volta ai titolari di più pensioni, con esplicito riferimento anche alle pensioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria, precisando, al comma secondo, che in caso di spettanza dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 1. 364/1975, resta sterilizzata la pensione a carico del- l'assicurazione generale. Alcune pensioni integrative, tra le quali quelle spet- tanti agli ex dipendenti dell'Inps, fruiscono, appunto, del- l'indennità integrativa speciale e, inoltre, sono rette dalla regola, posta dai regolamenti dei fondi o dalla legge, della riduzione automatica del trattamento in correlazione con gli aumenti della pensione dell'assicurazione generale obbligato- ria, sicché la penalizzazione derivante dall'unicità della perequazione al costo della vita risultava particolarmente accentuata. A tale pregiudizio ha inteso porre riparo il legislato- re utilizzando la tecnica dell'interpretazione autentica: le parole o, comunque, integrative dell'assicurazione genera- le, obbligatoria>>, di cui. all'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non si devono intendere rife- 1 10 0 rite ai trattamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribu- zione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligato- ria, delle quote fisse di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, pur dovendosi ammettere la facoltà del legislatore di emanare leggi interpretative con la connaturale portata retroattiva, non è sufficiente, a tali fini, la sola autoqualificazione, ma si richiede, per attribuire il carattere di norma di in- autentica, che la previsione sia diretta aterpretazione r o chiarire il senso di disposizioni preesistenti, ovvero ad escludere o ad enucleare uno dei significati tra quelli ra- gionevolmente ascrivibili alle statuizioni interpretate, oc- correndo comunque che la scelta assunta dal precetto inter- pretativo rientri tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo interpretato (cfr., ex plurimis, Corte cost. 5 novembre 1996, n. 386), e ciò, sia al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative (Corte cost. sent. n. 163 del 1991 e 413 del 1988), sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea di politica del diritto perseguita dal legislatore (Corte cost. 12 luglio 1995, n. 311). Facendo applicazione dei canoni sopra precisati, la Corte, con la ricordata sentenza del 2001, ha reputato che il 11 legislatore sia intervenuto proprio al fine di chiarire i dubbi originati dal caso particolare rappresentato dai trat- tamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quo- fisse di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 te giugno 1975, n. 160. Per questa categoria di pensionati, in- du- fatti, l'interpretazione letterale avrebbe comportato una plice penalizzazione (congelamento e decurtazione), mentre altre opzioni ermeneutiche plausibili potevano condurre sia ad escludere per costoro l'unicità della perequazione automa- tica (ed è l'interpretazione imposta dalla legge), sia a de- sumere dalla nuova regola la soppressione del meccanismo di riduzione automatica della pensione integrativa. Né, come già evidenziato, la natura interpretativa della norma può essere negata per il solo fatto che la disposizione interpretata non abbia dato luogo a contrasti, rilevando soltanto l'astratta possibilità della lettura poi imposta con atto di autorità. Pertanto, in forza della retroattività in senso proprio della legge di interpretazione autentica, i pensionati devono esse- re considerati titolari del diritto al pagamento della pen- sione senza le decurtazioni effettuate dall'Inps in applica- 1. zione del testo originario dell'art. 19 della 843/1978, fin dal momento in cui le dette decurtazioni da considerare - ormai, ad ogni effetto, contra legem furono effettuate. 12 Si è, infine rilevato come questa ricostruzione valga altresì a privare di fondamento l'argomentazione secondo cui manca nella specie una domanda del pensionato, indispensabile per ottenere gli accessori pretesi nel giudizio. Nella citata sentenza n. 156/1991, la Corte costituzio- nale ha enunciato il principio secondo il quale il creditore non può vedersi incrementato il credito pecuniario da inte- ressi e rivalutazione se non a partire dall'emanazione del provvedimento dell'ente preordinato al riconoscimento e alla liquidazione delle prestazioni, all'esito di un procedimento amministrativo anteriore e diverso rispetto a quello di con- tabilità diretto all'emissione del titolo di spesa (il giudi- ce delle leggi ha richiamato gli art. 47, comma 4, d. P. R. n. 639 del 1970 e l'art. 7 della legge n. 533 del 1973, al fine di individuare il termine massimo di centoventi giorni per la durata del procedimento). Di conseguenza, interessi e rivalu- tazione competono dalla data di reiezione della domanda di prestazione ○ dal provvedimento parzialmente favorevole о parzialmente negativo (cfr. Cass., sez. un., 30 luglio 1993 n. 8478 e n. 8481) oppure decorsi centoventi giorni dalla presentazione senza che l'ente si sia pronunziato. Nel caso di specie, l'INPS ha deciso di procedere alla decurtazione delle pensioni, adeguando il proprio comporta- mento all'interpretazione della normativa sfavorevole per pensionati, interpretazione in seguito preclusa dalla legge di interpretazione autentica. Collocata la vicenda nell'ambi- 13 to della previsione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ("Formazione del silenzio rifiuto sulla richie- sta agli istituti previdenziali о assistenziali") - secondo il quale in materia di previdenza e di assistenza obbligato- rie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende re- spinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione, senza che l'istituto si sia pronunziato il fatto che siano intervenuti un proce- - dimento di ufficio e un provvedimento negativo induce alla sicura conclusione che nessuna richiesta doveva avanzare la pensionata, né ricorrevano gli estremi per riconoscere al- l'ente il cosiddetto spatium deliberandi. E' evidente, infat- ti, che di fronte al sopravvenuto inadempimento parziale di una prestazione già liquidata, non è configurabile un onere di domanda a carico dell'interessato e che da tale momento, da equiparare a tutti gli effetti al provvedimento negativo assunto all'esito del relativo procedimento, l'Inps deve es- sere considerato in mora (nel senso di ritardo oggettivo) ai fini della corresponsione degli interessi e della rivaluta- zione monetaria. In considerazione di tutto quanto precede ed alla stre- gua del sopra enunciato principio di diritto implicante il - calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi lega- li con decorrenza da ciascun rateo di pensione decurtato dal- lo stesso Istituto in applicazione del testo originario del- l'art. 19 della 1. 843/1978 1 le sentenze impugnate devono 14 essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice che, in applicazione del medesimo principio, provvederà alla nuo- va quantificazione del credito vantato dalla parte privata. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, l'INPS denuncia vizio di motivazione nonché violazione e/o falsa applicazio- ne dell'art. 429 c.p.c. e degli artt. 1284 e 1224 C.C. Si duole che il Tribunale abbia liquidato ulteriori interessi e rivalutazione, rinviando espressamente, quanto al loro com- puto, ai criteri stabiliti nella sentenza di primo grado. Infatti, secondo il Tribunale, su tale capo di detta senten- za l'Istituto non avrebbe formulato alcuna specifica censu- ra. In realtà, prosegue l'INPS, "la decisione pretorile, cui il giudice di appello fa espresso rinvio per quanto attiene alla determinazione degli ulteriori interessi e rivalutazio- ne, è stata fatta oggetto di contestazione precisa, inequi- voca e del tutto coerente da parte della difesa dell'INPS" Ed invero con l'atto di appello esso Istituto ebbe ad obiet- tare che "le somme eventualmente dovute a titolo di rivalu- tazione monetaria vengono calcolate solo sul valore capitale da rivalutare con esclusione delle quote di interessi", con ciò intendendo ribadire "la tesi costantemente sostenuta dall'INPS, secondo cui gli interessi legali devono essere computati sugli importi di capitale e non già sul capitale rivalutato". 15 Tanto premesso, si osserva che effettivamente nel ricorso in appello dell'INPS, che la Corte può esaminare direttamente, essendo stato denunciato un error in procedendo, si rinven- gono i brani innanzi riportati. Tuttavia, dette censure sono rivolte non contro il capo (autonomo) della sentenza di pri- mo grado concernente gli ulteriori>> interessi e rivaluta- zione, bensì il capo della stessa sentenza riguardante inte- ressi e rivalutazione maturati fino alla data del pagamento degli arretrati e che avrebbero dovuto essere corrisposti con questi. Pertanto, il Tribunale non incorre in errore af- fermando che il capo della sentenza pretorile, in punto di ulteriori accessori, non fu oggetto di specifica censura. Il ricorso incidentale va, pertanto, rigettato. Al giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appell di Roma, si rimette anche il regolamento delle spese d giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso incidentale. Accoglie il ricorso principale, cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma il 20 maggio 2002. Il Consigliere est. Il Presidente in [...]Вчимо Battimniello Pt-ll. IL CANCE LIESE Depressio fill ✓ IL C 16