TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/11/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 2355/2020 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate Parte_1
per parte opponente e dall'avv. MI SI per parte opposta, nelle note scritte in
[...]
sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2355 del R.G.A.C. 2020, promossa da:
(P.I. , in persona del Parte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, (C.F. ) e Parte_2 C.F._1
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_3 C.F._2
; Parte_1
- opponenti - contro
(P.I. ), procuratrice di Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(P.I. ), mandataria di (P.I. Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_4
MI SI;
- società opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 431/2020, emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 16.6.2020, reso pubblico il 17.6.2020 e notificato l'11.7-30.9.2020.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni opponenti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 431/2020, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 16.6.2020 e notificato l'11.7/30.9/2020, con il quale - su istanza della società odierna opposta - era stato intimato loro il pagamento della somma di € 30.731,71, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale saldo debitorio maturato in relazione al contratto di mutuo ipotecario del 13.9.2006
a rogito del Notaio (rep. n. 63744, racc. n. 22633), stipulato dalla compagine Persona_1 societaria con la per un importo Parte_2 Controparte_4 capitale pari ad € 75.000,00, da restituire a mezzo 120 rate mensili secondo le condizioni ivi pattiziamente convenute e rispetto al quale e assunsero le Parte_2 Parte_3 vesti di fideiussori fino alla concorrenza di € 97.500,00. All'uopo hanno dedotto: 1) la “inefficacia del decreto, notificato al sig. oltre i Parte_2 termini di legge e mai notificato alla società e al sig. .”; 2) la nullità del decreto Parte_3 ingiuntivo per omessa allegazione di tutti gli estratti conti inerenti al rapporto creditizio;
3) la
“nullità e consequenziale revoca del decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti fideiussori – impossibilità del creditore di escutere la fideiussione”; 4) la “applicazione di interesse nominale fisso in misura ultralegale”, così concludendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così statuire: a) accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo telematico n. 431/2020 del 17 giugno 2020, emesso dal Tribunale di
Castrovillari, nel procedimento recante il numero di R.G. 1241/2020, per i motivi di cui in narrativa;
b) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata per via telematica in data 25.3.2021 si è costituita in giudizio procuratrice di Controparte_1 [...]
quale mandataria di la quale ha ribadito la totale Controparte_2 Controparte_3 fondatezza della pretesa creditoria e la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con conseguente conferma del decreto opposto e condanna degli opponenti al pagamento delle competenze di lite.
Esperita la mediazione, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Par d'uopo da subito registrare come infondata risulti l'eccezione con cui gli opponenti hanno dedotto l'omessa notifica del decreto ingiuntivo alla società debitrice ed a , stante Parte_3 la regolare produzione della documentazione comprovante l'avvenuta notifica per compiuta giacenza in data 11.7.2020, giacché sono state allegate in atti le raccomandate integranti la c.a.d., attraverso il deposito dei relativi avvisi di ricevimento (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte opposta),
1.1 Parimenti infondato risulta il rilievo degli opponenti secondo cui il decreto ingiuntivo in esame sarebbe stato notificato a oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 Parte_2
c.p.c., poiché, se la notificazione del decreto ingiuntivo viene comunque effettuata prima della scadenza del termine previsto, ma giunge al destinatario dopo tale termine, essa è assolutamente valida in virtù del principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica (nella specie, l'atto
è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica l'11.9.2020 (e, dunque, nel rispetto dei 60 gg. di cui all'art. 644 c.p.c. decorrenti dal giorno deposito del decreto ingiuntivo ovvero dal
17.6.2020, il tutto tenuto conto della sospensione feriale dei termini).
2. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
3. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
4. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, del tutto priva di fondamento è la deduzione di parte opponente secondo cui il credito non possa ritenersi provato in quanto l'estratto ex art. 50 TUB non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la produzione degli estratti conto completi.
Ed infatti, quanto dedotto dagli opponenti vale certamente per il credito relativo a conti correnti (in cui, per la determinazione del saldo dovuto, è necessario avere contezza degli accrediti ed addebiti effettuati nel corso del rapporto), ma non anche per i crediti relativi a mutui, nei quali è sufficiente che il creditore provi l'esistenza del regolamento contrattuale e l'avvenuta consegna del denaro, gravando invece sul debitore l'onere di avere adempiuto.
Ritiene questo Tribunale che - sulla scorta della documentazione versata in atti - parte opposta abbia fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria con documentazione analitica, dimostrando per tabulas che in data 13.9.2006 la Parte_2 ebbe a stipulare un contratto di mutuo ipotecario a rogito del Notaio
[...] [...]
(rep. n. 63744, racc. n. 22633) con la (che poi ha ceduto il credito Persona_1 Controparte_4 de quo alla , per un importo capitale pari ad € 75.000,00, da restituire a mezzo 120 Controparte_3 rate mensili secondo le condizioni ivi pattiziamente convenute con piano di ammortamento alla francese, prestazione di ipoteca da parte della stessa società sull'immobile in atti descritto e concessione di fideiussione da parte di e . Parte_2 Parte_3
Detto che gli opponenti non hanno mai inteso contestare l'avvenuta effettiva erogazione della somma finanziata e l'attuale titolarità del credito in capo alla società odierna opposta (resasi cessionaria delle ragioni creditorie originariamente facenti capo a Controparte_5 già , va da subito evidenziato come i motivi di opposizione dai medesimi CP_4 CP_4 prospettati non colgano nel segno per le ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.
5. Privo di fondamento e, dunque, non meritevole di accoglimento risulta il profilo di doglianza con cui gli opponenti e - nella qualità di fideiussori - hanno Parte_2 Parte_3 invocato il c.d. beneficium excussionis, in ordine al quale parte creditrice avrebbe omesso di
“procedere esecutivamente nei soli confronti della società debitrice ingiunta e, solo all'esito di un'infruttuosa esecuzione, […] rivalersi ed aggredire il patrimonio dei garanti fideiussori.”.
Va registrato come pacifica ed in alcun modo contestata risulta la circostanza che i detti opponenti abbiano prestato valida fideiussione in ordine agli impegni negoziali assunti dalla
[...] nei confronti della così venendo ad essere, Parte_2 Controparte_4 anch'essi, destinatari della notifica dell'atto di ingiunzione, giacché obbligati in solido con la società debitrice principale ex art. 1944 c.c. - stante l'assenza di benefici di escussione, non previsti nella fideiussione rilasciata (v. art. 8, rubricato “concessione di fideiussione” del contratto di mutuo e art. 9 rubricato “norme della fideiussione” delle Norme Generali) - per cui il creditore può pretendere dagli stessi il pagamento dell'intero debito senza preventiva escussione del debitore principale.
6. Venendo poi all'omessa produzione del piano di ammortamento, la relativa documentazione risulta inammissibile giacché versata tardivamente in atti da parte opposta con le note d'udienza del
6.4.2022, quindi, dopo la scadenza del termine ultimo coincidente con quello previsto per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI° comma n. 2 c.p.c..
Tale mancanza non risulta, in ogni caso, rilevante poiché dal contratto di mutuo (art. 2 rubricato
“termini e modalità di rimborso, eventuale assicurazione infortuni”) - corredato dalle condizioni contrattuali e dal documento di sintesi (v. allegati “A” e “B”) - emergono tutti gli elementi necessari per determinare il programma di restituzione rateale del debito de quo.
In particolare, nel contratto di mutuo in premessa si legge: “[…] la Banca […] ha deliberato di accordare il mutuo fondiario richiesto per l'importo di euro 75.000,00 […] è unito al presente atto il relativo Documento di Sintesi che firmato dalle parti e da me notaio si allega sotto la lettera A per formarne parte integrante ed essenziale,”. Nelle condizioni contrattuali all'art. 1 rubricato “Importo e disciplina del mutuo – Modalità di erogazione” è contenuta una disposizione dalla quale risulta che “[…] Le parti danno atto che il presente mutuo fondiario è regolato, oltre che dalle pattuizioni contenute nel presente atto, dalle
NORME GENERALI che […] firmate dalle parti si allegano al presente atto sotto la lettera B per formarne parte integrante […]”. All'art. 2 rubricato “termini e modalità di rimborso – eventuale assicurazione infortuni”, si legge:
“La somma capitale mutuata dovrà essere restituita … entro 120 mesi da oggi, maggiorata degli interessi maturandi, mediante: - n. 117 (centodiciassette) rate posticipate di ammortamento, comprensiva di capitale e interessi, precedute da: - n. 3 (tre) rate mensili posticipate di preammortamento, con le quali saranno corrisposti alla i soli interessi sulle somme erogate CP_4 dal giorno dell'erogazione alla scadenza del periodo di preammortamento. Ciascuna rata di ammortamento di cui sopra sarà determinata secondo il metodo di ammortamento alla francese.
[…].”.
Ancora, all'art. 3 rubricato “Tasso di interesse””, si legge: “Sull'intera somma capitale matureranno interessi al tasso fisso annuo nominale del 5,30% […].”.
7. Con riferimento al contratto in oggetto, caratterizzato da un piano di ammortamento c.d. “alla francese”, giova segnalare che la specificità di detto sistema consiste nel prevedere che la rata di mutuo da corrispondere nella periodicità convenuta sia sempre costante, con il progressivo decrescere della quota interessi (la quale si presenta all'inizio assai alta perché calcolata sul totale del debito, salvo poi progressivamente decrescere perché calcolata su un debito residuo via via inferiore) e, viceversa, il progressivo crescere della quota capitale (che, di converso, si presenta all'inizio assai bassa e poi cresce, quale effetto matematico dell'importo costante della rata), peraltro in linea con la regola prevista dall'art. 1194 c.c.. Per approdo giurisprudenziale ormai pacifico, “il meccanismo di strutturazione del piano di restituzione rateale con il metodo francese non determina alcun effetto anatocistico, giacché degli interessi via via maturati viene previsto il pagamento al momento della scadenza di ciascuna rata, senza che gli stessi formino oggetto di capitalizzazione di modo che neppure è dato riscontrare alcuna violazione delle previsioni degli artt. 1283 c.c., in tema di anatocismo” (Trib. Palermo Sez. Specializzata in materia di imprese, 16 gennaio 2015).
Detto altrimenti, tale metodo non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi;
in altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale;
ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che quelli conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale (cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti).
7.1 Anche, poi, a voler ritenere che l'applicazione di una illegittima capitalizzazione degli interessi possa essere riferita ad una pratica anatocistica che potrebbe venire a determinarsi per effetto dell'applicazione degli interessi moratori sulle rate rimaste inevase (e, dunque, anche sugli interessi corrispettivi in esse inclusi), giova precisare che, in base al chiaro disposto di cui 5 all'art. 3 della Delibera CICR 9.2.2000, “
1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. “
2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Ebbene, avendo le parti espressamente pattuito che, in caso d'inadempimento nel pagamento da parte del mutuatario, su ogni importo a qualsiasi titolo dovuto decorreranno interessi di mora (v. art. 8 rubricato “Interessi di mora” delle “Norme Generali”), deve ragionevolmente escludersi qualsivoglia indebito anatocismo, giacché è il sopra trascritto dettato normativo a rendere legittimo il prodursi di interessi di mora sull'intero importo delle rate non pagate (in tal senso, ex multis, Tribunale Roma sez. XVII, 30/07/2018, n.15884, secondo cui “la pattuizione in base alla quale si prevede che il tasso di mora sarà applicato sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva, quindi, sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi, non determina un'indebita sommatoria dei tassi di interessi, trattandosi di una capitalizzazione espressamente consentita dalla delibera CICR del 09.02.2000”; Tribunale Roma sez. IX, 19/05/2016, n.10250, “l'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate di mutuo scadute è conforme all'art. 3 della Del.
CICR del 9 febbraio 2000, legittimata dall'art. 120 T.U.B., e pertanto non può per sé stessa essere reputata illegittima”).
Solo per completezza d'analisi, si segnala che appare comunque discutibile parlare effettivamente di interesse composto (alias anatocistico), in quanto, in caso di inadempimento del mutuatario, dovrà tenersi conto del dettato dell'art. 1224 c.c. che, nel disciplinare l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, si interpreta nel senso che - al momento della scadenza - capitale ed interessi perdono la loro identità per diventare un'unica obbligazione, sulla quale poi vanno applicati gli interessi moratori, senza che possa parlarsi di alcuna forma di capitalizzazione.
8. Venendo, poi, alla doglianza con cui parte opponente ha dedotto l'applicazione di “un tasso di interesse nominale annuo fisso ultralegale”, tale profilo è privo di pregio alcuno, giacché gli interessi ultralegali sono stati pattuiti regolarmente per iscritto dalle parti ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 3, c.p.c.., per come già dedotto al punto 6.
9. Quanto, ancora, al profilo con cui parte opponente ha asserito l'applicazione di interessi usurari lo stesso è del tutto inammissibile stante la sua manifesta genericità ed approssimazione già in punto di stretta allegazione, non avendo parte eccipiente financo indicato la misura degli stessi, né in che modo l'asserito fenomeno anatocistico avrebbe influito sulle somme dovute e neppure in termini sommari l'ammontare degli interessi illegittimi asseritamente addebitati;
tali generiche allegazioni rendono esplorativa tanto la censura formulata, quanto la connessa richiesta istruttoria di espletamento di un c.t.u..
10. Quanto, infine, all'istanza di parte opponente con cui è stato richiesto di accertare se il
TAEG/ISC applicato è corrispondente a quello indicato in contratto, si ritiene tale profilo irrilevante e privo di pregio alcuno, dal momento che l'ISC (indicatore sintetico di costo) non rientra nella nozione di prezzo che - ai sensi dell'art. 117, comma 6, T.U.B. - deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi, giacché non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, assolvendo - di
contro
- unicamente ad una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del mutuo.
Conseguentemente, anche a voler considerare - per ipotesi – che la Banca avrebbe reso una erronea indicazione dell' , detta circostanza non sarebbe idonea a determinare una maggiore Pt_4 onerosità del finanziamento o un'incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo, la cui errata previsione non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB.
Né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni.
Pertanto, avendo la società creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria, e non avendo - di contro – gli odierni opponenti fornito la prova di aver adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, va da sé che l'opposizione dal medesimo proposta debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
11. Quanto, infine, alle spese e competenze di lite le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del complessivo livello di difficoltà delle questioni affrontate (nello specifico, € 900,00 per la fase di studio, € 650,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
2355/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2) Condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento - in favore di parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore - delle spese e competenze di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 28 novembre 2025.
Il Giudice dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna D'Amico.
Proc. n. 2355/2020 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate Parte_1
per parte opponente e dall'avv. MI SI per parte opposta, nelle note scritte in
[...]
sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2355 del R.G.A.C. 2020, promossa da:
(P.I. , in persona del Parte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, (C.F. ) e Parte_2 C.F._1
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_3 C.F._2
; Parte_1
- opponenti - contro
(P.I. ), procuratrice di Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(P.I. ), mandataria di (P.I. Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_4
MI SI;
- società opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 431/2020, emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 16.6.2020, reso pubblico il 17.6.2020 e notificato l'11.7-30.9.2020.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni opponenti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 431/2020, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 16.6.2020 e notificato l'11.7/30.9/2020, con il quale - su istanza della società odierna opposta - era stato intimato loro il pagamento della somma di € 30.731,71, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale saldo debitorio maturato in relazione al contratto di mutuo ipotecario del 13.9.2006
a rogito del Notaio (rep. n. 63744, racc. n. 22633), stipulato dalla compagine Persona_1 societaria con la per un importo Parte_2 Controparte_4 capitale pari ad € 75.000,00, da restituire a mezzo 120 rate mensili secondo le condizioni ivi pattiziamente convenute e rispetto al quale e assunsero le Parte_2 Parte_3 vesti di fideiussori fino alla concorrenza di € 97.500,00. All'uopo hanno dedotto: 1) la “inefficacia del decreto, notificato al sig. oltre i Parte_2 termini di legge e mai notificato alla società e al sig. .”; 2) la nullità del decreto Parte_3 ingiuntivo per omessa allegazione di tutti gli estratti conti inerenti al rapporto creditizio;
3) la
“nullità e consequenziale revoca del decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti fideiussori – impossibilità del creditore di escutere la fideiussione”; 4) la “applicazione di interesse nominale fisso in misura ultralegale”, così concludendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così statuire: a) accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo telematico n. 431/2020 del 17 giugno 2020, emesso dal Tribunale di
Castrovillari, nel procedimento recante il numero di R.G. 1241/2020, per i motivi di cui in narrativa;
b) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata per via telematica in data 25.3.2021 si è costituita in giudizio procuratrice di Controparte_1 [...]
quale mandataria di la quale ha ribadito la totale Controparte_2 Controparte_3 fondatezza della pretesa creditoria e la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con conseguente conferma del decreto opposto e condanna degli opponenti al pagamento delle competenze di lite.
Esperita la mediazione, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Par d'uopo da subito registrare come infondata risulti l'eccezione con cui gli opponenti hanno dedotto l'omessa notifica del decreto ingiuntivo alla società debitrice ed a , stante Parte_3 la regolare produzione della documentazione comprovante l'avvenuta notifica per compiuta giacenza in data 11.7.2020, giacché sono state allegate in atti le raccomandate integranti la c.a.d., attraverso il deposito dei relativi avvisi di ricevimento (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte opposta),
1.1 Parimenti infondato risulta il rilievo degli opponenti secondo cui il decreto ingiuntivo in esame sarebbe stato notificato a oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 Parte_2
c.p.c., poiché, se la notificazione del decreto ingiuntivo viene comunque effettuata prima della scadenza del termine previsto, ma giunge al destinatario dopo tale termine, essa è assolutamente valida in virtù del principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica (nella specie, l'atto
è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica l'11.9.2020 (e, dunque, nel rispetto dei 60 gg. di cui all'art. 644 c.p.c. decorrenti dal giorno deposito del decreto ingiuntivo ovvero dal
17.6.2020, il tutto tenuto conto della sospensione feriale dei termini).
2. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
3. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
4. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, del tutto priva di fondamento è la deduzione di parte opponente secondo cui il credito non possa ritenersi provato in quanto l'estratto ex art. 50 TUB non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la produzione degli estratti conto completi.
Ed infatti, quanto dedotto dagli opponenti vale certamente per il credito relativo a conti correnti (in cui, per la determinazione del saldo dovuto, è necessario avere contezza degli accrediti ed addebiti effettuati nel corso del rapporto), ma non anche per i crediti relativi a mutui, nei quali è sufficiente che il creditore provi l'esistenza del regolamento contrattuale e l'avvenuta consegna del denaro, gravando invece sul debitore l'onere di avere adempiuto.
Ritiene questo Tribunale che - sulla scorta della documentazione versata in atti - parte opposta abbia fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria con documentazione analitica, dimostrando per tabulas che in data 13.9.2006 la Parte_2 ebbe a stipulare un contratto di mutuo ipotecario a rogito del Notaio
[...] [...]
(rep. n. 63744, racc. n. 22633) con la (che poi ha ceduto il credito Persona_1 Controparte_4 de quo alla , per un importo capitale pari ad € 75.000,00, da restituire a mezzo 120 Controparte_3 rate mensili secondo le condizioni ivi pattiziamente convenute con piano di ammortamento alla francese, prestazione di ipoteca da parte della stessa società sull'immobile in atti descritto e concessione di fideiussione da parte di e . Parte_2 Parte_3
Detto che gli opponenti non hanno mai inteso contestare l'avvenuta effettiva erogazione della somma finanziata e l'attuale titolarità del credito in capo alla società odierna opposta (resasi cessionaria delle ragioni creditorie originariamente facenti capo a Controparte_5 già , va da subito evidenziato come i motivi di opposizione dai medesimi CP_4 CP_4 prospettati non colgano nel segno per le ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.
5. Privo di fondamento e, dunque, non meritevole di accoglimento risulta il profilo di doglianza con cui gli opponenti e - nella qualità di fideiussori - hanno Parte_2 Parte_3 invocato il c.d. beneficium excussionis, in ordine al quale parte creditrice avrebbe omesso di
“procedere esecutivamente nei soli confronti della società debitrice ingiunta e, solo all'esito di un'infruttuosa esecuzione, […] rivalersi ed aggredire il patrimonio dei garanti fideiussori.”.
Va registrato come pacifica ed in alcun modo contestata risulta la circostanza che i detti opponenti abbiano prestato valida fideiussione in ordine agli impegni negoziali assunti dalla
[...] nei confronti della così venendo ad essere, Parte_2 Controparte_4 anch'essi, destinatari della notifica dell'atto di ingiunzione, giacché obbligati in solido con la società debitrice principale ex art. 1944 c.c. - stante l'assenza di benefici di escussione, non previsti nella fideiussione rilasciata (v. art. 8, rubricato “concessione di fideiussione” del contratto di mutuo e art. 9 rubricato “norme della fideiussione” delle Norme Generali) - per cui il creditore può pretendere dagli stessi il pagamento dell'intero debito senza preventiva escussione del debitore principale.
6. Venendo poi all'omessa produzione del piano di ammortamento, la relativa documentazione risulta inammissibile giacché versata tardivamente in atti da parte opposta con le note d'udienza del
6.4.2022, quindi, dopo la scadenza del termine ultimo coincidente con quello previsto per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI° comma n. 2 c.p.c..
Tale mancanza non risulta, in ogni caso, rilevante poiché dal contratto di mutuo (art. 2 rubricato
“termini e modalità di rimborso, eventuale assicurazione infortuni”) - corredato dalle condizioni contrattuali e dal documento di sintesi (v. allegati “A” e “B”) - emergono tutti gli elementi necessari per determinare il programma di restituzione rateale del debito de quo.
In particolare, nel contratto di mutuo in premessa si legge: “[…] la Banca […] ha deliberato di accordare il mutuo fondiario richiesto per l'importo di euro 75.000,00 […] è unito al presente atto il relativo Documento di Sintesi che firmato dalle parti e da me notaio si allega sotto la lettera A per formarne parte integrante ed essenziale,”. Nelle condizioni contrattuali all'art. 1 rubricato “Importo e disciplina del mutuo – Modalità di erogazione” è contenuta una disposizione dalla quale risulta che “[…] Le parti danno atto che il presente mutuo fondiario è regolato, oltre che dalle pattuizioni contenute nel presente atto, dalle
NORME GENERALI che […] firmate dalle parti si allegano al presente atto sotto la lettera B per formarne parte integrante […]”. All'art. 2 rubricato “termini e modalità di rimborso – eventuale assicurazione infortuni”, si legge:
“La somma capitale mutuata dovrà essere restituita … entro 120 mesi da oggi, maggiorata degli interessi maturandi, mediante: - n. 117 (centodiciassette) rate posticipate di ammortamento, comprensiva di capitale e interessi, precedute da: - n. 3 (tre) rate mensili posticipate di preammortamento, con le quali saranno corrisposti alla i soli interessi sulle somme erogate CP_4 dal giorno dell'erogazione alla scadenza del periodo di preammortamento. Ciascuna rata di ammortamento di cui sopra sarà determinata secondo il metodo di ammortamento alla francese.
[…].”.
Ancora, all'art. 3 rubricato “Tasso di interesse””, si legge: “Sull'intera somma capitale matureranno interessi al tasso fisso annuo nominale del 5,30% […].”.
7. Con riferimento al contratto in oggetto, caratterizzato da un piano di ammortamento c.d. “alla francese”, giova segnalare che la specificità di detto sistema consiste nel prevedere che la rata di mutuo da corrispondere nella periodicità convenuta sia sempre costante, con il progressivo decrescere della quota interessi (la quale si presenta all'inizio assai alta perché calcolata sul totale del debito, salvo poi progressivamente decrescere perché calcolata su un debito residuo via via inferiore) e, viceversa, il progressivo crescere della quota capitale (che, di converso, si presenta all'inizio assai bassa e poi cresce, quale effetto matematico dell'importo costante della rata), peraltro in linea con la regola prevista dall'art. 1194 c.c.. Per approdo giurisprudenziale ormai pacifico, “il meccanismo di strutturazione del piano di restituzione rateale con il metodo francese non determina alcun effetto anatocistico, giacché degli interessi via via maturati viene previsto il pagamento al momento della scadenza di ciascuna rata, senza che gli stessi formino oggetto di capitalizzazione di modo che neppure è dato riscontrare alcuna violazione delle previsioni degli artt. 1283 c.c., in tema di anatocismo” (Trib. Palermo Sez. Specializzata in materia di imprese, 16 gennaio 2015).
Detto altrimenti, tale metodo non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi;
in altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale;
ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che quelli conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale (cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti).
7.1 Anche, poi, a voler ritenere che l'applicazione di una illegittima capitalizzazione degli interessi possa essere riferita ad una pratica anatocistica che potrebbe venire a determinarsi per effetto dell'applicazione degli interessi moratori sulle rate rimaste inevase (e, dunque, anche sugli interessi corrispettivi in esse inclusi), giova precisare che, in base al chiaro disposto di cui 5 all'art. 3 della Delibera CICR 9.2.2000, “
1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. “
2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Ebbene, avendo le parti espressamente pattuito che, in caso d'inadempimento nel pagamento da parte del mutuatario, su ogni importo a qualsiasi titolo dovuto decorreranno interessi di mora (v. art. 8 rubricato “Interessi di mora” delle “Norme Generali”), deve ragionevolmente escludersi qualsivoglia indebito anatocismo, giacché è il sopra trascritto dettato normativo a rendere legittimo il prodursi di interessi di mora sull'intero importo delle rate non pagate (in tal senso, ex multis, Tribunale Roma sez. XVII, 30/07/2018, n.15884, secondo cui “la pattuizione in base alla quale si prevede che il tasso di mora sarà applicato sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva, quindi, sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi, non determina un'indebita sommatoria dei tassi di interessi, trattandosi di una capitalizzazione espressamente consentita dalla delibera CICR del 09.02.2000”; Tribunale Roma sez. IX, 19/05/2016, n.10250, “l'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate di mutuo scadute è conforme all'art. 3 della Del.
CICR del 9 febbraio 2000, legittimata dall'art. 120 T.U.B., e pertanto non può per sé stessa essere reputata illegittima”).
Solo per completezza d'analisi, si segnala che appare comunque discutibile parlare effettivamente di interesse composto (alias anatocistico), in quanto, in caso di inadempimento del mutuatario, dovrà tenersi conto del dettato dell'art. 1224 c.c. che, nel disciplinare l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, si interpreta nel senso che - al momento della scadenza - capitale ed interessi perdono la loro identità per diventare un'unica obbligazione, sulla quale poi vanno applicati gli interessi moratori, senza che possa parlarsi di alcuna forma di capitalizzazione.
8. Venendo, poi, alla doglianza con cui parte opponente ha dedotto l'applicazione di “un tasso di interesse nominale annuo fisso ultralegale”, tale profilo è privo di pregio alcuno, giacché gli interessi ultralegali sono stati pattuiti regolarmente per iscritto dalle parti ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 3, c.p.c.., per come già dedotto al punto 6.
9. Quanto, ancora, al profilo con cui parte opponente ha asserito l'applicazione di interessi usurari lo stesso è del tutto inammissibile stante la sua manifesta genericità ed approssimazione già in punto di stretta allegazione, non avendo parte eccipiente financo indicato la misura degli stessi, né in che modo l'asserito fenomeno anatocistico avrebbe influito sulle somme dovute e neppure in termini sommari l'ammontare degli interessi illegittimi asseritamente addebitati;
tali generiche allegazioni rendono esplorativa tanto la censura formulata, quanto la connessa richiesta istruttoria di espletamento di un c.t.u..
10. Quanto, infine, all'istanza di parte opponente con cui è stato richiesto di accertare se il
TAEG/ISC applicato è corrispondente a quello indicato in contratto, si ritiene tale profilo irrilevante e privo di pregio alcuno, dal momento che l'ISC (indicatore sintetico di costo) non rientra nella nozione di prezzo che - ai sensi dell'art. 117, comma 6, T.U.B. - deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi, giacché non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, assolvendo - di
contro
- unicamente ad una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del mutuo.
Conseguentemente, anche a voler considerare - per ipotesi – che la Banca avrebbe reso una erronea indicazione dell' , detta circostanza non sarebbe idonea a determinare una maggiore Pt_4 onerosità del finanziamento o un'incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo, la cui errata previsione non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB.
Né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni.
Pertanto, avendo la società creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria, e non avendo - di contro – gli odierni opponenti fornito la prova di aver adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, va da sé che l'opposizione dal medesimo proposta debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
11. Quanto, infine, alle spese e competenze di lite le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del complessivo livello di difficoltà delle questioni affrontate (nello specifico, € 900,00 per la fase di studio, € 650,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
2355/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2) Condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento - in favore di parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore - delle spese e competenze di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 28 novembre 2025.
Il Giudice dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna D'Amico.