TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2025, n. 3512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3512 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
n. 10884/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 02/10/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 24/10/1962 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. MARESTA ROBERTO e
2) Parte_2
Nato il 20/10/1962 in FRANCIA cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. MARESTA ROBERTO
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 01/10/2025, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto al Tribunale adito di recepire – a modifica del decreto 23491/2016 emesso dal Tribunale di Milano in data 30/11/2016 e pubblicato in data 13/12/2016 – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“1. Il Padre manterrà a proprio carico il canone di locazione dell'immobile di Milano, Via Porpora 86.
2. Il figlio, quando libero dagli impegni di studio all'estero, potrà trascorrere indifferentemente il proprio tempo presso tale abitazione o presso il padre.
3. Qualora nell'appartamento di Via Porpora 86 altri dovessero trasferirsi stabilmente, o in ogni caso per un periodo di oltre mesi tre, il padre terrà a proprio carico il canone di locazione nella misura di un terzo;
4. Il padre terrà a proprio carico le spese straordinarie non coperte dal S.S.N. per il figlio nonché le spese di studio;
5. Il contributo paterno per il mantenimento del figlio è fissato in € 1.200,00 mensili;
Pagina 1
6. Attesa la necessità di collocazione del figlio all'estero è facoltà del padre provvedere al pagamento del contributo di cui al punto precedente direttamente al figlio;
7. Gli obblighi qui convenuti a carico del padre cesseranno al raggiungimento della indipendenza economica del figlio o in ogni caso al raggiungimento dell'età di anni 26”;
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1
, a parziale modifica delle Parte_2 condizioni di cui al decreto 23491/2016 emesso dal Tribunale di Milano in data 30/11/2016 e pubblicato in data 13/12/2016: 1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 02/10/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 24/10/1962 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. MARESTA ROBERTO e
2) Parte_2
Nato il 20/10/1962 in FRANCIA cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. MARESTA ROBERTO
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 01/10/2025, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto al Tribunale adito di recepire – a modifica del decreto 23491/2016 emesso dal Tribunale di Milano in data 30/11/2016 e pubblicato in data 13/12/2016 – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“1. Il Padre manterrà a proprio carico il canone di locazione dell'immobile di Milano, Via Porpora 86.
2. Il figlio, quando libero dagli impegni di studio all'estero, potrà trascorrere indifferentemente il proprio tempo presso tale abitazione o presso il padre.
3. Qualora nell'appartamento di Via Porpora 86 altri dovessero trasferirsi stabilmente, o in ogni caso per un periodo di oltre mesi tre, il padre terrà a proprio carico il canone di locazione nella misura di un terzo;
4. Il padre terrà a proprio carico le spese straordinarie non coperte dal S.S.N. per il figlio nonché le spese di studio;
5. Il contributo paterno per il mantenimento del figlio è fissato in € 1.200,00 mensili;
Pagina 1
6. Attesa la necessità di collocazione del figlio all'estero è facoltà del padre provvedere al pagamento del contributo di cui al punto precedente direttamente al figlio;
7. Gli obblighi qui convenuti a carico del padre cesseranno al raggiungimento della indipendenza economica del figlio o in ogni caso al raggiungimento dell'età di anni 26”;
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1
, a parziale modifica delle Parte_2 condizioni di cui al decreto 23491/2016 emesso dal Tribunale di Milano in data 30/11/2016 e pubblicato in data 13/12/2016: 1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2