Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4697 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
Reg. gen. N° 21056/19980469 7 /01 gennaio 2001 CANCELLERIA Oggetto: risoluzione contratto di vendita per inadempimento. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cion 10.114 SEZIONE SECONDA CIVILE Rep. 1628 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. GAETANO GAROFALO Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Consigliere Dott. MATTEO IACUBINO Consigliere Dott. OLINDO SCHETTINO Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE Consigliere R ha pronunciato la seguente: da # 3000 SENTENZA sul ricorso proposto da: SCANDIVER s.r.l. in liquidazione (già SVAR s.r.l.) in persona del liquidatore. elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana n. 38. presso l'avv. Benito Pietro Panariti, che la difende unitamente all'avv. Antonio Giacino in forza di mandato in atti:
- ricorrente -
contro
NE FERDINANDO intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 24 settembre 1997. 21056 1998 SEAR DO Udienza del 10 gennaio 2001. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 26/09 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Riggio: Udito il P.M.. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 7 maggio 1987 NA DO conveniva dinanzi al Tribunale di Verona la SVAR S.r.l. per ottenere la risoluzione del contratto di acquisto di un autocarro usato Fiat 190 per inadempimento della convenuta, che non aveva provveduto alla consegna del veicolo. con condanna della stessa al risarcimento del danno ed alla restituzione della somma di £.
8.500.000 già versata per anticipo sul prezzo. Nel costituirsi in giudizio la SVAR sosteneva di aver messo a disposizione dell'attore il veicolo oggetto del contratto, cioè un autocarro usato Fiat 170 come indicato nel documento scritto del 5 gennaio 1983 che produceva, e non un autocarro 190 come preteso dall'attore; chiedeva quindi la risoluzione del contratto per colpa del DO, con ritenuta dell'importo di £.
8.500.000 versate al momento della stipula dell'atto di vendita. All'esito il tribunale, con sentenza del 12 marzo 1993, preso atto della risoluzione del contratto per vano decorso del termine concesso per l'esecuzione, condannava la SVAR S.r.l. a pagare al DO l'importo di £. 8.500.000, oltre agli interessi di legge dal 7 maggio 1987. e £.
1.533.000 con gli interessi dalla pubblicazione della sentenza. nonché alla rifusione della metà delle spese di lite. Contro tale sentenza, peraltro, la SVAR proponeva impugnazione ed il DO, costituitosi, proponeva a sua volta impugnazione incidentale. All'esito la 21056 1998 SFAR DO Udienza del 10 gennaio 2001 Presidente Garofalo: relatore Riggio. 3 Corte di appello di Venezia, con sentenza del 24 settembre 1997. rigettava entrambi i gravami. Rilevava la corte l'infondatezza dell'assunto del DO, che non aveva trovato conferma nella prova orale espletata in primo grado, di una pattuizione con termine essenziale breve per la consegna di un autocarro Fiat 190, a fronte di una scrittura privata firmata da entrambe le parti dalla quale risultava la vendita, senza indicazione di alcun termine essenziale, di un autocarro Fiat 170 e non 190; scrittura. appunto, giustamente valorizzata dai primi giudici. Peraltro, da tale scrittura risultava. senza possibilità di dubbio, che la dazione della somma di £.
8.500.000 era stata pattuita a titolo di acconto prezzo e non di penale, per l'inequivoco significato della dicitura, scritta a penna prima della firma, "£.
8.500.000 alla stipula della presente, rimanenza al ritiro" e inserita nel contratto ad esplicazione delle modalità di pagamento, significato per nulla intaccato dalle u M "Condizioni Generali di Vendita e d'Uso", che prevedevano il generico "versamento di una somma alla cassa del venditore a titolo di deposito cauzionale", poiché tali Condizioni Generali, in quanto predisposte a stampa sul retro senza controfirma delle parti. non potevano prevalere su quanto di diverso era stato pattuito espressamente, con clausola apposita, nel contratto scritto a mano e firmato. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza la SCANDIVER s.r.l. (già SVAR s.r.l.), in base a tre motivi di ricorso. Il DO non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 21056-1998 STAR. DO Udienza del 10 gennaio 2001. Presidente Garofalo: relatore Riggio Denunziando la violazione di norme di diritto ed il difetto di motivazione la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello. la clausola a stampa, risultante dal modulo adoperato per il contratto. secondo la quale il venditore era autorizzato a trattenere quanto versato dall'acquirente al 1 momento della stipula in caso di adempimento dello stesso, costituendo una clausola penale, era pienamente valida tra le parti. Tale clausola non aveva comunque carattere vessatorio, e quindi non richiedeva approvazione in forma specifica. neppure se la si fosse valuta interpretare come clausola statuente una caparra penitenziale. Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando gli stessi vizi. e г аर्ड л ricollegandosi al motivo precedente, sostiene che anche nel caso che la somma di £.
8.500.000 fosse stata versata in forza di una caparra confirmatoria. sussisterebbe ugualmente il suo diritto di trattenere tale somma di danaro per l'inadempimento del compratore ed il suo conseguenziale recesso. Infine la ricorrente, lamentando sempre la violazione di norme e il difetto di motivazione, censura l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata. secondo la quale la clausola contenuta nelle condizioni generali di vendita non sarebbe comunque valida, perché contraddetta e superata dalla clausola aggiunta a mano. A suo dire è solo nei contratti per adesione che il contrasto tra una clausola aggiunta ed un'altra contenuta nel modulo prestampato va risolto in base al disposto di cui all'art. 1342 c.c. A suo dire nella specie non si tratterebbe di un contratto per adesione ma di un contratto concluso su formulario, per il quale non valgono le disposizioni della norma suddetta. 21056-1998 S.VA.R. DO Udienza del 10 gennaio 2001. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. 1 05 I tre motivi anzidetti. tra loro strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e rigettati, in quanto privi di fondamento. Le argomentazioni della ricorrente sulla natura di clausola penale o caparra confirmatoria, od anche di clausola vessatoria della dizione contenuta nelle Condizioni generali di vendita scritte a stampa sul retro del modulo utilizzato dalle parti per la stipula del contratto di vendita del veicolo risultano del tutto irrilevanti. La corte di appello ha infatti ritenuto che la somma di £.
8.500.000. versata dall'acquirente all'atto della stipula del contratto. costituisse solo un acconto sul prezzo pattuito in base alla dicitura. vergata a penna prima della sottoscrizione, di inequivoco significato (£.
8.500.000 alla stipula della presente, ई rimanenza al ritiro). Tale dicitura prevaleva sulle disposizioni contenute nelle anzidette Condizioni generali di vendita predisposte a stampa sul retro del documento, prive anche della sottoscrizione delle parti. In sostanza, quindi, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del disposto dell'art. 1342 c.c., secondo il quale nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausola aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Non è quindi esatto l'assunto della ricorrente, secondo cui tale norma non si applicherebbe ai contratti conclusi mediante l'uso di formulari, come è quello stipulato nel caso di specie, ma è anzi vero il contrario. 21056 1998 SEA.R. DO Udienza del 10 gennaio 2001. Presidente Garofalo, relatore Riggio. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso. Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo il DO svolto attività difensiva.
P. Q. M.
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma. nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2001. GO GG est. ЙК было tа тимбете IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 30 MAR 201 IL CANCELLIERE C1 France Catania 40000 290000 1097 129.11 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 4567 20.66 delle Entrate di Roma 2 il 27. 6. 2011. 8057 6.00 Serie 4 al n. 33247 versate € 155.77 apposta in calce alla copia autentica 155, FL (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 21056 1998 STAR DO Udienza del 10 gennaio 2001. Presidente Garofalo: relatore Riggio.