Articolo 3 della Legge 25 maggio 1990, n. 126
Articolo 2Articolo 4
Versione
30 maggio 1990
Art. 3. 1. Alla data di assegnazione dell'immobile di cui all'articolo 2 all'IDISU, lo Stato riacquistera' la piena disponibilita' degli edifici demaniali attualmente in uso gratuito e perpetuo al medesimo ente in virtu' del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 438 .
Nota all' art. 3:
- Il D.P.R. n. 438/1977 reca: "Soppressione, ai sensi dell' art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , del Centro italiano per i viaggi degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie - CIVIS".
Entrata in vigore il 30 maggio 1990