Sentenza 22 dicembre 2011
Massime • 1
L'effettiva conoscenza del procedimento, ai fini della richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione della condanna contumaciale, non può farsi coincidere con quella di un atto posto in essere di iniziativa dalla polizia giudiziaria anteriormente alla formale instaurazione dello stesso procedimento, attesa la coincidenza di essa con l'iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.. (Nella specie l'istante aveva nominato il difensore di fiducia dopo l'esecuzione di un sequestro e quest'ultimo, in qualità di domiciliatario, aveva accettato gli atti da quel momento notificatigli senza effettuare alcuna comunicazione all'Autorità giudiziaria).
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Cassazione penale, sez. II, 8 luglio 2020 (ud. 8 luglio 2020, dep. 5 agosto 2020), n. 23575 (Presidente Verga, Relatore Verga) (Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: C.p.p., art. 420-bis) I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Si ricorreva per Cassazione avverso una sentenza della Corte d'Appello di Trento che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva condannato l'imputato per violazione dell'art. 635, comma 2, n. 3 in relazione all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7 (capo A), art. 624bis c.p., commi 1 e 3 (capo B) e art. 707 c.p. (capo C) dichiarava la nullità della condanna limitatamente al reato di cui all'art. 624 bis c.p. (capo B) per difetto di citazione …
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La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420 bis c.p.p., dovendo il giudice verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva istaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. Si ravvisa un diniego di giustizia quando un individuo condannato "in absentia" non può ottenere successivamente che una giurisdizione statuisca di nuovo, dopo …
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La effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere a iniziativa della polizia giudiziaria anteriormente alla sua formale instaurazione. La effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere, nemmeno dopo la abolizione del processo contumaciale, con la conoscenza di un atto posto in essere ad iniziativa della polizia giudiziaria anteriormente alla sua formale instaurazione, che si realizza solo con l'iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro degli indagati. Secondo la giurisprudenza CEDU la conoscenza "effettiva" del procedimento presuppone un atto formale di contestazione idoneo ad …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2011, n. 4987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4987 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 22/12/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2324
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 38836/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OV VL ALIAS N. IL 02/09/1971;
avverso l'ordinanza n. 566/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 07/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
lette le conclusioni del PG Dott. GAETA Pietro per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 7 novembre 2011, la Corte d'Appello di Venezia, sezione penale, rigettava la richiesta di restituzione nel termine proposta UJ LA (alias ON Tomas) perché dagli atti risultava che subito dopo l'esecuzione del sequestro di un PC portatile, di un lettore di CD e di un cellulare Ericson, aveva nominato quale suo difensore di fiducia l'avv. Silvia Franco, presso il cui studio aveva eletto domicilio.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso UJ, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) con riferimento all'art. 175 c.p.p., comma 2 per violazione di legge nonché manifesta carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti della richiesta di restituzione nel termine, perché l'accertamento della nomina del difensore e della elezione di domicilio in fase di indagini di polizia giudiziaria, prima ancora della instaurazione del procedimento (conseguente alla iscrizione nel registro delle notizie di reato), non soddisfa l'esigenza di effettività della conoscenza voluta dal legislatore. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
È noto l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "la effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere, ai fini del rigetto della richiesta di restituzione nel termine per la impugnazione della condanna contumaciale, d'iniziativa dalla polizia giudiziaria anteriormente alla formale instaurazione dello stesso procedimento, che si realizza solo con l'iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto insufficiente il verbale di perquisizione nel quale il soggetto era stato edotto che sarebbe stato, denunciato ed era stato invitato ad eleggere domicilio e nominare un difensore: Cass. Sez. 1, 20.10.2010 n. 39818). Nel caso oggetto del presente esame UJ ha nominato difensore di fiducia e presso il suo studio ha eletto domicilio, esercitando un suo diritto secondo quanto disposto dall'art. 161 c.p.p., comma 1. Nessun mutamento di nomina di difensore e tanto meno di domicilio è stato successivamente comunicato.
Il difensore di fiducia nominato, avv. Silvia Franco, ha accettato gli atti a lei notificati come domiciliatario. Non ha mai provveduto a comunicare all'Autorità giudiziaria l'inesistenza del rapporto difensivo e della domiciliazione presso di lei;
Va ribadito che "ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, è necessario che sussistano simultaneamente le condizioni della mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire, e della mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata dalla mancanza di volontaria rinunzia ad impugnare. Ne consegue che ad impedire l'attivazione del rimedio è sufficiente il difetto di una soltanto di tali condizioni." (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretto il rigetto dell'istanza di restituzione avanzata dall'imputato, che si è reso latitante, provvedendo alla nomina di più difensori di fiducia ed avvalendosi della loro assistenza durante tutte le fasi processuali, sino al giudizio di cassazione: Cass. Sez. 1, 15.6.2010 n. 32984) La sentenza citata ha così motivato:
"Come questa Corte ha già osservato (Sez. 1, 30.3.2010, Matrone, in sostanziale adesione, tra molte, a Sez. 2, n. 9104 del 21/02/2006, Colonna;
Sez. 2, n. 8410 del 24/01/2006, Pisaturo), l'art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17,
convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, riconosce al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare "salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione". La norma è confezionata in guisa da escludere il rimedio considerato ove risulti la conoscenza del procedimento ovvero del provvedimento e la volontaria rinunzia riferibile, alternativamente, al procedimento (dunque rinunzia a partecipare) o al provvedimento conclusivo (dunque rinunzia ad impugnare).
Il dato testuale è di conseguenza inequivocabilmente nel senso che la mancanza di conoscenza del procedimento accompagnata da mancata volontaria rinunzia a comparire, e la mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata da mancanza di volontaria rinunzia a impugnare, costituiscono condizioni che devono sussistere cumulativamente per ottenere la restituzione in termini. Ad impedire l'attivazione del rimedio è perciò all'opposto sufficiente che manchi una soltanto di tali condizioni. E se non bastasse il dato testuale, che la conoscenza del procedimento, purché sia accompagnata della volontaria rinunzia a comparire, ben può essere sufficiente ad escludere la restituzione in termini, emerge chiaramente dalla giurisprudenza della Corte EDU che ha dato causa alla previsione in esame e che ne delinea la ragione. È noto che l'art. 175 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta con il D.L. n. 17 del 2005 conv. in L. n. 60 del 2005, è conseguenza del comando di legislazione che la Corte Europea ha rivolto all'Italia con la sentenza Sejdovic, emessa dalla prima sezione in data 10.11.04 e confermata dalla Grande Camera. La giurisprudenza della Corte EDU costituisce di conseguenza guida interpretativa della ratio legis. E secondo tale giurisprudenza la legittimità del procedimento in abaentia può ritenersi solo ove risulti che l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico e delle conseguenze che potevano scaturirne e ha rinunziato ad avvalersi del suo diritto di essere presente in udienza e di partecipare (effettivamente) al giudizio (v. già ZA c. Italia, sentenza del 12 febbraio 1985, 27; F.C.B. c. Italia, sentenza del 28 agosto 1991, 33; T. c. Italia, sentenza del 12 ottobre 1992, 26; Yavuz c. Austria, 27 maggio 2004, 45; SE c. Russia, decisione dell'8 luglio 2004). Per stabilire se vi sia stata o meno rinuncia inequivoca a comparire, la condizione preliminare ed essenziale è ovviamente verificare se l'imputato abbia avuto conoscenza, non soltanto della possibilità di un procedimento a suo carico, ma dell'esistenza effettiva di un processo e del contenuto dell'accusa sulla quale era chiamato a difendersi in giudizio. Ed occorre che tale conoscenza sia stata effettiva (Somogyi c. Italia del 18.4.04, par. 75): che la comunicazione del procedimento sia stata cioè veicolata attraverso un atto giuridico rispondente a precise condizioni formali e sostanziali, idonee a permettere all'imputato l'esercizio concreto dei suoi diritti. Ma risultando incensurabilmente affermata tale condizione di conoscenza effettiva del processo, l'imputato che ha scelto di non comparire non può dolersi del fatto di non avere saputo dell'esito del giudizio. La accertata volontarietà, cognita causa, della sua sottrazione al processo e della condizione di latitanza che ha dato causa al processo contumaciale, rende pienamente efficace anche la comunicazione della sentenza mediante notificazione al difensore che è rimasto nel giudizio a rappresentare l'imputato e con il quale l'imputato ha l'onere, quando non ha voluto avvalersi del diritto all'autodifesa, di prendere contatto: tanto più se si tratta di difensore/fiduciario.
Conferma di tale lettura viene quindi dalla decisione quadro DQ 2009/299 (26 febbraio 2009, in GUCE L. 81/24 del 27.3.2009) sul reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in absentia, che parimenti ammette come alternative ("o") le condizioni:
- che l'imputato sia stato citato personalmente e sia quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione (o sia stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che sia stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato) e sia stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
- che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essendo informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, abbia espressamente dichiarato di non opporsi alla decisione o non abbia richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito. Infine, alla effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento si riferisce, come condizioni ostative, C. cost. n. 371 del 2009. Va ribadito che "non ha diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza l'imputato contumace che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il medesimo, quando il mandato difensivo sia stato effettivamente esercitato e la notifica degli atti sia regolarmente avvenuta presso il domicilio eletto, dovendosi ritenere, in assenza di specifiche allegazioni contrarie, che il condannato In absentia. abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del relativo esito decisorio (Cass. Sez. 6, 4.2.2 011 n. 22247).
Nel caso in esame la mancata presentazione in udienza del difensore di fiducia-domiciliatario non assume significato dirimente, perché la scelta di non presentarsi ovvero di non proporre impugnazione va interpretata come conseguenza di una strategia processuale. Il ricorrente nel processo non è rimasto privo di garanzia difensiva perché in sostituzione del difensore di fiducia è stato nominato un difensore d' ufficio. La sentenza è stata poi notificata all'avv. Silvia Franco sia come difensore di fiducia sia come domiciliatario del ricorrente, difensore che nella doppia qualità ha accettato di ricevere l'atto e non ha provveduto ad informare l'Autorità giudiziaria dell'eventuale insussistenza del rapporto fiduciario. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2012